EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0139

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2023.
AM e PM contro mBank S.A.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di conversione – Registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite – Obbligo di informazione.
Causa C-139/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:692

 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

21 settembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di conversione – Registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite – Obbligo di informazione»

Nella causa C‑139/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia centro, Polonia), con decisione del 18 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2022, nel procedimento

AM,

PM

contro

mBank S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Finansowy,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per AM e PM, da W. Bochenek e T. Zaremba, radcowie prawni;

per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Cunha, B. Lavrador, L. Medeiros e A. Pimenta, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da I. Galindo Martín, S.L. Kalėda, U. Małecka e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29, e rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AM e PM, due consumatori, da un lato, e la mBank S.A., dall’altro, in merito all’utilizzo, da parte di quest’ultima, di clausole di condizioni generali iscritte nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite (in prosieguo: il «registro nazionale delle clausole illecite»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«(...) le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4

L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

5

L’articolo 3 della direttiva suddetta così dispone:

«1.   Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3.   L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6

Ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva:

«1.   Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.   La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

7

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è del seguente tenore:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole».

9

L’articolo 8 della direttiva in parola così dispone:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

Diritto polacco

10

Secondo l’articolo 76, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia):

«Le autorità pubbliche proteggono i consumatori, gli utenti e i locatari contro le attività che minacciano la loro salute, la loro vita privata e la loro sicurezza, nonché contro le pratiche commerciali sleali. La portata di tale protezione è definita dalla legge».

11

L’articolo 221 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), enuncia quanto segue:

«È considerato consumatore la persona fisica che conclude con un imprenditore un negozio giuridico che non rientra nell’ambito della sua attività commerciale o professionale».

12

L’articolo 58, paragrafo 1, del codice civile stabilisce quanto segue:

«Un atto giuridico in contrasto con la legge o inteso a eludere la legge è nullo, salvo che una specifica disposizione preveda altrimenti, stabilendo in particolare che le disposizioni invalide dell’atto giuridico siano sostituite dalle disposizioni pertinenti della legge».

13

Ai sensi dell’articolo 3851, paragrafi 1 e 3, di tale codice:

«1.   Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state oggetto di negoziato individuale non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti ed obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole illecite). La presente disposizione non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

(...)

3.   Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. Si tratta, in particolare, delle clausole contrattuali riprodotte in un contratto standard proposto al consumatore dalla controparte».

14

L’articolo 3852 del codice civile è redatto come segue:

«La compatibilità delle clausole contrattuali con il buon costume è valutata in relazione alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze che accompagnano la sua conclusione e degli altri contratti connessi al contratto medesimo in cui figurano le disposizioni oggetto della valutazione».

15

L’articolo 47936 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), enuncia quanto segue:

«Il Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunale regionale di Varsavia – Tribunale per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia), è competente a dichiarare l’illiceità delle clausole di un contratto tipo».

16

L’articolo 47942, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevedeva quanto segue:

«In caso di accoglimento di un ricorso, il giudice cita, nel dispositivo della sua sentenza, il contenuto delle clausole del contratto tipo di cui trattasi ritenute illecite e ne vieta l’utilizzo».

17

L’articolo 47943 del codice di procedura civile era così formulato:

«Una sentenza definitiva produce i suoi effetti nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 47945, paragrafo 2, della clausola del contratto tipo di cui trattasi giudicata illecita».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 7 ottobre 2009 i ricorrenti nel procedimento principale, uniti da vincolo matrimoniale, hanno stipulato con la mBank un contratto di mutuo ipotecario per persone fisiche indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF) (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale»). Tale contratto aveva ad oggetto un mutuo dell’importo di 246500 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 54560). Esso prevedeva un tasso d’interesse variabile, determinato come il tasso di base del 3 Month London Interbank Offered Rate (LIBOR 3M) per la valuta nella quale tale mutuo era stato concesso, maggiorato del margine fisso della banca del 2,70%, per tutto il periodo di detto mutuo.

