SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Lingua del procedimento — Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria — Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all’informazione nei procedimenti penali — Diritto di essere informato dell’accusa — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell’imputato — Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario»

Nella causa C‑216/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen, Germania), con decisione del 22 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2014, nel procedimento penale a carico di

Gavril Covaci,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen,, A. Borg Barthet, M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per G. Covaci, da U. Krause e S. Ryfisch, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo greco, da K. Georgiadis e S. Lekkou, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Salvatorelli, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, pag. 1), nonché degli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del sig. Covaci per infrazioni stradali commesse dall’interessato.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2010/64

3

I considerando 12, 17 e 27 della direttiva 2010/64 sono così formulati:

«(12)

La presente direttiva (…) stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(...)

(17)

La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento.

(...)

(27)

L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati o imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prendendo in considerazione qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (…)

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso».

5

L’articolo 2 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all’interpretazione», così dispone:

«1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2.   Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento, che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale.

3.   Il diritto all’interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l’appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

(...)

8.   L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa».

6

Il successivo articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Diritto alla traduzione di documenti fondamentali», così recita:

«1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

2.   Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

3.   In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti (...)

(...)».

La direttiva 2012/13

7

Il considerando 27 della direttiva 2012/13 così recita:

«Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento».

8

L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico (...)».

9

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, delimita la sfera di applicazione di quest’ultima nei seguenti termini:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

10

L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Diritto all’informazione sui diritti», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

(…)

c)

il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

(…)».

11

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2012/13, rubricato «Diritto all’informazione sull’accusa»:

«1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2.   Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.   Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

Il diritto tedesco

12

L’articolo 184 della legge organica sulla giustizia (Gerichtsverfassungsgesetz; in prosieguo: la «legge organica sulla giustizia») così recita:

«La lingua dei procedimenti giudiziari è il tedesco (...)».

13

L’articolo 187 della medesima legge, come modificato a seguito della trasposizione delle direttive 2010/64 e 2012/13, prevede quanto segue:

«1)   Il giudice chiede, per l’imputato o il condannato che non padroneggi la lingua tedesca ovvero sia affetto da sordità o incapace di esprimersi, laddove sia necessario ai fini dell’esercizio dei diritti riconosciutigli nel procedimento penale, l’intervento di un interprete o di un traduttore. Il giudice è tenuto a richiamare l’attenzione dell’imputato, in una lingua al medesimo comprensibile, sul fatto di poter richiedere, per l’intera durata del procedimento penale, l’assistenza a titolo gratuito di un interprete o di un traduttore.

2)   Di norma, l’esercizio dei diritti procedurali dell’imputato che non padroneggi la lingua tedesca richiede la traduzione scritta dei provvedimenti che comportano misure privative della libertà, degli atti d’accusa, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato (...)».

14

L’articolo 132 del codice di procedura penale (Strafprozessordnung), relativo alla prestazione di garanzia e alla nomina di domiciliatari ai fini di notifica, prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Qualora l’imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio abituale o di una residenza nella sfera di applicazione territoriale della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare lo svolgimento del procedimento penale, che l’imputato:

1.

presti adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese giudiziali e

2.

deleghi al ricevimento delle notifiche una persona residente nel circondario del giudice competente».

15

L’articolo 410 del codice di procedura penale, che disciplina l’opposizione al decreto penale di condanna e l’autorità di cosa giudicata, così dispone:

«1.   L’imputato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica, dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere (…)

2.   L’opposizione può essere limitata a determinati addebiti.

3.   Il decreto penale di condanna acquisisce, in assenza di tempestiva opposizione, carattere di decisione avente autorità di cosa giudicata».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Nel corso di un controllo di polizia effettuato il 25 gennaio 2014 veniva accertato, da un lato, che il sig. Covaci, cittadino rumeno, era alla guida, sul territorio tedesco, di un veicolo non coperto da alcun valido contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e, dall’altro, che il certificato di assicurazione (carta verde) esibito dal medesimo alle autorità tedesche era stato falsificato.

17

Il sig. Covaci, successivamente ascoltato su tali fatti dalle forze di polizia, beneficiava dell’assistenza di un interprete.

