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Document 62021CN0148
Case C-148/21: Request for a preliminary ruling from the Tribunal d’arrondissement (Luxembourg) lodged on 8 March 2021 — Christian Louboutin v Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
Causa C-148/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) l’8 marzo 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
Causa C-148/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) l’8 marzo 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
GU C 189 del 17.5.2021, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) l’8 marzo 2021 — Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
(Causa C-148/21)
(2021/C 189/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'arrondissement, Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo)
Parti
Attore: Christian Louboutin
Convenute: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l’integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate. Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:
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2. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un’entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell’elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest’ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore. Se su tale percezione influisca:
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3. |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest’ultimo ha una conoscenza effettiva dell’apposizione di tale segno sul prodotto. Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un’entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine. Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l’ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità. |