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Document 62022CC0169

Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 9 marzo 2023.
Fractal Insolvenţă SPRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti.
Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Pagamenti per il benessere degli animali - Regolamento (CE) n. 1974/2006 - Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Articolo 47, paragrafo 1 - Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario - Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole - Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” - Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito - Principio di proporzionalità.
Causa C-169/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:196

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 9 marzo 2023 ( 1 )

Causa C‑169/22

Fractal Insolvenţă SPRL, in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL

contro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di detto beneficiario, delle sue attività agricole – Caso di forza maggiore o circostanze eccezionali – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità»

I. Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 ( 2 ) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.

La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fractal Insolvenţă SPRL, quale liquidatore giudiziale della Groenland Poultry SRL (in prosieguo: la «Groenland Poultry») e l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa (Agenzia per i finanziamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura – Centro distrettuale di Dâmbovița, Romania; in prosieguo: l’«APIA») con riferimento ad alcune decisioni dell’APIA che impongono alla Groenland Poultry, in ragione dell’intervenuta cessazione delle sue attività agricole, di rimborsare la totalità degli aiuti a favore del benessere degli animali concessi nel corso del periodo di impegno quinquennale.

3.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull’analisi della seconda e della terza questione pregiudiziale. Queste ultime vertono, sostanzialmente, sulla questione di stabilire se e in che misura l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 debba essere interpretato nel senso che il cessionario di un’azienda agricola, che è altresì subentrato in un impegno pluriennale nell’ambito di un aiuto a favore del benessere degli animali finanziato dal FEASR, è tenuto, qualora cessi definitivamente le sue attività prima della conclusione del periodo di impegno, a rimborsare la totalità dei pagamenti concessi nel corso di detto periodo, compresi quelli erogati ai precedenti beneficiari.

4.

La Corte, pur avendo già avuto occasione di interpretare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 3 ), è chiamata per la prima volta a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 ( 4 ).

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1698/2005

5.

Il regolamento n. 1698/2005 ( 5 ), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ( 6 ).

6.

L’articolo 36, lettera a), v), del regolamento n. 1698/2005 disponeva che il sostegno previsto a titolo di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale riguarda le misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli grazie a pagamenti per il benessere degli animali.

7.

L’articolo 40 di detto regolamento così disponeva:

«1.   I pagamenti per il benessere degli animali di cui all’articolo 36, [lettera a), v)], sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2.   I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (...) e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. (...)

3.   I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell’operazione.

Il sostegno è limitato al massimale fissato nell’allegato I».

8.

Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (...) per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari [dell’Unione]».

2. Regolamento n. 1974/2006

9.

Il regolamento n. 1974/2006 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie ( 7 ). Tuttavia, il regolamento n. 1974/2006 continuava ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 entro il 1o gennaio 2014.

10.

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1974/2006:

«Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento [n. 1698/2005] con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli».

11.

L’articolo 44 di detto regolamento così disponeva:

«1.   Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2.   Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a)

quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile;

b)

quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga;

c)

quando l’azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un’organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell’ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell’uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l’ambiente.

3.   Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.

Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell’azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno».

12.

L’articolo 45, paragrafo 4, di detto regolamento era così formulato:

«Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso».

13.

L’articolo 47 del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a)

decesso del beneficiario;

b)

incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)

espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d)

calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;

e)

distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

f)

epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2.   I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente».

B.   Diritto rumeno

14.

L’articolo 17 dell’ordonanță de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora ( 8 ) (decreto-legge n. 66/2011, in materia di prevenzione, accertamento e sanzione delle irregolarità in sede di attribuzione e utilizzo dei fondi europei e/o dei relativi fondi pubblici nazionali), prevede quanto segue:

«Ogni azione intrapresa al fine di accertare un’irregolarità e di quantificare il credito di bilancio che ne risulta è compiuta in applicazione del principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità dell’irregolarità accertata, della sua portata e delle sue conseguenze finanziarie».

15.

L’articolo 30, paragrafo 1, dell’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ( 9 ) (decreto-legge n. 3/2015, recante approvazione dei regimi di pagamento applicabili in agricoltura nel periodo 2015-2020 e che modifica l’articolo 2 della legge n. 36/1991 relativa alle società agricole e ad altre forme di associazione in ambito agricolo) così dispone:

«Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della politica agricola comune, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” sono riconosciute, in particolare, nei seguenti casi:

(...)

f)

l’espropriazione della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se detta espropriazione non poteva essere prevista alla data di presentazione della domanda».

16.

Ai sensi dell’articolo 31 di tale decreto-legge:

«1.   I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere notificati all’APIA per iscritto, producendo documentazione di valore probante della sopravvenienza delle situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

2.   Non si tiene conto della notifica in caso di superamento del termine di cui al paragrafo 1 da parte del beneficiario o del suo rappresentante».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

17.

Con una domanda di sostegno presentata all’APIA il 18 gennaio 2013, la società Avicola Crevedia SA, gestore di un impianto di produzione di carne di pollame, ha assunto volontariamente un impegno per il benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, per un periodo di cinque anni.

18.

Nel corso del periodo di impegno quinquennale, l’azienda è stata trasferita nella sua interezza, una prima volta, alla società Abator Avicola Crevedia SRL, che è subentrata in detto impegno il 15 novembre 2013 e, una seconda volta, alla Groenland Poultry, che è subentrata anch’essa nel suddetto impegno e lo ha registrato presso l’APIA il 2 aprile 2015.

