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Document 62019CJ0307

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 2021.
Obala i lučice d.o.o. contro NLB Leasing d.o.o.
Rinvio pregiudiziale – Diritto applicabile – Regolamento (CE) n. 864/2007 e regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambito di applicazione temporale – Incompetenza della Corte – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “prestazione di servizi” – Articolo 24, punto 1 – Nozione di “contratto di locazione di immobili” – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali – Notai che agiscono nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata – Procedimento diretto alla riscossione di un biglietto giornaliero di parcheggio per un veicolo in sosta in uno stallo situato sulla via pubblica.
Causa C-307/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:236

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 marzo 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Diritto applicabile – Regolamento (CE) n. 864/2007 e regolamento (CE) n. 593/2008 – Ambito di applicazione temporale – Incompetenza della Corte – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di “materia civile e commerciale” – Articolo 7, punto 1 – Nozioni di “materia contrattuale” e di “prestazione di servizi” – Articolo 24, punto 1 – Nozione di “contratto di locazione di immobili” – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali – Notai che agiscono nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata – Procedimento diretto alla riscossione di un biglietto giornaliero di parcheggio per un veicolo in sosta in uno stallo situato sulla via pubblica»

Nella causa C‑307/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia), con decisione del 26 marzo 2019, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2019, nel procedimento

Obala i lučice d.o.o.

contro

NLB Leasing d.o.o.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Obala i lučice d.o.o., da M. Kuzmanović, odvjetnik;

per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz, M. Hellmann ed E. Lankenau, in qualità di agenti;

per il governo sloveno, da J. Morela, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Mataija, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 TFUE, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II»), del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, e rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), nonché dell’articolo 7, punti 1 e 2, e dell’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Obala i lučice d.o.o. (in prosieguo: la «Obala»), società con sede in Croazia, e la NLB Leasing d.o.o., società stabilita in Slovenia, in merito ad una domanda di riscossione di una tariffa di parcheggio per la sosta in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento Roma II

3

L’articolo 31 del regolamento Roma II, intitolato «Applicazione nel tempo», stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni».

Regolamento n. 1393/2007

4

L’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)».

5

Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali»:

«Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

6

L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Trasmissione», così dispone:

«Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento».

7

Il regolamento n. 1393/2007, in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, è stato abrogato dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU 2020, L 405, pag. 40).

Regolamento Roma I

8

Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento Roma I, intitolato «Applicazione nel tempo»:

«Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009».

Regolamento n. 1215/2012

9

I considerando 10 e 15 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(10)

È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (...).

(...)

(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

10

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

11

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così prevede:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

12

Ai sensi dell’articolo 7, punti 1 e 2, del medesimo regolamento:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1.   

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2)   in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

13

L’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012 dispone quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(...)».

Diritto croato

Legge sull’esecuzione forzata

14

L’articolo 1 dell’Ovršni zakon (legge sull’esecuzione forzata) (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17) abilita i notai a procedere alla riscossione forzata di crediti sulla base di un «atto autentico», emettendo un mandato di esecuzione avente valore di titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso dell’esecutato.

Legge sulla sicurezza stradale

15

L’articolo 1 dello Zakon o sigurnosti prometa na cestama (legge sulla sicurezza stradale) (Narodne novine, br. 67/08, 48/10 e 74/11) dispone che l’oggetto di tale legge consiste nella definizione dei principi fondamentali concernenti i rapporti reciproci e il comportamento degli utenti e dei terzi nel traffico stradale, i requisiti essenziali che deve soddisfare la rete stradale in materia di sicurezza stradale, le norme di circolazione sulla strada, il sistema di segnaletica stradale e le indicazioni fornite dagli agenti abilitati a far rispettare tali regole.

16

Ai sensi dell’articolo 5 di tale legge:

«(1)   Le autorità locali e regionali autonome disciplinano, conformemente alle presenti disposizioni di legge e con il previo consenso del Ministero degli Interni, la circolazione sul loro territorio, e in particolare:

(...)

6.

le aree e le modalità di sosta, i divieti di sosta e le aree a sosta limitata (...)».

Decisione relativa al parcheggio nella città di Zara

17

L’Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru (decisione in merito all’organizzazione e alle modalità di pagamento dei diritti di parcheggio nella città di Zara) (Glasnik Grada Zadra, br. 4/11), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «decisione relativa al parcheggio nella città di Zara»), stabilisce l’organizzazione e le modalità di pagamento dei diritti di parcheggio nonché il controllo della sosta dei veicoli nei parcheggi pubblici a pagamento.

18

L’articolo 2 di tale decisione definisce i parcheggi pubblici come «aree o infrastrutture pubbliche destinate alla fermata e alla sosta dei veicoli».

19

L’articolo 4 di detta decisione enuncia che i parcheggi pubblici sono segnalati come tali, conformemente alla legge sulla sicurezza stradale.

