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Document 62021TN0603
Case T-603/21: Action brought on 14 September 2021 — WO v EPPO
Causa T-603/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO
Causa T-603/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO
GU C 513 del 20.12.2021, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 513/29 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO
(Causa T-603/21)
(2021/C 513/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WO (rappresentante: V. Vitkovskis, avvocato)
Convenuta: Procura europea (EPPO)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
ai sensi dell’articolo 270 TFUE, annullare l’infondata e illegittima decisione 028/2021 del collegio dell’EPPO recante rigetto della candidatura del ricorrente per la funzione di procuratore europeo delegato; |
— |
condannare l’EPPO a risarcire il ricorrente per la violazione della protezione dei suoi dati personali, l’iniquo procedimento di nomina e l’illegittima decisione di respingere la sua candidatura per il posto di procuratore europeo delegato. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si baserebbe solo su presunzioni e non sarebbe adeguatamente motivata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata conterrebbe informazioni mendaci riguardanti il ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe basata su dati personali riguardanti il ricorrente ottenuti illegittimamente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO dei dati personali del ricorrente, anche in relazione ad alcuni dati nella decisione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si riferirebbe a una sanzione disciplinare inflitta al ricorrente oltre quindici anni fa e sulla stessa sarebbe basata. Non esisterebbe alcun ordinamento giuridico e/o atto nell’Unione europea che consenta che illeciti amministrativi o disciplinari siano considerati rilevanti dopo quindici anni. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che nessuno degli argomenti avanzati dal ricorrente sarebbe stato preso in considerazione. Tali argomenti sarebbero stati ignorati. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del procedimento di nomina derivante dall’applicazione nei confronti del ricorrente di criteri aggiuntivi e dalla valutazione del medesimo su un periodo più esteso rispetto agli altri candidati. Il principio della parità di trattamento di tutti i candidati sarebbe stato dunque violato. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sull’applicazione al ricorrente, nell’ambito del rigetto della sua candidatura, di un atto giuridico inesistente. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e l’istituzione dell’Unione. Il parere dell’istituzione dello Stato membro che ha nominato la persona al posto di procuratore europeo delegato sarebbe stato ignorato. L’EPPO avrebbe altresì rivalutato in modo non adeguato i criteri di ammissibilità della persona nominata. |