19.

A tal fine, il 30 marzo 2015, la Groenland Poultry aveva stipulato due contratti:

–

un contratto di cessione di azienda agricola e di successione negli impegni con la società Abator Avicola Crevedia; quest’ultima rinunciava a ricevere il pagamento del sostegno da essa richiesto all’APIA il 13 novembre 2014, mentre la Groenland Poultry, cui era stato trasferito il diritto di chiedere l’erogazione di detto sostegno, si impegnava a rispettare gli impegni assunti dalla cedente nella domanda di sostegno e a fornire la prova del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità; e

–

un contratto di locazione dei locali e degli impianti di produzione di detta azienda con la società Agroli Group SRL (in prosieguo: la «Agroli Group»), che era proprietaria di detti beni senza averne però né la detenzione, né la gestione, e che era oggetto di una procedura di insolvenza aperta il 6 marzo 2014; nel contratto era prevista una condizione sospensiva a favore del locatore ai sensi della quale il contratto di cui trattasi doveva essere approvato dal comitato dei creditori di detta società nell’ambito della procedura succitata.

20.

Con decisione di pagamento del 4 dicembre 2015, l’APIA ha versato alla Groenland Poultry, in ragione della domanda dell’Abator Avicola Crevedia del 13 novembre 2014, l’importo di 1506915,86 lei rumeni (RON) (EUR 337100) ( 10 ). A seguito delle domande di pagamento depositate e modificate il 13 novembre 2015 e il 15 giugno 2016 dalla Groenland Poultry, l’APIA ha altresì versato a quest’ultima, con decisione del 5 ottobre 2016, l’importo di RON 850673,62 (EUR 190635) ( 11 ), oltre a un importo di RON 375941,35 (EUR 82520) ( 12 ), con decisione di pagamento anticipato del 29 marzo 2017.

21.

Posto che la Groenland Poultry non aveva depositato alcuna domanda di pagamento per il quinto anno di impegno (vale a dire il 2017), l’APIA le ha inviato una notifica di mancata presentazione della domanda. Il 18 aprile 2017 la Fractal Insolvenţă, in qualità di liquidatore giudiziale della Groenland Poultry ha comunicato che detta società era oggetto di una procedura fallimentare.

22.

Il 21 aprile 2017 l’APIA ha emesso, sulla base dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 ( 13 ), quattro verbali (dal numero 3067 al numero 3070) con cui ha accertato irregolarità e quantificato i crediti di bilancio, ordinando il recupero, presso la Groenland Poultry, delle somme di RON 6940168,72 (EUR 1527531), RON 4562717,78 (EUR 1004254), RON 1506915,86 (EUR 331672) e RON 850673,62 (EUR 187233) ( 14 ), rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto anno di impegno, a motivo che detta società, essendo sottoposta a procedura fallimentare, non esercitava più alcuna attività e non poteva dimostrare la prosecuzione dell’impegno quinquennale ( 15 ). L’importo totale posto a carico della Groenland Poultry era pari a RON 14236417,32 (EUR 3133435) e comprendeva la somma di RON 11502886,5 (EUR 2531785) versata non a detta società, bensì agli imprenditori che l’avevano preceduta, fermo restando che, dell’importo ad essa addebitato, la Groenland Poultry ha percepito unicamente RON 2733530,83 (EUR 601650) (vale a dire la somma degli importi indicati al paragrafo 20 delle presenti conclusioni) ( 16 ).

23.

Con decisioni del 19 giugno 2017, recanti i numeri da 214 a 217, l’APIA respingeva i reclami proposti dalla Groenland Poultry avverso i summenzionati verbali; quest’ultima ha pertanto presentato, dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), un ricorso volto a ottenere l’annullamento di dette decisioni di rigetto facendo valere, segnatamente:

–

l’assenza di un obbligo di rimborso delle somme percepite poiché la Groenland Poultry si sarebbe trovata nell’impossibilità di dar seguito all’impegno nel corso del 2017 a causa di un’«espropriazione» ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1974/2006, o di una circostanza assimilabile, vale a dire l’intervenuta comunicazione, il 26 luglio 2016, da parte del locatore, del mancato soddisfacimento della condizione sospensiva di cui al contratto di locazione accompagnata dalla richiesta di rilasciare i locali entro un termine di quindici giorni ( 17 ) a fronte dell’apertura a carico della Agroli Group della procedura fallimentare del 9 maggio 2016, circostanza questa che essa avrebbe notificato all’APIA, rispettando così l’obbligo di notifica previsto all’articolo 47, paragrafo 2, di detto regolamento;

–

l’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di cui trattasi, che prevede che gli Stati membri possono non esigere il rimborso quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile, nella misura in cui il comitato dei creditori della Agroli Group aveva approvato la conclusione di un nuovo contratto di locazione con la società Vitali SRL (in prosieguo. la «Vitali»), ma quest’ultima, con cui la Groenland Poultry intendeva stipulare un accordo nell’ottica della ripresa, da parte della Vitali, delle sue attività, non era riuscita a ottenere le autorizzazioni sanitarie richieste presso la direzione della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare di Dâmbovița (Romania); e

