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Document 62022CC0497
Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 29 June 2023.#EM v Roompot Service BV.#Request for a preliminary ruling from the Landgericht Düsseldorf.#Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Exclusive jurisdiction – First subparagraph of Article 24(1) – Disputes regarding tenancies of immovable property – Contract in relation to the short-term letting of a bungalow in a holiday park concluded between an individual and a tourism professional operating that park.#Case C-497/22.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 29 giugno 2023.
EM contro Roompot Service B.V.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 1215/2012 – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 1, primo comma – Controversie in materia di contratti di locazione di immobili – Contratto riguardante la cessione d’uso, per una breve durata, di un bungalow situato in un villaggio turistico stipulato tra un privato e un professionista del turismo che gestisce tale villaggio turistico.
Causa C-497/22.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 29 giugno 2023.
EM contro Roompot Service B.V.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 1215/2012 – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 1, primo comma – Controversie in materia di contratti di locazione di immobili – Contratto riguardante la cessione d’uso, per una breve durata, di un bungalow situato in un villaggio turistico stipulato tra un privato e un professionista del turismo che gestisce tale villaggio turistico.
Causa C-497/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:535
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 29 giugno 2023 ( 1 )
Causa C‑497/22
EM
contro
Roompot Service BV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 1, primo comma – Controversie in materia di contratti di locazione di immobili – Prenotazione di un bungalow situato in un villaggio turistico – Cessione d’uso o messa a disposizione di breve durata convenuta tra un privato e un professionista del turismo gestore di tale villaggio – Altre prestazioni»
I. Introduzione
1. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ). |
2. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra EM, domiciliata in Germania, e la Roompot Service BV, con sede nei Paesi Bassi, che gestisce un villaggio turistico comprendente alloggi turistici, situato in tale Stato membro, in merito al rimborso dell’importo del prezzo pagato per l’uso di breve durata di uno dei bungalow di tale villaggio, maggiorato di interessi e spese. |
3. |
Esporrò i motivi per i quali ritengo, in via principale, che la controversia verta su un contratto complesso che, in quanto tale, non rientra nella competenza esclusiva prevista dal regolamento n. 1215/2012 in materia di contratti di locazione di immobili. In subordine, qualora la Corte considerasse che il contratto di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, di tale regolamento, riterrei che la domanda presentata nel procedimento principale sia relativa a tale contratto e rientri anch’essa nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
II. Contesto normativo
4. |
Il capo II, sezione 6, del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenze esclusive», all’articolo 24, punto 1, prevede quanto segue: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
|
III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
5. |
EM, domiciliata in Germania, ha prenotato, il 23 giugno 2020, su Internet tramite il sito della Roompot Service ( 3 ), la cui sede è nei Paesi Bassi, un bungalow nel villaggio turistico «Waterpark Zwartkruis» ( 4 ), situato in tale Stato membro a Noardburgum, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 e per un gruppo di nove persone appartenenti a più di due nuclei familiari diversi. |
6. |
La prenotazione, per un prezzo di EUR 1902,80 euro, che EM ha pagato integralmente, comprendeva la messa a disposizione di biancheria da letto e la pulizia finale. |
7. |
Il Waterpark Zwartkruis è un parco acquatico che comprende alcuni bungalow situati direttamente sulla riva di un lago, in cui ciascun alloggio ha un proprio pontile. Era possibile noleggiare barche e canoe pagando un supplemento. |
8. |