18

Inoltre, il sig. Covaci, non possedendo né domicilio abituale né residenza nella sfera di applicazione territoriale della legge tedesca, rilasciava, ai fini della notifica degli atti giudiziari al medesimo indirizzati, procura irrevocabile e scritta a favore di tre impiegati dell’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen). Ai sensi di tale medesima procura, i termini di ricorso avverso gli atti giudiziari iniziano a decorrere già con la loro notifica ai domiciliatari indicati.

19

Il 18 marzo 2014, a conclusione delle indagini, il pubblico ministero di Traunstein (Staatsanwaltschaft Traunstein) presentava, dinanzi all’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen), istanza di emissione di decreto penale di condanna infliggente al sig. Covaci una pena pecuniaria.

20

Il procedimento previsto per l’emissione di un tale decreto penale è semplificato e non prevede né udienza né dibattito in contradditorio. Emesso da un giudice su richiesta del pubblico ministero per reati minori, tale decreto costituisce una decisione provvisoria. Conformemente all’articolo 410 del codice di procedura penale, il decreto penale di condanna acquisisce autorità di cosa giudicata alla scadenza del termine di due settimane a decorrere dalla sua notifica, se del caso, ai domiciliatari del condannato. Quest’ultimo può beneficiare di un dibattito in contradditorio solo presentando opposizione avverso il decreto stesso prima della scadenza di tale termine. L’opposizione, che può essere presentata per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere, dà luogo a un’udienza dinanzi al giudice.

21

Nella specie, il pubblico ministero di Traunstein chiedeva che il decreto penale di condanna venisse notificato al sig. Covaci per il tramite dei suoi domiciliatari e, inoltre, che le eventuali osservazioni scritte dell’interessato, compresa l’opposizione avverso il decreto, fossero redatte in lingua tedesca.

22

In primo luogo, l’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen), investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna oggetto del procedimento principale, si interroga sulla questione se l’obbligo, derivante dall’articolo 184 della legge organica sulla giustizia, di utilizzare la lingua tedesca per la redazione di un’opposizione presentata avverso il decreto stesso sia conforme alle disposizioni della direttiva 2010/64 che prevede un’assistenza linguistica gratuita per gli indagati o imputati in procedimenti penali.

23

In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla compatibilità delle modalità di notifica di detto decreto penale con la direttiva 2012/13, in particolare con l’articolo 6 di quest’ultima, che impone a ciascuno Stato membro di garantire che siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa al più tardi al momento in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa.

24

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Amtsgericht Laufen (tribunale distrettuale di Laufen) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se gli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino all’applicazione di un provvedimento giudiziale che consenta all’imputato, in applicazione dell’articolo 184 della legge organica sulla giustizia, di presentare ricorso, a pena di irricevibilità, soltanto nella lingua processuale, nella specie, la lingua tedesca.

2)

Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di un ricorso inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario restando, in definitiva, irrilevante se l’imputato abbia o meno avuto conoscenza dell’accusa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non autorizzi la persona nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna a proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, allorché tale persona non padroneggi tale lingua.

26

Al fine di rispondere alla questione, si deve rilevare che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/64 prevede il diritto all’interpretazione e alla traduzione nello specifico ambito dei procedimenti penali. Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva precisa che detto diritto si applica alle persone dal momento in cui siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se abbiano commesso il reato, incluse, se del caso, l’irrogazione della pena e la decisione sulle impugnazioni.

27

Di conseguenza, la situazione di una persona come il sig. Covaci, che intende proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna non ancora passato in giudicato e di cui è destinataria, rientra manifestamente nell’ambito di applicazione di tale direttiva, per cui tale persona deve poter beneficiare del diritto all’interpretazione e alla traduzione garantito da detta direttiva.

28

Per quanto attiene alla questione se una persona che si trovi in una situazione come quella del sig. Covaci possa avvalersi di tale diritto al fine di proporre opposizione avverso un tale decreto in una lingua diversa da quella del procedimento applicabile dinanzi al giudice nazionale competente, occorre far riferimento al contenuto degli articoli 2 e 3 della direttiva 2010/64. Infatti, detti due articoli disciplinano, rispettivamente, il diritto all’interpretazione e il diritto alla traduzione di determinati documenti fondamentali, vale a dire i due aspetti del diritto sancito dall’articolo 1 di detta direttiva e menzionati nel titolo stesso di quest’ultima.

