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Document 62021TN0202

    Causa T-202/21: Ricorso proposto il 13 aprile 2021 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

    GU C 217 del 7.6.2021, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 217/63


    Ricorso proposto il 13 aprile 2021 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

    (Causa T-202/21)

    (2021/C 217/79)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Germania) (rappresentanti: A. Theis e F. Hauck, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brasile)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

    Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo VITABLOCS TriLuxe forte — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 346 271

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2021 nel procedimento R 818/2020-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    riformare la decisione impugnata nel senso che l’opposizione avverso la parte relativa all’Unione europea della registrazione internazionale n. 1 346 271 sia respinta nella sua integralità e che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sia condannata alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO.

    in subordine, annullare la decisione impugnata;

    condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivo invocato

    Erronea applicazione dell’articolo 47, paragrafo 5, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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