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Document 62021TN0312

Causa T-312/21: Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — SY / Commissione

GU C 310 del 2.8.2021, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/36


Ricorso proposto il 2 giugno 2021 — SY / Commissione

(Causa T-312/21)

(2021/C 310/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SY (rappresentante: T. Walberer, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, degli articoli 263 e 265 del TFUE, che il Tribunale voglia:

1. Annullare l'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/374/19-1, le decisioni di assunzione dei candidati iscritti nell'elenco di riserva, le decisioni della commissione giudicatrice del 21 aprile 2021 e del 14 gennaio 2021 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva nel settore del diritto europeo della concorrenza, l'«addendum» al bando di concorso EPSO/AD/374/19-1 del 5 novembre 2020 e la convocazione del ricorrente del 20 novembre 2020,

in subordine, annullare le decisioni della commissione giudicatrice del 21 aprile 2021 e del 14 gennaio 2021 riguardanti il ricorrente e, nella sentenza, fornire alla convenuta i necessari orientamenti concreti per ristabilire legittimamente la posizione giuridica del ricorrente prima delle violazioni, consentendo alla convenuta di inserire immediatamente il ricorrente nell'elenco di riserva o, eventualmente, dopo una nuova valutazione dei suoi meriti, annullare l'«addendum» al bando di concorso EPSO/AD/374/19-1 del 5 novembre 2020 e la convocazione del ricorrente del 20 novembre 2020,

dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 265 TFUE non avendo indirizzato al ricorrente una decisione in risposta al reclamo amministrativo del ricorrente del 17 gennaio 2021,

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull'illegittimità della modifica retroattiva della procedura di selezione per mancanza di base giuridica e per violazione di diritti, nonché per violazione della chiarezza giuridica, dell'obbligo di motivazione e dei diritti di partecipazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in relazione alla condizione preesistente del ricorrente, in quanto la convenuta non gli ha concesso le disposizioni speciali necessarie per l'esame.

3.

Terzo motivo, vertente sulla discriminazione che avrebbe subito il ricorrente a causa del ritardo nel tempo subito rispetto agli altri partecipanti all’Assessment center unicamente elettronico.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione che avrebbe subito il ricorrente rispetto ai dipendenti della convenuta.


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