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Document 62021CJ0680

    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.
    UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL.
    Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova.
    Causa C-680/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1010

     SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

    21 dicembre 2023 ( *1 )

    Indice

     

    I. Contesto normativo

     

    A. Statuto della UEFA

     

    B. Normativa della UEFA e dell’URBSFA relativa ai «giocatori del vivaio locale»

     

    1. Normativa della UEFA

     

    2. Normativa dell’URBSFA

     

    II. Fatti e questioni pregiudiziali

     

    III. Sulla ricevibilità

     

    A. Sulle condizioni procedurali di adozione della decisione di rinvio

     

    B. Sul contenuto della decisione di rinvio

     

    C. Sulla effettività della controversia e sulla pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte

     

    D. Sulla dimensione transfrontaliera del procedimento principale

     

    IV. Sulle questioni pregiudiziali

     

    A. Osservazioni preliminari

     

    1. Sull’oggetto del procedimento principale

     

    2. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione allo sport e all’attività delle associazioni sportive

     

    3. Sull’articolo 165 TFUE

     

    B. Sulle questioni pregiudiziali nella parte in cui vertono sull’articolo 101 TFUE

     

    1. Sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

     

    a) Sull’esistenza di una «decisione di associazione di imprese»

     

    b) Sul pregiudizio al commercio tra Stati membri

     

    c) Sulla nozione di comportamento che ha per «oggetto» o per «effetto» di arrecare pregiudizio alla concorrenza e sugli elementi caratterizzanti un siffatto comportamento

     

    1) Sugli elementi caratterizzanti un comportamento che ha per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

     

    2) Sugli elementi caratterizzanti un comportamento che ha per «effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

     

    3) Sulla qualificazione come decisione di associazione di imprese avente per «oggetto» o per «effetto» di restringere la concorrenza di norme che obbligano i club ad avere all’interno delle proprie squadre una quota minima di giocatori detti «del vivaio locale»

     

    d) Sulla possibilità di considerare determinati comportamenti specifici come non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

     

    2. Sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE

     

    C. Sulle questioni pregiudiziali nella parte in cui vertono sull’articolo 45 TFUE

     

    1. Sull’esistenza di una discriminazione indiretta o di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

     

    2. Sull’esistenza di un’eventuale giustificazione

     

    V. Sulle spese

    «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Mercato interno – Regolamento istituito da associazioni sportive internazionali e nazionali – Calcio professionistico – Enti di diritto privato investiti di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Norme che impongono alle squadre di calcio professionistico di ricorrere a un numero minimo di giocatori detti “del vivaio locale” – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione di associazione di imprese lesiva della concorrenza – Nozioni di “oggetto” e di “effetto” anticoncorrenziali – Esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Articolo 45 TFUE – Discriminazione indiretta sulla base della nazionalità – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Presupposti – Onere della prova»

    Nella causa C‑680/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 15 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2021, nel procedimento

    UL,

    SA Royal Antwerp Football Club

    contro

    Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA),

    con l’intervento di:

    Union des associations européennes de football (UEFA),

    LA CORTE (Grande Sezione),

    composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos e O. Spineanu‑Matei, presidenti di sezione, M. Safjan, L.S. Rossi, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, J. Passer (relatore), M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2022,

    considerate le osservazioni presentate:

    per UL, da J.-L. Dupont, S. Engelen, M. Hissel e F. Stockart, avocats;

    per la SA Royal Antwerp Football Club, da J.-L. Dupont, M. Hissel e F. Stockart, avocats;

    per l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA), da N. Cariat, E. Matthys e A. Stévenart, avocats;

    per l’Union des associations européennes de football (UEFA), da B. Keane, D. Slater e D. Waelbroeck, avocats;

    per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

    per il governo greco, da K. Boskovits, in qualità di agente;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, A. Kramarczyk – Szaładzińska e M. Wiącek, in qualità di agenti;

    per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, R. Capaz Coelho e C. Chambel Alves, in qualità di agenti;

    per il governo rumeno, da L.-E. Baţagoi, E. Gane, L. Liţu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

    per il governo svedese, da H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da S. Baches Opi, B.-R. Killmann, D. Martin e G. Meessen, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

    ha pronunciato la presente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE.

