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Document 62021CN0371

Causa C-371/21 P: Impugnazione proposta il 14 giugno 2021 dalla SGI Studio Galli Ingegneria Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione

GU C 310 del 2.8.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/15


Impugnazione proposta il 14 giugno 2021 dalla SGI Studio Galli Ingegneria Srl avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 aprile 2021, causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria / Commissione

(Causa C-371/21 P)

(2021/C 310/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (rappresentanti: F.S. Marini, V. Catenacci, R. Viglietta, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare l’impugnata sentenza del Tribunale, sez. IX, pubblicata in data 14.04.2021 e notificata in pari data, resa nella causa T-285/19, SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. c. Commissione europea, e per l’effetto accogliere le conclusioni rassegnate davanti al Tribunale da S.G.I., nella gradazione ivi articolata, e quindi:

Accertare e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento in favore della Commissione europea delle somme dalla medesima richieste con la nota di debito n. 3241902288 ricevuta in data 22.2.2019 e da ultimo con la nota ricevuta in data 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540, pretese a titolo di recupero del contributo e di Liquidated damages per asserito inadempimento di Studio Galli Ingegneria del Grant Agreement n. 619120 per la sovvenzione del progetto denominato «MARSOL».

Accertare e dichiarare l’insussistenza degli inadempimenti contestati dalla Commissione.

Accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, e comunque l’infondatezza della pre-information letter del 19.12.2018, del rapporto ispettivo OLAF, della nota di addebito del 22.2.2019, del successivo sollecito del 2.4.2019 e della nota finale di rideterminazione dell’importo richiesto e di rigetto delle ulteriori domande di SGI del 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540.

Accertare e dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla Commissione.

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al contributo effettivamente erogato dalla Commissione in forza del Grant Agreement n. 619120 per il progetto «MARSOL».

In subordine, accertare e dichiarare che la somma oggetto di recupero da parte della Commissione non può essere superiore a € 100 044,99, secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso.

In via di ulteriore subordine, condannare la Commissione a corrispondere a SGI i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto MARSOL a titolo di ingiustificato arricchimento.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso. Violazione/falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 47 CDFUE. Violazione del principio di buona fede contrattuale anche ai sensi dell’art. 1134 del codice civile belga.

Si impugna la sentenza del Tribunale per aver affermato che la Commissione, non tenendo conto della richiesta di sospensione del procedimento e di accesso agli atti del fascicolo ispettivo di OLAF formulata dalla ricorrente, non avrebbe violato i diritti di cui agli artt. 41, 42 e 47 CDFUE e il principio di buona fede contrattuale. Al contrario, dal momento che la società non era nella materiale possibilità di controdedurre al final report di OLAF a causa di vicende interne patologiche, tali diritti risultano violati nella loro effettività, sia in sede procedimentale sia, conseguentemente, in sede giurisdizionale.

2.

Secondo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso. Violazione/falsa applicazione dell’art. 317 TFUE, dell’art. 172-bis, par. 1, regolamento n. 2342/2002 (1) , dell’art. 31, par. 3, lett. a) e c), regolamento n. 1906/2006 (2) , degli artt. ii. 5 e ii.14, par. 1 delle condizioni generali di cui al grant agreement. Violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza, onere della prova, equità di cui al regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.9.2013. Errore nella valutazione della prova in violazione dell’articolo 1315 del codice civile belga.

Si impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha concluso che la ricorrente non avrebbe dimostrato l’ammissibilità dei costi diretti e indiretti relativi al personale, né davanti a OLAF e Commissione, né in sede giurisdizionale. Al contrario, il Tribunale non ha tenuto conto che gli addebiti di OLAF non riguardavano il progetto in discussione ma altri progetti sovvenzionati, e dunque non ha fatto corretta applicazione dei principi di non colpevolezza e di onere della prova. Inoltre i timesheets prodotti in giudizio dovevano ritenersi elemento probatorio sufficiente, tenuto conto dell’assenza di altre contestazioni e dell’accertata conclusione del progetto, per affermare l’ammissibilità dei costi sostenuti e richiesti alla Commissione.

3.

Terzo motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso. Violazione del principio di proporzionalità, equità e buona fede contrattuale. Violazione art. 5, par. 4, TFUE. Violazione art. II.22 del Grant Agreement.

Si impugna la sentenza nella parte in cui, respingendo il terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avrebbe violato il principio di proporzionalità richiedendo tutti i costi diretti e indiretti relativi al personale. Al contrario, dal momento che il procedimento ispettivo aveva riconosciuto incongruenze solo su due professionisti adibiti al progetto, avrebbero dovuto essere richiesti solo questi costi. Ciò anche in considerazione dell’accertata realizzazione del progetto e della verifica dei costi da parte di professionista esterno, accettata dalla Commissione. Subordinatamente, sempre in applicazione del principio di proporzionalità, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di determinazione del quantum da recuperare.

4.

Quarto motivo di impugnazione. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, lett. b) regolamento n. 58/2003 (4) del Consiglio del 19 dicembre 2002 e del Grant Agreement. Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui si pone in contrasto con i precedenti del Tribunale e della Cgue in materia di arricchimento senza causa.

Si impugna la sentenza nella parte in cui, respingendo il quarto motivo di ricorso, ha negato il diritto della ricorrente di trattenere il contributo erogato a titolo di costi diretti e indiretti per il personale, altrimenti determinandosi un ingiustificato arricchimento della Commissione. Dal momento che nella specie ricorrono le condizioni per la proposizione dell’azione, vale a dire l’arricchimento di una parte contrattuale e il depauperamento dell’altra, nonché il nesso di causalità tra l’arricchimento e il depauperamento, la statuizione del Tribunale è illegittima.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU 2006, L 391, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).


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