20

In forza dell’articolo 5 della medesima decisione, la segnaletica dei parcheggi pubblici è allestita dal gestore del parcheggio sotto la supervisione del servizio competente dell’amministrazione municipale.

21

L’articolo 6 della decisione relativa al parcheggio nella città di Zara determina i giorni e gli orari in corrispondenza dei quali è dovuta una tariffa di parcheggio.

22

L’articolo 7 di tale decisione così recita:

«Il conducente o il proprietario del veicolo che fermi o sosti il proprio veicolo in un parcheggio pubblico stipula con il gestore del parcheggio un contratto di utilizzazione del parcheggio pubblico con biglietto giornaliero di parcheggio (…) ed accetta i termini e le condizioni generali del contratto di parcheggio previsti dalla presente decisione».

23

Ai sensi dell’articolo 9 di detta decisione, il biglietto giornaliero, che è valido 24 ore a partire dalla sua emissione, corrisponde al prodotto della tariffa oraria di parcheggio in una zona determinata per il numero di ore di stazionamento a pagamento durante un periodo di 24 ore.

24

Conformemente all’articolo 10 della medesima decisione, la riscossione del prezzo del biglietto giornaliero è effettuata mediante pagamento dell’ordine di pagamento del biglietto giornaliero sul conto corrente del gestore del parcheggio o con il pagamento del biglietto giornaliero alla cassa del gestore del parcheggio.

25

Ai sensi dell’articolo 12 della decisione relativa al parcheggio nella città di Zara, l’utente del parcheggio che ha ricevuto un biglietto giornaliero e un ordine di pagamento di tale biglietto è tenuto a pagarlo entro otto giorni dalla sua data di emissione.

26

In forza dell’articolo 13 di tale decisione, l’utente del parcheggio che non paga il biglietto giornaliero entro il termine stabilito dovrà pagare entro un termine supplementare di otto giorni, oltre all’importo del biglietto giornaliero, anche le spese vive e gli interessi legali di mora quali sono obbligatoriamente menzionati nell’ordine di pagamento. Se l’utente del parcheggio non paga il biglietto giornaliero, le spese vive e gli interessi legali entro il termine stabilito, il gestore del parcheggio avvierà, in nome e per conto proprio, un procedimento giudiziario a suo carico.

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

27

Il 20 febbraio 2017, la Obala, società commerciale creata dalla città di Zara (Croazia) ai fini della riscossione dei diritti di parcheggio dei veicoli sulla via pubblica, ha avviato presso un notaio esercente in Croazia, sulla base di un atto autentico, un procedimento di esecuzione forzata nei confronti della NLB Leasing per il recupero di spese corrispondenti al biglietto giornaliero di parcheggio di un veicolo in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica a Zara. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la presenza di tale veicolo sullo stallo è stata accertata il 30 giugno 2012 alle ore 13:02 e che la Obala richiede il pagamento del biglietto giornaliero per una giornata completa di parcheggio.

28

L’8 marzo 2017 il notaio adito ha emesso un mandato di esecuzione con il quale ordinava alla NLB Leasing di pagare il credito reclamato, pari a 84 cune croate (HRK) (circa EUR 11) quale credito principale per la tariffa giornaliera di parcheggio, HRK 1235 (circa EUR 165) per le spese processuali già sostenute e HRK 506,25 (circa EUR 67) per le spese processuali future ed eventuali.

29

Al fine di notificare il mandato di esecuzione alla NLB Leasing, il notaio si è basato sull’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 e ha proceduto all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

30

La NLB Leasing ha proposto opposizione avverso tale mandato. Il Trgovački sud u Pazinu (Tribunale di commercio di Pisino, Croazia) ha annullato detto mandato nella parte in cui disponeva l’esecuzione forzata, ma si è dichiarato incompetente a conoscere dell’opposizione e ha rimesso la causa al Trgovački sud u Zadru (Tribunale di commercio di Zara, Croazia) che si è, a sua volta, dichiarato incompetente e ha investito il giudice del rinvio di tale conflitto negativo di competenza.

31

Il giudice del rinvio si interroga su diversi aspetti della controversia principale, in particolare sulla legittimità della notifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte esecutata in un procedimento di esecuzione forzata avviato dinanzi a un notaio sulla base di un atto autentico, sulla qualificazione del rapporto giuridico esistente tra le parti nel procedimento principale al fine di verificare la competenza dei giudici croati a conoscere della controversia, nonché sul diritto sostanziale applicabile.

32

Tale giudice si chiede, innanzitutto, se i notai, che non sono «organi giurisdizionali» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, possano fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 1393/2007 ai fini della notificazione dei loro mandati di esecuzione nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico e se, nell’ambito di una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i giudici possano effettuare la notifica o la comunicazione agli esecutati sulla base del regolamento n. 1393/2007.

