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Document 62021TN0489

Causa T-489/21: Ricorso proposto il 10 agosto 2021 — Spagna / Commissione

GU C 412 del 11.10.2021, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/24


Ricorso proposto il 10 agosto 2021 — Spagna / Commissione

(Causa T-489/21)

(2021/C 412/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 10 giugno 2021, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto del Regno di Spagna ad essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta (1), e sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento n. 2015/1589 (2), poiché l'onere della prova della selettività è stato spostato sul Regno di Spagna.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 266 TFUE, in quanto la Commissione ha ecceduto i propri poteri nell'esecuzione della sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-70/16 P, nonché su una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in particolare del principio di «reformatio in pejus», e dell'articolo 47 della Carta.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta, a causa del ritardo ingiustificato di tre anni e sei mesi nell'adempimento dell'obbligo di motivazione della selettività imposto dalla sentenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un'analisi inadeguata della selettività con inversione dell'onere della prova.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589, in quanto la misura è stata qualificata come «regime di aiuti».

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver introdotto criteri di quantificazione confusi e contraddittori per quanto riguarda la definizione di vantaggio della decisione medesima.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa dell'assenza di un vantaggio per i beneficiari individuati e dell'errore di valutazione nella determinazione del beneficiario.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE per un errore di valutazione nel giudizio sulla compatibilità.


(1)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 389).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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