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Document 62021TN0190

Causa T-190/21: Ricorso proposto il 7 aprile 2021 — RI e a. / Consiglio e a.

GU C 217 del 7.6.2021, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/55


Ricorso proposto il 7 aprile 2021 — RI e a. / Consiglio e a.

(Causa T-190/21)

(2021/C 217/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: RI e altri 15 ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ed Eulex Kosovo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale:

per quanto riguarda il rapporto di lavoro:

convertire i rapporti contrattuali dei ricorrenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

condannare i convenuti a versare un indennizzo compensativo di preavviso:

al ricorrente RW: EUR 65 726,17.

al ricorrente RZ: EUR 84 748,27.

condannare i convenuti a indennizzare i ricorrenti per la mancata iscrizione al regime previdenziale nazionale, da stabilire sulla base della legislazione applicabile,

condannare i convenuti a pagare ai ricorrenti gli interessi su tali somme,

fissare un termine alle parti per valutare detto indennizzo che dovrà essere definito;

quanto agli altri diritti:

accertare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti come agenti temporanei da uno dei primi tre convenuti e dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato i ricorrenti in maniera illegittima e discriminatoria, senza giustificazione oggettiva, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;

condannare i primi tre convenuti a indennizzare ciascun ricorrente del pregiudizio subito per la mancata applicazione di retribuzioni, diritti pensionistici, indennizzi e benefici derivanti dall’applicazione del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, cagionato dall’illegittima disparità di trattamento;

condannare i convenuti a pagare ai ricorrenti gli interessi su tali somme,

fissare un termine alle parti per stabilire detto indennizzo tenendo conto del grado e dello scatto in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere rispettivamente assunti, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della loro rispettiva carriera, degli assegni che avrebbero dovuto percepire all’epoca a titolo di tali contratti di agente temporaneo e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti;

in subordine:

condannare i primi tre convenuti a indennizzare i ricorrenti a titolo della loro responsabilità extracontrattuale per il mancato rispetto dei loro diritti fondamentali, valutati ex aequo et bono nell’importo di EUR 20 000 per anno di anzianità;

condannare i convenuti a pagare gli interessi su tali somme;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi che sono, essenzialmente, identici o simili a quelli dedotti nella causa T-183/21, QP e a./Consiglio e a.


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