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Document 62022CC0242

    Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 14 luglio 2022.


    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:580

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

    presentate il 14 luglio 2022 ( 1 )

    Causa C‑242/22 (PPU)

    TL,

    con l’intervento di:

    Ministério Público

    [domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo)]

    «Rinvio pregiudiziale – Direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE – Ambito di applicazione – Diritto all’interpretazione, alla traduzione e all’informazione nei procedimenti penali – Nozione di documento fondamentale – Dichiarazione di identità e di residenza nella lingua del procedimento che l’indagato o l’imputato non comprende – Assenza di interpretazione e traduzione – Inadempimento degli obblighi connessi alla sospensione condizionale di una condanna a causa dell’assenza dall’indirizzo indicato – Ordinanza definitiva di revoca della sospensione condizionale – Revocabilità – Cosa giudicata»

    1.

    La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’applicazione delle direttive 2010/64/UE ( 2 ) e 2012/13/UE ( 3 ) ad un procedimento penale nell’ambito del quale un tribunale portoghese ha condannato a tre anni di reclusione una persona («TL»), di cittadinanza moldava, che comprende solo il rumeno, lingua ufficiale del suo paese.

    2.

    Nella stessa sentenza di condanna, il tribunale ha deciso di sospendere l’esecuzione della pena, a determinate condizioni. Una di queste era che TL fosse reperibile all’indirizzo che aveva indicato nella procedura dell’«obbligo di dimora» (Termo de Identidade e Residência; in prosieguo: la «DIR»). Non essendo stato trovato a quell’indirizzo, la sospensione condizionale è stata revocata e TL è stato condotto presso la casa circondariale per scontare la pena.

    3.

    Il Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo), in considerazione dell’assenza di un interprete e dell’omissione della traduzione di alcuni documenti in lingua rumena durante la redazione della DIR e in altre fasi procedurali, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare le due direttive succitate, in relazione alla nullità degli atti compiuti in violazione delle loro disposizioni.

    I. Quadro giuridico

    A.   Diritto dell’Unione

    1. Direttiva 2010/64

    4.

    L’articolo 1 («Oggetto e ambito di applicazione») così recita:

    «1.   La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

    2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.

    (...)».

    5.

    L’articolo 2 («Diritto all’interpretazione») stabilisce quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

    (...)».

    6.

    L’articolo 3 («Diritto alla traduzione di documenti fondamentali») prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

    2.   Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

    3.   In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

    (...)».

    2. Direttiva 2012/13

    7.

    L’articolo 2 («Ambito di applicazione») così dispone:

    «1.   La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza[,] dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

    (...)».

    8.

    L’articolo 3 («Diritto all’informazione sui diritti») stabilisce che:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

    (...)

    d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

    (...)».

    9.

    L’articolo 8 («Verifica e ricorsi») prevede quanto segue:

    «(...)

    2.   Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l’eventuale mancata comunicazione delle stesse».

    B.   Diritto portoghese. Código de processo penal ( 4 )

    10.

    Ai sensi dell’articolo 57 («Qualità di “arguido”»), possiede la qualità di «arguido» (accusato) chiunque sia imputato o indagato in un procedimento penale.

    11.

    L’articolo 61, paragrafo 1, lettera h) («Diritti e doveri processuali»), riconosce all’«arguido», in qualsiasi fase del procedimento, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, il diritto di essere informato, dall’autorità giudiziaria o dall’organo di polizia giudiziaria dinanzi ai quali deve comparire, dei diritti che gli spettano.

    12.

    L’articolo 92 («Lingua degli atti e nomina dell’interprete») prevede che, negli atti processuali, scritti e orali, si utilizza la lingua portoghese; tuttavia, nel caso in cui intervenga nel procedimento una persona che non conosce o non padroneggia la lingua portoghese, è nominato un interprete per tale persona.

    13.

    L’articolo 113 («Norme generali sulle notifiche») prevede, al paragrafo 10, che le notifiche all’«arguido» possano essere effettuate al suo avvocato o al suo difensore. È prevista un’eccezione per quelle relative all’imputazione, alla decisione istruttoria, all’indicazione della data del processo e della sentenza, nonché per quelle relative all’applicazione di misure coercitive, le quali devono essere notificate anche all’avvocato.

    14.

    L’articolo 119 («Nullità insanabili») contiene sei fattispecie di nullità insanabili che devono essere rilevate d’ufficio in qualsiasi fase del procedimento ( 5 ).

    15.

    Ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1 («Nullità rilevabili su istanza di parte»), le nullità diverse da quelle di cui all’articolo 119 devono essere rilevate dall’interessato. Il paragrafo 2 della disposizione specifica le nullità rilevabili su istanza di parte, tra le quali figura «la mancata nomina di un interprete, nei casi in cui sia obbligatoria per legge» [(lettera c)].

    16.

    Ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 3, le nullità rilevabili su istanza di parte devono essere fatte valere:

    nel caso in cui si tratti di nullità di un atto da adottarsi in presenza dell’interessato, prima della conclusione di tale atto [(lettera a)];

    nel caso in cui si tratti di nullità relativa all’indagine o all’istruttoria, entro la conclusione del dibattimento sull’indagine o, se non vi è istruttoria, fino a cinque giorni dopo la notifica dell’ordinanza di chiusura dell’indagine [(lettera c)].

    17.

    L’articolo 196 («Obbligo di dimora») prevede che l’autorità giudiziaria o l’organo di polizia giudiziaria impongono la redazione di una DIR a qualsiasi imputato. Ai fini della notifica, tale persona deve indicare la propria residenza, il luogo di lavoro o un altro indirizzo di sua scelta.

    18.

    Ai sensi dell’articolo 196, paragrafo 3, dalla DIR si deve poter constatare che l’«arguido» è stato informato:

    dell’obbligo di comparire dinanzi all’autorità competente o di mantenersi a disposizione di detta autorità nei casi in cui la legge prevede tale obbligo in capo all’indagato o quando quest’ultimo riceve notifica in tal senso;

    dell’obbligo di non cambiare residenza e di non assentarsi da essa per periodi superiori a cinque giorni senza comunicare la nuova residenza o il luogo nel quale può essere rintracciato;

    del fatto che le successive notifiche saranno eseguite per posta ordinaria all’indirizzo indicato, a meno che l’imputato non comunichi un altro indirizzo mediante apposita istanza depositata o inviata per lettera raccomandata alla cancelleria in cui il procedimento è in corso in quel momento;

    del fatto che la violazione di quanto disposto alle precedenti righe autorizza la rappresentanza dell’imputato da parte di un difensore in tutti gli atti processuali in cui ha il diritto o il dovere di essere presente, nonché che l’udienza può aver luogo anche in sua assenza, ai sensi dell’articolo 333.

