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Document 62021TN0170
Case T-170/21: Action brought on 25 March 2021 — Ben Ali v Council
Causa T-170/21: Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — Ben Ali / Consiglio
Causa T-170/21: Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — Ben Ali / Consiglio
GU C 217 del 7.6.2021, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 217/47 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — Ben Ali / Consiglio
(Causa T-170/21)
(2021/C 217/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso proposto dal sig. Mehdi Ben Ali e dichiararlo fondato; |
— |
statuire con urgenza, conformemente alle norme procedurali applicabili; |
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adottare, ad ogni buon conto, una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, affinché la Commissione divulghi «tutti i documenti relativi all’adozione» del regolamento impugnato; |
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annullare, con effetto immediato, da un lato, la decisione (PESC) 2021/55 del Consiglio, che lo riguarda, notificata con lettera recante riferimento SGS 21/0041, del 25 gennaio 2021, inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento il 26 gennaio 2021, e ricevuta il 29 gennaio 2021, diretta a mantenere il suo nome nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio dell’Unione europea, modificato dalla decisione 2021/55/PESC del Consiglio, all’allegato I del regolamento (UE) 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, e, dall’altro lato, annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/49 del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere al sig. Mehdi Ben Ali una somma complessiva di EUR 150 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti per tutte le cause considerate senza distinzione; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere al sig. Mehdi Ben Ali una somma pari a EUR 30 000 per le sue spese di difesa sostenute nel presente ricorso, in aggiunta alle spese di difesa ripetibili, conformemente all’articolo 91 del regolamento di procedura; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di una base giuridica sufficiente. Il ricorrente sostiene che una sanzione si giustifica solo in quanto idonea a conseguire gli obiettivi per i quali essa è stata adottata e che la mera constatazione di una minaccia per la pace non è sufficiente. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio dell’Unione europea giustifica le misure lesive invocando l’obiettivo dello sviluppo sostenibile dell’economia tunisina e della sua società. Pertanto, la sanzione applicata dal Consiglio non mira al mantenimento o allo ristabilimento della pace, ma allo sviluppo economico e democratico della società tunisina. Tale sanzione deve, di conseguenza, essere revocata o modificata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorrente ritiene, anzitutto, che nella fase di adozione delle decisioni, le procedure applicate abbiano violato i suoi diritti fondamentali per via dello squilibrio tra le motivazioni fornite e il rispetto dei diritti individuali. Inoltre, il ricorrente afferma che, nella fase di designazione, i suoi diritti sono stati violati a causa di procedure carenti, dal momento che queste ultime non gli avrebbero permesso di esercitare un ricorso effettivo. Infine, il ricorrente sostiene che, nella fase esecutiva, la procedura di deroga non rispetta il diritto a un ricorso effettivo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente invoca, al riguardo, l’assenza di una decisione e, più specificamente, di un’esposizione dei fatti rilevanti, da parte dello Stato tunisino, tale da poter giustificare il suo inserimento nell’elenco controverso. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. Secondo il ricorrente, l’errore manifesto è costituito dall’assenza di prova della sua partecipazione a un qualsiasi atto illecito consistente nella distrazione di fondi pubblici tunisini o in operazioni di riciclaggio di denaro. Inoltre, non sarebbe corroborato da alcuna prova neanche il capo d’accusa di atto di complicità nell’abuso di qualità da parte di un funzionario pubblico. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31, 46 e 55 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il ricorrente sostiene a tal proposito che, ai sensi di tali disposizioni, una misura cautelare di congelamento e di confisca deve basarsi o su una decisione dello Stato richiedente o su un’esposizione dei fatti pertinenti da parte di questo stesso Stato richiedente con una descrizione delle misure richieste. Orbene, a suo parere, le misure restrittive sono state disposte nei suoi confronti senza rispettare tali criteri. |
6. |
Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Consiglio con riferimento alla proporzionalità delle misure adottate contro il ricorrente. |
7. |
Settimo motivo, vertente sullo sviamento di potere. |