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Dokuments 62022CA0409

Causa C-409/22, Eurobank Bulgaria: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Sofia – Bulgaria) – UA / EUROBANK BULGARIA (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Nozione di strumento di pagamento – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con apostille – Articoli 54 e 59 – Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento – Nozione di autenticazione – Operazione di pagamento non autorizzata – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova)

GU C, C/2024/5193, 2.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5193/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5193/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5193

2.9.2024

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Sofia – Bulgaria) – UA / EUROBANK BULGARIA

(Causa C-409/22  (1) , Eurobank Bulgaria)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Nozione di «strumento di pagamento» - Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto - Copia della procura con apostille - Articoli 54 e 59 - Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento - Nozione di «autenticazione» - Operazione di pagamento non autorizzata - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni - Onere della prova)

(C/2024/5193)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad – Sofia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UA

Convenuta: EUROBANK BULGARIA

Dispositivo

1)

L’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

una procura, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza un mandatario a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, su tale conto, mediante un ordine di pagamento, non costituisce, di per sé, uno «strumento di pagamento», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, può essere qualificato come «strumento di pagamento» un insieme di procedure, concordate tra il titolare di tale conto e il prestatore di servizi di pagamento, che consentono al mandatario designato in tale procura di disporre un ordine di pagamento a partire da detto conto.

2)

L’articolo 54, paragrafi 1 e 2, l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un’operazione di pagamento sia stata eseguita sulla base di una procura del titolare del conto bancario ricevuta mediante atto notarile e munita di apostille e il titolare del conto contesti la validità della procura e, pertanto, di aver acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale non è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata; il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare che l’utente di servizi di pagamento ha debitamente espresso il suo accordo, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest’ultimo, mediante detta procura, all’operazione di pagamento in questione.


(1)   GU C 359 del 19. 9. 2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5193/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Augša