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Document 62022CC0431
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 13 July 2023.#Scuola europea di Varese v PD and LC.#Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione.#Reference for a preliminary ruling – Convention defining the Statute of the European Schools – Article 27(2) – General Rules of the European Schools – Articles 62, 66 and 67 – Challenge to the decision of a Class Council not to authorise a pupil to be promoted to the year above in the secondary school – Lack of jurisdiction of the national courts – Sole jurisdiction of the Complaints Board of the European Schools – Effective judicial protection.#Case C-431/22.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 13 luglio 2023.
Scuola europea di Varese contro PD e LC.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-431/22.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 13 luglio 2023.
Scuola europea di Varese contro PD e LC.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-431/22.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:586
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 13 luglio 2023 ( 1 )
Causa C‑431/22
Scuola europea di Varese
contro
PD, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG,
LC, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Decisione del consiglio di classe di non promuovere uno studente alla classe successiva – Contestazione da parte dei genitori – Giurisdizione dei giudici nazionali o competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva»
I. Introduzione
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1. |
Nel corso del 1954 i rappresentanti dei sei Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) si sono riuniti in più occasioni per discutere dell’istituzione di una scuola europea. In occasione di questi incontri, si è deciso che detti rappresentanti avrebbero formato il consiglio di amministrazione, il quale avrebbe assunto la responsabilità della scuola e avrebbe stabilito i principi della sua organizzazione. La prima scuola europea ha così aperto le sue porte il 12 ottobre 1954 a Lussemburgo ( 2 ). Altre scuole sono state istituite in seguito ( 3 ). Attualmente, esistono 13 scuole europee, cui risultano iscritti, in totale, circa 28750 studenti. |
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2. |
Una delle specificità di queste scuole consiste nel fatto che esse costituiscono un sistema sui generis che trova il suo fondamento sia nel diritto dell’Unione sia nel diritto internazionale. Tale duplice natura è all’origine, in particolare, di talune questioni vertenti sulla ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la camera dei ricorsi delle scuole europee istituita dalla Convenzione recante statuto delle scuole europee ( 4 ) (in prosieguo: la «CSSE»). La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte proprio sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, di detta convenzione. |
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3. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Scuola europea di Varese a PD e LC, che agiscono in qualità di rappresentanti legali del loro figlio minorenne NG (in prosieguo: i «genitori di NG» o i «genitori»), con riferimento alla competenza dei giudici italiani a pronunciarsi su un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di una decisione del consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di NG, all’epoca studente del ciclo secondario di detta scuola, alla classe successiva. |
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4. |
Il presente rinvio offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, da un lato, sulla portata del controllo giurisdizionale della camera dei ricorsi, avente lo status di organo di un’organizzazione internazionale, rispetto a tali decisioni e, dall’altro, sull’obbligo di detta camera di applicare, in sede di interpretazione della CSSE e delle disposizioni attuative cui essa rinvia, il principio della tutela giurisdizionale effettiva. |
II. Contesto normativo
A. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
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5. |
L’articolo 1 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 5 ) del 23 maggio 1969 (in prosieguo: la «convenzione di Vienna»), intitolato «Sfera di applicazione della presente convenzione», stabilisce che essa si applica ai trattati fra Stati. |
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6. |
L’articolo 3 di detta convenzione, dal titolo «Accordi internazionali che non rientrano nell’ambito della presente convenzione», così dispone: «Il fatto che la presente convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né ad accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica: (...)
(...)». |
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7. |
Ai sensi dell’articolo 31 della suddetta convenzione, intitolato «Regola generale di interpretazione»: «1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. (...) 3. Si terrà conto, oltre che del contesto:
(...)». |
B. La CSSE
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8. |
L’articolo 1, secondo comma, della CSSE indica che «[s]copo delle scuole è l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee». |
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9. |
Ai sensi dell’articolo 27 della CSSE: «1. È istituita una camera dei ricorsi. 2. La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione. Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee. 3. La camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica. Possono essere nominati membri della camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. 4. Il consiglio superiore, deliberando all’unanimità, adotta lo statuto della camera dei ricorsi. Lo statuto della camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della camera. 5. La camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per l’applicazione dello statuto. Il regolamento in questione richiede l’approvazione unanime del consiglio superiore. 6. I verdetti della camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. 7. Le altre controversie di cui le scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale». |
C. Regolamento generale delle scuole europee
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10. |
L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, applicabile ai fatti controversi nel procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento generale del 2014»), prevede che, nel ciclo secondario, le decisioni inerenti al passaggio alla classe successiva sono assunte al termine dell’anno scolastico dal consiglio di classe competente. |
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11. |
Ai sensi dell’articolo 62 del regolamento generale del 2014, rubricato «Ricorso contro le decisioni di ripetenza»: «1. I rappresentanti legali dell’alunno non possono ricorrere contro le decisioni assunte dai consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal segretario generale sulla base del dossier fornito dalla scuola e dai rappresentanti legali dell’alunno. Per vizio di forma si intende ogni violazione di una norma di diritto relativa alla procedura da seguire per il passaggio in una classe successiva tale che, se non fosse stato commessa, la decisione del consiglio di classe sarebbe stata diversa. La mancata assistenza sotto forma di inserimento dello studente nei programmi di sostegno educativo non costituisce un vizio di forma, salvo sia dimostrato che lo studente o i suoi rappresentanti legali hanno richiesto tale assistenza e che essa è stata abusivamente negata dalla scuola. Le modalità di organizzazione pratica degli esami sono competenza delle scuole e non possono essere considerate come un vizio di forma. Per fatto nuovo si intende ogni elemento che non sia stato portato a conoscenza del consiglio di classe perché sconosciuto a tutti – insegnanti, genitori, studente – al momento della deliberazione da parte di detto consiglio e che avrebbe potuto influenzare la sua decisione. Un fatto noto ai genitori, ma non portato a conoscenza del consiglio di classe non può essere qualificato come elemento nuovo ai sensi della presente disposizione. Le valutazioni relative alle capacità degli studenti, l’attribuzione di un voto per un esame o per un lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico e la valutazione delle circostanze particolari di cui all’articolo 61. B-5 rientrano nel potere discrezionale esclusivo del consiglio di classe. Non possono essere impugnate mediante ricorso. 2. Il termine per presentare ricorso al segretario generale è di sette giorni di calendario dopo la fine dell’anno scolastico. (...) (...) Il segretario generale (o, per delega, il vicesegretario generale) deve statuire sul ricorso entro il 31 agosto. Trovano applicazione gli articoli 66 e 67 del presente regolamento. Se il ricorso è ritenuto ammissibile e fondato, il consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sul caso. È possibile proporre ricorso amministrativo al segretario generale anche contro la nuova decisione (...)». |
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12. |
L’articolo 66 del regolamento generale del 2014, dal titolo «Ricorsi amministrativi», così dispone: «1. Contro le decisioni di cui agli articoli (...) 62 è possibile proporre ricorso amministrativo nelle condizioni previste dai suddetti articoli. (...) (...) 5. La decisione del segretario generale che statuisce su un ricorso amministrativo viene notificata al/ai ricorrenti (...)». |
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13. |
L’articolo 67 del regolamento generale del 2014, intitolato «Ricorsi contenziosi», così dispone: «1. Le decisioni amministrative esplicite o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all’articolo precedente, possono essere oggetto di ricorso contenzioso presentato dai rappresentanti legali degli alunni direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla camera dei ricorsi ex articolo 27 della [CSSE]. (...) 4. A pena di irricevibilità, ogni ricorso contenzioso deve essere proposto entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione impugnata (...). 5. I ricorsi previsti dal presente articolo sono istruiti e giudicati secondo le condizioni stabilite dal regolamento di procedura della camera dei ricorsi. 6. La camera dei ricorsi deve pronunciarsi entro sei mesi dal ricevimento del ricorso, fatta salva l’applicazione degli articoli 16, 34 e 35 del regolamento di procedura della camera dei ricorsi delle scuole europee, che prevedono la possibilità di presentare domanda di provvedimenti provvisori». |
1. Diritto italiano
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14. |
Ai sensi dell’articolo 41 del codice di procedura civile: «Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37 (...)». |
III. Controversia principale
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15. |
Il 25 giugno 2020 i genitori di NG, che era allora uno studente del ciclo secondario nella Scuola europea di Varese, hanno ricevuto la notifica della decisione del consiglio di classe competente che non autorizzava il passaggio di NG alla classe successiva. |
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16. |
Il 20 luglio 2020 i genitori di NG hanno proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) un ricorso volto ad ottenere l’annullamento di detta decisione. |
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17. |