29

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

30

Per quanto riguarda l’articolo 2 della direttiva 2010/64 che disciplina il diritto all’interpretazione, dal suo stesso tenore emerge che esso, a differenza del successivo articolo 3, riguardante la traduzione scritta di determinati documenti fondamentali, si riferisce all’interpretazione, orale, di enunciati orali.

31

Pertanto, conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, possono beneficiare del diritto all’interpretazione soltanto gli indagati e gli imputati che non siano in grado di esprimersi da soli nella lingua del procedimento, che ciò avvenga perché non parlino o non comprendano tale lingua o perché affetti da disturbi dell’udito o del linguaggio.

32

È del resto per tale motivo che l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/64, elencando le circostanze in cui deve essere fornita l’assistenza di un interprete agli indagati o agli imputati si riferisce, anche se in modo non esaustivo, soltanto a situazioni che danno luogo a comunicazioni orali, quali gli interrogatori di polizia, tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari, nonché le comunicazioni con il rispettivo difensore, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale.

33

In altri termini, tale disposizione garantisce che, affinché sia assicurata l’equità del procedimento e la persona interessata sia in grado di esercitare i suoi diritti della difesa, la persona stessa, qualora sia chiamata a rilasciare essa stessa dichiarazioni orali, segnatamente nell’ambito di un procedimento penale, direttamente dinanzi all’autorità giudiziaria competente oppure tramite dichiarazioni rese al suo avvocato, sia legittimata a farlo nella propria lingua.

34

Tale interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/64.

35

A tal riguardo, occorre rammentare che detta direttiva è stata adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), TFUE, in forza del quale, laddove ciò sia necessario per agevolare il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea possono adottare norme minime relative ai diritti della persona nel procedimento penale.

36

Pertanto, conformemente al considerando 12 della direttiva 2010/64, è per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri che tale direttiva stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.

37

Dette norme dovrebbero, conformemente al considerando 17 della direttiva medesima, assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento.

38

Orbene, pretendere dagli Stati membri, come suggeriscono segnatamente il sig. Covaci e il governo tedesco, non solo che essi consentano alle persone interessate di essere informate, appieno e nella loro lingua, delle accuse formulate a loro carico e di fornire la loro versione di tali fatti, ma altresì che essi si facciano carico sistematicamente della traduzione di tutti i ricorsi proposti dalle persone interessate avverso un provvedimento giudiziario emesso nei loro confronti eccederebbe gli obiettivi perseguiti dalla stessa direttiva 2010/64.

39

Infatti, come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto dei requisiti relativi al processo equo si limita a garantire che l’accusato sia a conoscenza degli addebiti contestatigli e possa difendersi, senza che sia necessaria la traduzione scritta di tutte le prove documentali o di tutti i documenti ufficiali contenuti nel fascicolo (Corte eur. D.U., Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, serie A n. 168, § 74).

40

Di conseguenza, il diritto all’interpretazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/64, ha ad oggetto la traduzione da parte di un interprete delle comunicazioni orali tra gli indagati o gli imputati e i servizi investigativi, l’autorità giudiziaria ovvero, se del caso, il difensore, fatta salva la traduzione scritta dei documenti presentati da tali indagati o imputati.

41

Per quanto riguarda la situazione di cui al procedimento principale, dagli atti a disposizione della Corte risulta che il decreto penale di condanna previsto dal diritto tedesco è emesso sulla base di un procedimento sui generis. Infatti, tale procedimento prevede che la sola possibilità per l’imputato di beneficiare di un dibattito in contradditorio, nell’ambito del quale questi possa esercitare appieno il suo diritto di essere sentito, è data dalla proposizione di opposizione avverso il decreto stesso. Tale opposizione, che può essere presentata per iscritto o, laddove sia proposta oralmente, direttamente presso la cancelleria del giudice competente, non è soggetta ad obbligo di motivazione, deve essere proposta entro un termine particolarmente breve di due settimane dalla notifica di detto decreto e non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato, potendo l’imputato proporla personalmente.