La Roompot Service ha comunicato alla EM tramite email, prima del suo arrivo e su sua richiesta, che il Waterpark Zwartkruis sarebbe stato aperto durante il periodo interessato dalla prenotazione, nonostante la pandemia da COVID-19, ma che, conformemente alla normativa dei Paesi Bassi, le sarebbe stato possibile soggiornarvi in un bungalow soltanto con la sua famiglia e con un massimo di due persone appartenenti ad un altro nucleo familiare. Inoltre, le è stato proposto di modificare la sua prenotazione, rinviando il soggiorno a una data successiva. |
9. |
EM non ha effettuato il soggiorno e non ha modificato la propria prenotazione. La Roompot Service le ha rimborsato EUR 300. |
10. |
EM ha proposto dinanzi all’Amtsgericht Neuss (Tribunale circoscrizionale di Neuss, Germania) una domanda nei confronti della Roompot Service per ottenere il rimborso della parte restante del prezzo, vale a dire EUR 1602,80, oltre a interessi e spese. Quest’ultima ha contestato la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche. Con decisione del 1o ottobre 2021, tale domanda è stata respinta in quanto infondata. |
11. |
EM ha interposto appello dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), il quale si interroga sulla competenza internazionale esclusiva delle autorità giurisdizionali dei Paesi Bassi a conoscere del procedimento principale, conformemente all’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012. |
12. |
Tale giudice osserva che da tre decisioni pertinenti della Corte in materia di locazione di alloggi per le vacanze all’estero, che interpretano l’articolo 16, punto 1, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 5 ), il cui contenuto è rimasto sostanzialmente identico nel regolamento n. 1215/2012, vale a dire le sentenze del 15 gennaio 1985, Rösler ( 6 ), del 26 febbraio 1992, Hacker ( 7 ), e del 27 gennaio 2000, Dansommer ( 8 ), risulta che tali contratti rientrano, in linea di principio, nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali del luogo in cui è situato l’immobile. Secondo la Corte, esisterebbe un’eccezione nel solo caso in cui il contratto sia di natura complessa in quanto comprenda un insieme di prestazioni in cambio di un prezzo globale pagato dal cliente ( 9 ). |
13. |
Detto giudice rileva, da una parte, che, nel caso di specie, le prestazioni aggiuntive consistono nell’offerta, sulla pagina Internet della Roompot Service, alla voce «informazioni e consigli», di vari bungalow con diverse dotazioni, nella prenotazione effettuata per EM, nell’accoglienza sul posto e nella consegna delle chiavi, nella fornitura di biancheria da letto e nell’esecuzione della pulizia finale. In base alla sua interpretazione della giurisprudenza della Corte, tali prestazioni, considerate nel loro insieme, devono avere un’importanza significativa per conferire al contratto un carattere complesso. |
14. |
D’altro lato, secondo una parte della dottrina tedesca, prestazioni accessorie secondarie, quali la manutenzione del bene o la sua pulizia, il cambio della biancheria da letto o l’accoglienza sul posto, rivestirebbero un’importanza minore, cosicché le prestazioni supplementari di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbero sufficienti per poter ritenere sussistente un contratto complesso. |
15. |
Il giudice del rinvio precisa inoltre che una diversa interpretazione delle sentenze della Corte è stata data dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ( 10 ). Basandosi sulla sentenza Hacker e sulla sentenza Dansommer, tale organo giurisdizionale ritiene che la determinazione della competenza sulla base dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 dipenda unicamente dalla questione se l’organizzatore professionale di viaggi sia tenuto a mettere a disposizione l’uso di un alloggio per le vacanze appartenente a un terzo. In una situazione del genere, tale disposizione non sarebbe applicabile. Per contro, nel caso in cui l’organizzatore professionale di viaggi funga semplicemente da intermediario di un contratto di locazione concluso con il proprietario, detta disposizione sarebbe applicabile. |
16. |
Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale interpretazione con la giurisprudenza della Corte. |
17. |