Con ordinanza del 9 settembre 2020, detto giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione a pronunciarsi su detto ricorso, ha accolto l’istanza cautelare «ai fini dell’ammissione con riserva alla classe successiva» di NG e ha rinviato per la trattazione del merito della causa all’udienza del 19 ottobre 2021. |
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18. |
Il 13 ottobre 2021 la Scuola europea di Varese ha presentato dinanzi alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione (Italia), sulla base dell’articolo 41 del codice di procedura civile, una domanda di regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia di cui trattasi. Secondo detta scuola, la camera dei ricorsi delle scuole europee (in prosieguo: la «camera dei ricorsi») dispone, infatti, di una competenza esclusiva a questo riguardo in forza del combinato disposto dell’articolo 27 della CSSE e dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014. |
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19. |
I genitori e il pubblico ministero ritengono, per contro, che i giudici italiani siano competenti a pronunciarsi sulla controversia di cui trattasi poiché, in particolare, ai sensi dell’articolo 27 della CSSE, la competenza giurisdizionale esclusiva della camera dei ricorsi è limitata agli atti lesivi adottati dal consiglio superiore delle scuole europee (in prosieguo: il «consiglio superiore») o dal consiglio di amministrazione della scuola. A loro avviso, in tali condizioni, un’estensione della competenza della suddetta camera agli atti adottati da un consiglio di classe costituisce una modifica della CSSE, che può essere adottata soltanto in conformità della procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 4, di detta convenzione. Essi ritengono che la possibilità di proporre un ricorso contenzioso dinanzi alla camera dei ricorsi, prevista all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014, sancisca, quindi, una semplice facoltà, per i rappresentanti legali dello studente, di optare per un ricorso amministrativo, che può essere, se del caso, seguito da un ricorso giurisdizionale dinanzi a detta camera. Essi sostengono che la competenza di quest’ultima non riveste, tuttavia, carattere esclusivo, posto che i rappresentanti legali restano liberi anche di agire direttamente dinanzi ai giudici nazionali. |
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20. |
Chiamata a pronunciarsi sulla questione preventiva della giurisdizione dei giudici italiani sollevata dalla Scuola europea di Varese, la Corte suprema di cassazione ricorda, in via preliminare, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che quest’ultima è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione della CSSE nonché degli atti adottati sulla base di essa ( 6 ). |
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21. |
Il giudice del rinvio indica, inoltre, di essersi già pronunciato, in una sentenza del 15 marzo 1999 ( 7 ), a favore della giurisdizione dei giudici italiani in circostanze analoghe a quelle che caratterizzano la controversia attualmente pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. In detta sentenza, esso ha, infatti, dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 6, secondo comma, e dell’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 7, della CSSE prevede la competenza della camera dei ricorsi non con riferimento agli atti adottati da un consiglio di classe, ma unicamente per gli atti lesivi adottati dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola europea. |
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22. |
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, all’epoca della pronuncia di detta sentenza, il regolamento generale del 1996 ( 8 ), allora in vigore, prevedeva al proprio articolo 68 bis, paragrafo 3, solo una possibilità circoscritta di ricorso interno, di natura puramente amministrativa, avverso le decisioni adottate da un consiglio di classe e non prevedeva affatto la possibilità di proporre un ricorso contenzioso dinanzi alla camera dei ricorsi. |
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23. |
Orbene, il fatto che la possibilità di proporre un siffatto ricorso giurisdizionale sia stata, nel frattempo, sancita dal regolamento generale del 2005 ( 9 ) e, in seguito, confermata dall’articolo 67 del regolamento generale del 2014 potrebbe deporre nel senso che sia ormai riconosciuta la competenza esclusiva della camera dei ricorsi a pronunciarsi su tale tipologia di ricorsi. |
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24. |
Secondo il giudice del rinvio, una siffatta soluzione sembra, in effetti, poter trovare un supporto determinante negli insegnamenti tratti dalla sentenza Oberto e O’Leary ( 10 ), in cui la Corte, fondandosi sulle disposizioni della convenzione di Vienna, avrebbe già ammesso che la camera dei ricorsi si era validamente vista riconoscere una competenza esclusiva a conoscere dei ricorsi proposti avverso un atto del direttore di una scuola europea lesivo di un insegnante della stessa. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che lo stesso valga per l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea JT/Secrétaire général des écoles européennes e Chambre de recours des écoles européennes ( 11 ) per quanto attiene ai ricorsi esperibili avverso le decisioni di ripetenza emesse da un consiglio di classe. |
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25. |
A parere del giudice del rinvio, in questo contesto, può inoltre assumere rilievo anche il fatto che il regolamento generale è adottato dal consiglio superiore e che il segretario generale delle scuole europee (in prosieguo: il «segretario generale»), che è chiamato a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi proposti avverso le decisioni di ripetenza emesse da un consiglio di classe, è un organo comune a tutte queste scuole che è, in particolare, autorizzato a rappresentare il consiglio superiore. Lo stesso varrebbe per diversi documenti prodotti dalla Scuola europea di Varese e, in particolare, per il «Rapporto sull’attività della camera dei ricorsi per l’anno 2007» che richiama le nuove vie di ricorso contenzioso contro le decisioni inerenti il passaggio alla classe successiva introdotte dal regolamento generale del 2005, nonché la prassi giurisdizionale tratta da numerose decisioni della camera dei ricorsi, rese nel corso del periodo compreso tra il 2007 e il 2017, vertenti su ricorsi proposti avverso siffatte decisioni. |
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26. |
Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la sentenza Oberto e O’Leary ( 12 ) riguarda un atto adottato dal direttore di una scuola europea vertente sulla limitazione della durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra una scuola europea e un docente a orario ridotto, e che la competenza della camera dei ricorsi derivava, in detta causa, non dal regolamento generale, ma dallo status dei docenti a orario ridotto. Ne consegue, a suo avviso, che le differenze in punto di fatto tra la causa che ha dato luogo a detta sentenza e la presente causa non consentono di ritenere che un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE si imponga, nel caso di specie, con evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. |
IV. Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
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27. |
In tale contesto, con ordinanza del 6 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2022, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della [CSSE] debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe». |
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28. |
Hanno presentato osservazioni scritte PD e LC, la Scuola europea di Varese e la Commissione europea. Tali medesime parti hanno presentato le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 4 maggio 2023. |
V. Analisi
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29. |
Prima di affrontare la questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio (sezione B), ritengo utile presentare, brevemente, alcune considerazioni preliminari vertenti sulla competenza della Corte (sezione A). |
A. Considerazioni preliminari sulla competenza della Corte
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30. |
La competenza della Corte non è contestata dalle parti ed è evidente che essa non dà luogo ad alcuna obiezione d’ufficio. |
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31. |
Ciò precisato, devo osservare che, in udienza, i genitori hanno sollevato dubbi quanto alla competenza della Corte richiamandosi all’articolo 26 della CSSE e, in particolare, al fatto che la controversia principale contrappone non le parti contraenti, come previsto in detta disposizione, ma la scuola europea ai genitori. |
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32. |
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 26 della CSSE, «[l]a Corte (...) è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore». Questa disposizione prevede così una clausola compromissoria in forza della quale la Corte può essere adita mediante un ricorso vertente sull’interpretazione e/o sull’applicazione di detta convenzione ( 13 ). |
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33. |
L’articolo 26 della CSSE si riferisce, in effetti, alle «controversie tra le parti contraenti», vale a dire gli Stati membri e l’Unione europea. Tuttavia, diversamente da quanto hanno sostenuto i genitori in udienza, da tale disposizione non è possibile desumere che la Corte sia competente ad interpretare tale convenzione unicamente sulla base di detta disposizione ( 14 ). |
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34. |
Basti ricordare, a tal proposito, che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a interpretare gli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione ( 15 ). Orbene, essa ha dichiarato che un accordo internazionale, come la CSSE, concluso sulla base dell’articolo 235 CE (divenuto articolo 308 CE, divenuto a sua volta articolo 352 TFUE) dalle Comunità europee, legittimate a tal fine dalla decisione 94/557/CE ( 16 ), costituisce, per quanto riguarda l’Unione, un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, che le disposizioni di detta convenzione formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, nell’ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di detta convenzione nonché degli atti adottati sulla base di essa ( 17 ). |
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35. |
Non vi è pertanto alcun dubbio che la Corte sia competente a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio. |
B. Sulla questione pregiudiziale
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36. |
Con la sua unica questione, la Corte suprema di cassazione chiede, sostanzialmente, se l’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, in combinato disposto con gli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale del 2014, debba essere interpretato nel senso che la camera dei ricorsi dispone di una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere, in prima e in ultima istanza, dopo aver esaurito la via amministrativa dinanzi al segretario generale, di tutte le controversie vertenti sulla decisione del consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di uno studente a una classe successiva del ciclo secondario ( 18 ). |
