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Document 62021TN0755

    Causa T-755/21: Ricorso proposto il 1° dicembre 2021 — Illumina / Commissione

    GU C 37 del 24.1.2022, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 37/54


    Ricorso proposto il 1o dicembre 2021 — Illumina / Commissione

    (Causa T-755/21)

    (2022/C 37/71)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, Barrister-at-law, e P. Chapatte, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione del 29 ottobre 2021 nel caso COMP/M.10493, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni», in prosieguo l’«EUMR») (1), con la quale (i) si accerta che la Illumina ha effettuato l’acquisizione della GRAIL in violazione dell’articolo 7 dell’EUMR; (ii) si dispongono nei confronti della Illumina e della GRAIL le misure provvisorie di cui alla sezione 4.7 della decisione; (iii) si impone alla Illumina e alla GRAIL di eseguire o di far eseguire siffatte misure immediatamente, a pena di irrogazione di sanzioni periodiche (in prosieguo: la «decisione»); e

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione non rientrerebbe nelle competenze della Commissione, in quanto l’articolo 7 dell’EUMR non sarebbe applicabile. In particolare:

    la competenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’EUMR, di adottare la decisione sarebbe dipesa dalla circostanza che la concentrazione sarebbe stata realizzata in violazione dell’articolo 7;

    se la doglianza formulata dalla Illumina nella causa T-227/21 in relazione alla decisione di rinvio fosse accolta e le decisioni di rinvio fossero annullate, in tal caso la Illumina non sarebbe stata ab origine soggetta all’obbligo di sospendere l’esecuzione della concentrazione di cui all’articolo 7 dell’EUMR, e di conseguenza la Commissione sarebbe stata sprovvista della competenza di adottare la decisione o qualsivoglia parte di essa.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della decisione relative ai finanziamenti sarebbero sproporzionate. In particolare:

    la previsione della decisione, che impone alla Illumina di mettere a disposizione finanziamenti per la GRAIL a condizioni che impediscano alla Illumina di conoscere lo scopo al quale siano destinati i finanziamenti, sarebbe sproporzionata in quanto la Illumina avrebbe una pressante necessità di siffatte informazioni al fine di rispettare altri obblighi giuridici;

    le preoccupazioni espresse dalla Commissione potrebbero essere agevolmente affrontate con misure meno invasive.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione riserverebbe un trattamento sproporzionato ai preesistenti obblighi contrattuali della Illumina e/o sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare:

    la motivazione fornita dalla Commissione sarebbe tautologica e pertanto violerebbe l’obbligo di motivare adeguatamente la decisione;

    la decisione sembra imporre in modo sproporzionato alla Illumina di violare i propri preesistenti obblighi contrattuali di fornire informazioni a specifici titolari di strumenti finanziari.


    (1)  GU 2004, L 24, pag. 1.


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