19

Nell’ambito del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale i ricorrenti in tale procedimento hanno firmato una dichiarazione secondo cui avevano preso conoscenza dei rischi derivanti dalla firma di tale contratto nonché delle condizioni dello stesso.

20

Alla data della domanda di mutuo, AM, titolare di un diploma universitario post laurea, era impiegata presso la mBank da tre anni e mezzo. Un dipendente della mBank le aveva presentato una tabella dell’evoluzione storica del tasso di cambio CHF/PLN nei tre anni precedenti la presentazione di tale domanda, nonché una simulazione che anticipava l’evoluzione dell’importo del debito e delle scadenze del mutuo nell’ipotesi di un aumento di tale tasso di cambio. Per contro, PM, che ha firmato la richiesta di mutuo e il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale, non aveva partecipato alla procedura di concessione del mutuo stesso né alle riunioni organizzate con i dipendenti della mBank.

21

Il 7 aprile 2020 AM e PM hanno presentato dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circoscrizionale di Varsavia centro, Polonia), giudice del rinvio, un ricorso contro la mBank, fondato sulla nullità di talune clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale. Nell’ambito di tale ricorso, essi chiedono la condanna della mBank a versare loro la somma di PLN 37439,70 (circa EUR 8290), oltre agli interessi legali, a titolo di rimborso delle rate di capitale e di interessi nella misura in cui esse sarebbero state indebitamente percepite, e, nel caso in cui il giudice del rinvio dichiarasse la nullità di tale contratto, la somma di PLN 74768,63 (circa EUR 16550), maggiorata degli interessi legali, a titolo di rimborso dei fondi percepiti dalla convenuta nel procedimento principale.

22

Il giudice del rinvio rileva che, il 5 agosto 2014, il Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) ha iscritto nel registro nazionale delle clausole illecite la clausola del contratto tipo utilizzato dalla mBank, secondo cui «[l]e rate di capitale e interessi e le rate degli interessi devono essere rimborsate in [zloty polacchi] dopo essere state convertite al tasso di cambio del [franco svizzero] di cui alla tabella dei tassi di cambio della (...) Bank S.A. in vigore il giorno del rimborso alle 14h50».

23

Inoltre, il 25 maggio 2021, il presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori ha iscritto nel registro nazionale delle clausole illecite le clausole del contratto tipo utilizzato dalla mBank, secondo le quali «[l[’importo dei tassi di acquisto/vendita di valute applicabili in un determinato giorno feriale può essere soggetto a modifica. La decisione di modificare l’importo del tasso di cambio, nonché la frequenza di tale modifica, è adottata dalla banca tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo 6» e «[i] tassi di acquisto/vendita di valute e l’importo della differenza di tasso di cambio sono determinati tenendo conto dei seguenti fattori: 1) le quotazioni correnti dei tassi di cambio sul mercato interbancario, 2) l’offerta e la domanda di valute sul mercato nazionale, 3) le differenze tra i tassi di interesse e i tassi di inflazione sul mercato nazionale, 4) la liquidità del mercato delle valute, 5) la bilancia commerciale e dei pagamenti».

24

Secondo il giudice del rinvio, clausole contrattuali analoghe o identiche a quelle iscritte, il 5 agosto 2014 e il 25 maggio 2021, nel registro nazionale delle clausole illecite sono considerate abusive dai giudici polacchi, in quanto tali clausole contrattuali conferiscono alla banca interessata il diritto di determinare liberamente il tasso di cambio della valuta estera di riferimento e, di conseguenza, il diritto di determinare liberamente l’importo della prestazione che un mutuatario deve fornire, e ciò sebbene, allo stesso tempo, tale mutuatario sia obbligato a rimborsare il prestito unicamente in zloty polacchi.

25

Tale giudice constata inoltre che le clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale hanno lo stesso contenuto delle clausole iscritte nel registro nazionale delle clausole illecite menzionate al punto 23 della presente sentenza.