33

Il giudice del rinvio si interroga, poi, sulla portata della nozione di «materia civile o commerciale», di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012, al fine di determinare se la controversia relativa alla riscossione del prezzo di un biglietto giornaliero di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica, rientri nella sua competenza.

34

A tale riguardo esso fa valere che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 6, della legge sulla sicurezza stradale e delle norme relative allo svolgimento delle attività municipali, gli enti locali adottano decisioni relative alle aree di sosta e delegano le loro prerogative di potere pubblico ad imprese commerciali municipalizzate create per riscuotere i diritti di parcheggio.

35

Nella specie, la decisione relativa al parcheggio nella città di Zara definisce, in particolare, le aree di sosta e il periodo rispetto al quale si procede alla riscossione dei diritti di parcheggio sulla via pubblica, la tariffa del biglietto orario nonché la tariffa del biglietto giornaliero di parcheggio laddove sia constatata la presenza in un’area di sosta pubblica di un veicolo per il quale il biglietto orario di parcheggio non è stato pagato o è scaduto.

36

Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di pagare il biglietto giornaliero di parcheggio è fissato unilateralmente e ha natura repressiva, potendo essere inquadrato come una sanzione qualora la tariffa di parcheggio non sia stata volontariamente pagata preventivamente secondo la tariffa oraria o se la durata per la quale è stata pagata sia scaduta.

37

Secondo il medesimo giudice, sussiste una differenza tra, da un lato, lo stazionamento in aree chiuse, dove gli utenti prendono un biglietto che attesta l’ora d’ingresso in dette aree e pagano le spese di parcheggio all’ora di partenza dalle stesse, che rientrerebbe in un contratto classico di diritto civile e quindi nella materia civile, e, dall’altro, lo stazionamento, di cui trattasi nel procedimento principale, per il quale la tariffa è stata pagata preventivamente per una durata determinata il cui superamento comporta il pagamento di un biglietto giornaliero di natura repressiva.

38

Inoltre, nell’ipotesi in cui la controversia principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio si interroga sui criteri di collegamento applicabili conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

39

A tale proposito detto giudice fa valere che, secondo la giurisprudenza croata, si ritiene generalmente che un contratto di parcheggio sia concluso non appena un veicolo staziona in uno stallo delimitato situato sulla via pubblica. Sarebbe dubbio, tuttavia, se tale contratto debba essere qualificato come contratto di prestazione di servizi o come contratto di locazione di immobili.

40

Secondo tale giudice, ove un siffatto contratto di parcheggio fosse qualificato come contratto di prestazione di servizi, potrebbe sussistere una violazione della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE. Peraltro, i giudici croati potrebbero trarre la loro competenza dall’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte, e segnatamente della sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257), il giudice del rinvio chiede se l’attività della Obala, che nella fattispecie si occupa unicamente della segnaletica degli stalli e della riscossione dei diritti di parcheggio, sia sufficiente per essere qualificata come «servizio» ai sensi di tale giurisprudenza.

41

Per quanto riguarda l’eventuale qualificazione del contratto di parcheggio come contratto di locazione di immobili, ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, il giudice del rinvio fa osservare che, a differenza del contratto di locazione di immobili di diritto comune, per il quale la forma scritta è richiesta a pena di nullità, il contratto di parcheggio non è concluso per iscritto. Inoltre, non esisterebbe un diritto di pegno legale sui veicoli stazionati. Vero è pure, però, che verrebbe occupato uno spazio determinato di un bene immobile, cosicché sussisterebbe una certa somiglianza tra il contratto di parcheggio e il contratto di locazione di immobili.

42

Il giudice del rinvio prospetta pure l’ipotesi che lo stazionamento sulla via pubblica non rientri nella materia contrattuale e si domanda se, per il fatto che l’utente dello stallo non ha acquistato un biglietto orario, la sua responsabilità possa rientrare invece nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

43

Il medesimo giudice si interroga, infine, sulla legge applicabile. Fa presente che, nel caso di specie, il parcheggio è avvenuto il 30 giugno 2012, ovvero prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, e domanda, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa ai contratti conclusi prima di tale data di adesione, in particolare l’ordinanza del 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba (C‑254/14, non pubblicata, EU:C:2014:2354), nonché la sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), se le disposizioni dei regolamenti Roma I e Roma II siano applicabili alla controversia di cui al procedimento principale.

44

In tale contesto, il Visoki trgovački sud (Corte d’appello di commercio, Croazia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i notai siano legittimati a effettuare la notifica o la comunicazione di atti in forza del regolamento [n. 1393/2007], quando notificano o comunicano le proprie decisioni in controversie alle quali non si applica il regolamento [n. 1215/2012], considerato che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un “atto autentico”, non rientrano nella nozione di “autorità giurisdizionale” ai sensi del regolamento n. 1215/2012. In altri termini, atteso che non rientrano nella nozione di “autorità giurisdizionale” ai sensi del regolamento n. 1215/2012, se – quando agiscono nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata sulla base di un “atto autentico” – i notai possano applicare le norme sulla notificazione e la comunicazione degli atti contenute nel regolamento n. 1393/2007.