–

una violazione del principio di proporzionalità, alla luce delle modalità con cui le autorità amministrative hanno applicato l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, nella misura in cui dette autorità le avevano imposto di rimborsare la somma di RON 14236417,32 (EUR 3133435) per gli anni dal primo al quarto dell’impegno, benché, dei cinque anni previsti, l’impegno fosse stato rispettato per quattro anni e la somma addebitata comprendesse anche l’importo di RON 11155878,064 (EUR 2455409) a titolo del primo e del secondo anno di impegno, che non era stata versato alla Groenland Poultry, bensì alle imprese che l’avevano preceduta, fermo restando che, dell’importo ad essa addebitato, la Groenland Poultry ha ricevuto unicamente RON 2357589 (EUR 518905) ( 18 ) a titolo del terzo e quarto anno di impegno, e ciò benché il mancato rispetto dell’impegno non fosse ad essa imputabile in quanto il mancato rinnovo del contratto di locazione con il locatore Agroli Group non dipendeva dalla volontà di Groenland Poultry, e benché, inoltre, nemmeno la mancata conclusione del contratto di cessione di azienda con la Vitali potesse esserle imputata, visto che la Vitali non aveva ottenuto le autorizzazioni sanitarie veterinarie necessarie per i locali in cui l’attività era esercitata.

24.

Con sentenza del 26 ottobre 2018, il Tribunalul Bucureşti ha respinto il ricorso in quanto infondato, dichiarando quanto segue:

–

gli impegni non erano stati rispettati per un periodo minimo di cinque anni e, alla luce dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 e dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, una volta che l’azienda era stata trasferita alla Groenland Poultry, quest’ultima aveva acquisito i diritti e si era fatta carico degli obblighi del cedente e, implicitamente, delle conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità;

–

l’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1974/2006 non era applicabile, poiché le circostanze dedotte dalla Groenland Poultry non costituivano un’espropriazione, corrispondente, nel diritto nazionale, a un recupero dei beni da parte dello Stato per esigenze di pubblica utilità, non erano assimilabili a una siffatta espropriazione e non erano imprevedibili alla data di assunzione dell’impegno, vale a dire, alla data di conclusione del contratto di locazione con la Agroli Group, momento in cui la Groenland Poultry sapeva che una procedura di insolvenza era stata aperta a carico di detta società il 6 marzo 2014, che il contratto era subordinato alla concordata condizione sospensiva relativa all’approvazione del contratto da parte del comitato dei creditori e che il piano di risanamento del locatore prevedeva la locazione di beni mobili e immobili, cosicché la Groenland Poultry si è assunta un rischio a tal riguardo. Inoltre, le circostanze relative alla Vitali erano, secondo questo Tribunale, successive al momento in cui la società aveva assunto l’impegno e non potevano pertanto essere prese in considerazione. Infine, tali circostanze non erano state notificate nel termine fissato all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 1974/2006, vale a dire, entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui la Groenland Poultry era in grado di provvedervi, ovvero dal 26 luglio 2016, giorno in cui essa era stata informata della risoluzione del contratto di locazione;

–

il principio di proporzionalità e l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 sono stati rispettati, poiché, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, gli effetti del mancato rispetto dell’impegno da parte del cessionario si ripercuotono su di esso durante tutta la durata dell’impegno, anche nel corso del periodo nel quale l’azienda era nelle mani del cedente, cosicché non si può escludere il recupero in capo alla Groenland Poultry degli importi erogati per il periodo anteriore alla data dell’assunzione, da parte sua, dell’impegno. Inoltre, questo stesso Tribunale ha osservato che la condizione relativa all’impossibilità di una successione nell’impegno non era stata provata e che l’APIA aveva agito nel quadro del margine di discrezionalità conferito agli Stati membri dall’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006.

25.

Adito dell’impugnazione proposta dalla Groenland Poultry avverso detta sentenza, il giudice del rinvio, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), pronunciandosi quale giudice di ultima istanza, osserva di trovarsi di fronte a tre problemi interpretativi.

26.

In primo luogo, si pone la questione di stabilire se la nozione di «forza maggiore o circostanze eccezionali», di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, ricomprenda la situazione in cui il beneficiario del sostegno perde il diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione in ragione dell’insolvenza del proprietario di detti beni, osservando che, nella specie, l’APIA non ha ritenuto che si trattasse di un ostacolo alla cessione dell’azienda e al versamento del sostegno alla Groenland Poultry. A tal proposito, secondo il giudice del rinvio, la difficoltà a livello interpretativo è legata al fatto che, sebbene dall’interpretazione letterale della disposizione di cui trattasi emerga che l’elenco dei casi di «forza maggiore o circostanze eccezionali» di cui alla disposizione di cui trattasi non è esaustivo, da un lato, tale nozione non è definita nel regolamento e, dall’altro, in mancanza di un rinvio al diritto nazionale, essa non può nemmeno essere definita facendo riferimento al diritto nazionale senza pregiudicare l’unità del diritto dell’Unione.

27.