    2

    Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone UL e la SA Royal Antwerp Football Club (in prosieguo: il «Royal Antwerp») all’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) con riferimento a una domanda di annullamento di un lodo arbitrale che ha respinto, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata, un’azione di nullità e di risarcimento del danno intentata da UL e dal Royal Antwerp contro l’Union des associations européennes de football (UEFA) e l’URBSFA.

    I. Contesto normativo

    A. Statuto della UEFA

    3

    La UEFA è un’associazione di diritto privato con sede in Svizzera. In base all’articolo 2 del suo statuto, nella versione adottata nel corso del 2021 (in prosieguo: lo «statuto della UEFA»), essa ha, segnatamente, lo scopo «di trattare tutte le questioni riguardanti il calcio europeo», «di sorvegliare e controllare lo sviluppo del calcio in Europa in tutte le sue forme» e «di preparare e organizzare competizioni internazionali e tornei internazionali di calcio in tutte le sue forme a livello europeo».

    4

    Conformemente all’articolo 5 dello statuto della UEFA, ogni federazione stabilita in un paese europeo riconosciuto come Stato indipendente dalla maggioranza dei membri dell’Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) responsabile dell’organizzazione del calcio in detto paese, può divenire membro della UEFA. In forza dell’articolo 7 bis di detto statuto, tale status comporta l’obbligo, per le federazioni interessate, di rispettare, segnatamente, lo statuto, i regolamenti e le decisioni della UEFA e di farle rispettare nel paese di appartenenza dalle leghe professionistiche a loro subordinate, nonché dai club e dai giocatori. In concreto, più di 50 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della UEFA.

    5

    Ai sensi degli articoli 11 e 12 di detto statuto, gli organi della UEFA comprendono, in particolare, un «organo supremo», denominato «Congresso», e un «Comitato esecutivo».

    B. Normativa della UEFA e dell’URBSFA relativa ai «giocatori del vivaio locale»

    1.   Normativa della UEFA

    6

    Il 2 febbraio 2005, il Comitato esecutivo della UEFA ha adottato norme che impongono alle squadre di calcio professionistico partecipanti alle competizioni internazionali di calcio tra club organizzate dalla UEFA di iscrivere nella distinta di gioco un numero massimo di 25 giocatori, che deve, a sua volta, contenere un numero minimo di giocatori qualificati come «giocatori del vivaio locale» e definiti come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, tra i 15 e i 21 anni per almeno tre anni si sono formati nel loro club o in un altro club della medesima federazione nazionale di calcio (in prosieguo: le «norme relative ai “giocatori del vivaio locale”»).

    7

    Il 21 aprile 2005 le norme relative ai «giocatori del vivaio» sono state approvate dal Congresso della UEFA in occasione di un incontro tenutosi a Tallinn (Estonia) (in prosieguo: il «congresso di Tallinn») che riuniva tutte le federazioni nazionali di calcio membri della UEFA.

    8

    A partire dalla stagione 2007/2008, dette norme prevedono che i club di calcio professionistico che partecipano a una competizione internazionale calcistica tra club organizzata dalla UEFA devono iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di otto «giocatori del vivaio locale» all’interno di un elenco comprendente un numero massimo di 25 giocatori. Di questi otto giocatori, almeno quattro devono essersi formati nel club che li iscrive.

    2.   Normativa dell’URBSFA

    9

    L’URBSFA è un’associazione con sede in Belgio. Il suo oggetto sociale consiste nell’assicurare l’organizzazione e la promozione del calcio in detto Stato membro. A tale titolo, essa è membro sia della UEFA che della Fédération internationale de football association (FIFA).

    10

    Nel corso del 2011, l’URBSFA ha introdotto nel suo regolamento federale norme relative ai «giocatori del vivaio locale».