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37. |
Le parti hanno punti di vista divergenti quanto alla risposta da dare alla questione sollevata dal giudice del rinvio. |
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38. |
La Scuola europea di Varese e la Commissione convengono sul fatto che la camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso le decisioni di ripetenza di una scuola europea. Tale posizione si fonda, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE e degli articoli 62, 66 e 67 del regolamento generale del 2014, alla luce delle regole di interpretazione enunciate all’articolo 31 della convenzione di Vienna e della giurisprudenza della Corte ( 19 ). |
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39. |
I genitori, dal canto loro, sostengono la tesi opposta, vale a dire che le disposizioni controverse sono compatibili con la ripartizione delle competenze espressamente prevista all’articolo 27, paragrafi 2 e 7, della CSSE tra la camera dei ricorsi e i giudici nazionali, cosicché né tali disposizioni, né le decisioni della camera dei ricorsi sarebbero tali da dimostrare una prassi interpretativa modificativa seguita dalle Alte parti contraenti della CSSE, ai sensi dell’articolo 31 della convenzione di Vienna. |
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40. |
Per rispondere in modo utile a tale questione è necessario, anzitutto, formulare alcune considerazioni generali sulle peculiarità del sistema delle scuole europee e sul meccanismo di definizione delle controversie introdotto dalla CSSE (sezione 1), prima di passare a esaminare, quindi, la portata della competenza della camera dei ricorsi (sezione 2). Per l’eventualità che venga riconosciuto il carattere esclusivo della competenza della camera dei ricorsi in materia di decisioni di ripetenza, affronterò, infine, i dubbi sollevati da PD con riferimento alla portata del controllo giurisdizionale affidato dal regolamento generale del 2014 alla camera dei ricorsi e l’obbligo del rispetto del principio generale di tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito dell’interpretazione della CSSE e degli atti adottati in esecuzione di essa (sezione 3). |
1. Considerazioni generali
a) Sulle peculiarità del sistema delle scuole europee
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41. |
Per ragioni di brevità, mi limiterò qui a ricordare gli elementi di interpretazione che si ricavano dalla giurisprudenza della Corte con riferimento alla natura del sistema delle scuole europee e della CSSE ( 20 ). |
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42. |
Va osservato, anzitutto, che il sistema delle scuole europee è un sistema sui generis che attua, mediante un accordo internazionale, vale a dire la CSSE, una forma di cooperazione, da un lato, tra gli Stati membri e, dall’altro, tra questi e l’Unione ( 21 ). Infatti, le scuole europee costituiscono un’organizzazione internazionale formalmente distinta dall’Unione e dai suoi Stati membri ( 22 ). Come ho già ricordato, benché la CSSE costituisca, per quanto riguarda l’Unione, un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, essa è del pari regolata dal diritto internazionale, e più in particolare, dal punto di vista della sua interpretazione, dal diritto internazionale dei trattati codificato, vale a dire, sostanzialmente, dalla convenzione di Vienna ( 23 ). |
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43. |
Occorre poi ricordare che le regole poste dalla convenzione di Vienna si applicano a un accordo concluso tra gli Stati membri e un’organizzazione internazionale «nella misura in cui tali regole sono l’espressione del diritto internazionale generale di natura consuetudinaria» ( 24 ). Di conseguenza, come già sottolineato dalla Corte, «la [CSSE] deve (...) essere interpretata alla luce di tali regole» ( 25 ). Va ricordato che quella enunciata all’articolo 31 della convenzione di Vienna, che esprime il diritto internazionale consuetudinario, prevede che «un trattato dev’essere interpretato secondo buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini di tale trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo» ( 26 ). |
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44. |
Occorre, infine, sottolineare che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna, «dev’essere tenuto conto, nell’interpretazione di un trattato, di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del Trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo» ( 27 ). |
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45. |
Tornerò più avanti su questi importanti elementi di interpretazione ( 28 ). |
b) Sul meccanismo di risoluzione delle controversie tra le persone menzionate nella CSSE e le scuole europee
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46. |
Nella presente causa si pone la questione se il ricorso che i genitori di uno studente hanno presentato, come nel caso di specie, dinanzi ai giudici nazionali per ottenere l’annullamento della decisione di ripetenza adottata dal consiglio di classe rientri nella giurisdizione di detti giudici o se la camera dei ricorsi delle scuole europee goda di una competenza esclusiva a conoscere di questo tipo di ricorsi. |
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47. |
Per quanto attiene alla competenza esclusiva della camera dei ricorsi, dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE risulta che essa si estende, in prima e in ultima istanza e dopo aver esaurito la via amministrativa, alle «controversie relative all’applicazione [di detta] convenzione alle persone in essa menzionate (...) e relative alla legalità di un atto contestato che è basato [su detta] convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla [medesima] convenzione». |
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48. |
Per quanto attiene alla competenza dei giudici nazionali, dall’articolo 27, paragrafo 7, della CSSE risulta che essa si estende alle «altre controversie di cui le scuole sono parte» ( 29 ). Tali «altre controversie» sono quindi quelle che non rientrano nella competenza esclusiva e rigorosamente definita della camera dei ricorsi. |
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49. |
Da queste disposizioni si evince che la risoluzione delle controversie tra le persone menzionate nella CSSE e le scuole europee è affidata a due autorità diverse, vale a dire la camera dei ricorsi e i giudici nazionali. Al fine di meglio comprendere questo meccanismo di risoluzione delle controversie e la ripartizione delle competenze tra queste due autorità, ricorderò brevemente la sua genesi nelle righe che seguono. |
1) La genesi del meccanismo di risoluzione delle controversie
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50. |
Occorre anzitutto ricordare che lo statuto del 1957 non prevedeva alcun meccanismo specifico per la risoluzione delle controversie tra le persone ivi contemplate e le scuole europee ( 30 ). Infatti, fino all’entrata in vigore della CSSE, la preesistente camera dei ricorsi era competente a pronunciarsi unicamente sui ricorsi proposti dal personale insegnante ( 31 ). È stata detta convenzione a istituire, al suo articolo 27, paragrafo 1, una nuova camera dei ricorsi, conferendole «competenze rigorosamente definite» al fine di «garantire un’adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate (...) contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione (...)» ( 32 ). |
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51. |
Per quanto attiene, in primo luogo, all’ambito di applicazione ratione personae della CSSE, ricordo che l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, di detta convenzione ha esteso la competenza della preesistente camera dei ricorsi ai ricorsi provenienti da tutte «le persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico» (il corsivo è mio). La competenza ratione personae della nuova camera dei ricorsi istituita dalla CSSE comprende così le controversie che coinvolgono, in particolare, i genitori di studenti che agiscono in qualità di rappresentanti legali di uno studente minorenne, nonché gli studenti maggiorenni. |
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52. |
Per quanto concerne, in secondo luogo, la competenza ratione materiae, osservo che l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE indica che la competenza esclusiva, in prima e in ultima istanza, della camera dei ricorsi a conoscere delle controversie relative all’applicazione di detta convenzione verte sulla «legalità di un atto contestato che è basato [su detta] convenzione o su regole stabilite in base ad essa (...) adottato (…) dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla [medesima] convenzione». |
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53. |
Mi sembra utile sottolineare, in terzo luogo, che l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della CSSE prevede che «[l]e condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, [in particolare] dal regolamento generale delle scuole europee» ( 33 ). Come spiegherò in prosieguo, è al fine di garantire una tutela giurisdizionale a tutte le persone menzionate dalla CSSE che il regolamento di cui trattasi ha progressivamente riconosciuto a dette persone nuove vie di ricorso dinanzi alla camera dei ricorsi. |
2) Modifiche apportate dalle versioni successive del regolamento generale: le nuove vie di ricorso
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54. |
Osservo, in primo luogo, che l’estensione dell’ambito di applicazione ratione personae della competenza della camera dei ricorsi operata dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE ai ricorsi proposti, in particolare, dai genitori di studenti che agiscono in qualità di rappresentanti legali di uno studente minorenne, come nel caso di specie, è intervenuta, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, di detta convenzione, in maniera progressiva, attraverso le modifiche apportate al regolamento generale delle scuole europee dal consiglio superiore nelle sue versioni successive del 1996, del 2005 e del 2014. |
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55. |
Per quanto attiene alle vie di ricorso previste nelle versioni successive del regolamento generale, preciso, in secondo luogo, che una prima modifica è stata introdotta dal consiglio superiore nel regolamento generale del 1996. Detto regolamento prevedeva, in caso di parere negativo del consiglio di classe ai fini del passaggio dello studente alla classe successiva, solo un ricorso amministrativo interno alla scuola europea interessata avverso le decisioni di ripetenza adottate dal consiglio di classe e non contemplava la possibilità di adire, in via contenziosa, la camera dei ricorsi ( 34 ). Il consiglio superiore ha, quindi, introdotto una nuova modifica con il regolamento generale del 2005. Esso ha previsto la possibilità di presentare dinanzi alla camera dei ricorsi un ricorso giurisdizionale a seguito del rigetto, da parte del segretario generale, del ricorso amministrativo proposto dinanzi a lui avverso tali decisioni di ripetenza ( 35 ). Questa possibilità è stata infine confermata dall’articolo 67 del regolamento generale del 2014. |
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56. |
Dopo aver presentato l’evoluzione delle vie di ricorso nel meccanismo di risoluzione delle controversie tra le persone menzionate dalla CSSE e le scuole europee, vado ad illustrare, per esigenze di chiarezza, il regime di ricorso come istituito dal regolamento generale del 2014, applicabile alla controversia principale. |