In secondo luogo, detto giudice si chiede come vada interpretato, alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento di cui trattasi in un contesto specifico come quello della presente causa, in cui l’APIA ha imposto alla Groenland Poultry l’obbligo di rimborsare la somma complessiva di RON 14236417,32 (EUR 3133435), benché, da un lato, essa abbia effettivamente ricevuto solo la somma di RON 2733530,83 ( 19 ) (EUR 601650) e la differenza sia stata versata ai precedenti beneficiari a titolo dei primi due anni di impegno e, dall’altro, detto impegno quinquennale sia stato rispettato nel corso di quattro anni e la Groenland Poultry abbia cessato la sua attività nell’ultimo anno per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

28.

In terzo luogo, il giudice del rinvio osserva che la condizione che «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile» di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento sembra esigere la produzione di prove in tal senso da parte dei beneficiari che sostengono di trovarsi in una siffatta situazione e non una prova astratta, che potrebbe risultare impossibile da fornire, dell’assenza di successori interessati a subentrare nell’impegno. A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che la Groenland Poultry ha prodotto prove indicanti che la Vitali era interessata a subentrare nel suo impegno ma che essa non ha ottenuto le autorizzazioni sanitarie e veterinarie a tal fine necessarie, malgrado l’accordo del comitato dei creditori dell’Agroli Group in vista della locazione dei locali.

29.

In tale contesto, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento [n. 1974/2006] debba essere interpretato nel senso che i casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” comprendono anche l’ipotesi in cui il beneficiario dell’aiuto perde il diritto di utilizzare i beni locati, a seguito della cessazione del contratto di locazione dovuta all’insolvenza del proprietario dei beni locati (locatore).

2)

Se, alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1974/2006], debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, durante il periodo di adempimento di un impegno assunto come condizione per la concessione di un finanziamento, l’azienda di un beneficiario sia trasferita, in tutto o in parte, a un’altra persona, e questo secondo beneficiario, pur avendo adempiuto una parte significativa dell’impegno, cessi le sue attività agricole, e la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile, il secondo beneficiario dell’[aiuto] debba rimborsare l’aiuto che ha ricevuto (relativo al periodo in cui è stato beneficiario dell’aiuto) o se debba rimborsare anche l’aiuto ricevuto dal primo beneficiario del medesimo.

3)

Quali siano le condizioni che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell’interpretare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1974/2006], al fine di valutare se “la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile”».

30.

Osservazioni scritte sono state depositate dalla Groenland Poultry, dall’APIA, dai governi rumeno e greco e dalla Commissione.

IV. Analisi

A.   Osservazioni preliminari

31.

Va osservato, anzitutto, che il regolamento n. 1698/2005 costituiva il regolamento di base che stabiliva le norme di carattere generale per il sostegno dell’Unione ai fini dello sviluppo rurale istituito dal FEASR per il periodo di programmazione 2007‑2013, periodo in cui si inseriscono i fatti oggetto del procedimento principale ( 20 ). Detto regolamento è stato integrato dalle modalità di applicazione previste dal regolamento n. 1974/2006, il cui articolo 44, paragrafo 2, è oggetto della seconda e della terza questione pregiudiziale e dell’analisi nel quadro delle presenti conclusioni.

32.

Il regolamento n. 1698/2005 prevedeva, ai sensi del suo articolo 36, lettera a), v), tra le misure di sostegno per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale ( 21 ), misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, prevedendo, segnatamente, pagamenti per il benessere degli animali. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, detti pagamenti erano concessi agli agricoltori che assumevano volontariamente impegni per il benessere degli animali (paragrafo 1). La durata degli impegni come regola generale era compresa tra cinque e sette anni (paragrafo 2) e i pagamenti erano versati annualmente per compensare la perdita di reddito derivante dall’impegno assunto e, se necessario, i costi dell’operazione (paragrafo 3).

33.

Nel caso di specie, la Groenland Poultry è la terza beneficiaria di una misura di aiuto concessa nel 2013, a fronte di un impegno quinquennale, assunto sulla base dell’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005 e che ha dato luogo a pagamenti annuali. Essa è subentrata nell’azienda e nell’impegno nel 2015 quale conduttrice dei locali, ma ha dovuto cessare la propria attività nel 2016 non potendola più gestire a causa di una risoluzione del contratto di locazione da parte del locatore. In tale contesto, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta avverso la sentenza di conferma delle decisioni con cui l’APIA imponeva alla Groenland Poultry di rimborsare integralmente il sostegno concesso a tale titolo per un importo pari a circa EUR 3133400, si interroga, in particolare, sulla conformità di dette decisioni al principio di proporzionalità, osservando che la Groenland Poultry ha percepito solo una somma pari a circa EUR 585000 e che detto impegno è stato rispettato per quattro dei cinque anni da esso previsti.

B.   Sulla seconda questione pregiudiziale

34.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 imponga all’ultimo beneficiario di un sostegno concesso a titolo di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale per il benessere degli animali che sia costretto a cessare definitivamente le proprie attività agricole prima della fine del periodo di impegno pluriennale, pur avendo adempiuto una parte significativa dell’impegno e senza che sia realizzabile una successione nell’impegno medesimo, di rimborsare detto sostegno integralmente, compreso quello versato ai suoi predecessori, o solo in parte, nella misura dell’aiuto da esso effettivamente percepito.

1. Sulla ricevibilità

35.