26

Detto giudice si chiede se la mera constatazione del fatto che un contratto contiene una clausola il cui contenuto corrisponde a una clausola iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite sia sufficiente per constatare che tale clausola costituisce una clausola contrattuale illecita, senza che sia necessario esaminare e accertare le circostanze della conclusione di tale contratto.

27

Sebbene il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale contenga clausole che stabiliscono che tale mutuo è rimborsato in zloty polacchi mentre la mBank converte tale valuta in franchi svizzeri al proprio tasso di cambio, esso contiene altresì una clausola, risultante dalla nuova redazione delle condizioni generali della mBank, in data 1o luglio 2009, che prevede la possibilità per i ricorrenti nel procedimento principale di rimborsare detto mutuo direttamente in franchi svizzeri. Pertanto, questi ultimi possono convertire l’importo da rimborsare mensilmente secondo il tasso di cambio dell’istituto bancario di loro scelta e non sono più soggetti al tasso di cambio stabilito dalla mBank.

28

La giurisprudenza nazionale non è uniforme in ordine alla questione della possibilità che una clausola di un contratto perda il suo carattere abusivo a causa di un’altra clausola dello stesso contratto che la rende facoltativa.

29

Fatta salva la questione se le due clausole di cui trattasi debbano essere automaticamente dichiarate abusive, il giudice del rinvio dovrebbe quanto meno valutare il carattere abusivo della clausola che stabilisce che il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale è indicizzato sul franco svizzero, dato che tale clausola non è mai stata iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite.

30

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la mBank avrebbe dovuto essere tenuta a fornire informazioni sul rischio di cambio anche ad AM, sua dipendente alla data della domanda di prestito, tenuto conto della formazione e dell’esperienza professionale di quest’ultima.

31

In caso negativo, vale a dire nell’ipotesi in cui, qualora un professionista concluda un contratto unico con due consumatori, l’intensità dell’obbligo di informazione gravante su tale professionista possa variare a seconda del consumatore interessato, detto giudice s’interroga sulle conseguenze che potrebbero derivarne, in particolare, per quanto riguarda la possibilità di constatare il carattere abusivo di una clausola, o persino la nullità del contratto, nei confronti di uno solo di questi due consumatori.

32

In tali circostanze, il Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circoscrizionale di Varsavia centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 8 della direttiva [93/93] nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che, al fine di dichiarare che una clausola contrattuale che non è stata negoziata individualmente costituisca una clausola contrattuale abusiva, è sufficiente accertare che il contenuto di tale clausola contrattuale corrisponda al contenuto di una clausola di condizioni generali di contratto iscritta in un registro delle clausole contrattuali abusive.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [93/93], debba essere interpretato nel senso che osta ad un[a giurisprudenza] nazional[e] ai sensi della quale una clausola contrattuale abusiva perde il suo carattere abusivo qualora il consumatore possa decidere se adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto in base ad un’altra clausola contrattuale che non sia abusiva.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [93/93] debbano essere interpretati nel senso che il professionista ha l’obbligo di fornire informazioni sulle caratteristiche essenziali del contratto e sui rischi legati al contratto ad ogni consumatore anche nel caso in cui il consumatore in questione abbia competenze adeguate nella materia di cui trattasi.

4)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, [paragrafo 1] e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un medesimo contratto venga concluso da più consumatori con un unico professionista, è possibile ritenere che le medesime clausole contrattuali siano abusive nei confronti di un consumatore e non abusive nei confronti dell’altro, e, in caso di risposta affermativa, se, di conseguenza, sia possibile ritenere che nei confronti del primo consumatore il contratto sia nullo mentre nei confronti del secondo consumatore il contratto rimanga valido, con la conseguenza che quest’ultimo consumatore rimane soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto stesso».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 8 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite.

