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Document 62021CN0633

Causa C-633/21: Ricorso proposto il 14 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

GU C 513 del 20.12.2021, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/24


Ricorso proposto il 14 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-633/21)

(2021/C 513/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni:

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

A)

Dichiarare che la Repubblica ellenica:

da una parte, avendo superato in modo sistematico e continuativo i limiti annuali di biossido di azoto nell’agglomerato di Atene (ΕL0003) dal 2010, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE (1), in combinato disposto con l’allegato XI alla direttiva;

dall’altra, non avendo adottato, a far data dall’11 giugno 2010, le misure necessarie a garantire la conformità al limite annuale di NO2 nell’agglomerato di Atene (ΕL0003), è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, a detta direttiva), e segnatamente all’obbligo sancito all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

B)

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di ricorso, la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, imporrebbe agli Stati membri di limitare l’esposizione dei cittadini al biossido di azoto (NO2). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai limiti giornalieri e annuali di biossido di azoto (NO2) a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/50, la conformità ai limiti giornalieri nell’agglomerato ΕL0003 di Atene.

Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 imporrebbe agli Stati membri, in caso di superamento dei limiti, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell’aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non avrebbe predisposto un idoneo piano per la qualità dell’aria relativamente al biossido di azoto per quanto riguarda l’agglomerato EL0003 di Atene.


(1)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).


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