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Document 62021CN0651

    Causa C-651/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di M. Ya. M.

    GU C 37 del 24.1.2022, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 37/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di M. Ya. M.

    (Causa C-651/21)

    (2022/C 37/20)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski rayonen sad

    Parte nel procedimento penale principale

    M. Ya. M.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 (1) (omissis) in combinato disposto con il principio della tutela della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a che — dopo che un erede ha già fatto iscrivere, presso il giudice dello Stato in cui egli ha la propria residenza abituale, l’accettazione o la rinuncia all’eredità di un de cuius che, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale in un altro Stato dell’Unione europea — sia presentata in quest’ultimo Stato un’ulteriore istanza di iscrizione dell’intervenuta rinuncia o accettazione dell’eredità.

    2)

    Ove, in risposta alla prima questione, si riconosca l’ammissibilità di un’iscrizione: se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 (omissis) in combinato disposto con i principi della tutela della certezza del diritto e dell’applicazione efficace del diritto dell’Unione e con l’obbligo di cooperazione degli Stati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debbano essere interpretati nel senso che ammettono l’istanza di registrazione della rinuncia all’eredità di un comune de cuius dichiarata da un erede nello Stato in cui ha la propria residenza abituale e presentata da un altro erede che risiede nello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte, a prescindere dal fatto che il diritto processuale di quest’ultimo Stato non prevede la possibilità di iscrivere la rinuncia all’eredità a nome di terzi.


    (1)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).


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