In tali circostanze, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 24, punto 1, [primo comma], del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un contratto tra un privato e un locatore professionista di alloggi per le vacanze avente ad oggetto la cessione d’uso per una breve durata di un bungalow in un villaggio turistico gestito dal locatore, il quale prevede, oltre alla mera cessione d’uso, altre prestazioni, quali la pulizia finale e la fornitura di biancheria da letto, il foro competente esclusivo è quello del luogo in cui è situato il bene locato, indipendentemente dal fatto che il bungalow sia di proprietà del locatore o di un terzo». |
18. |
EM e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. |
IV. Analisi
19. |
In sostanza, il giudice del rinvio si interroga sui criteri rilevanti da prendere in considerazione al fine di qualificare un contratto relativo all’uso di breve durata di un bungalow in un villaggio turistico come contratto di locazione di immobili, ai sensi dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012, o come contratto complesso vertente su un insieme di prestazioni di servizi. |
20. |
Le disposizioni dell’articolo 24, punto 1, primo comma, di tale regolamento sono equivalenti a quelle dell’articolo 16, paragrafo 1, divenuto paragrafo 1, lettera a) ( 11 ), della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 12 ), cosicché l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda queste ultime disposizioni vale anche per l’interpretazione delle prime ( 13 ). |
21. |
Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte:
|
22. |
Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012, non si può derogare a tale competenza esclusiva mediante accordi. |
23. |
La determinazione della competenza dei giudici nazionali in materia di locazione di alloggi per le vacanze è stata oggetto di tre sentenze della Corte, vale a dire le sentenze Rösler, Hacker e Dansommer ( 15 ), e di due modifiche legislative ( 16 ). Queste ultime hanno introdotto una deroga alla competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, primo comma, di tale regolamento quando le due parti della controversia sono domiciliate nel medesimo Stato membro ( 17 ). Si noti, tuttavia, che la modifica legislativa che ha introdotto un secondo comma all’articolo 24, punto 1, di detto regolamento non è del tutto coerente, per quanto riguarda i contratti di locazione relativi agli alloggi, con la giustificazione della regola di principio che la Corte ha elaborato e che è stata richiamata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni ( 18 ). |
24. |
Si tratta quindi del regime applicabile, da quasi vent’anni, alle locazioni turistiche di breve durata, senza che, finora, i giudici nazionali abbiano portato a conoscenza della Corte nuove difficoltà interpretative. |
25. |
Da tale giurisprudenza della Corte risulta che l’applicazione dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 presuppone che siano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, occorre che la controversia verta su un contratto di locazione di un bene immobile, ai sensi di tale disposizione. In secondo luogo, se la prima condizione è soddisfatta, occorre che la controversia abbia ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti da tale contratto. Se la prima condizione non è soddisfatta, non occorre esaminare la seconda. |
A. Sulla qualificazione del contratto
26. |
Dalle due più recenti pronunce della Corte, le sentenze Hacker e Dansommer, risulta che la qualificazione come contratto di locazione richiede l’assenza di prestazioni accessorie all’obbligazione principale vertente sull’uso di un alloggio per le vacanze ( 19 ). |
27. |
Gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio sorgono dalla valutazione degli impegni contrattuali nel procedimento principale in confronto a quelli rilevati nella sentenza Hacker. Essi sono richiamati al punto 31 della sentenza Dansommer nei seguenti termini: «Il contratto che formava oggetto di (...) controversia [nella causa che ha dato luogo alla sentenza Hacker] era stato concluso tra un organizzatore di viaggi professionale ed il suo cliente nel luogo in cui si trovavano, rispettivamente, la loro sede e domicilio e, benché esso prevedesse una prestazione riferita all’uso di un alloggio per le vacanze per una breve durata, tale contratto comportava anche altre prestazioni, quali le informazioni e i consigli con cui l’organizzatore di viaggi propone al cliente diverse possibilità di scelta per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il periodo scelto dal cliente, la prenotazione di posti per il trasporto, l’accoglienza sul posto e, eventualmente, un’assicurazione per annullamento del viaggio (citata sentenza Hacker, punto 14)». |
