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Document 62021TB0645

    Causa T-645/21: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Bloom / Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell'ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»]

    GU C 266 del 11.7.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 266/28


    Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Bloom / Parlamento e Consiglio

    (Causa T-645/21) (1)

    («Ricorso di annullamento - Politica comune della pesca - Regolamento (UE) 2021/1139 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Sostegno finanziario concesso nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri - Operazioni o spese non ammissibili - Deroghe alla non ammissibilità - Associazione per la tutela dell'ambiente marino - Atto legislativo - Insussistenza di incidenza individuale - Mancanza di incidenza diretta - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Irricevibilità»)

    (2022/C 266/35)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Saynac e L. Chovet Ballester, avvocati)

    Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Ricci e I. Terwinghe, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e A. Nowak-Salles, agenti)

    Oggetto

    Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU 2021, L 247, pag. 1).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

    3)

    La Bloom sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

    4)

    La Commissione sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento.


    (1)  GU C 481 del 29.11.2021.


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