L’APIA e il governo rumeno ritengono che la seconda questione, al pari della terza, debba essere dichiarata irricevibile poiché si riferisce all’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1974/2006 che non sarebbe di alcuna utilità ai fini della definizione della controversia di cui al procedimento principale. Più precisamente, dette parti sostengono che, nella misura in cui la disposizione di cui trattasi prevede che gli Stati membri «possono» ( 22 ) non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 di tale articolo e il legislatore rumeno ha deciso di non riprendere tale possibilità nel diritto nazionale, l’applicazione di detta disposizione non può incidere sulla definizione della controversia principale, posto che il beneficiario del sostegno è, pertanto, tenuto a rimborsare il sostegno in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento.

36.

A questo proposito, ricordo che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, da un lato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire. Inoltre, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 23 ). Dall’altro, nell’ambito di tale medesima cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione ( 24 ).

37.

Nel caso di specie, benché la seconda questione pregiudiziale, come formulata, si riferisca esplicitamente soltanto all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1974/2006, disposizione questa facoltativa per gli Stati membri che non è stata ripresa nel diritto rumeno, osservo, in primo luogo, che, nella sua questione, il giudice del rinvio si è riferito anche al principio di proporzionalità, che è un principio generale del diritto dell’Unione ( 25 ); in secondo luogo, dalla motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale emerge implicitamente che detto giudice si interroga anche sul rapporto tra tale disposizione e il paragrafo 1 di tale articolo; in terzo luogo, osservo che il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) ha escluso l’applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo 44 non in ragione della mancanza di una «misura di trasposizione», bensì in quanto le condizioni sostanziali non erano soddisfatte ( 26 ).

38.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e in linea con la giurisprudenza citata al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, propongo di dichiarare ricevibile la seconda questione sollevata, riformulandola tuttavia come vertente, in sostanza, sull’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006.

2. Nel merito

39.

Secondo il giudice del rinvio, due circostanze impongono di interpretare le disposizioni di cui trattasi alla luce del principio di proporzionalità:

–

da un lato, il fatto che l’APIA ha imposto alla Groenland Poultry l’obbligo di rimborsare l’importo totale del sostegno ricevuto, compreso il sostegno corrispondente al primo e al secondo anno dell’impegno, che non era stato versato a detta società, bensì alle imprese che l’avevano preceduta (vale a dire l’Avicola Crevedia e l’Abator Avicola Crevedia), fermo restando che la Groenland Poultry aveva effettivamente ricevuto importi solo a titolo del terzo e del quarto anno di impegno corrispondenti a meno del 20% del totale del sostegno da rimborsare ( 27 ); e

–

dall’altro, il fatto che l’impegno è stato rispettato in quattro dei cinque anni dell’impegno e che la cessazione dell’attività, vale a dire la mancata prosecuzione dell’attività nel quinto anno dell’impegno, era – verosimilmente – dovuta a una causa indipendente dalla volontà della Groenland Poultry, vale a dire alla risoluzione del contratto di locazione relativo ai locali, ad essa non imputabile.

40.

Si pone quindi la questione di stabilire se, in forza del principio di proporzionalità, le disposizioni dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 debbano essere interpretate nel senso che l’APIA avrebbe dovuto chiedere, come sostiene la Groenland Poultry, unicamente il recupero parziale degli importi percepiti a titolo dell’impegno e, segnatamente, solo le somme percepite da tale società.

41.

A questo proposito, in primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, «[s]e, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede (...) la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto» ( 28 ).

42.

La disposizione di cui trattasi prevede, quindi, come regola generale, che la persona che subentra in un’azienda del beneficiario di un sostegno e che decide di subentrare anche nell’impegno da esso assunto si sostituisce a quest’ultimo in tutti gli impegni e gli obblighi per il periodo restante. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Groenland Poultry, la disposizione di cui trattasi disciplina, a mio avviso, in maniera chiara e precisa gli effetti giuridici relativi all’obbligo di rimborso risultante da una cessione di azienda, fissando il principio secondo cui il cessionario di una siffatta cessione che subentra volontariamente anche nell’impegno pluriennale è tenuto, nella sua veste di «beneficiario» ( 29 ), a rimborsare il sostegno ricevuto nell’eventualità di una nuova cessione dell’azienda a un altro soggetto nel corso del periodo di impegno, salvo che quest’ultimo subentri, a sua volta, in detto impegno per il periodo restante.

43.

Come osserva la Commissione, in linea con la ratio dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, in caso di cessione dell’azienda, il cedente può trasferire anche i suoi impegni pluriennali. Così, se il cedente sceglie di non farlo oppure laddove risulti «non realizzabile» trovare un cessionario [ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento ( 30 )], esso è tenuto a rimborsare l’integralità del sostegno concesso, liberandosi così dei propri obblighi. Parimenti, il cedente è esonerato da tali obblighi se il cessionario subentra, a sua volta, negli impegni pluriennali e, in tal caso, il cessionario diviene il beneficiario del sostegno sino alla conclusione di detti impegni, con tutti i vantaggi e le responsabilità che ne derivano ( 31 ).

44.