28. |
Dal mio punto di vista, da tali due sentenze risulta che, al fine di decidere sulla sua competenza, il giudice deve valutare il rapporto contrattuale di cui trattasi nel suo insieme e nel suo contesto, allo scopo di determinare se esso abbia quale unico oggetto l’uso di un alloggio o l’impegno di mettere l’alloggio a disposizione della persona insieme a prestazioni proprie di un soggiorno di vacanza ( 20 ). A mio avviso, i servizi come la pulizia, la fornitura di biancheria o altri, che possono essere forniti in qualsiasi bene locato da un privato o da un professionista, non hanno alcuna incidenza sulla qualificazione del contratto, poiché sono accessori alla sua occupazione. |
29. |
Lo stesso vale per la questione se l’alloggio per le vacanze sia stato concesso in locazione direttamente dal proprietario o a nome di quest’ultimo. A mio avviso, nella sentenza Dansommer, la Corte non ha inteso modificare i criteri da adottare ai fini della determinazione della competenza internazionale ( 21 ). L’impegno contrattuale che ha per oggetto l’uso del bene è sufficiente ( 22 ). Infatti, si presume infatti che il locatore sia legittimato a tal fine. Il locatario di un alloggio per le vacanze non dev’essere tenuto a verificare chi ne sia il proprietario, soprattutto se decide di agire in giudizio. |
30. |
Per contro, come nell’ambito di un soggiorno organizzato ( 23 ), la messa a disposizione di un alloggio in luoghi strutturati specificamente per le vacanze, quali il Waterpark Zwartkruis gestito dalla Roompot Service ( 24 ), presenta caratteristiche particolari che giustificano, a mio avviso, se rilevate dal giudice del rinvio, la qualificazione del contratto di cui trattasi come «contratto complesso». |
31. |
Infatti, in primo luogo, occorrerebbe verificare su quali basi sia stato instaurato il rapporto contrattuale. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha menzionato né l’esistenza di un contratto di locazione, che viene stipulato per iscritto in caso di alloggio in un’abitazione individuale ( 25 ), né il suo contenuto, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di versamento della totalità del prezzo. Più in particolare, non è precisato se la prenotazione avesse ad oggetto un bungalow predeterminato ( 26 ). Orbene, all’interno di un parco immobiliare, che comprende strutture ricettive standardizzate costituenti un insieme omogeneo e, se del caso, edifici ad uso collettivo, gli impegni per l’uso di uno degli alloggi ammobiliati sembrano assunti, come in un complesso alberghiero, sotto la propria responsabilità da parte del gestore del parco, che si presenta abitualmente come l’interlocutore per i reclami. |
32. |
In secondo luogo, va rilevato che tale tipo di formula di alloggio per vacanze è concepito in funzione dell’offerta riguardante l’organizzazione del soggiorno nel suo complesso. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha constatato che l’alloggio locato è situato in un parco acquatico la cui organizzazione mira precisamente a fornire alle persone ospitate sul posto prestazioni legate al divertimento ( 27 ). Pertanto, se ne può dedurre che il turista si aspetta anche un certo livello di comfort e di consulenza, che è oggetto di attività promozionale al momento della prenotazione di un alloggio del genere. In tale contesto, a mio avviso, la qualità di professionista dell’organizzatore del soggiorno in un villaggio turistico è determinante ( 28 ), al pari dell’eventuale constatazione del fatto che l’offerta di alloggio sia disponibile tutto l’anno, senza limiti di durata, in quanto tali criteri consentono di distinguere tale offerta da quella di locazioni stagionali. |
33. |
In terzo luogo, anche il prezzo globale del soggiorno ( 29 ) è un elemento di valutazione da considerare. Infatti, mi sembra necessario sapere se esso includa il costo di più prestazioni o l’offerta di servizi previsti in un simile villaggio turistico, in considerazione della loro qualità o della loro importanza, il che giustificherebbe il fatto che tale prezzo non sia direttamente correlato a quello della locazione di un solo alloggio nel mercato locale delle locazioni di alloggi per vacanze appartenenti a privati ( 30 ), ma sia piuttosto fissato in funzione del livello di comfort standardizzato, come in un albergo. Pertanto, esso non sarebbe soggetto a una normativa imperativa analoga a quella che può disciplinare le locazioni abitative. |