3) Regime di ricorso previsto dal regolamento generale del 2014
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57. |
Va osservato che l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014 prevede che, nel ciclo secondario, le decisioni sul passaggio alla classe successiva siano adottate al termine dell’anno scolastico dal consiglio di classe competente. In caso di adozione di una decisione di ripetenza da parte di quest’ultimo, dall’articolo 62, paragrafo 1, di detto regolamento emerge che la decisione di cui trattasi può essere impugnata mediante ricorso dai rappresentanti legali degli studenti unicamente in caso di vizio di forma o fatto nuovo ( 36 ). Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, quarto e quinto comma, di detto regolamento, «il segretario generale (...) deve statuire sul ricorso entro il 31 agosto dell’anno scolastico». Se il ricorso avverso la decisione di ripetenza«è ritenuto ammissibile e fondato, il consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sul caso» ed è «possibile proporre ricorso amministrativo al segretario generale anche contro la nuova decisione» ( 37 ). |
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58. |
La possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale è stata introdotta, segnatamente, a favore dei genitori degli studenti in quanto legali rappresentanti di questi ultimi, dall’articolo 67 del regolamento generale del 2014. Secondo detta disposizione, le decisioni adottate sui ricorsi amministrativi menzionati nell’articolo 66 del regolamento di cui trattasi possono essere oggetto di ricorso contenzioso presentato dai rappresentanti legali degli studenti direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla camera dei ricorsi ex articolo 27 della CSSE ( 38 ). |
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59. |
È questo, pertanto, il contesto evolutivo in cui occorre esaminare la portata delle competenze esclusive della camera dei ricorsi. |
2. Sull’esame della portata della competenza esclusiva della camera dei ricorsi
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60. |
Dai paragrafi che precedono risulta che la facoltà di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla camera dei ricorsi per esaminare le decisioni con cui il segretario generale si pronuncia su un ricorso avverso la decisione di ripetenza del consiglio di classe è stata introdotta nel procedimento dinanzi alla camera dei ricorsi dalle versioni successive del regolamento generale del 2005 e del 2014. Tuttavia, come ho già sottolineato, la formulazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE limita detta competenza esclusiva agli atti lesivi adottati dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola. |
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61. |
Di conseguenza, si pone la questione se tali modifiche si siano limitate a precisare le «condizioni e le modalità delle procedure» da seguire dinanzi alla camera dei ricorsi nei casi già rientranti nella competenza di detta camera, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della CSSE, o se, al contrario, esse abbiano ampliato le sue competenze giurisdizionali esclusive. |
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62. |
Concordo nel considerare che le versioni successive del regolamento generale del 2005 e del 2014 hanno certamente esteso la competenza esclusiva della camera dei ricorsi con riferimento ai ricorsi avverso le decisioni di ripetenza. Devo, tuttavia, osservare che tale estensione è correttamente fondata sulla CSSE, come interpretata in applicazione delle regole della convenzione di Vienna, nella misura in cui dette regole sono l’espressione del diritto internazionale generale di natura consuetudinaria. Ricordo, a tal proposito, che la Corte ha dichiarato che la CSSE deve, di conseguenza, essere interpretata alla luce di tali regole ( 39 ). Procederò pertanto, qui di seguito, a compiere una siffatta interpretazione. |
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63. |
In primo luogo, ricordo che, nella sentenza Oberto e O’Leary, la Corte, fondandosi sulle regole della convenzione di Vienna, ha già dichiarato che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e il direttore di una scuola europea rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi ( 40 ). In particolare, essa ha dichiarato che il solo fatto che gli atti controversi nell’ambito di detta causa, vale a dire gli «atti del direttore» della scuola interessata, non fossero espressamente indicati all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della CSSE non poteva avere l’effetto di escludere questi ultimi dall’ambito di applicazione di tale disposizione ( 41 ). |
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64. |
In secondo luogo, tenuto conto delle peculiarità del sistema delle scuole europee ( 42 ), la CSSE deve essere interpretata, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini di tale convenzione nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo ( 43 ). |
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65. |
Pertanto, per determinare, nella specie, la portata dei termini«atto adottato dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola», di cui all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della CSSE, si deve fare riferimento a qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le Alte parti contraenti, a qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione di tale convenzione ( 44 ), nonché a ogni accordo ulteriore intervenuto fra dette parti in materia di applicazione della medesima ( 45 ). |
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66. |
Osservo, anzitutto, che, nel caso di specie, l’estensione delle competenze esclusive della camera dei ricorsi, con riferimento alla decisione controversa adottata dal consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di uno studente alla classe successiva, promana direttamente del consiglio superiore che, a norma dell’articolo 7, primo comma, punto 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della CSSE, è uno degli organi comuni a tutte le scuole europee, in seno al quale sono rappresentate le Alte parti contraenti di detta convenzione. Più precisamente, il consiglio superiore è composto, in particolare, dal o dai rappresentanti a livello ministeriale di ciascuno Stato membro e da un membro della Commissione ( 46 ). |
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67. |
Detta interpretazione è suffragata, inoltre, dal contesto delle disposizioni pertinenti sia della CSSE, sia del regolamento generale del 2014. A tal proposito, osservo, da un lato, che l’articolo 11, primo comma, punto 3, di detta convenzione conferisce al consiglio superiore il compito di «[stabilire] le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario». Dall’altro, occorre parimenti sottolineare che, secondo l’articolo 10, primo e secondo comma, di detta convenzione, tale consiglio provvede all’applicazione della convenzione di cui trattasi e stabilisce il regolamento generale ( 47 ). A tal proposito, devo ricordare che la competenza esclusiva della camera dei ricorsi, che è strettamente limitata alle controversie indicate dalla CSSE e alle persone ivi menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, deve essere esercitata alle condizioni e secondo le modalità determinate dai testi cui detta convenzione rinvia, come il regolamento generale del 2014, che prevede, ai suoi articoli 66 e 67, le diverse vie di ricorso riconosciute a dette persone. |
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68. |
Ne consegue, come sottolinea correttamente la Commissione nelle sue osservazioni, che, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Vienna, il successivo accordo tra le parti contraenti su detta applicazione del regolamento generale del 2014 e, pertanto, su detta estensione delle competenze giurisdizionali della camera dei ricorsi relativa alle nuove vie di ricorso ha carattere esplicito poiché dette parti partecipano direttamente, in seno al consiglio superiore, all’adozione del regolamento generale ( 48 ). |
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69. |
Tale interpretazione mi sembra trovare conferma anche nella giurisprudenza della camera dei ricorsi secondo cui è possibile proporre ricorsi diretti a contestare la legittimità delle decisioni del segretario generale riguardanti decisioni di ripetenza adottate dai consigli di classe a partire del 2005 ( 49 ). |
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70. |
Detta giurisprudenza è considerata dalla Corte come una prassi successivamente seguita nell’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna, nella misura in cui tale prassi non è mai stata contestata dalle parti della CSSE ( 50 ). Orbene, si deve considerare l’assenza di contestazioni di tali parti come espressione del loro consenso tacito a siffatta prassi ( 51 ). |
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71. |
Pertanto, alla luce anche di quanto appena illustrato ( 52 ), la giurisprudenza della camera dei ricorsi relativa alle nuove vie di ricorso avverso le decisioni del segretario generale riguardanti le decisioni di ripetenza adottate dal consiglio di classe, fondata sugli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale del 2014, benché non rientri nella nozione di «prassi successiva», ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna, può tuttavia essere considerata come una condotta «pertinente nel quadro della valutazione della prassi successiva delle parti» della CSSE concernente l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, di detta convenzione. Ne consegue che tale giurisprudenza della camera dei ricorsi può fornire chiarimenti in merito a quest’ultima disposizione, la quale deve, dunque, essere intesa nel senso che non osta a che le decisioni di ripetenza del consiglio di classe siano, in linea di principio, considerate come rientranti nell’ambito di applicazione della predetta disposizione ( 53 ). |
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72. |
Osservo, in terzo luogo, come sostenuto dalla Scuola europea di Varese e dalla Commissione, che il Tribunale ha di recente confermato la competenza esclusiva della camera dei ricorsi nella causa sfociata nell’ordinanza JT/Secrétaire général des écoles européennes e Chambre de recours des écoles européennes ( 54 ), in cui uno studente di una scuola europea contestava la decisione della commissione d’esame del baccalaureato europeo 2019 di non conferirgli il baccalaureato (diploma di maturità della scuola europea). Il Tribunale, pur respingendo il ricorso per manifesta incompetenza, ha dichiarato che la contestazione della prima decisione impugnata poteva, una volta esaurita la via amministrativa, essere presentata soltanto dinanzi alla camera dei ricorsi, posto che detta camera è un organo giurisdizionale che si pronuncia in prima e ultima istanza in un caso come quello in esame, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE ( 55 ). |
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73. |