    19.

    L’articolo 495 («Inosservanza delle condizioni per la sospensione condizionale») disciplina le fattispecie che possono condurre alla revoca della sospensione della pena.

    II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

    20.

    Il 10 luglio 2019 è stata emessa l’ordinanza che ha posto in stato di «arguido» TL, il quale non comprende né si esprime in lingua portoghese.

    21.

    Tale provvedimento è stato «redatto in lingua portoghese e tradotto nella lingua ufficiale della Moldavia, il rumeno, come risulta da tale ordinanza, firmata da [TL]» ( 6 ).

    22.

    In pari data si è svolto, dinanzi al Tribunal judicial da comarca de Beja (Tribunale di primo grado di Beja, Portogallo), il procedimento relativo alla DIR, senza l’intervento di un interprete rumeno e senza che il documento fosse tradotto in tale lingua.

    23.

    Nel fascicolo della DIR risultava che TL era stato informato dell’obbligo di comparire dinanzi alle autorità e di comunicare i cambi di residenza, nonché delle conseguenze della violazione di tali obblighi.

    24.

    TL è comparso personalmente all’udienza in cui si giudicava la sua condotta, durante la quale è stato ascoltato e difeso da un avvocato. Egli ha altresì usufruito, in tale occasione, della presenza di un interprete «nominato per procedere alla traduzione degli atti dell’udienza».

    25.

    Con sentenza dell’11 luglio 2019, passata in giudicato il 26 settembre 2019, il Tribunal judicial da comarca de Beja (Tribunale di primo grado di Beja) ha condannato TL alla pena di tre anni di reclusione, ma ne ha sospeso l’esecuzione.

    26.

    La Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Direzione generale di reinserimento e servizi carcerari, Portogallo) ha tentato più volte, senza successo, di rintracciare TL all’indirizzo indicato nella DIR.

    27.

    Il 7 gennaio 2021 l’organo giudicante ha pronunciato un’ordinanza di comparizione nei confronti di TL, al fine di verificare il rispetto delle condizioni imposte per la sospensione della pena. Il 12 gennaio 2021 gli è stata inviata una notifica, mediante lettera raccomandata, all’indirizzo indicato nella DIR. Il 6 aprile 2021, con le stesse modalità, veniva ripetuto l’invio della notifica.

    28.

    TL non è comparso in tribunale alla data indicata nelle notifiche.

    29.

    Il 9 giugno 2021 il Tribunal judicial da comarca de Beja, (Tribunale di primo grado di Beja) ha emesso un’ordinanza di revoca della sospensione della pena irrogata a TL e ne ha disposto la detenzione.

    30.

    Il 25 giugno 2021 è stata notificata l’ordinanza di revoca, redatta in portoghese e senza traduzione in rumeno, sia all’indirizzo indicato nella DIR sia all’avvocato di TL. Non essendo stato presentato alcun ricorso in tempo utile, l’ordinanza passava in giudicato il 20 settembre 2021.

    31.

    Il 30 settembre 2021 TL veniva arrestato per scontare la pena che gli era stata irrogata. Da tale data si trova in stato di detenzione.

    32.

    L’11 ottobre 2021 TL ha nominato un nuovo avvocato per assisterlo e il 18 novembre 2021 ha presentato un’istanza per chiedere l’annullamento dell’ordinanza recante la sua mesa in stato di «arguido», della DIR, dell’ordinanza di comparizione al fine di chiarire le circostanze dell’inosservanza degli obblighi connessi alla sospensione della pena, dei tentativi di notifica e dell’ordinanza di revoca di tale sospensione condizionale.

    33.

    A sostegno della domanda di dichiarazione di nullità di tali atti, TL ha dichiarato di non aver ricevuto le notifiche in quanto aveva cambiato residenza. Egli non aveva effettuato tale comunicazione perché ignorava sia di essere tenuto a farlo, sia le conseguenze connesse a tale inosservanza, in quanto la DIR non era stata tradotta in rumeno.

    34.

    Il Pubblico Ministero si è opposto alla domanda di nullità, sostenendo che i vizi denunciati potevano, tutt’al più, costituire un’ipotesi di nullità relativa ai sensi dell’articolo 120 cpp, ma che gli atti erano stati notificati all’avvocato di TL, che non aveva rilevato le nullità né li aveva impugnati in tempo utile.

    35.

    Con ordinanza del 20 novembre 2021, l’organo giudicante respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, sostenendo che ( 7 ):

    i vizi consistenti nella mancata assistenza di un interprete e nell’omissione della traduzione della DIR, nonché dell’ordinanza di revoca della sospensione della pena irrogata a TL, costituiscono nullità relative che possono essere rilevate solo attraverso i rimedi previsti dalla legge. Una volta decorsi i termini per avvalersi di tali rimedi, dette nullità si considerano sanate;

    TL è comparso personalmente nel procedimento, è stato ascoltato e difeso da un avvocato. È stato rispettato il suo diritto di prendere posizione su qualsiasi decisione che potesse riguardarlo personalmente, diritto che poteva essere esercitato dal suo avvocato. Quest’ultimo ha ricevuto tutte le notifiche degli atti processuali compiuti nel corso del procedimento, in particolare della sentenza, dell’ordinanza di fissazione dell’udienza al fine di valutare il rispetto degli obblighi connessi alla sospensione della pena e dell’ordinanza di revoca della stessa;

    tutte le decisioni notificate sono passate in giudicato perché non sono state oggetto di ricorso, per cui eventuali vizi procedurali devono considerarsi sanati.

    36.