34. |
Di conseguenza, ritengo che spetti al giudice nazionale accertare tutte le condizioni contrattuali e le peculiarità dell’offerta di alloggio per un soggiorno di breve durata in un villaggio turistico come, nel caso di specie, il Waterpark Zwartkruis. La ricerca di un insieme di elementi relativi alle prestazioni del gestore di un villaggio turistico, qualificato dal giudice del rinvio come «locatore professionista di alloggi per le vacanze», consente di superare i limiti imposti da un’analisi casistica come quella sottoposta alla valutazione della Corte o discussa in dottrina ( 31 ). Inoltre, essa garantisce una sufficiente prevedibilità. |
35. |
Un simile metodo è inoltre adatto alla diversità dell’offerta di alloggi turistici che si è sviluppata in numerosi Stati membri ( 32 ). A tale proposito, riscontro che tale diversità si manifesta attraverso la terminologia della lingua francese nel settore in questione. Infatti, si distingue tra i «parcs résidentiels de loisirs» (parchi residenziali ricreativi), le «résidences de tourisme» (residence turistici) e i «villages de vacances» (villaggi vacanze), a seconda del tipo di alloggio o di locazione ammobiliata turistica, come una casa, un appartamento, un bungalow, un residence mobile per il tempo libero o un’abitazione leggera per il tempo libero, nonché del tipo di prestazioni fornite per il godimento del tempo libero. |
36. |
Inoltre, l’accesso a tale molteplicità di offerte ha ormai assunto proporzioni rilevanti a causa del crescente utilizzo delle prenotazioni sui siti Internet ( 33 ). Infine, va considerato il fatto che, a partire dalle decisioni della Corte nelle sentenze Rösler, Hacker e Dansommer, il contesto normativo e giurisprudenziale nel diritto dell’Unione è profondamente evoluto in materia di tutela dei consumatori ( 34 ) e specialmente nel settore delle vacanze ( 35 ). Nel diritto nazionale, parimenti, sono stati adottati regimi giuridici specifici per gli alloggi turistici ( 36 ). |
37. |
Pertanto, nel particolare ambito delle locazioni di alloggi situati in villaggi turistici, la giustificazione della competenza esclusiva dei giudici degli Stati membri del luogo in cui è situato l’immobile il cui uso è ceduto per un breve periodo ( 37 ) non mi sembra pertinente, il che depone a favore di una risposta al giudice del rinvio conforme al principio dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 ( 38 ). |
38. |
Propongo quindi alla Corte di statuire, come nella sentenza Hacker, che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 1, di tale regolamento la messa a disposizione, da parte di un professionista del turismo, di un alloggio in un villaggio turistico per un uso personale di breve durata, poiché tale rapporto contrattuale dev’essere qualificato come «contratto complesso» ai sensi di detta giurisprudenza. |
39. |
Tuttavia, qualora la Corte dovesse ritenere che il contratto di cui trattasi verta esclusivamente sulla locazione di un alloggio per vacanze, come nella sentenza Dansommer, occorrerebbe allora esaminare la domanda di EM di cui è investito il giudice del rinvio. |
B. Sull’oggetto della domanda
40. |
La domanda di EM trae origine dal fatto che ella ha prenotato a giugno 2020 un alloggio per più di due nuclei familiari che includevano nove persone in totale, ma è stata autorizzata dalla Roompot Service a soggiornare in tale alloggio a partire dal 31dicembre 2020 soltanto con la propria famiglia e due persone appartenenti ad un altro nucleo familiare ( 39 ). Nella decisione di rinvio è menzionato che EM chiede il rimborso «del canone residuo» a seguito del rimborso, da parte della Roompot Service, di una parte dell’importo del «canone» ( 40 ). |
41. |
Nel caso di specie, il termine «canone» si riferisce al prezzo del soggiorno che era stato interamente pagato. Non viene precisato se tale prezzo comprendesse costi particolari non direttamente legati all’uso dell’alloggio, quali ad esempio le spese di prenotazione, come si potrebbe dedurre dal rimborso parziale concesso a EM ( 41 ). |
42. |