2)

Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione [di una tariffa di parcheggio] è stabilito dalla [legge sulla sicurezza stradale] e dalle norme relative allo svolgimento di attività municipali proprie del potere pubblico, sia compresa nella materia civile ai sensi del regolamento n. 1215/2012, tenuto conto in particolare del fatto che, in caso di accertamento di un veicolo stazionato senza biglietto di parcheggio o con biglietto di parcheggio non valido, detto veicolo è immediatamente soggetto all’obbligo di pagare un biglietto giornaliero, come se lo stazionamento si fosse protratto per l’intera giornata, indipendentemente dall’esatta durata dell’uso dello stallo di sosta, così che l’esazione della tariffa giornaliera assume carattere sanzionatorio, e considerato altresì che in alcuni Stati membri un tale stazionamento è qualificato come contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale.

3)

Se, nei procedimenti giudiziari del tipo summenzionato, aventi ad oggetto la sosta in strada o sulla via pubblica, i giudici possano effettuare la notificazione o la comunicazione di un atto a convenuti stabiliti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento n. 1393/2007, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività municipali proprie del potere pubblico.

Nel caso in cui, in risposta alle questioni precedenti, si dichiari che un tale stazionamento è compreso nella materia civile, si pongono le seguenti ulteriori questioni:

4)

Nel caso di specie si presume la stipula di un contratto per il solo fatto della sosta in strada in un luogo identificato da segnaletica orizzontale e/o verticale, vale a dire si ritiene che mediante lo stazionamento sia stato concluso un contratto in base al quale, qualora non sia pagato il biglietto in conformità della tariffa oraria di parcheggio, sia dovuta la tariffa giornaliera. Si pone pertanto la questione se tale presunzione di conclusione di un contratto mediante lo stazionamento e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero qualora non sia stato acquistato alcun biglietto secondo la tariffa oraria, o quando il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato sia scaduto, sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’intero acquis del diritto dell’Unione.

5)

Nel caso di specie lo stazionamento ha avuto luogo a Zara, sicché vi è un collegamento tra detto contratto e il giudice croato. Dubbio è, tuttavia, se detto stazionamento costituisca un “servizio” nell’accezione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, dato che la nozione di servizio implica che la parte che lo fornisce svolga, in cambio di un corrispettivo, una determinata attività; altrimenti detto: ci si chiede se l’attività della ricorrente sia sufficiente per integrare un servizio. In assenza di una competenza speciale del giudice croato ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, competente a conoscere della controversia sarebbe il giudice del domicilio della convenuta.

6)

Se la sosta in strada o sulla via pubblica, quando il diritto alla riscossione di una tariffa di parcheggio è stabilito dalla legge sulla sicurezza stradale e dalle norme relative allo svolgimento di attività municipali proprie del potere pubblico e la riscossione ha luogo solo per la sosta in periodi determinati della giornata, possa essere considerata integrare un contratto di locazione di immobili ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

7)

Nel caso in cui alla fattispecie non sia applicabile la presunzione, a monte, secondo cui mediante lo stazionamento è stipulato un contratto (quarta questione pregiudiziale), se un tale stazionamento, riguardo al quale la competenza a riscuotere una tariffa deriva dalla legge sulla sicurezza stradale e che richiede un biglietto giornaliero se alcun biglietto è stato già acquistato per le ore di utilizzo dello stallo, o se il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato è scaduto, possa essere considerato integrare un illecito civile doloso o colposo ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

8)

Nel caso di specie, lo stazionamento ha avuto luogo prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, alle ore 13:02 del 30 giugno 2012. Si pone pertanto la questione se siano applicabili ai fatti di causa i regolamenti sulla determinazione della legge applicabile, ossia il regolamento n. 593/2008 e il regolamento n. 864/2007, tenuto conto del loro ambito temporale di validità.

Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente a rispondere sull’applicazione del diritto sostanziale, si sottopone la questione seguente:

9)

Se sia contraria alle disposizioni fondamentali in materia di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE e all’intero acquis del diritto dell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il proprietario del veicolo sia una persona fisica o una persona giuridica, la presunzione di conclusione di un contratto mediante lo stazionamento e di consenso al pagamento del prezzo del biglietto giornaliero qualora non sia stato acquistato alcun biglietto in conformità alla tariffa oraria di parcheggio o il tempo per il quale il biglietto è stato acquistato sia scaduto. In altri termini, per quanto riguarda la determinazione del diritto sostanziale, se siano applicabili ai fatti di causa le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 593/2008 (atteso che dal fascicolo non risulta che le parti abbiano concluso un accordo sulla legge applicabile).