    11

    Nella loro versione applicabile nel corso del procedimento arbitrale che ha preceduto il procedimento principale, tali norme erano formulate come segue:

    «Articolo P335.11 – Divisioni calcio professionistico 1A e 1B: presentazione dell’elenco “Squad size limit [limiti delle dimensioni della rosa]”

    1. Elenchi da presentare

    11. Tutti i club delle divisioni 1A e 1B del calcio professionistico devono presentare i seguenti elenchi (...) e mantenerli aggiornati:

    un elenco di un massimo di 25 giocatori (...), almeno otto dei quali devono essersi formati in club belgi ai sensi dell’[articolo] P1422.12, fermo restando che almeno tre giocatori devono rispondere al requisito complementare di cui [all’articolo] P1422.13. Qualora tali quote minime non siano rispettate, i giocatori di cui trattasi non possono essere sostituiti con giocatori che non possiedono tali qualità.

    (...)

    Articolo P1422 – Iscrizione obbligatoria nella distinta di gioco della gara

    1. Per le prime squadre dei club di calcio professionistico

    11. Nell’ambito della loro partecipazione alle competizioni ufficiali delle prime squadre (...), i club di calcio professionistico devono indicare nella distinta di gioco un minimo di sei giocatori formatisi presso un club belga di cui almeno due devono soddisfare il requisito complementare menzionato al punto 13 infra. Se il club non può iscrivere il numero minimo di giocatori richiesto dal comma precedente, non può sostituirli iscrivendo giocatori che non possiedono tale qualità.

    12. Sono considerati giocatori formatisi presso un club belga prima del compimento del 23° anno di età i giocatori integranti i requisiti per giocare per almeno tre stagioni complete per un club belga.

    13. Rispondono al requisito complementare i giocatori che hanno fatto parte per almeno tre stagioni complete di un club belga prima del compimento del 21° anno di età.

    (...)

    15. I club delle divisioni di calcio professionistico 1A e 1B possono iscrivere nella distinta di gioco solo i giocatori inseriti nei loro elenchi “Squad size limit” ([articolo] P335).

    16. In caso di violazione delle norme di cui sopra, l’organismo federale competente applica le sanzioni previste per l’iscrizione di giocatori non idonei (...), ad eccezione delle ammende».

    12

    Tali norme sono state successivamente modificate. Nella loro versione cui si riferisce il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, esse sono formulate come segue:

    «Articolo B4.1[12]

    Per la partecipazione alle gare ufficiali delle prime squadre di calcio agonistico, si applicano le condizioni specifiche per il calcio professionistico e il calcio amatoriale.

    Articolo P

    Tutti i club delle divisioni 1A e 1B del calcio professionistico devono presentare i seguenti elenchi (...) e mantenerli aggiornati:

    1o

    un elenco di un massimo di 25 giocatori (...) di cui almeno otto devono essersi formati in club belgi (si tratta dei giocatori che hanno integrato i requisiti per almeno tre stagioni complete per militare in un club belga prima del compimento del 23° anno di età), fermo restando che almeno tre giocatori devono rispondere al requisito complementare consistente nell’avere soddisfatto tale condizione prima del compimento del 21° anno di età. Qualora tali quote minime non siano rispettate, i giocatori di cui trattasi non possono essere sostituiti con giocatori che non possiedono tali qualità.

    (...)

    Ai fini dell’inserimento di un giocatore nell’elenco “Squad Size limit”:

    il giocatore in questione deve essere affiliato alla federazione e fare parte del club o presentare temporaneamente i requisiti di idoneità per il club che chiede l’iscrizione; e

    ove si tratti di un atleta retribuito che non è cittadino di uno Stato membro del[lo Spazio economico europeo (SEE)], affinché tale atleta possa ottenere il permesso unico al quale ha diritto dev’essere fornita una copia del permesso unico in corso di validità o la certificazione ufficiale rilasciata dall’amministrazione locale del suo luogo di residenza in Belgio attestante che l’atleta retribuito si è presentato presso l’amministrazione (...).

    Il giocatore di cui trattasi deve soddisfare i requisiti di qualificazione. Le modifiche del suddetto elenco possono essere convalidate esclusivamente dall’amministrazione federale.

    (...)

    Articolo B6.109

    Per l’iscrizione dei giocatori nella distinta di gioco della gara valgono gli obblighi di seguito indicati.

    Articolo P

    Alle prime squadre dei club di calcio professionistico si applicano le disposizioni seguenti.

