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Document 62021CN0626

Causa C-626/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.

GU C 37 del 24.1.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.

(Causa C-626/21)

(2022/C 37/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente per cassazione: Funke Sp. z o.o.

Autorità convenuta: Landespolizeidirektion Wien

Questioni pregiudiziali

Se

la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 (2), e dal regolamento (CE) n. 596/2009 (3), in particolare il suo articolo 12 e l’allegato II,

il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, in particolare i suoi articoli 20 e 22, nonché

la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (4), debbano essere interpretati nel senso che

1.

discenda direttamente dalle suddette norme il diritto di un operatore economico al perfezionamento di una notifica RAPEX;

2.

sia competente la Commissione europea per la decisione riguardante una richiesta in tal senso

oppure

3.

sia competente per una simile decisione l’autorità amministrativa del rispettivo Stato membro.

(in caso di risposta affermativa alla terza questione)

4.

la tutela giurisdizionale (nazionale) avverso tale decisione sia sufficiente qualora venga concessa nei confronti della misura (obbligatoria) adottata dall’autorità amministrativa non a tutti, bensì al solo operatore economico che ne sia interessato.


(1)  GU 2002, L 11, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU 2008, L 218, pag. 30).

(3)  Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU 2009, L 188, pag. 14).

(4)  GU 2019, L 73, pag. 121.


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