    Contro tale ordinanza, TL ha presentato ricorso al Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora), che ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    «Se gli articoli da 1 a 3 della direttiva [2010/64] e 3 della [direttiva 2012/13/CE], di per sé o in combinato disposto con l’articolo 6 della CEDU [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], possano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma di diritto nazionale la quale prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina d’interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per una persona la cui responsabilità penale è in corso di accertamento e che non comprende la lingua processuale, consentendo che tali vizi siano sanati decorsi i relativi termini di legge».

    III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

    37.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia il 6 aprile 2022.

    38.

    Il 12 maggio 2022 la Corte di giustizia ha accolto la richiesta di trattare il rinvio con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

    39.

    Hanno depositato osservazioni scritte TL, il governo portoghese e la Commissione europea. Solo questi ultimi due sono comparsi all’udienza del 27 giugno 2022.

    IV. Valutazione

    A.   Premessa. Delimitazione dell’oggetto del dibattito

    40.

    Sebbene TL abbia chiesto che si dichiari la nullità di altri atti del procedimento penale ( 8 ), i tre atti su cui il giudice del rinvio concentra la sua attenzione sono: a) la DIR; b) l’ordine di comparire, notificato a TL al fine di chiarire le circostanze dell’inosservanza degli obblighi connessi alla sospensione della pena; e c) la revoca di tale sospensione condizionale ( 9 ).

    41.

    La domanda di pronuncia pregiudiziale si fonda sulle seguenti premesse:

    le disposizioni pertinenti delle direttive 2010/64 e 2012/13 sono applicabili alla controversia, anche se tali direttive non sono state recepite nel diritto nazionale ( 10 );

    le disposizioni invocate hanno «efficacia diretta verticale», in quanto sono norme chiare, precise e incondizionate, che conferiscono diritti ai cittadini;

    i tre atti citati al paragrafo 40 rientrano nella nozione di «documenti fondamentali» del procedimento penale;

    il mancato intervento di un interprete e l’omissione della traduzione in lingua rumena dei documenti relativi a tali atti costituiscono fattispecie di nullità relativa (non assoluta), ex articolo 120 cpp;

    il dubbio è se, come ha ritenuto il giudice di primo grado, le nullità per mancanza di interpretazione e di traduzione possano essere considerate «sanate» a causa dell’omessa debita impugnazione dei corrispondenti atti processuali.

    B.   Applicabilità delle direttive 2010/64 e 2012/13

    1. In generale

    42.

    L’articolo 2 della direttiva 2010/64 disciplina il diritto all’interpretazione orale (di enunciati anch’essi orali), laddove l’articolo 3 sancisce il diritto alla traduzione scritta di determinati documenti fondamentali ( 11 ).

    43.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, le persone indagate o imputate devono essere informate tempestivamente su entrambi i diritti (all’interpretazione e alla traduzione dei documenti fondamentali).

    44.

    Sia l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2010/64, che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 stabiliscono il momento iniziale e finale del periodo in cui le stesse devono essere applicate ai procedimenti penali:

    il momento iniziale è il momento in cui le autorità competenti di uno Stato membro mettono a conoscenza di una persona, mediante notifica ufficiale o in altro modo, il fatto di essere indagata o imputata per un reato;

    il momento finale è la «conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se [l’indagato o l’imputato abbia] commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso».

    45.

    Nel caso di specie è importante considerare il momento finale del periodo di applicazione delle direttive 2010/64 e 2012/13, vale a dire la conclusione del procedimento, intesa nel senso appena descritto. Pertanto, le due direttive non si applicano nelle fasi successive alla pronuncia della sentenza (ad eccezione, chiaramente, dei ricorsi contro quest’ultima) che ha chiuso il dibattito sulla commissione del reato.

    46.

    La «fase di esecuzione della decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale emessa a carico di una persona riconosciuta colpevole di un reato», pur essendo parte del procedimento penale per altri fini ( 12 ), non è dunque influenzata dalle direttive 2010/64 e 2012/13. E ciò anche se, in tale fase, vengono adottate misure che comportano una restrizione della libertà del condannato, come quella di cui trattasi o una qualsiasi di quelle che si adottano quando si sconta una pena in un istituto penitenziario (ad esempio, la soppressione dei permessi di uscita, la revoca della libertà vigilata e altre simili).

    47.

    La Corte di giustizia ha avuto l’opportunità di definire i limiti dell’applicabilità di queste due direttive:

    l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 deve essere interpretato nel senso che la suddetta direttiva non si applica a un procedimento che «ha luogo, per definizione, dopo la decisione definitiva che stabilisce se la persona indagata o imputata abbia commesso il reato e, eventualmente, dopo la condanna della persona stessa» ( 13 );

    dall’articolo 1 e dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 «(…) consegue che un procedimento che non ha ad oggetto la determinazione della responsabilità penale di una persona non può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13» ( 14 ).

    48.

    L’esclusione delle fasi successive alla pronuncia della sentenza non è una dimenticanza, bensì una scelta consapevole del legislatore dell’Unione, che ha rifiutato di estendere a tali fasi i diritti riconosciuti dalle direttive citate.

    49.

    Pertanto, per quanto riguarda lo sconto della pena inflitta a seguito della condanna riconosciuta nella sentenza, le direttive 2010/64 e 2012/13 non conferiscono ai condannati gli stessi diritti garantiti agli indagati o agli imputati.

    50.

    Di conseguenza, le vicende relative alla sospensione della pena inflitta, che fanno già parte della fase di esecuzione della sentenza (vale a dire, dopo la pronuncia di quest’ultima), non sono soggette a tali direttive. Per procedere alla revoca della sospensione concessa, entrambe le direttive non richiedono che il condannato benefici dei diritti che esse mirano a tutelare.

    2. Nel procedimento principale

    51.

    Per quanto riguarda il presente procedimento, l’applicazione della DIR (che è l’atto più controverso, in quanto fonte di ciò che è accaduto nella fase della sospensione della pena) è avvenuta in un momento precedente al processo e alla sentenza di condanna.

    52.

    La DIR non mira alla «determinazione della responsabilità penale», poiché si tratta di un atto di accertamento dell’identità e della dimora dell’«arguido», al fine di inviargli le notifiche successive. Allo stesso modo, la DIR non ha alcuna influenza sulla decisione relativa all’eventuale commissione, da parte dell’interessato, dei reati di cui è accusato.