In secondo luogo, per quanto attiene al contesto in cui si inserisce l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, si deve constatare che, sebbene tale disposizione sancisca il principio secondo cui, nell’ambito di una cessione d’azienda, è il soggetto che mantiene l’impegno ad essere considerato beneficiario e tenuto a tale titolo a rimborsare il sostegno percepito, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo prevedono eccezioni a detto principio, riconoscendo agli Stati membri la facoltà di non esigere il rimborso. Più nello specifico, il paragrafo 2, lettera a), vale a dire la fattispecie pertinente nel caso di specie, prevede un’eccezione all’obbligo di rimborso qualora, «nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile». Trattandosi di un’eccezione all’obbligo generale di rimborso da parte del beneficiario dell’aiuto previsto dal paragrafo 1, le fattispecie di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere interpretate in maniera restrittiva ( 32 ).

45.

Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che detta facoltà, prevista al menzionato articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento, non è stata ripresa nel diritto rumeno, cosicché, in tutti i casi di mancata successione nell’impegno all’atto della cessione dell’azienda nel corso dell’impegno pluriennale, il beneficiario è tenuto, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a rimborsare integralmente il sostegno percepito e, correlativamente, in virtù del principio dell’effetto utile, le autorità rumene sono tenute a recuperare il sostegno di cui trattasi, posto che non vi è alcun fondamento giuridico che giustifichi il mancato recupero. Pertanto, alla luce dei fatti oggetto del procedimento principale, come descritti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ritengo che la Groenland Poultry non possa avvalersi di detta eccezione per sottrarsi al rimborso del sostegno percepito nella sua interezza, compresi quelli versati ai beneficiari precedenti.

46.

In terzo luogo, alla luce della finalità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, va sottolineato che l’interpretazione letterale di tale disposizione, sopra illustrata, consente altresì di conseguire l’obiettivo iniziale per il quale il sostegno è stato percepito, vale a dire promuovere il benessere degli animali. Anzitutto, come sostiene la Commissione, ai fini di tale obiettivo, è essenziale che l’impegno pluriennale sia mantenuto nella sua totalità, poiché solo un periodo prolungato garantisce la realizzazione dell’obiettivo di tale sostegno ( 33 ). Pertanto, è importante che, se l’impegno è trasferito a un altro beneficiario, tutte le responsabilità e tutti i debiti gravino in capo al beneficiario che è succeduto nell’impegno. L’impegno deve essere onorato per l’intero periodo: in caso contrario, esso si discosta dal suo obiettivo e perde il suo impatto benefico per gli animali.

47.

Occorre poi considerare altresì, a tal riguardo, che l’impegno è collegato all’allevamento di animali e al benessere di questi ultimi. Orbene, il cessionario che subentra nell’impegno e nei suoi elementi attivi e passivi si fa carico anche dell’impegno integrale degli anni precedenti. Posto che il cedente ha già investito il sostegno percepito per il benessere degli animali e a beneficio di questi ultimi nella propria azienda, migliorandone così lo stato in cui essa è trasferita al cessionario, quest’ultimo, quale beneficiario, beneficia indirettamente degli investimenti anteriori e riceve il pagamento restante. Orbene, detto secondo beneficiario, se non è in grado di onorare l’impegno sino alla sua scadenza, deve anche farsi carico di tutti gli inconvenienti che un siffatto impegno implica, essendo tenuto a rimborsare il sostegno a favore del benessere degli animali percepiti, compresa la parte riscossa dal primo beneficiario. Questo obbligo di rimborsare integralmente il sostegno percepito in caso di cessazione dell’impegno stimola pertanto il beneficiario a fare tutto il possibile per onorare detto impegno.

48.

Infine, dal punto di vista dell’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione che gli Stati membri devono garantire ( 34 ), occorre fare in modo che i fondi dell’Unione erogati in violazione del diritto dell’Unione possano essere recuperati efficacemente. Orbene, in una fattispecie come quella in esame, sarebbe facile eludere la regola sancita all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 se il primo beneficiario di un sostegno potesse trasferire il suo impegno a un altro beneficiario e quest’ultimo potesse abbandonare immediatamente l’impegno pluriennale prima della sua scadenza senza conseguenze finanziarie per nessuno dei due. In quest’ottica, l’obbligo di recuperare integralmente il sostegno percepito in ragione dell’impegno è richiesto anche alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 35 ), il cui articolo 58, paragrafo 1, lettera e), impone agli Stati membri di adottare ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di recuperare i pagamenti indebiti.

49.

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da eventuali argomenti vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto o del principio di proporzionalità.

50.

Infatti, da un lato, per quanto attiene al principio della certezza del diritto, mi sembra che le disposizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 siano in ogni caso conformi a detto principio, poiché da esse emerge chiaramente che compete alla persona che, nel momento della cessazione dell’impegno, è il «beneficiario del sostegno», ai sensi di tale regolamento, rimborsare l’intero sostegno a prescindere dal fatto che esso sia il cedente o il cessionario dell’impegno. In altre parole, all’atto della successione nell’impegno il cessionario è consapevole che, una volta acquisito lo status di «beneficiario», esso sarà tenuto a rimborsare integralmente gli importi ricevuti laddove l’impegno non sia più rispettato. In una situazione siffatta, il nuovo beneficiario, essendo pienamente consapevole del rischio e degli interessi finanziari legati alla successione nell’impegno, e avendo «monetizzato» tale impegno all’atto della negoziazione del contratto di cessione, può quindi rifiutare l’impegno, fare quanto in suo potere per onorarlo, o cercare di trasferire l’azienda e l’impegno a un nuovo cessionario, qualora ritenga di non essere in grado di garantirne la prosecuzione.