    Nell’ambito della loro partecipazione alle competizioni ufficiali delle prime squadre, i club di calcio professionistico devono indicare nella distinta di gioco un minimo di sei giocatori formati da un club belga, di cui almeno due devono rispondere al requisito complementare di seguito specificato.

    Se il club non può iscrivere il numero minimo di giocatori richiesto dal comma precedente, non può sostituirli iscrivendo giocatori che non possiedono tale qualità.

    Sono considerati giocatori formatisi presso un club belga prima del compimento del 23° anno di età i giocatori integranti i requisiti per giocare per almeno tre stagioni complete per un club belga.

    Rispondono al requisito complementare i giocatori che hanno fatto parte per almeno tre stagioni complete di un club belga prima del compimento del 21° anno di età.

    (...)

    I club delle divisioni di calcio professionistico 1A e 1B possono iscrivere nella distinta di gioco solo giocatori inclusi negli elenchi “Squad size limit” del club.

    In caso di violazione delle norme di cui sopra, l’organismo federale competente applica le sanzioni previste per l’iscrizione di giocatori non idonei (...), ad eccezione delle ammende».

    II. Fatti e questioni pregiudiziali

    13

    UL è un giocatore di calcio professionista che possiede la cittadinanza di un paese terzo, oltre a quella belga. Egli è professionalmente attivo in Belgio da molti anni e ha giocato prima per il Royal Antwerp, una squadra di calcio professionistico con sede in Belgio, e poi per un’altra squadra di calcio professionistico.

    14

    Il 13 febbraio 2020 UL ha adito la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (Corte arbitrale belga per lo sport, CBAS) chiedendo, tra l’altro, di dichiarare la nullità ipso iure delle norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e dall’URBSFA in quanto lesive degli articoli 45 e 101 TFUE, nonché il risarcimento del danno che tali norme gli hanno arrecato. Successivamente, il Royal Antwerp è intervenuto volontariamente nel procedimento, chiedendo anch’esso di essere risarcito del danno causatogli da tali norme.

    15

    Con lodo arbitrale emesso il 10 luglio 2020, la CBAS ha deciso che dette domande erano irricevibili nella misura in cui riguardavano le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e ricevibili ma infondate nella parte relativa a quelle adottate dall’URBSFA.

    16

    Per quanto attiene alle norme adottate dalla UEFA, che non era parte del procedimento arbitrale, la CBAS ha ritenuto, in particolare, che, tenuto conto del loro carattere autonomo e distinto rispetto a quelle adottate dalle diverse federazioni nazionali di calcio aderenti alla UEFA, tra cui l’URBSFA, esse non potessero essere considerate come il risultato di un’intesa tra detti diversi enti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

    17

    Quanto alle norme adottate dall’URBSFA, la CBAS ha considerato sostanzialmente, da un lato, che esse non violavano la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE, in quanto erano indistintamente applicabili, non davano luogo ad alcuna discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità e, in ogni caso, erano giustificate da obiettivi legittimi, necessarie al perseguimento di questi ultimi e proporzionate a tal fine. Dall’altro, essa ha dichiarato che tali norme non avevano né per oggetto né per effetto di restringere la concorrenza e che esse erano, inoltre, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi legittimi, cosicché non violavano nemmeno l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

    18

    La CBAS ha, pertanto, respinto le domande di UL e del Royal Antwerp.

    19

    Con atto di citazione notificato il 1o settembre 2020, UL e il Royal Antwerp hanno convenuto l’URBSFA dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) per ottenere l’annullamento del lodo arbitrale così pronunciato in quanto contrario all’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 1717 del Code judiciaire belge (Codice giudiziario belga).

    20

    A sostegno delle loro conclusioni, essi affermano, in sostanza, da un lato, che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e dall’URBSFA mettono in atto un piano generale che ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Dall’altro, dette norme violerebbero la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE poiché limitano sia la possibilità per un club di calcio professionistico come il Royal Antwerp di ingaggiare giocatori che non soddisfano il requisito di radicamento locale o nazionale da esse stabilito e di schierarli in campo in una partita, sia la possibilità per un giocatore come UL di essere ingaggiato e schierato in campo da una società rispetto alla quale non può far valere tale radicamento.