    53.

    Orbene, dalla DIR possono derivare conseguenze significative per coloro che sono costretti a rendere una siffatta dichiarazione ( 15 ), la cui efficacia si estende tanto al giudizio in contumacia dell’imputato [possibile, ai sensi dell’articolo 196, paragrafo 3, lettera d), cpp, se non soddisfa gli obblighi connessi alla DIR], quanto alla revoca della sospensione della pena inflitta, come avvenuto nel caso di specie ( 16 ).

    54.

    La revoca della sospensione condizionale della condanna di TL è, in questo caso, inseparabile dai vizi della DIR: l’una e gli altri devono essere considerati nell’insieme se non si vuole avere una percezione distorta di quanto è accaduto nel procedimento penale ( 17 ).

    55.

    In questo contesto, e tenuto conto delle ripercussioni della DIR sui successivi atti, è logico che il giudice del rinvio ne sottolinei l’importanza e lo qualifichi come documento fondamentale. La sua traduzione è indispensabile per garantire agli indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale, di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento [articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)].

    56.

    Inquadrata dunque la DIR dal punto di vista delle decisioni alle quali è collegata nella presente causa (in particolare, la revoca della sospensione della pena e la successiva detenzione), deduco che TL avrebbe dovuto avvalersi: a) di un interprete che gli consentisse di conoscere gli obblighi imposti da tale misura, nonché le conseguenze della sua inosservanza; e b) della traduzione della DIR in una lingua da lui compresa.

    57.

    In definitiva, ritengo che:

    in linea di principio, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2010/64, e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non si applicano agli atti processuali compiuti al momento dell’esecuzione di una sentenza, il cui obiettivo sia quello di revocare la decisione di sospendere la pena detentiva;

    tuttavia, le suddette disposizioni si applicano quando tali atti processuali derivano dalla violazione di un obbligo imposto nella DIR (nella fase precedente alla sentenza), le cui conseguenze l’«arguido» non poteva conoscere, poiché non comprendeva la lingua con cui si produceva la DIR e il suo contenuto non gli era stato tradotto.

    C.   Efficacia diretta delle direttive 2010/64 e 2012/13

    58.

    Il giudice del rinvio parte dal presupposto che gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13, abbiano efficacia diretta.

    59.

    Condivido questa valutazione, poiché tali disposizioni contengono dichiarazioni incondizionate e precise rivolte agli Stati membri, le cui autorità, in particolare quelle giudiziarie, sono tenute a garantire il rispetto dei diritti che proclamano.

    60.

    I suddetti articoli hanno, di conseguenza, efficacia diretta, sicché possono essere invocati dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali.

    61.

    L’articolo 3 della direttiva 2010/64 fa riferimento specificamente a tre tipi di documenti fondamentali [vale a dire, «le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze» (paragrafo 2)] ( 18 ), tuttavia consentono alle autorità competenti di decidere «se sono fondamentali altri documenti» (paragrafo 3) ( 19 ).

    62.

    Così configurato, ritengo che anche l’articolo 3 della direttiva 2010/64 sia una disposizione incondizionata e precisa, sebbene l’elenco dei documenti fondamentali che indica non sia tassativo e, in base alla valutazione dell’autorità giudiziaria, possano essere considerati come tali altri documenti diversi da quelli indicati. Disporre della traduzione di tutti questi documenti, indipendentemente dal paragrafo dell’articolo 3 della direttiva cui si riferiscono, è un diritto riconosciuto a qualsiasi indagato o imputato.

    D.   Violazione dei diritti all’interpretazione, alla traduzione e all’informazione relativa a questi due diritti

    63.

    Il giudice a quo riconosce, come già il giudice di primo grado, che i diritti di TL all’interpretazione e alla traduzione di documenti fondamentali, così come derivano dalla direttiva 2010/64, nel caso di specie, sono stati violati.

    64.

    Tuttavia, nonostante la citazione expressis verbis, nell’ordinanza di rinvio si presta meno attenzione alla possibile violazione del diritto all’informazione, sancito dalla direttiva 2012/13.

    65.

    Affronterò separatamente questi due gruppi di violazioni.

    1. Diritti all’interpretazione e alla traduzione

    66.

    La constatazione, da parte dei giudici di primo grado e di rinvio, delle violazioni di questi diritti mi esime dal formulare ulteriori commenti al riguardo.

    67.

    Per quanto riguarda la traduzione, i «documenti fondamentali» del procedimento penale devono essere forniti agli indagati o agli imputati accompagnati da una versione nella lingua che essi comprendono. Poiché la direttiva 2010/64 «non cont[iene] alcun rinvio ai diritti nazionali, dev’essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell’Unione [che] deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima» ( 20 ).

    68.

    Ho già affermato che nulla osta a che il giudice del rinvio dichiari che la DIR ha natura di documento fondamentale nella presente causa.

    69.

    Per quanto riguarda l’interpretazione orale, all’imputato che non conosce o non padroneggia la lingua dell’atto che lo obbliga alla DIR deve essere fornito un interprete che gli consenta di comprenderne il significato.

    70.

    In realtà, l’obbligo di nominare un interprete per la DIR deriva, senza grandi difficoltà interpretative, non solo dalla direttiva 2010/64, ma anche dalla norma nazionale (articolo 92 cpp). Con riserva di verifica da parte del giudice a quo, la normativa procedurale portoghese sull’interpretazione, in un qualsiasi atto processuale, consente di tutelare il corrispondente diritto della persona che non conosce la lingua portoghese ( 21 ). Diverso è il discorso se, nella prassi procedurale, questo diritto, riconosciuto dalla stessa legge nazionale, sia o meno rispettato de facto.

    2. Diritto all’informazione

    71.

    Sebbene il giudice del rinvio presti minore attenzione all’informazione sui diritti all’interpretazione e alla traduzione in una lingua comprensibile all’imputato o all’indagato, occorre esaminarne l’applicazione al caso in esame.

    72.

    Il diritto all’informazione è direttamente collegato alle disposizioni della direttiva 2010/64 ( 22 ). Quest’ultima, a sua volta, ha «lo scopo (...) di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo» ( 23 ).

    73.