34

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (sentenza del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

35

Pertanto, innanzitutto, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore interessato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti da tale contratto, mentre, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, una siffatta clausola abusiva non vincola il consumatore. Quest’ultima disposizione mira a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

36

Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico costituito dalla tutela dei consumatori che si trovano in una siffatta posizione d’inferiorità, l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, impone agli Stati membri l’obbligo di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso delle clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenza del 4 maggio 2023, BRD Groupe Societé Générale e Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

37

Come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13, detti mezzi comprendono la possibilità per persone o enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, eventualmente, ne vietino l’utilizzo (v. sentenza del 26 aprile 2012, Invitel,C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 36).

38

Nel caso di specie, poiché i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il giudice del rinvio presentando una domanda relativa a un contratto particolare, non occorre rispondere alla prima questione alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

39

Infine, secondo il dodicesimo considerando di tale direttiva, quest’ultima procede solo ad un’armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori interessati mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva stessa, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per tale consumatore (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios,C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

40

Orbene, per quanto riguarda il registro nazionale delle clausole illecite, la Corte ha dichiarato, da un lato, che un meccanismo, come tale registro, che consiste nello stabilire un elenco di clausole che devono essere considerate abusive, rientra nelle disposizioni più severe che gli Stati membri possono adottare o mantenere ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei,C‑143/13, EU:C:2015:127, punto 61) e che tale registro risponde, in linea di principio, all’interesse della tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podróży Partner,C‑119/15, EU:C:2016:987, punto 36).

41

Infatti, la constatazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale controversa sulla base di un confronto del contenuto di quest’ultima con quello di una clausola iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite può contribuire rapidamente a che le clausole abusive utilizzate in un gran numero di contratti cessino di produrre effetti nei confronti dei consumatori parti di tali contratti.

42

È in tal modo, peraltro, che la Corte ha considerato, sempre sulla base dell’articolo 8 della direttiva 93/13, che gli Stati membri possono estendere la tutela prevista all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato di detta direttiva, dichiarando abusive in modo generale le clausole tipo elencate al punto in parola, senza che sia richiesto un esame ulteriore secondo i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (sentenza del 19 settembre 2019, Lovasné Tóth,C‑34/18, EU:C:2019:764, punto 47).

43

Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che, purché il registro nazionale delle clausole illecite sia gestito in modo trasparente, nell’interesse non solo dei consumatori, ma anche dei professionisti, e sia aggiornato, nel rispetto del principio della certezza del diritto, l’istituzione di tale registro è compatibile con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podróży Partner,C‑119/15, EU:C:2016:987, punti da 36 a 3943).

44

Infatti, la Corte ha constatato che l’applicazione del meccanismo del registro delle clausole illecite presuppone una valutazione, da parte del giudice nazionale competente, dell’equivalenza della clausola contrattuale contestata a una clausola di condizioni generali giudicata illecita e figurante in tale registro, fermo restando che il professionista interessato ha la possibilità di contestare tale equivalenza dinanzi a un giudice nazionale, al fine di determinare se, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso di specie, tale clausola contrattuale sia sostanzialmente identica, segnatamente quanto agli effetti da essa prodotti, a quella annotata in tale registro (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podróży Partner,C‑119/15, EU:C:2016:987, punti da 40 a 42).

45

Peraltro, occorre altresì ricordare che, sebbene, conformemente all’articolo 8 della direttiva 93/13, gli Stati membri restino liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un esame d’ufficio più esteso di quello che i loro giudici devono effettuare in forza di tale direttiva, o addirittura procedure semplificate di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice nazionale resta tuttavia tenuto, di norma, ad informare le parti della controversia di tale valutazione e a invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste dalle norme processuali nazionali (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner,C‑511/17, EU:C:2020:188, punti 4142).

46

In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite.

Sulla seconda questione

47

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, possa perdere tale carattere a causa di un’altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere tali obblighi a condizioni diverse.

48

Secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte in materia verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della stessa direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice nazionale indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique e du Centre Ouest, C‑600/21, EU:C:2022:970, punto 38).