51.

Dall’altro, quanto al principio di proporzionalità, ritengo che l’obbligo per il secondo beneficiario di rimborsare tutti i pagamenti percepiti per il benessere degli animali sia proporzionato, poiché, per le ragioni illustrate sopra, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 e la logica alla base di detto articolo sono sufficientemente chiari e incondizionati da consentire al cessionario di sapere, all’atto della conclusione del contratto, che, se decide di subentrare negli impegni e non rispetta l’impegno pluriennale dopo il subentro nell’azienda, può essere tenuto a rimborsare l’intero sostegno, anche quello in precedenza ricevuto dal cedente. Il carattere proporzionato della regola risulta dal fatto che, in forza di tale articolo 44, paragrafo 1, il cessionario può scegliere di non subentrare negli impegni pluriennali [come risulta dalla formulazione della disposizione di cui trattasi: «(...) quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo (...)» (il corsivo è mio)]. Inoltre, in ogni caso, il suddetto articolo 44 non preclude alle parti la possibilità di definire, nel contratto di cessione, le rispettive responsabilità in caso di rinuncia da parte dell’ultimo beneficiario all’impegno in materia di benessere degli animali, prevedendo un’azione del cessionario nei confronti del cedente sulla base del diritto nazionale e dinanzi ai giudici nazionali. Tuttavia, per garantire l’effetto utile dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, tali clausole contrattuali possono intervenire solo a titolo di regresso una volta rimborsato l’intero sostegno. Inoltre, posto che l’obbligo di rimborso deriva dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, senza lasciare agli Stati membri alcun margine di discrezionalità, al di fuori di tale articolo 44, paragrafi 2 e 3, ritengo che il principio di proporzionalità non possa essere rimesso in discussione.

52.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno assunto per soddisfare la condizione per la concessione di un sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, che subentra volontariamente in detto impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, questo secondo beneficiario del sostegno è tenuto, in linea di principio, a rimborsare il sostegno ricevuto per tutto l’impegno, compresi gli importi ricevuti dai beneficiari precedenti di detto sostegno, a prescindere dal fatto che esso abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, salvo che lo Stato membro interessato abbia deciso di non esigere il rimborso in forza delle eccezioni previste, segnatamente, all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

C.   Sulla terza questione pregiudiziale

53.

Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, quali siano gli elementi pertinenti che devono essere presi in considerazione al fine di stabilire se «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile», ai sensi della terza condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006.

1. Sulla ricevibilità

54.

Per le ragioni già richiamate nei paragrafi da 35 a 38 delle presenti conclusioni, propongo di dichiarare la terza questione ricevibile.

2. Nel merito

55.

Come ricordato ai paragrafi da 41 a 43 delle presenti conclusioni, l’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 sancisce, al paragrafo 1, la regola generale applicabile qualora il beneficiario cessi le sue attività agricole, in base alla quale «[s]e [il cessionario] non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto», e, al paragrafo 2, lettera a), una delle eccezioni applicabili a detta regola generale che si applica a situazioni particolari in cui interviene una «cessazione definitiva delle attività agricole» di un agricoltore per ragioni diverse dalla forza maggiore e dalle circostanze eccezionali di cui all’articolo 47 di detto regolamento (e saranno analizzate nell’ambito della prima questione pregiudiziale).

56.

Tale eccezione si applica laddove siano soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, il beneficiario cedente abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno e, dall’altro, la successione nell’impegno da parte di un successore non sia realizzabile. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di questa seconda condizione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di cui trattasi.

57.

Più precisamente, il giudice del rinvio osserva che la condizione in esame sembra esigere la produzione di prove in tal senso da parte dei beneficiari che sostengono di trovarsi in una siffatta situazione e non una prova astratta, che potrebbe risultare impossibile da fornire, dell’assenza di successori interessati a subentrare nell’impegno. A tal proposito, detto giudice precisa che la Groenland Poultry ha prodotto prove indicanti che la Vitali era interessata a subentrare nel suo impegno ma che essa non ha ottenuto le autorizzazioni sanitarie e veterinarie necessarie al subentro nell’attività agricola, malgrado l’accordo del comitato dei creditori dell’Agroli Group in vista della locazione dei locali.

58.

A questo riguardo, va anzitutto osservato che il testo dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 si riferisce alla «successione nell’impegno [da parte di un successore]», vale a dire un «qualsiasi successore», e non concerne un unico specifico successore (il corsivo è mio). Così, se avesse inteso porre l’accento sull’impossibilità per il successore nell’azienda di subentrare nell’impegno, il legislatore dell’Unione avrebbe semplicemente indicato che la successione nell’impegno medesimo non è realizzabile per il successore. Quindi, a mio avviso, ai fini di detta eccezione non è sufficiente che la successione nell’impegno da parte di un successore risulti impossibile in ragione di difficoltà specifiche per quel particolare successore; è necessario che circostanze oggettive abbiano impedito al beneficiario di «salvare» l’impegno, vale a dire che, oggettivamente, non sia stato possibile trasferire l’impegno.

59.

Tale interpretazione mi sembra poter trovare conferma anche nell’analisi contestuale di cui al paragrafo 44 delle presenti conclusioni, secondo cui la regola enunciata all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 rappresenta un’eccezione alla regola sancita al paragrafo 1 di tale articolo 44 e deve pertanto essere interpretata in maniera restrittiva.