    Il diritto di essere informato del diritto di avvalersi dell’interpretazione e della traduzione è riconosciuto a qualsiasi indagato o imputato dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13.

    74.

    A mio avviso, la legislazione portoghese in materia di procedura penale consente di rispettare tale diritto all’informazione, se l’articolo 61, paragrafo 1, lettera h), cpp viene applicato correttamente. Ancora una volta, eventuali disfunzioni non saranno attribuibili alla norma in sé, bensì alla prassi nella sua applicazione.

    75.

    Poiché l’articolo 61, paragrafo 1, lettera h), cpp riconosce all’«arguido» il diritto di essere informato, dall’autorità giudiziaria o dall’organo di polizia giudiziaria dinanzi ai quali è tenuto a comparire, dei diritti che gli spettano, l’interpretazione conforme alla direttiva 2012/13 di tale norma deve avere come esito che dette autorità portino a conoscenza di tale persona il fatto che essa potrà avvalersi, ai sensi della direttiva 2010/64, dell’interpretazione e della traduzione.

    76.

    Sebbene tale constatazione spetti al giudice del rinvio, tutto lascia pensare che, nel caso in questione, il diritto all’informazione sia stato ignorato, dal momento che la procedura relativa alla DIR si è svolta senza l’intervento di un interprete rumeno. La sua assenza ha pertanto comportato che TL non fosse in grado di conoscere i diritti di cui godeva in tale attività giudiziaria.

    E.   Nullità inerente alla violazione dei diritti riconosciuti dalle direttive 2010/64 e 2012/13

    77.

    Le direttive 2010/64 e 2012/13 non contengono alcuna norma in base alla quale la violazione dei diritti in esse riconosciuti debba sfociare, come conseguenza ineluttabile, nella dichiarazione di nullità assoluta degli atti di un procedimento penale che sono incorsi in tale violazione.

    78.

    Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, «in assenza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le regole di procedura applicabili ai ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione però che le regole suddette non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività)» ( 24 ).

    79.

    Nel caso di specie, pertanto, ciò che rileva è che le norme nazionali garantiscano a imputati e indagati la possibilità di reagire in giudizio alla violazione dei diritti sanciti dalle direttive 2010/64 e 2012/13, affinché questi ultimi prevalgano.

    80.

    Secondo l’ordinanza di rinvio, l’applicazione cpp prevede che la violazione dei suddetti diritti comporti la nullità (relativa) dei corrispondenti atti processuali, la quale deve essere sollevata dagli interessati.

    81.

    In particolare, conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), cpp, la nullità relativa è la sanzione prevista per la mancata nomina di un interprete, quando la legge (nella fattispecie la direttiva) lo ritiene obbligatorio. Come ho sostenuto per un’altra disposizione del cpp ( 25 ), la stessa sanzione dovrebbe applicarsi alla mancata traduzione di un documento fondamentale del procedimento.

    82.

    In astratto, il regime processuale penale istituito dagli articoli 119 e 120 cpp non è, a mio avviso, censurabile dal punto di vista del diritto dell’Unione. In virtù del principio dell’autonomia procedurale, gli Stati membri possono circoscrivere la qualifica di «nullità insanabili» a quelle derivanti da determinati vizi e attribuire quella di «rilevabili su istanza di parte» a quelle derivanti da altri vizi, purché siano preservati i principi di equivalenza ed effettività.

    83.

    Per quanto riguarda questi due principi:

    gli articoli 119 e 120 cpp si applicano indipendentemente dal fatto che i vizi dell’atto processuale derivino dalla violazione di una norma nazionale o del diritto dell’Unione, ragion per cui la violazione del principio di equivalenza è da escludere;

    nulla osta, come criterio generale, a subordinare la dichiarazione di nullità all’impugnazione dell’atto da parte dell’interessato. Tuttavia, il presupposto essenziale perché tale impugnazione sia possibile (vale a dire, affinché rispetti il principio di effettività) è che l’interessato abbia conoscenza, con sufficiente certezza, del contenuto di tale atto, nella misura in cui esso può essere lesivo dei suoi interessi.

    84.

    Qualora, nel caso di una persona che non conosce la lingua del procedimento penale, l’imputato o l’indagato non sia in grado di comprendere il significato dell’atto processuale in questione e le sue implicazioni, le possibilità di impugnarlo in modo effettivo, al fine di far valere la sua nullità (relativa), sono illusorie.

    85.

    Ne consegue che, in linea generale, una norma nazionale (nella fattispecie l’articolo 120 cpp) che assoggetta a un termine di decadenza l’impugnazione di un atto viziato da nullità il cui contenuto non può essere compreso dal destinatario, in mancanza di interpretazione e di traduzione in una lingua che costui padroneggi, non rispetta il principio di effettività.

    86.

    In un’ipotesi del genere, l’effettività del diritto alla traduzione e all’interpretazione, tutelato dalla direttiva 2010/64, e del diritto all’informazione, garantito dalla direttiva 2012/13, esige che il termine per l’impugnazione dell’atto viziato da nullità relativa inizi a decorrere dal momento in cui l’interessato ha piena conoscenza del suo contenuto, in una lingua a lui comprensibile ( 26 ).

    87.

    In caso contrario, verrebbero violati l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui fa riferimento il giudice del rinvio, e gli articoli 47 e 48 della Carta, che sanciscono il diritto a un processo equo e il rispetto dei diritti della difesa dell’imputato ( 27 ).

    F.   Nullità e assistenza legale

    88.

    Sebbene, nella sua formulazione letterale, la questione del giudice a quo si limiti a risolvere l’eventuale incompatibilità con le direttive 2010/64 e 2012/13 di una norma di diritto nazionale, che sanziona con la nullità relativa la mancanza di interpretazione e l’omessa traduzione di atti processuali fondamentali, nel procedimento principale e in udienza sono stati messi in luce altri elementi che possono essere rilevanti al fine di fornire una risposta utile a tale giudice.

    89.

    Il primo è che, come risulta dall’ordinanza di rinvio, TL è stato assistito da un avvocato a cui sono state notificate le decisioni fondamentali (tra cui l’ordinanza di revoca della sospensione della pena), che non sono state impugnate ( 28 ).

    90.