    21

    Il 9 novembre 2021 la UEFA ha depositato una domanda di intervento spontaneo a sostegno delle conclusioni dell’URBSFA.

    22

    Con decisione pronunciata il 26 novembre 2021, vale a dire successivamente alla data in cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte, l’intervento spontaneo della UEFA è stato dichiarato ricevibile. Il 13 dicembre 2021 il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte l’intervento di detta parte nuova nel procedimento principale, conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

    23

    Nella sua decisione di rinvio, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) rileva, in primo luogo, che il lodo arbitrale controverso nel procedimento principale si fonda, sia nella parte in cui dichiara l’irricevibilità parziale delle domande di UL e del Royal Antwerp, che nella parte in cui le respinge come infondate quanto al resto, sull’interpretazione e sull’applicazione di due disposizioni di diritto dell’Unione – ossia gli articoli 45 e 101 TFUE – la cui violazione può essere qualificata come «violazione dell’ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 1717 del Codice giudiziario belga, tenuto conto della loro natura e della pertinente giurisprudenza della Corte (sentenze del 1o giugno 1999, Eco Swiss,C‑126/97, EU:C:1999:269, e del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro,C‑168/05, EU:C:2006:675).

    24

    In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, per emanare la sua decisione, sia necessario ottenere dalla Corte precisazioni sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE. In sostanza, detto giudice chiede, anzitutto, se le succitate norme relative ai «giocatori del vivaio locale» adottate dalla UEFA e dall’URBSFA possano essere qualificate come «accordi tra imprese», «decisioni di associazioni di imprese» o «pratiche concordate» ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Esso si interroga poi sulla conformità di tali norme al divieto di intese sancito da quest’ultimo articolo e alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE, nonché sul carattere eventualmente giustificato, adeguato, necessario e proporzionato di dette norme. In tale contesto, il giudice del rinvio fa riferimento, tra l’altro, a un comunicato stampa pubblicato dalla Commissione europea e a uno studio condotto per conto di tale istituzione, la cui «principale conclusione» è che le norme di cui trattasi possono avere effetti discriminatori indiretti in ragione della cittadinanza ed effetti restrittivi sulla libera circolazione dei lavoratori e che non è stato stabilito se detti effetti siano proporzionati ai benefici limitati che ne derivano in termini di equilibrio competitivo tra i club di calcio e di formazione dei giocatori, tenuto conto delle misure alternative meno restrittive che sembrerebbero ipotizzabili.

    25

    Alla luce di quanto sopra, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta al piano relativo ai “[giocatori del vivaio]” adottato il 2 febbraio 2005 dal Comitato esecutivo dell’UEFA, approvato dalle 52 associazioni aderenti all’UEFA al congresso di Tallinn del 21 aprile 2005 e attuato mediante regolamenti adottati sia dall’UEFA che dalle federazioni ad essa aderenti.

    2)

    Se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione delle norme relative all’iscrizione nella distinta di gioco della gara e allo schieramento dei giocatori del vivaio, formalizzate dagli articoli P335.11 e P1422 del regolamento federale dell’URBSFA e riprese agli articoli B4.1[12] del Titolo 4 e B6.109 del Titolo 6 del nuovo regolamento dell’URBSFA».

    III. Sulla ricevibilità

    26

    L’URBSFA, la UEFA, il governo rumeno e la Commissione hanno messo in dubbio la ricevibilità delle due questioni sollevate dal giudice del rinvio.