In caso di domanda avente ad oggetto il pagamento di canoni, nel senso di corrispettivo del diritto di godimento di un immobile, la Corte ha dichiarato che si applica la competenza esclusiva in materia di contratti di locazione di immobili, in quanto l’oggetto della controversia è direttamente connesso all’uso della proprietà locata ( 42 ). |
43. |
Nell’ambito di tale regime giuridico, due circostanze nel caso di specie meritano un’attenzione particolare. In primo luogo, l’assenza di godimento del bene locato non mi appare tale da modificare la qualificazione della domanda di EM. Tale circostanza, in linea di principio, non la esonera dai propri obblighi nei confronti della Roompot Service. In secondo luogo, la modifica delle condizioni della locazione del bene dovrebbe essere considerata come un inadempimento, da parte della Roompot Service, dei suoi obblighi contrattuali, ancorché essa fosse giustificata dalle restrizioni imposte dalla lotta contro la pandemia di COVID‑19 ( 43 ). |
44. |
Alla luce di tali circostanze, ritengo che l’oggetto della controversia nel procedimento principale rientri nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui è situato il bene locato. Una soluzione diversa potrebbe valere soltanto se EM avesse chiesto, nella misura dell’importo richiesto, il risarcimento di un danno connesso indirettamente all’uso del bene locato ( 44 ). |
45. |
Di conseguenza, in subordine, qualora la Corte dovesse dichiarare che il contratto tra EM e la Roompot Service verte sulla cessione d’uso di un alloggio per vacanze, ritengo che la regola di competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 sarebbe parimenti applicabile, sulla base del rilievo che la controversia ha ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti da un simile contratto. |
V. Conclusione
46. |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) nel modo seguente: L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: in via principale, non rientra nel suo ambito di applicazione il contratto mediante il quale è messo a disposizione, da parte di un professionista del turismo, un alloggio per vacanze in un villaggio turistico per un uso personale di breve durata; in subordine, rientra nel suo ambito di applicazione la domanda di rimborso di una parte del prezzo pagato motivata da una modifica, ad opera di una delle parti, delle condizioni di un contratto vertente sulla locazione di un alloggio per vacanze. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2012, L 351, pag. 1.
( 3 ) Sito internet in lingua tedesca: www.roompot.de.
( 4 ) In prosieguo: il «Waterpark Zwartkruis».
( 5 ) Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (GU 1998, C 27, pag. 1) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
( 6 ) 241/83; in prosieguo: la «sentenza Rösler, EU:C:1985:6.
( 7 ) C‑280/90; in prosieguo: la «sentenza Hacker, EU:C:1992:92.
( 8 ) C‑8/98; in prosieguo: la «sentenza Dansommer, EU:C:2000:45.
( 9 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
( 10 ) Per quanto mi consta, il giudice del rinvio fa riferimento alle sentenze del 23 ottobre 2012, X ZR 157/11 (punti 11 e segg.) e del 28 maggio 2013, X ZR 88/12 (punti 8 e segg.).
( 11 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
( 12 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
( 13 ) V., in particolare, sentenza del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 42).
( 14 ) V., in particolare, sentenze Rösler (punti 19 e 20) e del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, punti 77 e 78 e giurisprudenza citata).
( 15 ) Tali sentenze sono riassunte dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 16 ) V., inoltre, per quanto riguarda la modifica delle regole di competenza in materia di contratti conclusi da consumatori intervenuta dopo la sentenza Hacker, articolo 15, paragrafo 3, in fine, del regolamento n. 44/2001 e articolo 17, paragrafo 3, in fine, del regolamento n. 1215/2012.
( 17 ) V. secondo comma di tale articolo 24, punto 1, relativo alle locazioni di durata inferiore a sei mesi (v. paragrafo 4 delle presenti conclusioni), che consente di citare il convenuto dinanzi a un giudice dello Stato membro del suo domicilio. Nel caso di specie, esso non è applicabile. Il domicilio di EM e la sede della Roompot Service non si trovano nel medesimo Stato membro. Sulla cronistoria dell’aggiunta di tale comma nella Convenzione di Bruxelles a seguito della sentenza Rösler, v. Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2018, punti da 112 a 114, pagg. da 152 a 154.