    In effetti, l’avvocato di TL avrebbe potuto impugnare l’una o l’altra di queste decisioni entro il termine previsto, sostenendo che erano nulle in quanto il suo assistito, proprio a causa dell’assenza di un interprete e della traduzione dei documenti, non poteva essere a conoscenza degli obblighi che stava assumendo nel compilare la DIR.

    91.

    L’intervento dell’avvocato è disciplinato in particolare dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13: le persone indagate o imputate o i loro avvocati, hanno «il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni» sul loro diritto all’interpretazione e alla traduzione.

    92.

    Il diritto di impugnare è pertanto concesso non solo all’indagato o all’imputato ma anche al suo avvocato, conformemente alle norme nazionali. Sebbene l’interpretazione di queste ultime sia di competenza del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che siano conformi a tale disposizione della direttiva 2012/13.

    93.

    Il secondo elemento, collegato al precedente, è che l’inerzia dell’avvocato di TL ha comportato che atti processuali gravosi per il suo assistito (in particolare, l’ordinanza di revoca della sospensione della pena), nonostante la loro evidente nullità, non siano stati impugnati ( 29 ).

    94.

    Ricordo, a tal riguardo, che, indipendentemente dall’assistenza dell’avvocato, spetta all’autorità giudiziaria garantire che la persona indagata o imputata (nella fattispecie l’«arguido») riceva informazioni adeguate sul suo diritto all’interpretazione e alla traduzione. Il diritto di ottenere tali informazioni deriva direttamente dall’articolo 3 della direttiva 2012/13, trova espressione nell’articolo 61 cpp ed è riconosciuto all’imputato o all’indagato in quanto persona interessata, vale a dire indipendentemente dal fatto che sia assistito o meno da un avvocato.

    95.

    Pertanto, l’assistenza di un avvocato non esonera le autorità giudiziarie, o di polizia se del caso, dall’informare l’interessato del suo diritto alla traduzione dei documenti fondamentali del procedimento penale e all’interpretazione, in una lingua allo stesso comprensibile, delle dichiarazioni orali ( 30 ).

    G.   Cosa giudicata

    96.

    Nell’ipotesi in cui il sistema processuale penale portoghese non preveda meccanismi di revisione ( 31 ) di atti viziati da nullità relativa passati in giudicato, spetta al giudice del rinvio stabilire se sia ancora possibile riesaminare una decisione nulla come quella in questione, al fine di ripristinare la conformità della situazione che ne risulta al diritto dell’Unione ( 32 ).

    97.

    Senza alcuna intenzione di sostituirmi ad esso in tale valutazione, mi chiedo se la revoca della sospensione della pena detentiva possegga, effettivamente, le caratteristiche della cosa giudicata o se, al contrario, possa essere modificata in nome dei principi ai quali risponde la sospensione condizionale della pena.

    98.

    In generale, questi principi si ispirano all’intento di limitare la risposta carceraria, per alcuni reati, se esiste una ragionevole prospettiva di riabilitazione futura e si possa presumere che il condannato non commetta ulteriori reati. Gli organi giudiziari hanno, sempre in generale, un’ampia discrezionalità per valutare, in considerazione di nuove circostanze, se occorra sospendere la pena in un determinato momento, senza essere necessariamente vincolati da decisioni precedenti, adottate alla luce degli elementi allora prevalenti.

    99.

    Da questo punto di vista, non ritengo che vi sarebbero difficoltà affinché lo stesso giudice che, senza ascoltare l’interessato, ha proceduto a revocare la sospensione della pena, decida in seguito, su richiesta dell’interessato e dopo aver ascoltato le sue ragioni riguardo all’inosservanza della DIR, di sospendere nuovamente l’esecuzione della pena detentiva.

    100.

    In questo modo, il giudice che ha sospeso la condanna potrebbe ispirarsi, con le dovute differenze, ai criteri che, ai sensi della direttiva (UE) 2016/343 ( 33 ), disciplinano la riapertura di un procedimento penale quando il condannato è stato processato in contumacia ( 34 ).

    101.

    Vero è che la direttiva 2016/343, per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo, non si applica alla sospensione della pena (che, per definizione, è successiva al processo). Tuttavia quando, come nel caso di specie, si tratta di una decisione procedurale che comporta la privazione della libertà e l’interessato non è stato informato, senza averne colpa, del suo diritto di essere ascoltato prima che la decisione fosse adottata ( 35 ), ritengo che la direttiva 2016/343 fornisca criteri che possono essere applicati in questa sede per analogia.

    102.

    L’applicazione dei suddetti criteri, nel caso di una persona che, per un motivo alla stessa non imputabile, non è comparsa all’udienza per la revoca della sospensione della pena (perché, non conoscendo la lingua del procedimento e non essendole stati forniti traduzione e interpretazione, non era a conoscenza degli obblighi derivanti dalla DIR), implicherebbe che, una volta conclusa tale procedura e dopo che la persona è stata rintracciata, essa debba essere informata degli atti realizzati in sua assenza. A partire da questo momento, essa può decidere o di non invocare la sua mancata comparizione per contestare la legittimità di tali atti, o di fa ripetere la procedura, per parteciparvi ( 36 ).

    103.

    Queste considerazioni evidenziano che la tutela che, ai fini della certezza del diritto, appresta l’irreversibilità inerente all’autorità di cosa giudicata, non si estende, a mio avviso, a decisioni giudiziarie come quella del caso di specie, adottate in assenza dell’interessato, quando quest’ultimo, senza sua colpa, non era a conoscenza dell’obbligo (di non cambiare residenza) la cui inosservanza ha portato alla privazione della sua libertà.

    104.

    Qualora il giudice del rinvio, nonostante quanto precede, dovesse insistere nel ritenere che le decisioni giudiziarie in questione godano dell’autorità di cosa giudicata, occorrerà chiarire in che misura la res iudicata costituisca un ostacolo insormontabile all’applicazione delle norme del diritto dell’Unione, di cui lo stesso giudice summenzionato riconosce la violazione.

    105.

    Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la riflessione sulla cosa giudicata come limite al primato dell’applicazione del diritto dell’Unione non ha ancora raggiunto, a mio avviso, la maturità sufficiente a dissipare tutti i dubbi sollevati da questo istituto, nel caso di decisioni giudiziarie nazionali contrarie al diritto dell’Unione ( 37 ).