Qualora si ritenga che sussiste un contratto, se si tratti nella fattispecie di un contratto di servizi, vale a dire se in detto contratto di parcheggio possa essere ravvisato un servizio nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

In subordine, se il suddetto stazionamento possa essere considerato integrare un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 593/2008.

In subordine, qualora siano applicabili a un tale stazionamento le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, quale sia la prestazione caratteristica nel caso di specie, atteso che la ricorrente si limita, in sostanza, a segnalare la superficie della strada adibita ad area di sosta e a riscuotere le tariffe di parcheggio, mentre la convenuta staziona il mezzo e paga il biglietto. In effetti, se la prestazione caratteristica fosse quella della ricorrente, si applicherebbe il diritto croato, ma se la prestazione caratteristica fosse quella della convenuta, si applicherebbe il diritto sloveno. In ogni caso, dato che il diritto alla riscossione della tariffa di parcheggio è disciplinato nella specie dal diritto croato, con il quale il contratto presenta quindi collegamenti più stretti, se possano trovare applicazione ai fatti di causa anche le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo [3], del regolamento n. 593/2008.

Qualora si ritenga che sussiste un’obbligazione extracontrattuale ai sensi del regolamento n. 864/2007, se essa possa essere considerata comportare un danno, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se un tale stazionamento possa essere considerato un arricchimento senza causa, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se un tale stazionamento possa essere considerato negotiorum gestio, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007.

In subordine, se un tale stazionamento possa essere considerato integrare una responsabilità della convenuta per culpa in contrahendo, così che la legge applicabile sarebbe determinata conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007».

45

In considerazione dei rischi sanitari connessi alla pandemia di coronavirus, la Prima Sezione della Corte, con ordinanza del 22 aprile 2020, ha deciso di statuire senza l’udienza di discussione che era stata inizialmente prevista nella presente causa e ha rivolto alle parti e agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diversi quesiti per risposta scritta, ai quali hanno risposto la Obala, i governi croato e sloveno nonché la Commissione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni prima, terza e quarta nonché della prima parte della nona questione

46

La Obala e il governo croato eccepiscono l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto, in sostanza, il giudice del rinvio non ha sufficientemente esposto le ragioni che l’hanno indotto a sollevare le questioni pregiudiziali o ancora la rilevanza, per la controversia principale, di un’eventuale risposta della Corte a questioni che essi ritengono di natura fattuale. Inoltre, secondo la Obala, si potrebbe ritenere che non vi sia una controversia nel caso di specie giacché, secondo le norme di procedura nazionali, il primo giudice investito della causa avrebbe dovuto respingere l’opposizione diretta contro il mandato di esecuzione emesso sulla base di un atto autentico per il motivo che tale opposizione era redatta da persona non abilitata a rappresentare la società esecutata, per di più in una lingua diversa dalla lingua croata.

47

Secondo la Commissione, il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento vertente unicamente su un conflitto di competenza tra due giudici, ovvero è investito unicamente della questione di quale dei due giudici aditi sia territorialmente competente. Ebbene, secondo tale istituzione, le questioni pertinenti per risolvere tale conflitto di competenza sono solo quelle relative all’interpretazione del regolamento n. 1215/2012. Le altre questioni, relative alla notificazione o alla comunicazione degli atti e alla determinazione della legge applicabile, non avrebbero alcun nesso con l’oggetto del procedimento principale e sarebbero, pertanto, irricevibili.

48

A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale indicati nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame della validità di una norma dell’Unione, richiesti dal giudice nazionale, non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure quando il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation,C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 19, e del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

49

Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate o che esso, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 1o ottobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

50

Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare nell’ambito della cooperazione instaurata dall’articolo 267 TFUE. Essi sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2018, C 257, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Rittinger e a., C‑492/17, EU:C:2018:1019, punti 3839).

51

Nel caso di specie, occorre constatare che, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento n. 1393/2007, su cui vertono la prima e la terza questione, il giudice del rinvio, adito nell’ambito di un conflitto negativo di competenze, non ha indicato alla Corte, come invece richiestogli dall’articolo 94 del regolamento di procedura, sotto quale profilo la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione di tale regolamento. In particolare, come risulta dalla decisione di rinvio, la convenuta nel procedimento principale ha adito i giudici croati e ha proposto opposizione avverso il mandato di esecuzione che le è stato notificato.

52

Per quanto riguarda la quarta questione e la prima parte della nona questione, il giudice del rinvio non precisa le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sulla compatibilità della presunzione secondo la quale mediante lo stazionamento in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica, è stipulato un contratto con le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE o, ancora, sull’influenza che potrebbe avere in tale contesto la circostanza che il proprietario del veicolo di cui trattasi sia una persona fisica o piuttosto una persona giuridica.