In quarto e ultimo luogo, osservo che l’estensione della competenza esclusiva della camera dei ricorsi ai ricorsi avverso le decisioni di ripetenza è corroborata anche dall’obiettivo e dallo scopo perseguiti dalla CSSE. Infatti, sia dal suo preambolo sia dal suo articolo 1 risulta che detta convenzione mira all’«istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee» onde garantire il buon funzionamento delle istituzioni europee. A tale riguardo, desidero sottolineare che, come sostiene la Scuola europea di Varese, da un lato, l’obiettivo di un’istruzione in comune, uniforme e di pari livello può essere raggiunto soltanto affidando a un solo organo giurisdizionale la competenza a pronunciarsi sulle controversie vertenti sulle decisioni di ripetenza e che, dall’altro, una siffatta uniformità educativa non potrebbe essere garantita se tali controversie rientrassero nella competenza dei giudici nazionali. |
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74. |
Pertanto, dai paragrafi che precedono emerge chiaramente che tutti gli argomenti convergono nel far ritenere che, in forza dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, interpretato alla luce dell’articolo 31 della convenzione di Vienna e conformemente alla giurisprudenza della Corte, detta prima disposizione includa le decisioni del segretario generale che statuiscono su un ricorso diretto avverso la decisione di ripetenza del consiglio di classe. In altre parole, si deve constatare che la camera dei ricorsi dispone di una competenza giurisdizionale esclusiva con riferimento a tutte le controversie relative alle decisioni di ripetenza adottate dal consiglio di classe e che, di conseguenza, detta tipologia di controversia non rientra nella giurisdizione dei giudici nazionali, in forza dell’articolo 27, paragrafo 7, della CSSE. |
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75. |
Qualsiasi altra interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE contrasterebbe con la natura sui generis del sistema delle scuole europee e, come osservato dalla Commissione e dalla Scuola europea di Varese, con la necessità di garantire l’autonomia di detto sistema quale organizzazione internazionale e con la coerenza delle sue decisioni in materia educativa e didattica. |
3. Sui dubbi espressi da PD quanto alla portata del controllo giurisdizionale affidato alla camera dei ricorsi
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76. |
L’interpretazione da me fornita delle pertinenti disposizioni della CSSE e del regolamento generale del 2014, lette alla luce delle disposizioni della convenzione di Vienna, mi consente di concludere che la camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva a pronunciarsi su una controversia come quella oggetto del procedimento principale. |
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77. |
Ciò detto, nelle loro osservazioni scritte e orali i genitori sostengono che il riconoscimento di una siffatta competenza esclusiva della camera dei ricorsi sarebbe tale da ridurre il livello di tutela giurisdizionale sino ad allora garantito agli studenti e ai loro rappresentanti legali. |
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78. |
I dubbi così manifestati dai genitori, vertenti sul margine del controllo giurisdizionale conferito alla camera dei ricorsi dal regolamento generale del 2014, mi portano ad esaminare, in un primo momento, la questione della portata di detto controllo, per poi esaminare, in un secondo momento, in che misura il principio di tutela giurisdizionale effettiva trovi applicazione nel contesto del ricorso giurisdizionale esperibile dinanzi alla camera dei ricorsi previsto dall’articolo 67 del regolamento generale del 2014 con riferimento alle decisioni di ripetenza di un consiglio di classe. |
a) Sulla portata del controllo giurisdizionale affidato dal regolamento generale del 2014 alla camera dei ricorsi per quanto attiene alle decisioni di diniego del passaggio di uno studente alla classe successiva
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79. |
Nelle sue osservazioni scritte, PD sostiene, in particolare, che un ricorso dinanzi al segretario generale e alla camera dei ricorsi può, come emerge dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014, essere presentato unicamente per «vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal [s]egretario generale», mentre i ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi italiani offrirebbero un ventaglio più ampio di motivi di contestazione, quali la violazione della legge, l’abuso di potere e l’incompetenza, conformemente al diritto italiano. |
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80. |
Ricordo anzitutto che l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014 stabilisce che i rappresentanti legali dello studente non possono ricorrere contro le decisioni assunte dai consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal segretario generale sulla base del dossier fornito dalla scuola e dai rappresentanti legali dell’alunno. |
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81. |
A questo riguardo, contrariamente a quanto sostenuto da PD e in linea con quanto dedotto dalla Commissione in udienza, da un lato, la disposizione di cui trattasi fornisce una definizione sufficientemente ampia dei termini «vizio di forma» e «fatto nuovo». In base a detta disposizione, per «vizio di forma» si intende ogni violazione di una norma di diritto relativa alla procedura da seguire per il passaggio alla classe successiva, tale che, se non fosse stato commesso, la decisione del consiglio di classe sarebbe stata diversa, e per «fatto nuovo» tutti gli elementi che non siano stati portati a conoscenza del consiglio di classe perché erano sconosciuti a tutti – insegnanti, genitori, studente – al momento della deliberazione da parte di detto consiglio e che avrebbero potuto influenzare la sua decisione ( 56 ). |
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82. |
Dall’altro, la Commissione ha osservato che la camera dei ricorsi si era già pronunciata su decisioni affette da un grave vizio di motivazione. Detta camera ha, quindi, riconosciuto la propria competenza ad esaminare le decisioni del consiglio di classe sotto il profilo dell’errore manifesto di valutazione, il quale limita il margine di discrezionalità tecnico che è peraltro riconosciuto al consiglio di classe ( 57 ). La suddetta camera avrebbe dimostrato che, nell’esaminare le decisioni del consiglio di classe, essa può esercitare la sua piena competenza sulle questioni di fatto e di diritto ( 58 ). |
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83. |
Mi sembra, poi, importante ricordare che dal quarto considerando della CSSE risulta che la camera dei ricorsi è stata istituita con l’articolo 27, paragrafo 1, di detta convenzione con l’obiettivo di garantire un’adeguata tutela giuridica contro gli atti del consiglio superiore alle persone contemplate da detta convenzione e, in particolare, come nel caso di specie, ai genitori di uno studente quali persone esercenti la potestà genitoriale su quest’ultimo. |
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84. |
A tal proposito, osservo che da talune decisioni della camera dei ricorsi risulta che essa ha interpretato il quarto considerando della CSSE come espressione della tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito di detta convenzione ( 59 ). |
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85. |
Più precisamente, dalla decisione 10/02 del 22 luglio 2010 ( 60 ), pronunciata in seduta plenaria, emerge che, benché la sua competenza, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, dovesse di norma essere esercitata alle condizioni e secondo le modalità determinate dai testi applicativi cui detta convenzione rinvia, «in mancanza di disposizioni previste specificamente a tal fine, occorre stabilire se sia possibile, al fine di rispettare il principio generale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, trasporre per analogia le regole di procedura previste per ricorsi comparabili» ( 61 ). |
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86. |
Nella sua giurisprudenza successiva a detta decisione, la camera dei ricorsi «ammette che occorre stabilire la portata esatta della decisione impugnata e verificare se la sua incompetenza ad annullare detta decisione a causa dell’assenza di vie di ricorso previste dai testi applicativi della [CSSE] sia tale da ledere il principio del diritto a un ricorso effettivo. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non soltanto è ammesso da [detta convenzione], ma figura anche in numerosi diritti fondamentali riconosciuti dalla [c]onvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché in numerosi principi generali del diritto dell’[Unione]» ( 62 ). |
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87. |
Pertanto, risulta che, dal 2010, la camera dei ricorsi esercita, in linea di principio, un controllo giurisdizionale applicando il principio di tutela giurisdizionale effettiva e, quindi, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che, come risulta da una giurisprudenza consolidata della Corte, costituisce «una riaffermazione [di detto principio]» ( 63 ). |
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88. |
Infine, in considerazione di questa interpretazione data dalla camera dei ricorsi delle disposizioni del regolamento generale del 2014 alla luce dell’articolo 47 della Carta, risulta, in linea di principio, che detta camera sembra ritenersi competente ad esercitare un controllo giurisdizionale effettivo; il principio della tutela giurisdizionale effettiva non è, pertanto, in linea di principio, violato in situazioni comparabili a quella oggetto del procedimento principale. |
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89. |
Detto questo, mi sembra tuttavia pertinente esaminare brevemente la portata dell’obbligo della camera dei ricorsi di interpretare la CSSE e gli atti adottati in esecuzione di detta convenzione, in particolare il regolamento generale del 2014, tenendo conto delle mie precedenti considerazioni ( 64 ). |
b) Sull’obbligo della camera dei ricorsi di applicare il principio di tutela giurisdizionale effettiva nell’interpretare la CSSE e il regolamento generale del 2014
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90. |
Ricordo, anzitutto, che la natura della camera dei ricorsi istituita dall’articolo 27, paragrafo 1, della CSSE è stata già chiarita dalla Corte nella sua sentenza Miles e a. ( 65 ). |
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91. |
In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che la camera dei ricorsi soddisfaceva tutti i requisiti per essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, segnatamente il fondamento legale di tale organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che il predetto organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente, ad eccezione del requisito dell’appartenenza a uno degli Stati membri ( 66 ). |
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92. |
Di conseguenza, anche se detta camera deve essere qualificata come «giurisdizione», ai sensi del diritto dell’Unione, la Corte ha dichiarato che, nella misura in cui la suddetta camera non fa capo a uno degli Stati membri ma alle scuole europee, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa non è competente a risolvere una questione pregiudiziale sottopostale da detta camera ( 67 ). |
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93. |