49

A tale proposito, occorre ricordare che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

50

Vero è che, al fine di valutare il carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale su cui si fonda la domanda di cui è investito, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le altre clausole del contratto di cui trattasi (sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland,C‑229/19 e C‑289/19, EU:C:2021:68, punto 58 e giurisprudenza ivi citata), in quanto, in funzione del contenuto di tale contratto, può essere necessario valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole di quest’ultimo (v. in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner,C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 47 e giurisprudenza citata).

51

Tuttavia, la Corte ha precisato che il giudice nazionale deve, nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola, porsi unicamente alla data della conclusione del contratto di cui trattasi e valutare, segnatamente, alla luce di tutte le circostanze che accompagnano tale conclusione, se detta clausola fosse di per sé portatrice di uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a vantaggio del professionista interessato, e ciò anche qualora detto squilibrio potesse prodursi solo ove si fossero verificate determinate circostanze o qualora, in altre circostanze, detta clausola potesse addirittura risultare favorevole al consumatore interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland,C‑229/19 e C‑289/19, EU:C:2021:68, punti 5455).

52

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale contiene clausole il cui contenuto è equivalente a quello di clausole iscritte nel registro nazionale delle clausole illecite che obbligano un mutuatario a rimborsare un mutuo indicizzato in una valuta estera unicamente in valuta nazionale convertita secondo un tasso di cambio liberamente determinato dalla banca interessata.

53

Inoltre, il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale contiene anche altre clausole che consentono ai ricorrenti nel procedimento principale di rimborsare il mutuo in questione direttamente in franchi svizzeri, il che comporta la conseguenza che essi possono procurarsi l’importo da rimborsare mensilmente in tale valuta presso l’istituto di loro scelta, senza in tal modo lasciare che la mBank determini liberamente tale importo. Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, tali altre clausole costituiscono quindi una modalità alternativa di rimborso del mutuo da parte del consumatore interessato rispetto a quella prevista dalle clausole menzionate al punto precedente.

54

Orbene, dal punto 23 della presente sentenza risulta che queste ultime clausole sono state considerate abusive in quanto conferiscono alla banca interessata il diritto di determinare liberamente il tasso di cambio e, pertanto, l’importo della prestazione da fornire e che esse creano, per tale motivo, di per sé stesse, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a vantaggio del professionista interessato. Pertanto, la circostanza che tale squilibrio possa non verificarsi, in ragione del fatto che il consumatore interessato decide, nel corso dell’esecuzione del contratto, di ricorrere a modalità alternative di rimborso del mutuo previste da quest’ultimo, è, come osservato al punto 51 della presente sentenza, irrilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di queste ultime clausole in quanto tali.

55

Occorre aggiungere che l’inclusione in un contratto concluso con un consumatore di due clausole alternative, vertenti sull’esecuzione della medesima obbligazione a carico di quest’ultimo, di cui una è abusiva e l’altra lecita, consente al professionista interessato di speculare sul fatto che, per una mancanza di informazione, un’inattenzione o un’incomprensione, il consumatore adempirà l’obbligazione di cui trattasi secondo la clausola che determina, a suo svantaggio, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Pertanto, un siffatto meccanismo contrattuale può presentare, di per sé, carattere abusivo.

56

Peraltro, non constatare la nullità di una clausola abusiva sarebbe tale da compromettere la realizzazione dell’obiettivo a lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13, che è quello di far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori da un professionista.

57

In tali circostanze, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto, che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, non può perdere tale carattere a causa di un’altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere i suoi obblighi a condizioni diverse.

Sulla terza questione

58

La terza questione, vertente sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, riguarda il requisito di trasparenza che grava su un professionista prima della conclusione di un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera nei confronti del potenziale mutuatario quando quest’ultimo è suo dipendente. Tuttavia, tale requisito di trasparenza è previsto all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, per quanto riguarda clausole come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, e la nozione di «consumatore» è definita all’articolo 2, lettera b), della suddetta direttiva.

