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Document 62021TB0645
Case T-645/21: Order of the General Court of 7 April 2022 — Bloom v Parliament and Council (Action for annulment — Common fisheries policy — Regulation (EU) 2021/1139 — European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund — Financial support granted under shared management with the Member States — Ineligible operations or expenditure — Derogations from ineligibility — Association for the protection of the marine environment — Legislative act — No individual concern — No direct concern — Right to effective judicial protection — Inadmissibility)
Causa T-645/21: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Bloom / Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell'ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»]
Causa T-645/21: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Bloom / Parlamento e Consiglio [«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell'ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»]
GU C 266 del 11.7.2022, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 266/28 |
Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2022 — Bloom / Parlamento e Consiglio
(Causa T-645/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica comune della pesca - Regolamento (UE) 2021/1139 - Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Sostegno finanziario concesso nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri - Operazioni o spese non ammissibili - Deroghe alla non ammissibilità - Associazione per la tutela dell'ambiente marino - Atto legislativo - Insussistenza di incidenza individuale - Mancanza di incidenza diretta - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Irricevibilità»)
(2022/C 266/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Saynac e L. Chovet Ballester, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Ricci e I. Terwinghe, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e A. Nowak-Salles, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU 2021, L 247, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
3) |
La Bloom sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
4) |
La Commissione sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento. |