A tal proposito, aggiungo che, anche se, come osservato dalla Corte stessa nella sua giurisprudenza, una riforma che consenta alla camera dei ricorsi di chiedere alla Corte di pronunciarsi ai sensi dell’articolo 267 TFUE sia certamente auspicabile ( 68 ), non si può, a mio avviso, sostenere che il principio della tutela giurisdizionale effettiva e altri principi generali del diritto dell’Unione non siano applicabili nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi a detta camera, e ciò per le seguenti ragioni. |
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94. |
In primo luogo, come ho già ricordato nelle mie considerazioni generali ( 69 ), la camera dei ricorsi fa parte delle scuole europee, le quali costituiscono un sistema sui generis che realizza, attraverso la CSSE, che è un accordo internazionale, una forma di cooperazione, da un lato, tra gli Stati membri e, dall’altro, tra questi ultimi e l’Unione, al fine di garantire, nell’ottica del buon funzionamento delle istituzioni europee, l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti di dette istituzioni ( 70 ). |
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95. |
Pertanto, nella misura in cui la CSSE costituisce, per quanto riguarda l’Unione, un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE e le disposizioni di detta convenzione formano parte integrante dell’ordinamento giuridico di quest’ultima ( 71 ), detta convenzione si inserisce nella gerarchia delle norme dell’ordinamento giuridico dell’Unione, al vertice della quale si trovano il Trattato, la Carta e i principi generali del diritto dell’Unione quali fonti di detto diritto ( 72 ). |
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96. |
Di conseguenza, conformemente al principio della gerarchia delle norme, se un accordo internazionale, come la CSSE, viola, segnatamente, un principio generale del diritto dell’Unione, detto accordo è incompatibile con tale diritto ( 73 ). Detta convenzione e il regolamento generale del 2014 devono pertanto essere compatibili con i trattati, la Carta e i principi generali del diritto dell’Unione. In altre parole, come correttamente osservato dalla Commissione in udienza, non è concepibile che l’Unione e i suoi Stati membri possano sottrarsi agli obblighi imposti dal diritto primario e dai principi generali del diritto dell’Unione concludendo un accordo internazionale, come la CSSE. Pertanto, essi sono tenuti a rispettare e a dare attuazione a detti obblighi in osservanza, segnatamente, degli articoli 2 e 21 TUE e dei principi generali del diritto dell’Unione ( 74 ). |
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97. |
In secondo luogo, devo aggiungere che l’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della convenzione di Vienna ( 75 ) prevede che, nell’interpretare un accordo internazionale, «si terrà conto di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le Alte parti contraenti». Di conseguenza, tenuto conto della specificità della CSSE, quale accordo internazionale di cui le parti contraenti sono l’Unione e l’insieme degli Stati membri, detta disposizione consente di considerare i principi generali di diritto dell’Unione come, parimenti, regole di diritto internazionale applicabili alle parti di detta convenzione e di tenerne conto nell’interpretazione di detta convenzione «oltre [al] contesto» della stessa ( 76 ). |
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98. |
In terzo luogo, ricordo che l’obbligo della camera dei ricorsi di applicare i principi generali di diritto dell’Unione qualora sia chiamata a pronunciarsi in una controversia, è stato già confermato dalla Corte nella sentenza Miles e a. ( 77 ). |
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99. |
Ne consegue che la CSSE e il regolamento generale del 2014 devono essere interpretati nel senso che obbligano la camera dei ricorsi a rispettare e dare applicazione ai principi generali del diritto dell’Unione nell’ambito del regime di ricorso previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, di detta convenzione e, in particolare, dagli articoli 61, 62, 66 e 67 di detto regolamento. |
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100. |
In particolare, per quanto attiene, in quarto e ultimo luogo, al principio di tutela giurisdizionale effettiva, osservo anzitutto che, nella sentenza Oberto e O’Leary ( 78 ), la Corte ha già ricordato che, in forza dell’articolo 47 della Carta, il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancisce il diritto di accesso non a un doppio grado di giudizio, bensì solo a un giudice. |
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101. |
Pertanto, occorre considerare che l’obbligo, per i genitori, di portare, previo esaurimento della via amministrativa prevista dinanzi al segretario generale, la loro controversia vertente sulla legittimità della decisione del consiglio di classe della Scuola europea di Varese di non autorizzare il passaggio di uno studente a una classe successiva del ciclo secondario dinanzi alla camera dei ricorsi, che si pronuncia in prima e ultima istanza, non lede il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
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102. |
Pertanto, come emerge dell’analisi sin qui compiuta, occorre interpretare l’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE e gli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale del 2014 conformemente al principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta ( 79 ). |
VI. Conclusione
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103. |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema di cassazione (Italia) come segue: L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, in combinato disposto con gli articoli 61, 62, 66 e 67, del regolamento generale delle scuole europee nella sua versione n. 2014-03-D-14-fr-11, deve essere interpretato nel senso che la camera dei ricorsi ivi indicata ha competenza esclusiva in prima e ultima istanza a pronunciarsi, dopo aver esaurito la via amministrativa dinanzi al segretario generale delle scuole europee prevista dal regolamento generale delle scuole europee, su tutte le controversie vertenti sulla decisione di ripetenza adottata nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal consiglio di classe. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sulla storia delle scuole europee, v., in particolare, Gruber, J., «European Schools: A Subject of International Law Integrated into the European Law», International Organization Law Review, 2011, n. 8, pagg. da 175 a 196.
( 3 ) A Bruxelles (Belgio) nel 1958, 1974,1999 e 2007; a Mol (Belgio) nel 1960, a Varese (Italia) nel 1960, a Karlsruhe, Monaco di Baviera e Francoforte (Germania) rispettivamente nel 1962, nel 1977 e nel 2002, a Bergen (Paesi Bassi) nel 1963, a Culham (Regno Unito) nel 1978, ad Alicante (Spagna) nel 2002, nonché a Lussemburgo (Lussemburgo) nel 2004. La scuola di Culham è stata definitivamente chiusa il 31 agosto 2017.
( 4 ) Convenzione conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee (GU 1994, L 212, pag. 3).
( 5 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331.
( 6 ) Sentenza dell’11 marzo 2015, Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13; in prosieguo: la sentenza Oberto e O’Leary, EU:C:2015:163).
( 7 ) IT:CASS:1999:138 CIV.
( 8 ) Regolamento generale delle scuole europee n. 96-D-19, settembre 1996 (in prosieguo: il «regolamento generale del 1996»).
( 9 ) Regolamento generale delle scuole europee n. 2004-D-6010-fr-5, entrato in vigore il 2 febbraio 2005 (in prosieguo: il «regolamento generale del 2005»).
( 10 ) Punto 76 e dispositivo di tale sentenza.
( 11 ) Ordinanza del 18 giugno 2020 (T‑42/20, non pubblicata, EU:T:2020:278).
( 12 ) Punti 22 e 63 di tale sentenza.
( 13 ) Per un ricorso fondato sull’articolo 26 della CSSE, v. sentenza del 2 febbraio 2012, Commissione/Regno Unito (C‑545/09, EU:C:2012:52, punti 2, 27, 33 e 106). Detta causa verteva sull’interpretazione e sull’applicazione dell’articolo 12, punto 4, lettera a), e dell’articolo 25, punto 1, della CSSE e riguardava, da un lato, il diritto alla retribuzione degli insegnanti comandati presso le scuole europee e, dall’altro, la loro esclusione, durante il comando, dagli adeguamenti salariali riconosciuti agli insegnanti impiegati nelle scuole nazionali.
( 14 ) In ogni caso, la disposizione di cui trattasi conferisce alla Corte una competenza a pronunciarsi sull’interpretazione e/o sull’applicazione della CSSE senza tuttavia limitare la sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di detta convenzione.
( 15 ) A fini di chiarezza, è utile ricordare che, in passato, la Corte ha dichiarato di essere incompetente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dello Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 443, pag. 129), e del protocollo concernente la creazione di Scuole europee, adottato in riferimento allo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 752, pag. 267), nonché degli obblighi che ne derivavano per gli Stati membri, poiché, malgrado i legami che dette convenzioni presentavano con la Comunità e con il funzionamento delle sue istituzioni, si trattava di convenzioni internazionali concluse tra i sei Stati membri che avevano dato origine alle Comunità europee e che esse non erano parte integrante del diritto comunitario. V., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 1986, Hurd (44/84, EU:C:1986:2, punto 20). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Slynn nella causa Hurd (44/84, non pubblicate, EU:C:1985:222). Nel contesto del procedimento previsto all’articolo 226 CE, diretto a far accertare la violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, v. sentenza del 5 aprile 1990, Commissione/Belgio (C‑6/89, EU:C:1990:166, punti 44 e 45). Tuttavia, come noto, questa situazione è cambiata con l’entrata in vigore, il 1o ottobre 2002, della CSSE. L’articolo 34 di detta convenzione dispone che «[l]a presente convenzione annulla e sostituisce lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962».
( 16 ) Decisione Euratom del Consiglio del 17 giugno 1994 che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU 1994, L 212, pag. 1). Il terzo considerando di detta decisione enuncia: «considerando che la partecipazione delle Comunità all’attuazione della [CSSE] è necessaria per conseguire gli obiettivi [delle Comunità]».
( 17 ) V., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary (punti 29, 30 e 31). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2014:2169, paragrafi da 7 a 16).
( 18 ) Tenuto conto dell’importanza degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale del 2014 ai fini dell’esame della questione sottoposta alla Corte, risulta necessaria una sua riformulazione che includa dette disposizioni. V., a tal proposito, paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
( 19 ) Sentenze del 14 giugno 2011, Miles e a. (C‑196/09, in prosieguo: la sentenza Miles e a., EU:C:2011:388), e Oberto e O’Leary.
( 20 ) V. sentenza Oberto e O’Leary (punti da 32 a 38 e giurisprudenza citata). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2014:2169) e nella causa Commissione/Regno Unito (C‑545/09, EU:C:2011:461), e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Miles e a. (C‑196/09, EU:C:2010:777).
( 21 ) Il terzo considerando della CSSE così recita: «considerando che le scuole europee costituiscono un sistema “sui generis”; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell’insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica».
( 22 ) E ciò malgrado i legami funzionali che detta organizzazione internazionale mantiene con l’Unione. Sentenza Oberto e O’Leary (punto 33).