    27

    Gli argomenti da essi addotti a tal proposito sono, sostanzialmente, di quattro ordini. Essi comprendono, in primo luogo, argomenti di carattere procedurale vertenti sul fatto che la decisione di rinvio è stata adottata prima che la UEFA fosse stata ammessa a intervenire e, quindi, sentita nel procedimento principale. In secondo luogo, sono dedotti argomenti di carattere formale, relativi al fatto che il contenuto della suddetta decisione non rispetterebbe i requisiti di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, poiché essa non illustrerebbe in maniera sufficientemente dettagliata il contesto giuridico e di fatto nell’ambito del quale il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, situazione, questa, che sarebbe idonea a impedire agli interessati di prendere proficuamente posizione sulle questioni da dirimere. In terzo luogo, sono stati addotti argomenti di ordine sostanziale vertenti sul carattere ipotetico della domanda di pronuncia pregiudiziale, nei limiti in cui non sussisterebbe una controversia reale la cui trattazione potrebbe richiedere una qualche decisione interpretativa da parte della Corte. Una siffatta situazione emergerebbe, in particolare, dalla circostanza che le norme relative ai «giocatori del vivaio locale» non hanno impedito a UL di essere ingaggiato e schierato in campo dal Royal Antwerp e, successivamente, da un altro club di calcio professionistico. In quarto luogo, il procedimento principale dovrebbe essere considerato come «puramente interno» alla luce dell’articolo 45 TFUE e non idoneo a «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ai sensi dell’articolo 101 TFUE, tenuto conto della sua natura inter partes, della cittadinanza di UL, del luogo di stabilimento del Royal Antwerp e della portata geografica limitata delle norme adottate dall’URBSFA.

    A. Sulle condizioni procedurali di adozione della decisione di rinvio

    28

    Nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali. Inoltre, la Corte deve attenersi a detta decisione fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto interno (sentenze del 14 gennaio 1982, Reina,65/81, EU:C:1982:6, punto 7, e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 70).

    29

    Nel caso di specie, non spetta pertanto alla Corte prendere posizione sulle eventuali conseguenze che l’ammissione di una parte nuova successivamente all’adozione della decisione di rinvio può comportare nell’ambito del procedimento principale e in forza delle disposizioni nazionali in materia di procedimento giudiziario ad esso applicabili.

    30

    Per quanto attiene, inoltre, al procedimento che ha preceduto la presente sentenza, occorre osservare che l’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che, quando una parte nuova è ammessa a intervenire nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, detta parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova nel momento in cui la Corte è stata informata della sua ammissione. Inoltre, nel caso di specie, occorre constatare che, tenuto conto dello stato in cui si trovava detta causa nel momento in cui la Corte è stata informata dell’ammissione della UEFA a intervenire nel procedimento principale, detta parte non soltanto ha ricevuto comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli altri interessati, come previsto dalla disposizione succitata, ma ha potuto altresì presentare, e ha in effetti presentato, in seguito, osservazioni durante la fase scritta e in occasione dell’udienza di discussione.

    B. Sul contenuto della decisione di rinvio

    31

    Il procedimento pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che servono loro per adottare una decisione nell’ambito delle controversie che essi sono chiamati a dirimere. Secondo una giurisprudenza costante, ormai recepita nell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, l’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre, è indispensabile che, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Tali requisiti valgono, più in particolare, nei settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come il settore della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle,C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83, e del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas,C‑211/22, EU:C:2023:529, punti 2324).

    32

    Inoltre, le informazioni trasmesse con la decisione di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 1o aprile 1982, Holdijk e a., da 141/81 a 143/81, EU:C:1982:122, punto 7, e dell’11 aprile 2000, Deliège,C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 31).

    33

    Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfa i requisiti richiamati ai precedenti due punti della presente sentenza. Infatti, la decisione di rinvio presenta, in maniera dettagliata, il contesto di fatto e regolamentare in cui si inseriscono le questioni presentate alla Corte. Inoltre, la decisione di cui trattasi illustra in modo sintetico ma chiaro i motivi in fatto e in diritto che hanno portato il giudice del rinvio a ritenere che fosse necessario sottoporre dette questioni, oltre al collegamento che lega, a suo avviso, gli articoli 45 e 101 TFUE al procedimento principale, alla luce della giurisprudenza della Corte.

    34

    Inoltre, il tenore delle osservazioni scritte presentate alla Corte evidenzia come i loro autori non abbiano incontrato alcuna difficoltà nel cogliere il contesto di fatto e giuridico in cui si inseriscono le questioni sottoposte dal giudice del rinvio, nel comprendere il senso e la portata delle sottostanti considerazioni in punto di fatto, nell’individuare i motivi per cui il giudice del rinvio ha ritenuto necessario porle e, in definitiva, nel prendere posizione in modo completo e proficuo al riguardo.