53

Ne deriva che la prima, la terza e la quarta questione nonché la prima parte della nona questione sono irricevibili.

Sulla competenza della Corte a rispondere all’ottava questione e alla seconda parte della nona questione

54

Con l’ottava questione e la seconda parte della nona questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio si interroga, alla luce delle disposizioni dei regolamenti Roma I o Roma II, sulla determinazione della legge applicabile a un rapporto giuridico sorto dallo stazionamento di un veicolo in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica, allorché detto stazionamento ha avuto luogo prima dell’adesione dello Stato membro interessato all’Unione.

55

Ebbene, l’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21) enuncia che le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione della Repubblica di Croazia vincolano tale Stato membro e si applicano in tale Stato solo a decorrere dalla data della sua adesione, ossia il 1o luglio 2013.

56

Per quanto riguarda il regolamento Roma I, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, conformemente al suo articolo 28, la sua applicazione dipende dalla data della conclusione del contratto di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 13 gennaio 2016, Raiffeisen Privatbank Liechtenstein, C‑397/15, non pubblicata, EU:C:2016:16, punto 16).

57

Per quanto riguarda il regolamento Roma II, la Corte ha dichiarato che, conformemente al suo articolo 31, il solo momento da prendere in considerazione ai fini della definizione dell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento è quello del verificarsi del fatto generatore del danno (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Homawoo, C‑412/10, EU:C:2011:747, punto 36).

58

Nella specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che lo stazionamento del veicolo di cui trattasi nel procedimento principale è avvenuto il 30 giugno 2012, ovvero prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. Ne deriva che, ratione temporis, i regolamenti Roma I e Roma II non sono applicabili e che la Corte non è competente a rispondere all’ottava questione e alla seconda parte della nona questione.

Sulla seconda questione

59

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo, delimitato e situato sulla via pubblica, avviata da una società incaricata da un ente locale della gestione di tali stalli.

60

Per quanto riguarda la nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, al fine di garantire, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano da tale regolamento per gli Stati membri e per le persone interessate, tale nozione non deve essere interpretata come un mero rinvio al diritto interno di uno Stato membro. Tale nozione dev’essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

61

Inoltre, la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quella di evitare, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, che vengano emesse, negli Stati membri, decisioni fra loro incompatibili esigono un’interpretazione estensiva della nozione di «materia civile e commerciale» (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, punti 2223).

62

Per determinare se un’azione giurisdizionale rientri o meno nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento, occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia e l’oggetto di quest’ultima o, alternativamente, esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (sentenza del 16 luglio 2020, Movic e a., C‑73/19, EU:C:2020:568, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

63

Se è vero, infatti, che talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 qualora il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti iure gestionis, la situazione è diversa quando l’autorità pubblica agisce nell’esercizio di pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

64

In effetti, quando una delle parti della controversia vanta prerogative dei pubblici poteri, l’esercizio da parte sua di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati esclude la controversia dalla «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

65

D’altro lato, la finalità pubblica di talune attività non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte iure imperii, allorché esse non corrispondono all’esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati (sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

66

Nella specie, per quanto riguarda l’oggetto dell’azione principale, essa verte sulla riscossione di un credito corrispondente all’importo del biglietto giornaliero di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica, più le spese processuali.

67

Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, tale azione, benché esercitata dalla Obala conformemente al mandato conferitole con un atto di esercizio di pubblici poteri, si basa su un rapporto giuridico di diritto privato nell’ambito del quale le parti assumono diritti e obblighi secondo i termini e le condizioni generali del contratto di parcheggio previsti dalla decisione relativa al parcheggio nella città di Zara, compreso l’obbligo di pagamento di un biglietto orario o di un biglietto giornaliero e il prezzo di tali biglietti. In mancanza di pagamento del biglietto orario, si considera concluso un contratto da biglietto giornaliero.

68

Come risulta dalle risposte scritte fornite dal governo croato ai quesiti inviati dalla Corte, l’obbligo, poi, in caso di mancato pagamento di un biglietto giornaliero di parcheggio, di pagare le spese vive nonché gli interessi di mora legali si fonda sulla legge croata sulle obbligazioni, che prevede il diritto del creditore a un risarcimento integrale.

69

Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta inoltre che il biglietto giornaliero di parcheggio non costituisce la sanzione di un’infrazione stradale.

70

Per quanto riguarda il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione di cui al procedimento principale, occorre altresì osservare che la riscossione del diritto di parcheggio è perseguita dalla Obala secondo le norme di diritto comune, avendo quest’ultima avviato, conformemente alla legge sull’esecuzione forzata, un procedimento iniziale dinanzi a un notaio, cui ha fatto seguito un procedimento giudiziario dopo che l’esecutata si è opposta al mandato di esecuzione emesso da detto notaio.