( 23 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 34). V., altresì, paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
( 24 ) Si tratta qui dell’idea delle «personalità parallele, nel diritto internazionale generale», da una parte, dell’Unione, e, dall’altra, degli Stati membri. V., a tal proposito, Malenovský, J., «À la recherche d’une solution intersystémique aux rapports du droit international au droit de l’Union européenne», Annuaire français de droit international, LXV, 2019, CNRS Éditions, Parigi, pagg. da 3 a 36, in particolare pag. 32. Quest’idea trae origine dalla sentenza del 25 febbraio 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 42), in cui la Corte ha dichiarato che, «sebbene non vincolanti per la Comunità e per tutti gli Stati membri di questa, varie disposizioni della Convenzione di Vienna rispecchiano le norme del diritto internazionale consuetudinario che, in quanto tali, vincolano le istituzioni della Comunità e fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario».
( 25 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 36). È vero che l’articolo 1 della convenzione di Vienna prevede che essa «si applica ai trattati tra Stati». Tuttavia, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 3, lettera b), di detta convenzione, «[i]l fatto che [essa] non si applichi (…) agli accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale (...) non pregiudica l’applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla [suddetta] convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta convenzione».
( 26 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 37).
( 27 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 38).
( 28 ) V. paragrafi 64, 65, da 68 a 71, 74 e 97 delle presenti conclusioni. Sulla definizione di «prassi successivamente seguita», v. altresì nota 50 delle presenti conclusioni.
( 29 ) Detta disposizione precisa che «[tale] articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale».
( 30 ) V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2014:2169, paragrafo 17).
( 31 ) Detta competenza si basava sull’articolo 80 dello statuto del personale comandato presso le scuole europee. V. rapporto sull’attività della camera dei ricorsi per l’anno 2007, Consiglio superiore delle scuole europee, 21, 22 e 23 gennaio 2008, pag. 3.
( 32 ) V. considerando 4, quinto trattino, della CSSE.
( 33 ) Il corsivo è mio.
( 34 ) A questo proposito, l’articolo 68 bis, paragrafo 3, del regolamento generale del 1996 stabiliva che «[i]l capofamiglia non ha diritto di presentare ricorso contro le decisioni dei consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo riconosciuto tale dal consiglio superiore a seguito di un’istruttoria da esso compiuta. (...)». V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. Nelle sue osservazioni scritte, la Scuola europea di Varese osserva che, nel contesto di detta versione del regolamento generale, la contestazione della decisione di ripetenza restava interna all’amministrazione delle scuole europee. Essa dava luogo a un’inchiesta del rappresentante del consiglio superiore che poteva, tutt’al più, sfociare nella presentazione, da parte di detto rappresentante, di una richiesta rivolta al consiglio di classe di rivedere la decisione di ripetenza inizialmente adottata.
( 35 ) V. articolo 67 del regolamento generale del 2005.
( 36 ) Si tratta di un «ricorso contro le decisioni di ripetenza», che deve essere proposto entro un termine di sette giorni di calendario dopo la fine dell’anno scolastico (articolo 62, paragrafo 2, del regolamento generale del 2014).
( 37 ) Il corsivo è mio.
( 38 ) Devo precisare, sin d’ora, che, diversamente da quanto sostenuto dai genitori, la corretta interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento generale del 2014 non porta affatto a intendere la «possibilità» di proporre il ricorso contenzioso previsto in detto articolo («possono essere oggetto di ricorso contenzioso») nel senso che i rappresentanti legali degli studenti possono scegliere tra la camera dei ricorsi e i giudici nazionali. Ricordo, a questo proposito, che, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, sia le disposizioni della CSSE che, in particolare, l’articolo 67 del regolamento generale del 2014 devono essere interpretati secondo buona fede.
( 39 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 36). V., altresì, paragrafo 43 delle presenti conclusioni.
( 40 ) Punto 76 e dispositivo. La causa di cui trattasi contrapponeva la Europäische Schule München a due docenti a orario ridotto, le sig.re Oberto e O’Leary, con riferimento alla competenza dei giudici tedeschi a statuire su ricorsi volti a controllare la validità del carattere determinato della durata del contratto di lavoro delle interessate. Benché il contesto di fatto differisca da quello della presente causa, mi sembra possibile trarne insegnamenti utili ai fini della mia analisi.
( 41 ) Sentenza Oberto e O’Leary (punto 58).
( 42 ) V. paragrafi 42 e segg. delle presenti conclusioni.
( 43 ) V., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary (punto 37).
( 44 ) Articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c), della convenzione di Vienna.
( 45 ) Articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Vienna.
( 46 ) Mi preme altresì ricordare che l’articolo 14 della CSSE dispone che «[i]l segretario generale rappresenta il consiglio superiore e dirige la segreteria nel quadro delle disposizioni dello statuto del segretario generale di cui all’articolo 12, punto 1. Rappresenta le scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al consiglio superiore».
( 47 ) L’articolo 10 della CSSE prevede che «[i]l consiglio superiore provvede all’applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa (...). Il consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle scuole». V., altresì, articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della CSSE e paragrafo 53 delle presenti conclusioni.
( 48 ) Ricordo che la conclusione 4, paragrafo 1, della risoluzione n. 73/202, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2018 in occasione della 62a seduta plenaria, enuncia che «[u]n accordo successivo quale strumento di interpretazione autentica in forza dell’articolo 31, paragrafo 3, [lettera] a), è un accordo vertente sull’interpretazione del trattato o sull’applicazione delle sue disposizioni, cui le parti sono pervenute dopo la conclusione del trattato». Il corsivo è mio.
( 49 ) Per quanto attiene ai ricorsi introdotti sulla base degli articoli da 61 a 67 del regolamento generale del 2014, la camera dei ricorsi si è pronunciata in più occasioni sui ricorsi avverso le decisioni di ripetenza adottate dai consigli di classe di talune scuole europee; v. decisioni 07/48R del 5 settembre 2007; 08/40 del 29 dicembre 2008; 08/43 del 30 gennaio 2009; 15/49 del 10 ottobre 2015; 15/57 del 10 febbraio 2016, e 16/62 del 14 marzo 2017. Per quanto attiene alle decisioni adottate tra il 2018 e il 2022, v., segnatamente, decisioni 20/65 del 16 ottobre 2020 e 22/53 del 6 settembre 2022.
( 50 ) V., per analogia, sentenza Oberto e O’Leary (punti 65 e 66). Benché, come osservato ai paragrafi da 63 a 68 delle presenti conclusioni, l’interpretazione illustrata ai paragrafi che precedono sia confortata dalla giurisprudenza della camera dei ricorsi, dubito si possa considerare la giurisprudenza di detta camera come una prassi successivamente seguita ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna. Osservo, infatti, che la conclusione 4, paragrafo 2, della risoluzione n. 73/202, già citata, enuncia che «[u]na prassi successiva quale strumento di interpretazione autentica in forza dell’articolo 31, paragrafo 3[, lettera] b), è costituita da ogni condotta nell’applicazione del trattato, successiva alla sua conclusione, attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo». Osservo altresì che la conclusione 5 di detta risoluzione precisa, al suo paragrafo 1, che «[u]na prassi successiva in forza degli articoli 31 e 32 [della convenzione di Vienna] può essere costituita da ogni condotta nell’applicazione di un trattato seguita da una parte, nell’esercizio delle sue funzioni esecutive, legislative, giudiziarie o di altra natura». Occorre ricordare che la camera dei ricorsi non è né una parte della CSSE, né un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri. Ciò premesso, occorre aggiungere, a tal proposito, che, se è vero che la conclusione 5, paragrafo 2, prima frase, di detta risoluzione enuncia che «qualunque altra condotta (...) non costituisce una prassi successiva ai sensi di [detti articoli]», la seconda frase di tale paragrafo precisa, tuttavia, che «ogni altra condotta, comprese quelle di soggetti non statali (...) può tuttavia essere pertinente nel quadro della valutazione della prassi successiva delle parti (...)». (Il corsivo è mio). È, quindi, nel quadro di quest’ultimo paragrafo che si inserisce, a mio avviso, la giurisprudenza della camera dei ricorsi. In altre parole, la giurisprudenza di detta camera conforta l’interpretazione propugnata ai paragrafi da 63 a 68 delle presenti conclusioni, non quale «prassi successiva», ma quale condotta pertinente ai fini della valutazione della prassi successiva delle parti.
( 51 ) V. sentenza Oberto e O’Leary (punto 66).
( 52 ) V. le mie considerazioni alla nota 50 delle presenti conclusioni.
( 53 ) V., per analogia, sentenza Oberto e O’Leary (punto 67).
( 54 ) Ordinanza del 18 giugno 2020 (T‑42/20, non pubblicata, EU:T:2020:278).
( 55 ) Dalla decisione di rinvio si può dedurre che i genitori non hanno esaurito la via amministrativa prevista all’articolo 66 del regolamento generale del 2014, che costituisce la condizione preliminare all’introduzione di un ricorso contenzioso dinanzi alla camera dei ricorsi prevista all’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, sulla base dell’articolo 67 di detto regolamento. V. paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni.
( 56 ) Occorre altresì osservare che, secondo l’articolo 62, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento generale del 2014, «[l]e valutazioni relative alle capacità degli studenti, all’attribuzione di un voto per un esame o un lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico e la valutazione delle circostanze particolari di cui all’articolo 61. B-5 rientrano nel potere discrezionale esclusivo del consiglio di classe» e «non possono essere impugnate mediante ricorso». V., a questo proposito, decisioni della camera dei ricorsi 15/49 del 10 ottobre 2015, punti 4, 10 e 11, e 16/62 del 14 marzo 2017, punto 12.