42

Ciò premesso, l’articolo 2 della direttiva 2010/64 garantisce a una persona che si trovi in una situazione come quella del sig. Covaci il beneficio dell’assistenza gratuita di un interprete qualora proponga essa stessa opposizione orale avverso il decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti, presso la cancelleria del giudice nazionale competente affinché quest’ultima rediga il processo verbale dell’opposizione, ovvero, nel caso in cui la persona medesima proponga opposizione per iscritto, il beneficio dell’assistenza di un difensore che sarà incaricato di redigere il documento corrispondente nella lingua del procedimento.

43

Per quanto riguarda la questione se l’articolo 3 della direttiva 2010/64, che disciplina il diritto alla traduzione di determinati documenti fondamentali, attribuisca il beneficio dell’assistenza in materia di traduzione a un soggetto che si trovi in una situazione come quella del sig. Covaci, che intende presentare opposizione per iscritto avverso un decreto penale di condanna e ciò senza l’assistenza di un avvocato, occorre rilevare che dal tenore stesso di tale disposizione risulta che tale diritto è concepito per consentire alle persone interessate di esercitare il loro diritto di difesa e garantire l’equità del procedimento.

44

Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle conclusioni, tale articolo 3 riguarda, in linea di principio, solo la traduzione scritta nella lingua compresa dalla persona interessata di determinati documenti redatti nella lingua del procedimento da parte delle autorità competenti.

45

Tale interpretazione risulta peraltro confermata, da un lato, dall’elenco dei documenti che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64 considera fondamentali e per i quali una traduzione è pertanto necessaria. Infatti, tale elenco menziona, sebbene in termini non esaustivi, le decisioni che privano una persona della libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

46

Dall’altro lato, tale interpretazione è altresì giustificata dal fatto che il diritto alla traduzione previsto dall’articolo 3 di tale direttiva, come risulta dal paragrafo 4 del medesimo articolo, è volto a «consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico».

47

Di conseguenza, il diritto alla traduzione contemplato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/64, non include, in linea di principio, la traduzione scritta nella lingua del procedimento di un documento quale l’opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna, redatto dalla persona interessata in una lingua che padroneggi, ma diversa da quella del procedimento.

48

Ciò detto, la direttiva 2010/64 si limita a stabilire norme minime lasciando gli Stati membri liberi, così come precisato al considerando 32, di ampliare i diritti previsti da tale direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in fattispecie non espressamente contemplate da detta direttiva.

49

Si deve inoltre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2010/64 consente espressamente alle autorità competenti di decidere, caso per caso, se un documento diverso da quelli contemplati dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva sia fondamentale, ai sensi di tale disposizione.

50

Spetta pertanto al giudice del rinvio, alla luce, in particolare, delle caratteristiche del procedimento applicabile al decreto penale di condanna oggetto del procedimento principale, richiamate supra al punto 41, nonché della causa di cui è investito, determinare se l’opposizione proposta per iscritto avverso un decreto penale di condanna debba essere considerata quale documento fondamentale del quale sia necessaria la traduzione.

51

Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.

Sulla seconda questione

52

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente nello Stato membro medesimo di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, laddove il termine per proporre opposizione avverso il decreto stesso decorra dalla sua notifica al suddetto domiciliatario.

53

Per rispondere a tale questione, si deve rilevare che l’articolo 1 della direttiva 2012/13 prevede il diritto delle persone indagate o imputate di essere informate sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico.

54

Come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 6 di tale direttiva, il diritto di cui all’articolo 1 di quest’ultima riguarda quantomeno due diritti distinti.

55

Da un lato, gli indagati o gli imputati devono, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2012/13, essere quantomeno informati di determinati diritti procedurali di cui tale disposizione stila un elenco comprendente il diritto all’assistenza di un avvocato, il diritto al gratuito patrocinio e le condizioni per beneficiare del medesimo, il diritto di essere informati dell’accusa, il diritto all’interpretazione e alla traduzione, nonché il diritto al silenzio.

56

Dall’altro, detta direttiva definisce, all’articolo 6, talune norme relative al diritto all’informazione sull’accusa.