    106.

    In prima approssimazione, la Corte di giustizia ha ammesso che il valore della cosa giudicata, corollario del principio della certezza del diritto, può prevalere su altre considerazioni connesse alla violazione delle norme dell’Unione, cosicché le decisioni giudiziarie definitive, non essendo state impugnate entro il termine legalmente previsto, diventano inattaccabili ( 38 ).

    107.

    Tuttavia, in modo più chiaro, dopo la sentenza Lucchini ( 39 ), la Corte di giustizia ha introdotto alcune eccezioni alla prevalenza assoluta della cosa giudicata, estendendo a questo contesto la rilevanza dei principi di equivalenza ed effettività, che disciplinano l’interazione tra il diritto dell’Unione e le norme degli Stati membri adottate in virtù dell’autonomia procedurale di questi ultimi ( 40 ).

    108.

    Recenti sentenze della Corte di giustizia ( 41 ) hanno esteso la portata delle eccezioni all’irreversibilità delle decisioni giudiziarie nazionali passate in giudicato, invocando in particolare il principio di effettività, al fine di superare la disapplicazione delle norme del diritto dell’Unione ( 42 ).

    109.

    Per quanto riguarda il principio di effettività, la giurisprudenza della Corte di giustizia impone di esaminare le norme nazionali tenendo conto del ruolo che esse hanno nell’insieme del procedimento. Si deve «tener conto, se necessario, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento» ( 43 ).

    110.

    Orbene, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui la violazione del diritto dell’Unione comporta contemporaneamente la violazione degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, che sanciscono il diritto a un processo equo e il rispetto dei diritti della difesa dell’imputato, il giudice nazionale deve garantire che tali diritti non siano resi privi di contenuto e deve trovare una soluzione procedurale nel proprio ordinamento giuridico che consenta di renderli efficaci.

    111.

    Durante l’udienza, il governo portoghese ha insistito sul fatto che la suddetta soluzione può essere trovata nello stesso CPP, che autorizzerebbe l’organo giudicante a riconsiderare la revoca della sospensione della pena, anche se non è stata impugnata in tempo.

    V. Conclusione

    112.

    Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere al Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo) dichiarando che:

    «La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, e la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali:

    non si applicano ad atti processuali successivi alla decisione definitiva sull’eventuale commissione, da parte dell’indagato o dell’imputato, del reato per il quale è sottoposto a processo;

    si applicano, tuttavia, agli atti processuali precedenti alla suddetta decisione definitiva, nonché alle conseguenze che ne derivano per gli atti successivi, qualora nei primi siano stati violati i corrispondenti diritti;

    non ostano ad una legislazione nazionale che sanziona con la nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, la mancata nomina di un interprete e l’omissione della traduzione di atti processuali fondamentali, quando un indagato o un imputato non comprende la lingua del procedimento, a condizione che: a) il termine ragionevole per impugnare l’atto nullo inizi a decorre dal momento in cui tale persona è stata informata, in una lingua a lei comprensibile, del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione; e b) siano rispettati gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono il diritto a un processo equo e il rispetto dei diritti della difesa dell’imputato».


    ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

    ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).

    ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

    ( 4 ) Codice di procedura penale, DL n. 78/87, del 17 febbraio (in prosieguo: il «cpp»).

    ( 5 ) Tali fattispecie, oltre a quelle indicate in altre disposizioni legislative, sono: a) la mancanza del numero di giudici o di giurati che devono costituire il collegio giudicante, o la violazione delle norme di legge relative alle modalità di determinazione della rispettiva composizione; b) la mancanza di avvio del procedimento da parte del pubblico mistero, ai sensi dell’articolo 48, nonché la sua assenza negli atti per i quali è richiesta la sua presenza; c) l’assenza dell’imputato o del suo difensore, nei casi in cui la legge ne impone la rispettiva presenza; d) la mancanza di indagini o di istruttoria, nei casi in cui la legge le impone; e) la violazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, n. 2; f) l’uso del rito processuale speciale al di fuori dei casi previsti dalla legge.

    ( 6 ) Ordinanza di rinvio, titolo II.III Sotto lo stesso titolo si può leggere, qualche riga più in basso, che non veniva nominato alcun interprete per assistere l’«arguido» per quell’atto o per la DIR.

    ( 7 ) Paragrafo I. II dell’ordinanza di rinvio.

    ( 8 ) In particolare, l’ordinanza recante la sua messa in stato di «arguido» e le notifiche a comparire (v. paragrafo 32 delle presenti conclusioni).

    ( 9 ) Si era pronunciato nello stesso senso il giudice di primo grado, secondo il quale TL aveva invocato la nullità della DIR, della notifica effettuata, in lingua portoghese, conformemente all’articolo 495, paragrafo 2, cpp, e dell’ordinanza di revoca della sospensione della pena.

    ( 10 ) Secondo l’ordinanza di rinvio, le due direttive non sono state formalmente recepite, in quanto tali, nell’ordinamento portoghese prima della data prevista per il loro recepimento. La Commissione riferisce (nota 3 delle sue osservazioni scritte) di avere avviato nel 2021 una procedura di infrazione contro il Portogallo per non aver recepito correttamente entrambe le direttive. Il governo portoghese ha sostenuto in udienza che l’applicazione, nella prassi, delle norme del cpp è conforme al contenuto delle direttive 2010/64 e 2012/13.

    ( 11 ) Sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), punto 30.

    ( 12 ) A sostegno della tesi opposta, la Commissione invoca i punti 54 e 55 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (cause riunite C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), sui mandati d’arresto e di consegna. Al punto 54 di tale sentenza, si può leggere che il termine «“procedimento”, da intendersi in senso lato, può ricomprendere il procedimento penale nel suo complesso, vale a dire la fase preliminare al processo penale, il processo penale stesso e la fase di esecuzione della decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale emessa a carico di una persona riconosciuta colpevole di un reato».

    ( 13 ) Sentenza del 9 giugno 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), punto 37; il corsivo è mio.

    ( 14 ) Sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca dell’amnistia) (C‑203/20, EU:C:2021:1016), punto 70.

    ( 15 ) Il cpp include la DIR tra le «misure coercitive».