    C. Sulla effettività della controversia e sulla pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte

    35

    Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni sottoposte dai giudici nazionali godono di una presunzione di pertinenza e che il rifiuto della Corte di pronunciarsi su tali questioni è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a dette questioni [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia,244/80, EU:C:1981:302, punti 1518, e del 7 febbraio 2023, Confédération paysanne e a. (Mutagenesi casuale in vitro), C‑688/21, EU:C:2023:75, punti 3233].

    36

    Nel caso di specie, occorre osservare che le considerazioni svolte dal giudice del rinvio, riassunte ai punti da 14 a 24 della presente sentenza, attestano la realtà effettiva del procedimento principale. Inoltre, dette stesse considerazioni mettono in evidenza come la richiesta avanzata dal giudice del rinvio alla Corte di pronunciarsi, in tale contesto, sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE non sia manifestamente priva di un collegamento con l’effettività e l’oggetto del procedimento principale.

    37

    Infatti, dalle summenzionate considerazioni emerge, in primo luogo, che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di annullamento di un lodo arbitrale con cui la CBAS ha respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata, un’azione di nullità e di risarcimento del danno proposta da UL e dal Royal Antwerp contro le norme dell’URBSFA e della UEFA relative ai «giocatori del vivaio locale». In secondo luogo, detto lodo arbitrale si fonda su un’interpretazione e su un’applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE. In terzo luogo, il giudice del rinvio precisa che, tenuto conto dell’oggetto della controversia che è chiamato a dirimere, ai fini dell’adozione della propria decisione esso è tenuto, in particolare, a controllare in che modo la CBAS ha interpretato e applicato gli articoli 45 e 101 TFUE per stabilire se il lodo arbitrale da essa pronunciato violi o meno l’ordine pubblico belga.

    D. Sulla dimensione transfrontaliera del procedimento principale

    38

    Le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali non trovano applicazione in situazioni in cui tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro (sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten,C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47, e del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 31). Pertanto, domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione di dette disposizioni in tali situazioni possono essere considerate ricevibili, in determinati casi specifici, solo se dalla decisione di rinvio emergono elementi concreti che consentono di stabilire che la richiesta interpretazione pregiudiziale è necessaria ai fini della definizione della controversia in ragione di un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di detta controversia e gli articoli 49, 56 o 63 TFUE, conformemente a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten,C‑268/15, EU:C:2016:874, punti da 50 a 55, e del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 34).

    39

    Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata irricevibile in ragione del fatto che l’articolo 45 TFUE, in materia di libera circolazione dei lavoratori, non avrebbe alcun collegamento con il procedimento principale tenuto conto del carattere «puramente interno» di quest’ultimo.

    40

    Infatti, da un lato, per quanto il procedimento principale abbia natura inter partes, UL abbia la cittadinanza belga, il Royal Antwerp sia stabilito in Belgio e le norme adottate dall’URBSFA abbiano una portata geografica limitata al territorio di detto Stato membro, come giustamente osservato da alcuni degli interessati, resta il fatto che tale controversia verte su un lodo arbitrale in cui la CBAS ha interpretato e applicato, segnatamente, l’articolo 45 TFUE, come emerge dal punto 17 della presente sentenza. Chiarire se detto articolo si applichi alla suddetta controversia è pertanto una questione che rientra nel merito della stessa e che non può, quindi, essere invocata, salvo giudicarne anticipatamente l’esito, per contestare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

    41

    Inoltre, le norme della UEFA e quelle dell’URBSFA controverse nel procedimento principale sono, a parere del giudice del rinvio, strettamente legate nella misura in cui l’URBSFA è tenuta, nella sua qualità di membro della UEFA, a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni di quest’ultima e in cui le sue norme relative ai «giocatori del vivaio locale» sono direttamente ispirate a quelle preliminarmente adottate e approvate dalla UEFA nel corso del congresso di Tallinn, come menzionato al punto 7 della presente sentenza. Inoltre, sono, in sostanza, proprio questi legami di fatto e giuridici tra le norme dell’URBSFA, quelle della UEFA e il diritto dell’Unione che hanno portato il giudice del rinvio a dichiarare ricevibile l’intervento spontaneo della UEFA nella decisione menzionata al punto 22 della presente sentenza.

