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Document 62021CN0758

    Causa C-758/21 P: Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 dalla Ryanair DAC, dalla Airport Marketing Services Ltd, dalla FR Financing (Malta) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-448/18, Ryanair e a. / Commissione

    GU C 51 del 31.1.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 51/23


    Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 dalla Ryanair DAC, dalla Airport Marketing Services Ltd, dalla FR Financing (Malta) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-448/18, Ryanair e a. / Commissione

    (Causa C-758/21 P)

    (2022/C 51/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd, FR Financing (Malta) Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, B. Byrne, advocaat, e S. Rating, abogado)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    annullare gli articoli 5 e 6, nonché gli articoli 9, 10 e 11, nella parte in cui riguardano le ricorrenti, della decisione (UE) 2018/628 della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1), o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame; e in ogni caso

    condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalle ricorrenti nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-448/18.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione.

    Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo in quanto irricevibili e non tenendo perciò in considerazione ai fini del proprio sindacato giurisdizionale talune prove chiave, che sarebbero state prodotte dalle ricorrenti prima della chiusura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale. Il Tribunale sarebbe incorso in errore ignorando o non tenendo in debito conto i principi giuridici alla base delle disposizioni di cui all’articolo 85, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale; inoltre, esso avrebbe erroneamente disatteso la giurisprudenza relativa all’applicazione di dette disposizioni.

    Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) e avrebbe applicato in modo errato l’articolo 296 TFUE, dichiarando rispettivamente che: (i) la Commissione non aveva violato il termine di prescrizione applicabile al recupero dell’aiuto; e (ii) la decisione impugnata risultava sufficientemente motivata sotto tale aspetto.

    Il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato quanto emergeva chiaramente dagli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha valutato se la Commissione avesse applicato legittimamente il cosiddetto criterio dell’«operatore in economia di mercato» nell’ambito dell’accertamento per stabilire se le ricorrenti avessero ricevuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova relativi a: (i) una tassa sulla sicurezza stabilita in un accordo sui servizi aeroportuali tra l’aeroporto e la Ryanair; (ii) la stima dei costi di esercizio incrementali prevedibili da parte dell’aeroporto; e (iii) il tasso di riempimento considerato dalla Commissione nello svolgimento della sua analisi ex ante della redditività

    Il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che non era obbligatorio che gli errori riguardanti l’importo dell’aiuto da recuperare, calcolato in base a dati ottenuti ex ante, fossero corretti in base a dati ottenuti ex post, disponibili agli atti al momento dell’adozione della decisione impugnata.


    (1)  Decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2016) 7131, GU 2018, L 107, pag. 1].

    (2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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