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Document 62022CA0106

    Causa C-106/22, Xella Magyarország: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Libertà di stabilimento – Regolamento (UE) 2019/452 – Normativa di uno Stato membro che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri in società residenti considerate come «strategiche» – Decisione adottata in base a tale normativa, che vieta l’acquisizione da parte di una società residente della totalità delle quote di un’altra società residente – Società acquisita considerata come «strategica» sulla base del rilievo che la sua attività principale concerne l’estrazione mineraria di determinate materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l’argilla – Società acquirente considerata come un «investitore estero» sulla base del rilievo che essa fa parte di un gruppo di società la cui società capogruppo è stabilita in un paese terzo – Pregiudizio o rischio di pregiudizio a un interesse nazionale, alla pubblica sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro – Obiettivo volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime di base a vantaggio del settore edile, in particolare a livello regionale]

    GU C 321 del 11.9.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 321/11


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter

    (Causa C-106/22 (1), Xella Magyarország)

    (Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Regolamento (UE) 2019/452 - Normativa di uno Stato membro che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri in società residenti considerate come «strategiche» - Decisione adottata in base a tale normativa, che vieta l’acquisizione da parte di una società residente della totalità delle quote di un’altra società residente - Società acquisita considerata come «strategica» sulla base del rilievo che la sua attività principale concerne l’estrazione mineraria di determinate materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l’argilla - Società acquirente considerata come un «investitore estero» sulla base del rilievo che essa fa parte di un gruppo di società la cui società capogruppo è stabilita in un paese terzo - Pregiudizio o rischio di pregiudizio a un interesse nazionale, alla pubblica sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro - Obiettivo volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime di base a vantaggio del settore edile, in particolare a livello regionale)

    (2023/C 321/12)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Xella Magyarország Építőanyagipari Kft.

    Resistente: Innovációs és Technológiai Miniszter

    Con l’intervento di: «JANES ÉS TÁRSA» Szállítmányozó, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.

    Dispositivo

    Le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento

    devono essere interpretate nel senso che:

    ostano a un meccanismo di controllo degli investimenti esteri previsto dalla normativa di uno Stato membro che consente di vietare l’acquisizione della proprietà di una società residente, considerata come strategica, da parte di un’altra società residente facente parte di un gruppo di società stabilite in più Stati membri, nella quale una società di un paese terzo dispone di un’influenza determinante, con la motivazione che tale acquisizione pregiudica o rischia di pregiudicare l’interesse nazionale consistente nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a favore del settore edile, in particolare a livello locale, per quanto riguarda materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l’argilla.


    (1)   GU C 207 del 23.5.2022.


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