71

Inoltre, al pari della situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), rilasciando un biglietto giornaliero di parcheggio agli interessati, la Obala non rilascia a se stessa un titolo esecutivo, in deroga alle norme di diritto comune, poiché, a seguito di una tale emissione, tale società ha semplicemente l’opportunità di avvalersi di un atto autentico idoneo a consentirle di avviare un procedimento conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata seguito, eventualmente, in caso di contestazione, da un procedimento giudiziario.

72

Da quanto precede risulta che né il rapporto giuridico esistente tra le parti di un’azione come quella di cui al procedimento principale né il fondamento e le modalità di una siffatta azione possono essere considerati indicativi dell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione, cosicché occorre ritenere che un’azione di questo tipo rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

73

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo, delimitato e situato sulla via pubblica, avviata da una società incaricata da un ente locale della gestione di tali stalli.

Sulla sesta questione

74

Con la sesta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «contratto di locazione di immobili», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica.

75

Secondo una giurisprudenza costante, il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento n. 1215/2012 è fondato sul principio, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla nazionalità delle parti (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 35).

76

È solo in deroga alla norma generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 6, del regolamento n. 1215/2012 prevede talune norme sulla competenza esclusiva, tra cui quella sancita all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, che attribuisce alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato la competenza a giudicare in materia di locazione di immobili (v. in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a., C‑722/17, EU:C:2019:577, punto 38). Tenuto conto del loro carattere derogatorio, le disposizioni dell’articolo 24, punto 1, di detto regolamento non devono essere interpretate in un senso più ampio di quanto richieda la loro finalità (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

77

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito da tali disposizioni, occorre ricordare che, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, la ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato in cui si trova l’immobile è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell’immobile (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

78

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di locazione di immobili, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale competenza esclusiva è giustificata dalla complessità del rapporto proprietario-locatario, che comporta una serie di diritti e di obblighi, oltre alla gestione del canone di locazione. Tale rapporto è disciplinato da norme specifiche, alcune delle quali hanno carattere imperativo, dello Stato in cui si trova l’immobile oggetto del contratto di locazione, quali, per esempio, quelle che determinano a chi incombe la responsabilità della manutenzione dell’immobile e del pagamento delle imposte fondiarie, quelle che disciplinano i doveri dell’occupante dell’immobile nei confronti dei vicini, nonché quelle che controllano o circoscrivono il diritto del proprietario a rientrare in possesso dell’immobile alla scadenza del contratto di locazione (ordinanza del 15 maggio 2019, MC, C‑827/18, non pubblicata, EU:C:2019:416, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

79

Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, l’azione di cui al procedimento principale verte non già sulle condizioni di godimento di un immobile, bensì sulla riscossione di un diritto per il parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica. Indipendentemente dalla qualificazione del rapporto giuridico così instaurato nel diritto nazionale, un’azione del genere, tenuto conto del suo oggetto e della portata delle verifiche che il giudice nazionale sarà chiamato ad effettuare, non può rientrare nella norma sulla competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

80

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «contratto di locazione di immobili», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica.

Sulla quinta e sulla settima questione

81

Con la quinta e la settima questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, innanzitutto, se l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica; poi, se, in caso affermativo, il contratto di parcheggio concluso in tali circostanze costituisca un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di tale regolamento e, infine, se, in caso contrario, una tale azione rientri nella norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui all’articolo 7, punto 2, di detto regolamento.

82

Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura contrattuale o meno dell’azione di cui al procedimento principale, occorre ricordare che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi, rispettivamente, del punto 1 e del punto 2 dell’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento principalmente al sistema e alle finalità di tale regolamento, onde garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Tali nozioni non possono, pertanto, essere interpretate come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

83

A tale proposito la Corte ha dichiarato che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 comprende qualsiasi domanda che miri a far valere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di tale regolamento, ovvero che non sia fondata su un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una persona nei confronti di un’altra (sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 23 e giurisprudenza citata).

84

Essa ha precisato che l’applicabilità o dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 o dell’articolo 7, punto 2, di quest’ultimo dipende, da un lato, dalla scelta dell’attore di avvalersi o meno di una di tali norme sulla competenza speciale e, dall’altro, dall’esame, da parte dell’autorità giurisdizionale adita, delle condizioni specifiche previste da tali disposizioni (sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 29).

85

Qualora un attore invochi una delle suddette norme, è quindi necessario che l’autorità giurisdizionale adita verifichi se le sue pretese rientrino, indipendentemente dalla loro qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale oppure, al contrario, nella materia degli illeciti dolosi o colposi, ai sensi del suddetto regolamento (sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, punto 30).

86

Ne deriva che occorre innanzitutto verificare se un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica, rientri, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto nazionale, nella materia contrattuale.

