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Document 62021TN0269

    Causa T-269/21: Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Arctic Paper Grycksbo / Commissione

    GU C 297 del 26.7.2021, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 297/45


    Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Arctic Paper Grycksbo / Commissione

    (Causa T-269/21)

    (2021/C 297/56)

    Lingua processuale: lo svedese

    Parti

    Ricorrente: Arctic Paper Grycksbo AB (Grycksbo, Svezia) (rappresentanti: A. Bryngelsson e A. Johansson, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’allegato I della decisione (UE) della Commissione 2021/355 del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto si riferisce all’impianto con identificativo SE000000000000468, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo di ricorso, vertente su un manifesto errore di valutazione.

    La ricorrente lamenta che la Commissione ha compiuto un manifesto errore di valutazione delle circostanze in fatto deducendo che l’impianto della Arctic Paper «utilizzava esclusivamente biomassa». La Arctic Paper produceva emissioni fossili durante il periodo che la Commissione presumeva rilevante. La Commissione ha anche ammesso l’inclusione di numerosi impianti le cui emissioni annue erano a livelli paragonabili.

    2.

    Secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento.

    La ricorrente asserisce che la decisione contestata viola il principio della parità di trattamento. In primo luogo, taluni impianti in una situazione analoga all’impianto della ricorrente producevano simili livelli di emissioni, ma non sono stati esclusi. In secondo luogo, l’esclusione della ricorrente introduce una distorsione della concorrenza, poiché, tra l’altro, operatori in competizione con la ricorrente meno attenti all’ambiente guadagnano un vantaggio finanziario sulla ricorrente. Non sussistono motivi obiettivi per una differenza di trattamento.

    3.

    Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali.

    La ricorrente lamenta che la decisione contestata viola requisiti procedurali essenziali. In primo luogo, la Commissione ha violato il suo dovere di sollecitudine ignorando i dati concreti e affidabili che aveva ricevuto dal Naturvårdsverket (Agenzia svedese per la tutela dell’ambiente), che, se fossero stati presi in considerazione, avrebbero dovuto condurre a un diverso risultato nella decisione. In secondo luogo, la Commissione è venuta meno all’obbligo di osservare il diritto della ricorrente ad essere ascoltata. La decisione contestata è un provvedimento che lede individualmente la ricorrente. Se, dopo essere venuta al corrente che le società in generale e la ricorrente in particolare arrotondavano i dati delle loro emissioni, la Commissione avesse ascoltato la ricorrente, quest’ultima avrebbe potuto chiarire che i dati che aveva presentato contemplavano tali arrotondamenti. In terzo luogo, l’obbligo di motivazione è stato violato. È impossibile dedurre dalla decisione i motivi per i quali la ricorrente è stata esclusa e la decisione è del tutto carente nella motivazione per quanto riguarda, tra l’altro, la parità di trattamento.

    4.

    Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di legittimo affidamento.

    La ricorrente asserisce che la normativa dell’Unione europea sullo scambio di quote di emissione e le previe decisioni di autorizzazione della Commissione l’hanno incentivata a ridurre le sue emissioni fossili a favore della combustione di biomassa. La ricorrente non avrebbe potuto prevedere che l’impianto non sarebbe più stato coperto dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) e avrebbe quindi perduto il proprio permesso ad utilizzare combustibili fossili, rimettendoci sull’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione, finanziariamente redditizie, in quanto l’impianto aveva ridotto il proprio utilizzo di combustibili fossili. Non vi è un interesse pubblico prevalente che giustifichi la violazione del principio.

    5.

    Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione della direttiva 2003/87/CE.

    La ricorrente lamenta che la direttiva 2003/87/CE è stata violata a causa dell’errata interpretazione della Commissione della cosiddetta eccezione «biomassa» (punto 1 dell’allegato I). In primo luogo, la Commissione, nella sua valutazione relativa alla questione se la ricorrente utilizzasse esclusivamente biomassa, ha utilizzato dati risalenti a diversi anni fa invece di dati più recenti o prevedibili. In secondo luogo, l’interpretazione della Commissione dell’eccezione biomassa si scontra manifestamente con entrambe le altre disposizioni della direttiva e, in particolare, con l’articolo 10a, e con lo scopo della direttiva, nonché con i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Scopo della direttiva, in generale, e delle disposizioni sull’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione, in particolare, è quello di costituire un incentivo finanziario a ridurre l’utilizzo di combustibili fossili, anche mediante un aumentato utilizzo di biomassa. L’interpretazione della Commissione dell’eccezione «biomassa» produce esattamente l’effetto opposto.

    6.

    Sesto motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’eccezione «biomassa», nei limiti in cui riguarda la ricorrente.

    Nel caso in cui la Corte non consideri che l’eccezione «biomassa» possa essere interpretata come esposto nel quinto motivo di ricorso, la ricorrente asserisce che il punto 1 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (l’eccezione «biomassa»), in conformità all’articolo 277 TFUE, non debba essere applicato nella presente causa. Ciò accade in quanto tale disposizione — qualora la sua interpretazione da parte della Commissione dovesse essere accolta — si scontra con il diritto primario, inclusi i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Tale disposizione svantaggia coloro che si sono spinti più lontano nella transizione verso emissioni prive di combustibili fossili a favore degli altri. Ciò quindi incentiva coloro che si sono impegnati nel ricominciare a utilizzare combustibili fossili e incoraggia coloro che utilizzano ancora combustibili fossili a non ridurre le loro emissioni oltre un certo livello.


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