( 18 ) V., per quanto riguarda le conseguenze relative alla legge applicabile, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
( 19 ) V. sentenza Dansommer (punti da 30 a 35). V., inoltre, sentenza del 10 febbraio 2022, ShareWood Switzerland (C‑595/20, EU:C:2022:86, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata).
( 20 ) L’espressione «messa a disposizione» mi sembra più adatta al caso in cui si effettui una prenotazione di un alloggio presso un operatore che è un professionista del turismo. L’espressione «cessione d’uso», che compare nelle sentenze della Corte relative alle locazioni di breve durata, a partire dalla sentenza Rösler [punto 25; v., inoltre, il richiamo, a pag. 113 di tale sentenza, del fatto che detta espressione compare nella relazione Schlosser sulla Convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare pag. 120)], dovrebbe essere riservata ai casi in cui il proprietario o il suo mandatario si impegna a concedere a una controparte contrattuale (il locatario) il godimento esclusivo di un immobile indicato nel contratto stipulato dalle parti. Di conseguenza, a mio parere, nel caso particolare di un villaggio turistico, è soltanto un impegno per l’uso di uno degli alloggi messi a disposizione dei vacanzieri ad essere assunto sotto la responsabilità di chi lo offre.
( 21 ) V. punti 36 e 37 di tale sentenza, il secondo dei quali è relativo al diritto di agire dell’agenzia, sul quale la Corte era stata interrogata in particolare dal giudice del rinvio. V., altresì, commento a detta sentenza di Huet, A., «Compétence judiciaire. – Bail d’une maison de vacances conclu par un organisateur professionnel de voyages et un client. – Application de l’article 16-1° (oui)», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, Parigi, aprile-maggio-giugno 2000, n. 2, pagg. da 550 a 554, in particolare pag. 553, in linea con le conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Hacker (C‑280/90, non pubblicate, EU:C:1991:466, paragrafo 43, punto 1).
( 22 ) V., in tal senso, sentenze Rösler (punto 25) e Dansommer (punti 31 e 33).
( 23 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza Hacker (punti 2 e 3). Da confrontare con la sentenza Dansommer (punti 7 e 8), nella quale si precisa che l’operatore turistico avrebbe svolto semplicemente il ruolo di intermediario.
( 24 ) V. sito Internet: https://www.roompot.fr/destinations/pays-bas/la-frise/waterpark-zwartkruis.
( 25 ) V., per quanto riguarda le circostanze della locazione di cui trattasi, paragrafi 5 e 6 delle presenti conclusioni, in linea con la sentenza Hacker (punto 3). Osservo che in tale sentenza, al punto 2, si rileva che la controversia verteva su un «contratto intestato “contratto di locazione”».
( 26 ) V., per analogia, sentenza del 13 ottobre 2005, Klein (C‑73/04, EU:C:2005:607, punto 24).
( 27 ) V. l’esposizione dei fatti nella decisione di rinvio ai paragrafi 5 e 7 delle presenti conclusioni.
( 28 ) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Hacker (C‑280/90, non pubblicate, EU:C:1991:466, paragrafo 25).
( 29 ) V. sentenza Hacker (punto 15) e, per analogia, sentenza del 13 ottobre 2005, Klein (C‑73/04, EU:C:2005:607, punto 27).
( 30 ) V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Darmon nella causa Hacker (C‑280/90, non pubblicate, EU:C:1991:466, paragrafo 30).
( 31 ) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni. V., altresì, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 115, pag. 155.
( 32 ) Sull’importanza del turismo nell’Unione europea, v. relazione speciale della Corte dei conti dell’Unione europea intitolata «Sostegno dell’UE al turismo: c’è bisogno di un rinnovato orientamento strategico e di un migliore approccio in materia di finanziamenti», 2021, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-invest-tourism_IT.pdf, punti da 1 a 5.
