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Document 62021TN0470
Case T-470/21: Action brought on 30 July 2021 — Klymenko v Council
Causa T-470/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Klymenko / Consiglio
Causa T-470/21: Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Klymenko / Consiglio
GU C 412 del 11.10.2021, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 412/19 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2021 — Klymenko / Consiglio
(Causa T-470/21)
(2021/C 412/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko ricevibile; |
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dichiarare che, adottando le misure restrittive nei confronti del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko, annullate o meno, riguardanti:
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il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea; |
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dichiarare che, di conseguenza, l’Unione europea è tenuta a risarcire il danno che ne consegue per il ricorrente; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a risarcire il danno derivante dal pregiudizio arrecato all’onorabilità e alla reputazione, per un importo di EUR 50 000, al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a liquidare al ricorrente un importo pari a EUR 500 per ogni mese durante il quale il suo nome è stato iscritto negli elenchi controversi a risarcimento del danno morale arrecatogli dagli impedimenti causati alla sua vita quotidiana e del pregiudizio alla sua salute, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione che costituisce una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione derivante dalla violazione da parte del Consiglio dell’obbligo ad esso incombente di definire la fondatezza delle misure restrittive adottate. |