59

Pertanto, occorre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa, debba essere interpretato nel senso che un professionista ha l’obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

60

Occorre ricordare che il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, previsto all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per un consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance,da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

61

Tale riferimento al consumatore medio costituisce un criterio oggettivo. Peraltro, la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

62

Per quanto riguarda, più in particolare, i contratti di mutuo indicizzati in una valuta estera, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali implica, segnatamente, che un professionista deve chiaramente informare il consumatore interessato del fatto che, sottoscrivendo un siffatto contratto, quest’ultimo si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Inoltre, tale professionista deve esporre al consumatore le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un contratto del genere (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance,da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

63

Le informazioni comunicate da detto professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l’evoluzione della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell’ambito della sottoscrizione di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale tale consumatore si espone, nel corso di tutta la durata del contratto di mutuo, nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoi guadagni rispetto alla moneta di conto (sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance,da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 72).

64

Spetta al giudice nazionale verificare, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto, se sia stato comunicato al consumatore interessato il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, che gli consentano di valutare le conseguenze finanziarie di quest’ultimo [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

65

Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che AM, che, unitamente a PM, ha concluso un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera, è stata dipendente della mBank e disponeva, a causa della sua formazione e della sua esperienza professionale, di conoscenze relative alle caratteristiche essenziali e ai rischi connessi a tale contratto di mutuo che erano quelle di un consumatore più avveduto del consumatore medio.

66

Tuttavia, dai punti 60 e 61 della presente sentenza risulta che il rispetto del requisito di trasparenza deve essere verificato in relazione allo standard oggettivo del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, al quale non è riconducibile, segnatamente, né il consumatore meno avveduto di tale consumatore medio, né il consumatore più avveduto di quest’ultimo.

67

Peraltro, dalla formulazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 risulta che la protezione accordata da tale direttiva dipende dai fini per i quali una persona fisica agisce, ossia quelli che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, e non dalle conoscenze particolari di cui tale persona dispone.

68

Tale concezione ampia della nozione di «consumatore» consente di garantire la tutela accordata da tale direttiva a tutte le persone fisiche che si trovino in una situazione di inferiorità rispetto a un professionista per quanto riguarda non solo il livello di informazione, ma anche il potere nelle trattative, situazione che induce tali persone fisiche ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente da tale professionista, senza poter incidere in alcun modo sul contenuto delle stesse (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, punti 2528).

69

Pertanto, il fatto che una persona fisica concluda un contratto, diverso da un contratto di lavoro, con il suo datore di lavoro, non osta, di per sé, a che essa sia qualificata come «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 (sentenza del 21 marzo 2019, Pouvin e Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019: 232, punto 29).

70

In tali circostanze, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un professionista ha l’obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto con esso concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

Sulla quarta questione

71

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 93/13 debbano essere interpretate nel senso che, qualora due consumatori concludano uno stesso contratto con un professionista, le stesse clausole contrattuali possano essere considerate abusive nei confronti del primo consumatore ed eque nei confronti del secondo.

72

Come risulta dal punto 31 della presente sentenza, tale questione è stata sollevata solo nel caso di risposta negativa alla terza questione. Poiché tale ipotesi non si è verificata, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

73

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale sia considerata abusiva dalle autorità nazionali interessate per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola di un contratto tipo iscritta nel registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto, che, a causa delle condizioni di adempimento di determinati obblighi del consumatore interessato da essa previste, debba essere considerata abusiva, non può perdere tale carattere a causa di un’altra clausola di tale contratto che preveda la possibilità per tale consumatore di adempiere i suoi obblighi a condizioni diverse.

 

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della stessa, deve essere interpretato nel senso che un professionista ha l’obbligo di informare il consumatore interessato delle caratteristiche essenziali del contratto con esso concluso e dei rischi connessi a tale contratto, e ciò anche qualora tale consumatore sia un suo dipendente e abbia conoscenze pertinenti nel settore di detto contratto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Top