( 57 ) Per contro, nelle sue conclusioni nelle cause riunite Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2014:2169, paragrafi 59 e 60), l’avvocato generale Mengozzi ha considerato che, benché la camera dei ricorsi si fosse detta disposta a riconoscere che i principi fondamentali erano atti a servire come riferimento per l’azione degli organi delle scuole europee in aggiunta alle norme giuridiche loro proprie, rimaneva il fatto che il potere discrezionale che la camera dei ricorsi si riservava in tal modo ai fini della determinazione delle norme e dei principi scaturenti in particolare dal diritto dell’Unione non consentiva di garantire, nei confronti delle persone interessate da detta causa, vale a dire i docenti a orario ridotto, il rispetto generale del divieto dell’abuso di diritto che trova la sua specifica espressione, in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione, nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). V., a questo proposito, nota 68 delle presenti conclusioni.
( 58 ) Per quanto attiene, in particolare, a un ricorso contenzioso volto all’annullamento di una decisione del consiglio di classe della Scuola di Varese e della decisione del vicesegretario generale, v. decisione 14/44 del 24 settembre 2014, punti da 22 a 24. Nel merito, la camera dei ricorsi ha constatato che la «decisione impugnata (...) recante rigetto del ricorso amministrativo dei ricorrenti contiene una motivazione errata nella misura in cui, come sostengono i ricorrenti e come ammettono le [scuole europee], i voti che si è ritenuto essere quelli del figlio dei ricorrenti sono errati, il che integra sia un vizio di motivazione, che un errore di fatto» (il corsivo è mio). Detta camera ha concluso che, «pur non essendo essa competente a controllare la fondatezza della valutazione di carattere pedagogico compiuta dal consiglio di classe, le [scuole europee] devono trarre le necessarie conclusioni dall’annullamento della decisione di non promuovere il figlio dei ricorrenti alla classe successiva».
( 59 ) Benché da talune decisioni della camera dei ricorsi pronunciate a partire dal 2010 risulti che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento generale del 2005 e del 2014 in applicazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva non è carente, altre decisioni sembrano meno chiare a tale riguardo; v., in particolare, decisione 16/62 del 14 marzo 2017, punti 13 e 14: «(...) [p]ertanto, è solo se si dimostra che la violazione di una regola pertinente può aver influito su una siffatta valutazione che questa potrà essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Diversamente, d’altronde, sarebbe sufficiente constatare che la valutazione svolta dal consiglio di classe circa l’incapacità di (...) di accedere alla classe successiva non può, in ogni caso, alla luce degli elementi del fascicolo e della decisione contestata, adottata quasi all’unanimità e chiaramente motivata, essere considerata viziata da errore manifesto». Il corsivo è mio.
( 60 ) La controversia sfociata in detta decisione opponeva un’associazione di genitori degli studenti alla scuola europea di cui trattasi. Il consiglio superiore aveva, infatti, ridotto i diritti di voto delle associazioni di genitori degli studenti e del personale a un solo voto in seno al consiglio di amministrazione, in violazione degli articoli 19, 20 e 23 della CSSE. Tuttavia, gli articoli 66 e 67 di tale convenzione non contemplavano una procedura che consentisse a un genitore di uno studente o a un’associazione di genitori di contestare direttamente la legittimità di una decisione del consiglio superiore come quella controversa in detta controversia.
( 61 ) Mi sembra importante osservare che, in detta decisione (punto 26), la camera dei ricorsi aveva ritenuto che «quando una decisione del [c]onsiglio superiore, anche laddove rivesta una portata generale o regolamentare, incide direttamente su un diritto o su una prerogativa che la [CSSE] riconosce a una persona o a una categoria di persone chiaramente identificate e che si distingue da tutte le altre persone interessate, senza che sia certo che detta persona o categoria possa proporre un ricorso avverso una decisione individuale adottata sulla base di una siffatta decisione, quest’ultima deve essere considerata come integrante un atto lesivo a carico di detta persona o di detta categoria ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della [CSSE]. La [c]amera è, quindi, in linea di principio, competente a statuire su un ricorso proposto avverso un siffatto atto». Il corsivo è mio.
( 62 ) V., in particolare, decisione della camera dei ricorsi 22/62 del 2 dicembre 2022, punto 8: «La presente [c]amera ha già avuto occasione di precisare che l’assenza di vie di ricorso nei testi normativi non ostava alla proposizione di un ricorso dinanzi ad essa e alla possibilità di sottoporre a sindacato giudiziale una decisione di rigetto di una domanda, nella fattispecie una domanda di cambio di una scelta di studi (…). La [c]amera dei ricorsi ha pertanto ritenuto (…) che una decisione che lede profondamente il legame fondamentale tra la scuola e lo studente e il suo diritto all’istruzione riconosciuto all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, può essere soggetta a sindacato giudiziale attraverso l’applicazione dei principi applicabili in uno Stato di diritto ([a]rticolo 47 della Carta)». V., altresì, decisioni 15/38 dell’11 febbraio 2016, punto 12, e 19/35 del 29 agosto 2019, punto 10.
( 63 ) V., segnatamente, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 37); del 18 dicembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45), e del 12 gennaio 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2, punto 50).
( 64 ) V., a tal proposito, paragrafi 41 e seguenti delle presenti conclusioni.
( 65 ) Ricordo che la causa che ha dato luogo a detta sentenza contrapponeva 137 insegnanti, comandati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presso le scuole europee, e queste ultime, relativamente, da un lato, al rifiuto di dette scuole di non procedere all’adeguamento dei loro stipendi per il periodo precedente il 1o luglio 2008 a seguito della svalutazione della sterlina e, dall’altro, al metodo di calcolo applicabile a decorrere da tale data per l’adeguamento degli stipendi alle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute diverse dall’euro.
( 66 ) Sentenze Miles e a. (punti da 37 a 39) e Oberto e O’Leary (punto 72).
( 67 ) V., in tal senso, sentenza Miles e a. (punti 45 e 46). Come dichiarato dalla Corte al punto 41 di detta sentenza, la camera dei ricorsi non costituisce una giurisdizione comune a vari Stati membri, paragonabile alla Corte di giustizia del Benelux.
( 68 ) Ai punti 44 e 45 della sentenza Miles e a., e al punto 74 della sentenza Oberto e O’Leary, la Corte ha ammesso che «la facoltà, o persino l’obbligo, in capo a tale camera dei ricorsi di adire la Corte nell’ambito di una controversia tra [una scuola europea e le persone menzionate nella CSSE], in cui si devono applicare i principi generali del diritto dell’Unione, era certamente ipotizzabile, ma che spettava agli Stati membri riformare il sistema di tutela giurisdizionale istituito dalla [CSSE] attualmente in vigore». Il corsivo è mio. Benché io concordi con il ragionamento seguito dalla Corte, non si può, a mio avviso, negare che questa impossibilità per la camera dei ricorsi di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte può, in taluni casi, ledere l’uniformità e la coerenza del diritto dell’Unione. V., su questo aspetto, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Miles e a. (C‑196/09, EU:C:2010:777, paragrafi 72, 73 e 76). In particolare, la lettura delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause riunite Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13, EU:C:2014:2169, paragrafo 62) mette chiaramente in evidenza come, malgrado il livello di protezione giurisdizionale garantito dalla camera dei ricorsi alle persone menzionate dalla CSSE, una siffatta riforma risulti necessaria sul piano del diritto sostanziale dell’Unione. V., a questo proposito, nota 57 delle presenti conclusioni.
( 69 ) V. paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.
( 70 ) Sentenza Miles e a. (punto 38). V., altresì, primo e terzo considerando della CSSE. V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.
( 71 ) V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
( 72 ) Ricordo che la Corte ha già dichiarato che il primato sugli atti di diritto derivato di cui beneficiano gli accordi internazionali sul piano del diritto dell’Unione non si estende al diritto primario e, in particolare, ai principi generali, tra cui rientrano i diritti fondamentali. V. sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 308).
( 73 ) La conclusione di un accordo internazionale in violazione dei Trattati può essere annullata dalla Corte. V., segnatamente, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C‑122/95, EU:C:1998:94). V., parimenti, per analogia, sentenza del 26 febbraio 2015, H/Corte di giustizia (C‑221/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:126, punto 41 e giurisprudenza citata).
( 74 ) Tridimas, T., The General Principles of EU Law, Oxford EC Law Library, Oxford, 2009, pag. 51.
( 75 ) V. paragrafi 7 e 66 delle presenti conclusioni.
( 76 ) V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni. In ogni caso, come indicato dalla Commissione in risposta a un quesito posto dalla Corte, il diritto internazionale non può giustificare una violazione del principio generale di tutela effettiva. V., a questo proposito, sentenza del 7 maggio 2020, Rina (C‑641/18, EU:C:2020:349, punti da 57 a 60), e le mie conclusioni in detta causa (C‑641/18, EU:C:2020:3, paragrafo 129).
( 77 ) Punto 43.
( 78 ) Punto 73.
( 79 ) Aspetto questo che la camera dei ricorsi non può ignorare, alla luce della sua giurisprudenza. V. paragrafi da 84 a 86 delle presenti conclusioni.