    ( 16 ) In caso di condanna, gli effetti della DIR permangono fino all’estinzione della pena.

    ( 17 ) Un analogo collegamento tra atti processuali si può riscontrare nella sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes (C‑278/16, EU:C:2017:757) (punti 3031).

    ( 18 ) Conformemente a quanto esposto ai paragrafi da 44 a 50 delle presenti conclusioni, ritengo che, con decisioni «che privano una persona della propria libertà», occorra intendere, in questo contesto, una qualsiasi di quelle pronunciate prima della sentenza, non quelle emesse in esecuzione di quest’ultima. Altrimenti, si oltrepasserebbe l’ambito di applicazione della direttiva 2010/64.

    ( 19 ) Sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), punto 50: «Spetta (...) al giudice del rinvio, alla luce, in particolare, delle caratteristiche del procedimento applicabile al decreto penale di condanna oggetto del procedimento principale, (…) nonché della causa di cui è investito, determinare se l’opposizione proposta per iscritto avverso un decreto penale di condanna debba essere considerata quale documento fondamentale del quale sia necessaria la traduzione».

    ( 20 ) Sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), punto 15.

    ( 21 ) L’articolo 92 cpp si riferisce solo all’interpretazione e non alla traduzione (scritta). Non dovrebbero esserci eccessive difficoltà nel colmare tale lacuna, riguardo alla direttiva 2010/64, ricorrendo al principio dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, in modo da estendere per analogia la disposizione di tale articolo alla traduzione dei documenti fondamentali del procedimento, come sostenuto dal governo portoghese in udienza. L’esegesi dell’articolo 92 cpp è, tuttavia, di esclusiva competenza dei giudici portoghesi.

    ( 22 ) Considerando 25 della direttiva 2012/13.

    ( 23 ) Considerando 14 della direttiva 2010/64. Nell’elenco dei diritti procedurali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, che è cumulativo, i diritti all’interpretazione e alla traduzione svolgono un ruolo fondamentale: senza i suddetti diritti, l’informazione sugli altri diritti può rivelarsi inefficace.

    ( 24 ) Principi richiamati ai punti da 41 a 44 della sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C‑746/18, EU:C:2021:152), e confermati nella sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a. (C‑140/20, EU:C:2022:258), punto 127. Entrambe le sentenze riguardavano l’ammissibilità di determinate prove ottenute, nei procedimenti penali, in violazione delle norme dell’Unione. L’orientamento può essere trasposto, mutatis mutandis, ad altre violazioni delle disposizioni dell’Unione applicabili ai procedimenti penali.

    ( 25 ) V. nota 21 delle presenti conclusioni. La Commissione è dello stesso parere (punto 31 delle sue osservazioni scritte) e aggiunge che «il giudice del rinvio sembra partire dal principio che questa disposizione [l’articolo 120, paragrafo 2, lettera c), cpp] possa applicarsi, per analogia, alla mancata traduzione».

    ( 26 ) In udienza, il governo portoghese ha affermato non solo che il CPP consente tale soluzione ma anche che il giudice, qualora ritenga che vi sia stata una violazione come quella di cui trattasi, è tenuto ad adottare le misure idonee per sanare i vizi rilevati.

    ( 27 ) Il quinto considerando della direttiva 2010/64 afferma che «la presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza».

    ( 28 ) In udienza, tuttavia, sia la Commissione che il governo portoghese hanno affermato che nemmeno nella procedura relativa alla DIR vi era stata assistenza da parte di un avvocato. Spetta al giudice a quo verificarlo.

    ( 29 ) La Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, un imputato ha diritto a un’assistenza legale che sia concreta ed effettiva e non teorica o illusoria. Non si può parlare di assistenza legale effettiva se l’avvocato nominato si sottrae ai suoi obblighi. V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 26 luglio 2011, Huseyn e altri c. Azerbaigian (CE:ECHR:2011:0726JUD003548505), § 180.

    ( 30 ) In udienza, il governo portoghese ha ribadito che l’intervento di un avvocato non sostituisce la necessità, prevista all’articolo 63, paragrafo 1, cpp, che determinati atti processuali siano comunicati personalmente all’indagato o all’imputato in modo da renderli comprensibili.

    ( 31 ) Si intende il rimedio straordinario che, in alcuni ordinamenti giuridici, consente di impugnare, per motivi tassativi, gli atti processuali definitivi.

    ( 32 ) Come sostenuto dal governo portoghese in udienza, l’organo giudicante, nonostante il fatto che non sia stato presentato alcun ricorso nei termini, ha tali poteri.

    ( 33 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

    ( 34 ) V. sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo a un imputato latitante), C‑569/20, EU:C.2022:401, sull’applicazione della direttiva 2016/343 alle persone condannate in contumacia.

    ( 35 ) L’articolo 495, paragrafo 2, cpp prevede che il condannato sia ascoltato nella fase in cui si decide sull’osservanza delle condizioni della sospensione della pena.

    ( 36 ) È questa la situazione nella controversia trattata dalla sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 49).

    ( 37 ) V. Turmo, A.: «National res iudicata in the European Union: revisiting the tension between the temptation of effectiveness and the acknowledgement of domestic procedural law», Common Market Law Review, 2021, vol. 58, n. 2, pagg. da 361 a 390.

    ( 38 ) La Corte ha ricordato «l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive (…) dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione». Sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662), punto 28.

    ( 39 ) Sentenza del 18 luglio 2007 (C‑119/05, EU:C:2007:434), punto 63: il diritto dell’Unione «osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva».

    ( 40 ) Sentenza del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067), punto 54: «In assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’intangibilità del giudicato rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività».

    ( 41 ) Sentenze del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2020:260), punti 9596; del 17 maggio 2022, MA (C‑600/19, EU:C:2022:394); SPV Project 1503 e a. (C‑693/19, EU:C:2022:395); Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396); e Unicaja Banco (C‑869/19, EU:C:2022:397).

    ( 42 ) Solitamente non vi sono conflitti con il principio di equivalenza: l’autorità di cosa giudicata si applica indipendentemente dal fatto che si applichi il diritto nazionale o il diritto dell’Unione, pertanto si esclude la violazione di tale principio.

    ( 43 ) Sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662), punti 3637. Il corsivo è mio.

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