( 33 ) V., in tal senso, considerando 2 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
( 34 ) V. direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). La direttiva 85/577 riguardava la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. La direttiva 97/7 concerneva la tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza. Sottolineo che i contratti aventi ad oggetto la locazione di alloggi a scopo residenziale sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/83 [v. articolo 3, lettera f)]. Non è stata prevista alcuna eccezione per la locazione di breve durata.
( 35 ) V. direttiva 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, costituisce un elemento del servizio turistico l’alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali. Inoltre, osservo che la conclusione di un unico contratto ai fini del soggiorno di vacanza comprendente un alloggio e il noleggio di imbarcazioni potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva. V., altresì, direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU 2009, L 33, pag. 10).
( 36 ) Sul rispetto delle normative nazionali che disciplinano la proprietà immobiliare, v. sentenza Rösler (punto 22). A titolo di esempio, v., nel diritto francese, Painchaux, M., «Bail d’habitation. – Règles particulières à certains baux. – Locations saisonnières», JurisClasseur Civil Code, LexisNexis, Parigi, 29 luglio 2020, fascicolo 690, in particolare punto 6; nel diritto spagnolo, Martínez Nadal, A.L., «Regulación del arrendamiento turístico en el Derecho español», La regulación del alquiler turístico: una approximación de Derecho comparado, Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pagg. da 57 a 84, in particolare pag. 61, e, nel diritto italiano, «Le locazioni turistiche nell’ordinamento italiano», La regulación del alquiler turístico: una approximación de Derecho comparado, op. cit., pagg. da 113 a 126, in particolare pagg. 114, 122 e 123.
( 37 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
( 38 ) V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 76 e giurisprudenza citata), per un richiamo al fatto che, a causa del loro carattere derogatorio, le disposizioni dell’articolo 24, punto 1, di tale regolamento non devono essere interpretate in un senso più ampio di quanto richieda la loro finalità.
( 39 ) V. paragrafi 5 e 8 delle presenti conclusioni. In tal senso, l’oggetto della controversia è analogo a quello della causa da cui ha avuto origine la sentenza Hacker (v. punto 4). La ricorrente aveva ritenuto che la superficie dell’alloggio per le vacanze messo a sua disposizione per il suo soggiorno effettivo fosse inferiore a quella che risultava nel prospetto della Euro-Relais GmbH e aveva chiesto, in particolare, una riduzione del prezzo pagato.
( 40 ) V. paragrafi 6, 9 e 10 delle presenti conclusioni. Il rimborso corrisponde al 15,77% dell’importo della somma pagata all’atto della prenotazione. Il giudice del rinvio non ha precisato a quale titolo esso fosse stato effettuato.
( 41 ) V. nota a piè di pagina 40 delle presenti conclusioni.
( 42 ) V. sentenze Rösler (punto 29) e Dansommer (punto 25) nonché, in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 79). V., per quanto riguarda una domanda di rimborso dell’importo totale delle somme versate basata su una causa di invalidità del contratto, quando il collegamento fra il contratto e il bene immobile utilizzabile non è sufficientemente stretto da giustificare la qualificazione come contratto di locazione, sentenza del 13 ottobre 2005, Klein (C‑73/04, EU:C:2005:607, punti 17 e 26).
( 43 ) A titolo di confronto, nello stesso contesto e nell’ambito della direttiva 2015/2302 in materia di pacchetti turistici, v. sentenza del 12 gennaio 2023, FTI Touristik (Pacchetto turistico per le Isole Canarie) (C‑396/21, EU:C:2023:10, punto 42), e domande di interpretazione attualmente pendenti dinanzi alla Corte nella causa Tuk Tuk Travel [C‑83/22; le conclusioni dell’avvocato generale Medina nella causa Tuk Tuk Travel (C‑83/22, EU:C:2023:245) sono state lette il 23 marzo 2023] e nelle cause riunite DocLX Travel Events (C‑414/22) e Kiwi Tours (C‑584/22), nelle quali le conclusioni dell’avvocato generale Medina sono in attesa di pubblicazione.
( 44 ) V. sentenza Rösler (punto 29). V., per analogia, sentenza Hacker (punto 4).