57

Poiché la questione sollevata dal giudice del rinvio attiene più precisamente alla portata di quest’ultimo diritto, occorre verificare se l’articolo 6 della direttiva 2012/13, che lo definisce, sia applicabile nell’ambito di un procedimento particolare, come quello oggetto del procedimento principale, che conduce all’emissione di un decreto penale di condanna.

58

A tal riguardo, si deve rilevare che, secondo lo stesso tenore letterale dell’articolo 2 della direttiva 2012/13, quest’ultima si applica dal momento in cui la persona sia posta a conoscenza, dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

59

Orbene, poiché, come osservato supra al punto 27, il decreto penale di condanna nei confronti del sig. Covaci di cui è stata chiesta l’emissione al giudice del rinvio non passerà in giudicato prima della scadenza del termine stabilito per proporre opposizione, una fattispecie come quella del sig. Covaci rientra manifestamente nella sfera di applicazione della direttiva 2012/13, ragion per cui l’interessato deve poter godere del diritto di essere informato dell’accusa formulata a suo carico e ciò durante tutto il procedimento.

60

Se è pur vero che, in considerazione del carattere sommario e semplificato del procedimento in questione, la notifica di un decreto penale di condanna come quello di cui al procedimento principale è effettuata soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa, ciò non toglie che, in tale decreto, il giudice si pronuncia soltanto in via provvisoria e che la notifica di quest’ultimo costituisce la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico. Ciò risulta peraltro confermato dal fatto che tale persona è legittimata a proporre non un ricorso avverso tale decreto dinanzi ad altro giudice, bensì un’opposizione che le consente di beneficiare, dinanzi al medesimo giudice, del procedimento in contraddittorio ordinario, nell’ambito del quale essa potrà esercitare appieno il proprio diritto di difesa, prima che tale giudice si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell’accusa formulata a suo carico.

61

Di conseguenza, la notifica di un decreto penale di condanna deve essere considerata, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2012/13, una forma di comunicazione dell’accusa a carico della persona interessata, per cui essa deve rispettare i requisiti stabiliti da tale articolo.

62

È pur vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle proprie conclusioni, la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui l’informazione sull’accusa, prevista dall’articolo 6, deve essere comunicata a tale persona.

63

Tuttavia, tali modalità non possono recare pregiudizio all’obiettivo perseguito, in particolare, dallo stesso articolo 6, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di detta direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e garantire l’equità del procedimento.

64

Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale prevede che il decreto penale di condanna sia notificato al domiciliatario dell’imputato e che quest’ultimo disponga di un termine di due settimane per proporre opposizione avverso il decreto stesso, decorrente dalla sua notifica a detto domiciliatario. Alla scadenza di tale termine, l’ordinanza diventa definitiva.

65

Benché non sia pertinente, ai fini della risposta al quesito sollevato dal giudice del rinvio, pronunciarsi sull’adeguatezza di un tale termine di decadenza di due settimane, si deve rilevare che sia la finalità, consistente nel consentire all’imputato di predisporre la propria difesa, sia la necessità di evitare qualsiasi discriminazione tra, da un lato, gli imputati che possiedano la propria residenza nella sfera di applicazione territoriale della legge nazionale interessata e, dall’altro, quelle la cui residenza non rientri nella sfera medesima, che sono le sole a dover nominare un domiciliatario ai fini della notifica dei provvedimenti giudiziari, esigono che l’imputato disponga di detto termine in toto.

66

Orbene, se il termine di due settimane di cui al procedimento principale iniziasse a decorrere dal momento in cui l’imputato abbia avuto effettivamente conoscenza del decreto penale di condanna, tenuto conto che questo lo informa dell’accusa, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2012/13, risulterebbe garantito che tale persona disponga di detto termine in toto.

67

Per contro, qualora, come nella specie, detto termine inizi a decorrere dal momento della notifica del decreto penale di condanna al domiciliatario dell’imputato, quest’ultimo non potrà effettivamente esercitare il proprio diritto di difesa e il processo risulterà equo soltanto se questi benefici di tale termine in toto, vale a dire senza che la durata di quest’ultimo sia ridotta del tempo necessario al domiciliatario per far pervenire il decreto penale di condanna al suo destinatario.

68

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.

 

2)

Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il tedesco.