60.

Osservo infine che, benché competa al giudice del rinvio valutare le circostanze oggettive che hanno potuto impedire il trasferimento dell’impegno della Groenland Poultry alla Vitali, sulla base delle indicazioni fornite da detto giudice, la successione nell’impegno era «realizzabile», posto che il successore aveva intenzione di subentrare nell’impegno e solo l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione amministrativa, vale a dire una situazione particolare specifica propria di detto unico successore, lo ha impedito.

61.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, nella parte in cui precisa che «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile», deve essere interpretato nel senso che rimanda a una situazione in cui il subentro nell’impegno da parte di un successore risulta irrealizzabile in ragione di circostanze oggettive che non consentono la prosecuzione dell’impegno e che non sono legate alla situazione particolare o specifica di detto unico potenziale successore.

V. Conclusione

62.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni sollevate dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania):

1)

L’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011,

deve essere interpretato nel senso che:

in una situazione in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno assunto per soddisfare la condizione per la concessione di un sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, che subentra volontariamente in detto impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, questo secondo beneficiario del sostegno è tenuto, in linea di principio, a rimborsare il sostegno ricevuto per tutto l’impegno, compresi gli importi ricevuti dai beneficiari precedenti di detto sostegno, a prescindere dal fatto che esso abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, salvo che lo Stato membro interessato abbia deciso di non esigere il rimborso in forza delle eccezioni previste, segnatamente, all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

2)

L’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 679/2011, nella parte in cui precisa che «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile»,

deve essere interpretato nel senso che:

rimanda a una situazione in cui il subentro nell’impegno da parte di un successore risulta irrealizzabile in ragione di circostanze oggettive che non consentono la prosecuzione dell’impegno e che non sono legate alla situazione particolare o specifica di detto unico potenziale successore.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2006, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU 2011, L 185, pag. 57) (in prosieguo: il «regolamento n. 1974/2006»).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1). V. sentenze del 12 settembre 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), e del 7 luglio 2016, Občina Gorje (C‑111/15, EU:C:2016:532).

( 4 ) V., tuttavia, sentenza del 16 febbraio 2023, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie (C‑343/21, EU:C:2023:111) e conclusioni dell’avvocato generale Medina nella stessa causa (EU:C:2022:696) sull’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006.

( 5 ) Come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 100) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005».

( 6 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487).

( 7 ) GU 2014, L 227, pag. 1.

( 8 ) Monitorul Oficial al României, Partie I, No. 461 del 30 giugno 2011, nella sua versione applicabile alla controversia principale.

( 9 ) Monitorul Oficial al României, Partie I, No. 191 del 23 marzo 2015, nella sua versione applicabile alla controversia principale.

( 10 ) Sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 4 dicembre 2015 (RON 1 – EUR 0,2237).

( 11 ) Sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 4 dicembre 2015 (RON 1 – EUR 0,2237).

( 12 ) Sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 4 dicembre 2015 (RON 1 – EUR 0,2237).

( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).

( 14 ) Sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 4 dicembre 2015 (RON 1 – EUR 0,2237).

( 15 ) Per tutti questi importi, il contributo dell’UE-FEASR corrispondeva al 95% e quello del bilancio nazionale al 5%.

( 16 ) Sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 21 aprile 2017 (RON 1 – EUR 0,2201).

( 17 ) Salvo concludere un nuovo contratto di locazione per una durata massima di tre mesi, durata questa che sarebbe stata, in ogni caso, insufficiente per rispettare l’impegno per l’anno 2017.

( 18 ) Conversioni effettuate sulla base del tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea in data 21 aprile 2017 (RON 1 – EUR 0,2201).

( 19 ) Rilevo che, al punto 14 della domanda di pronuncia pregiudiziale, si indica che la ricorrente non ha effettivamente ricevuto, sull’importo a suo carico, la cifra di RON 2658185,04. Tuttavia, la somma dei tre importi indicati nello stesso punto di tale domanda, vale a dire RON 1506915,86, RON 850673,62, RON 375941,35, ammonta a un totale di RON 2733530,83.

( 20 ) Benché sia stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1305/2013, il regolamento n. 1698/2005 continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati in forza di esso entro il 1o gennaio 2014 (v. articolo 88 del regolamento n. 1305/2013).

( 21 ) V. sezione 2 del regolamento n. 1698/2005.

( 22 ) Il corsivo è mio.

( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR (C‑339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata).

( 24 ) V. sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza citata).

( 25 ) V. sentenza del 18 dicembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (C‑202/06 P, EU:C:2007:814, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 26 ) V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.

( 27 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.

( 28 ) Il corsivo è mio.

( 29 ) A norma dell’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 1698/2005, si intende con «beneficiario»«un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno».

( 30 ) V. analisi riguardante la terza questione pregiudiziale.

( 31 ) Infatti, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione n. 809/2014, dopo che il cessionario ha informato l’autorità competente e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a), «tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario» e, lettera b), «tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione».

( 32 ) V., per analogia, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

( 33 ) Osservo, infatti, che l’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1698/2005, precisa che, «[s]e necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni» (il corsivo è mio).

( 34 ) V., in tal senso, articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005.

( 35 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

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