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Document 62021TN0755
Case T-755/21: Action brought on 1 December 2021 — Illumina/Commission
Causa T-755/21: Ricorso proposto il 1° dicembre 2021 — Illumina / Commissione
Causa T-755/21: Ricorso proposto il 1° dicembre 2021 — Illumina / Commissione
GU C 37 del 24.1.2022, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/54 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2021 — Illumina / Commissione
(Causa T-755/21)
(2022/C 37/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, Barrister-at-law, e P. Chapatte, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione del 29 ottobre 2021 nel caso COMP/M.10493, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni», in prosieguo l’«EUMR») (1), con la quale (i) si accerta che la Illumina ha effettuato l’acquisizione della GRAIL in violazione dell’articolo 7 dell’EUMR; (ii) si dispongono nei confronti della Illumina e della GRAIL le misure provvisorie di cui alla sezione 4.7 della decisione; (iii) si impone alla Illumina e alla GRAIL di eseguire o di far eseguire siffatte misure immediatamente, a pena di irrogazione di sanzioni periodiche (in prosieguo: la «decisione»); e |
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condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione non rientrerebbe nelle competenze della Commissione, in quanto l’articolo 7 dell’EUMR non sarebbe applicabile. In particolare:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della decisione relative ai finanziamenti sarebbero sproporzionate. In particolare:
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione riserverebbe un trattamento sproporzionato ai preesistenti obblighi contrattuali della Illumina e/o sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare:
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