87

A tale riguardo va osservato che, benché l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2021 non esiga la stipulazione di un contratto scritto, l’identificazione di un’obbligazione contrattuale è comunque indispensabile per l’applicazione di tale disposizione. Occorre precisare che una siffatta obbligazione può essere considerata come sorta in modo tacito, in particolare quando ciò risulti da atti non equivoci che manifestano la volontà delle parti (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

88

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i termini e le condizioni generali per l’utilizzo dei parcheggi pubblici, vale a dire, in particolare, la determinazione degli stalli, gli orari e le tariffe di parcheggio, ivi compreso l’obbligo di pagamento di un biglietto giornaliero di parcheggio, sono stati pubblicati nella decisione relativa al parcheggio nella città di Zara. La sosta in uno stallo situato sulla via pubblica fa sorgere un rapporto giuridico tra il gestore di tale stallo e la persona che l’ha utilizzato mediante pagamento di un biglietto di parcheggio orario o giornaliero, la cui natura può essere qualificata come contrattuale.

89

L’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio si basa, pertanto, su un preteso inadempimento di obbligazioni contrattuali e rientra nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, cosicché i giudici croati possono trarre la loro competenza da tale disposizione, indipendentemente dalla natura del contratto di parcheggio di cui trattasi nel procedimento principale.

90

L’argomento dedotto dal governo sloveno nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte, secondo il quale l’esecutata non avrebbe liberamente acconsentito a un’obbligazione, in quanto, nel caso di specie, il veicolo di cui trattasi nel procedimento principale è stato parcheggiato nello stallo in questione non da tale parte stessa, bensì dall’utilizzatore del veicolo, non vale a rimettere in discussione la natura contrattuale dell’azione nel procedimento principale. Infatti, tale argomento riguarda l’esame nel merito che un giudice è tenuto ad effettuare dopo aver statuito sulla propria competenza.

91

A tale proposito la Corte ha dichiarato che un giudice investito di un’azione per l’esecuzione di un contratto è competente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 anche quando il convenuto deduce, come mezzo di difesa, l’inesistenza di tale contratto (sentenza del 4 marzo 1982, Effer, 38/81, EU:C:1982:79, punto 8).

92

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità di qualificare il contratto di parcheggio di cui al procedimento principale come contratto di prestazione di servizi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, occorre precisare che una siffatta qualificazione escluderebbe l’applicazione della norma sulla competenza prevista all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento. Infatti, tenuto conto della gerarchia stabilita tra le lettere a) e b) dal punto c) di tale disposizione, la norma sulla competenza prevista alla lettera a) si applica solo in via alternativa e per esclusione rispetto alle norme sulla competenza di cui alla lettera b) (sentenza dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

93

La nozione di «servizi» di cui all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

94

Riguardo al criterio dell’esistenza dell’attività, esso presuppone il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi (sentenza dell’8 marzo 2018, Saey Home Romania Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 39). La Corte ha già dichiarato che un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ammette la controparte a sfruttare tale diritto in cambio del pagamento di un corrispettivo non implica una siffatta attività, in quanto il titolare del diritto di proprietà intellettuale non effettua alcuna prestazione nel concedere lo sfruttamento del diritto in questione, impegnandosi esclusivamente a consentire che la controparte sfrutti liberamente tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 3031).

95

Orbene, nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la Obala si occupa della gestione dei parcheggi pubblici, il che implica una determinata attività che consiste quantomeno nella definizione, nella delimitazione e nella segnalazione sulla via pubblica degli stalli nonché nella gestione delle modalità di pagamento dei diritti di parcheggio.

96

Riguardo al criterio della remunerazione versata come corrispettivo dell’attività, è pacifico, nel caso di specie, che il pagamento di un biglietto giornaliero di parcheggio può essere qualificato come remunerazione.

97

Di conseguenza, e come rilevato, in sostanza, anche dall’avvocato generale ai paragrafi 119 e 120 delle sue conclusioni, il contratto di parcheggio di cui al procedimento principale può essere qualificato come «contratto di prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

98

Occorre pertanto rispondere alle questioni quinta e settima dichiarando che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa dovuta a titolo di un contratto di parcheggio in uno degli stalli delimitati, situati sulla via pubblica, che sono organizzati e gestiti da una società incaricata a tal fine e, dall’altro lato, che tale contratto costituisce un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Sulle spese

99

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo, delimitato e situato sulla via pubblica, avviata da una società incaricata da un ente locale della gestione di tali stalli.

 

2)

L’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «contratto di locazione di immobili», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa giornaliera di parcheggio in uno stallo delimitato, situato sulla via pubblica.

 

3)

L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione di una tariffa dovuta a titolo di un contratto di parcheggio in uno degli stalli delimitati, situati sulla via pubblica, che sono organizzati e gestiti da una società incaricata a tal fine e, dall’altro lato, che tale contratto costituisce un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il croato.

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