    42

    Dall’altro, il procedimento principale verte, in parallelo, sull’interpretazione e sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE da parte della CBAS.

    43

    Orbene, in base a una giurisprudenza consolidata, se l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo impone, tra l’altro, di stabilire, con un sufficiente grado di probabilità, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata possono pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra gli Stati membri esercitando un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi, col rischio di nuocere al conseguimento o al funzionamento del mercato interno, detta condizione può essere considerata soddisfatta in presenza di comportamenti che coprono tutto il territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ING Pensii,C‑172/14, EU:C:2015:484, punti 4849 e giurisprudenza citata).

    44

    Alla luce di detta giurisprudenza e tenuto conto della portata geografica delle norme oggetto del procedimento principale e del legame stretto che le unisce, non si può ritenere che l’articolo 101 TFUE non abbia alcun collegamento con il procedimento principale in ragione del fatto che le norme su cui quest’ultimo verte non sarebbero tali da poter «pregiudicare il commercio tra Stati membri».

    45

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è, pertanto, ricevibile nella sua interezza.

    IV. Sulle questioni pregiudiziali

    46

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori formatisi nel medesimo club o nell’ambito territoriale della federazione nazionale cui il suddetto club è affiliato.

    47

    Con la seconda questione, detto giudice chiede, essenzialmente, se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori formati nell’ambito territoriale di detta associazione.

    48

    Tenuto conto sia del tenore di tali questioni sia della natura della controversia in cui esse sono state sottoposte alla Corte, è opportuno, prima di esaminarle, formulare tre serie di osservazioni preliminari.

    A. Osservazioni preliminari

    1.   Sull’oggetto del procedimento principale

    49

    Dalla formulazione stessa delle due questioni sottoposte alla Corte emerge che, nei limiti in cui riguardano l’articolo 101 TFUE, esse si sovrappongono ampiamente. Infatti, il giudice del rinvio cerca di ottenere precisazioni sull’interpretazione di detto articolo al fine di poter controllare l’applicazione che ne è stata fatta in un lodo arbitrale vertente sulla conformità a detto articolo di norme relative ai «giocatori del vivaio locale», quali quelle adottate e applicate dalla UEFA, nonché dalle diverse associazioni nazionali di calcio ad essa aderenti, tra cui l’URBSFA.

    50

    Per contro, queste due questioni differiscono nella parte relativa all’articolo 45 TFUE, poiché solo la seconda di esse, concernente le norme adottate e applicate dall’URBSFA, si riferisce a detto articolo. A tal riguardo, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio dichiara che non è suo compito sottoporre alla Corte una questione relativa alla conformità all’articolo 45 TFUE delle norme adottate e applicate dalla UEFA. Tuttavia, detto giudice precisa, in sostanza, che non esclude di prendere in considerazione tale questione nell’ambito della sua valutazione dell’esistenza di un accordo, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

    51

    Tenuto conto di questi diversi elementi, è opportuno trattare congiuntamente le questioni sollevate dal giudice del rinvio, interpretando in un primo momento l’articolo 101 TFUE e in un secondo momento l’articolo 45 TFUE.

    2.   Sull’applicabilità del diritto dell’Unione allo sport e all’attività delle associazioni sportive

    52

    Le questioni sollevate dinanzi alla Corte vertono sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE nel contesto di una controversia avente ad oggetto norme adottate da due enti che, in base ai rispettivi statuti, hanno la qualità di associazioni di diritto privato responsabili dell’organizzazione e del controllo del calcio, rispettivamente, a livello europeo e belga, e che assoggettano a determinate condizioni, corredate da sanzioni, la composizione delle squadre che possono partecipare alle competizioni di calcio tra club.

    53

    A tal proposito, occorre ricordare che, nella misura in cui l’esercizio di uno sport configura un’attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 4, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 27).

    54

    Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. È il caso, in particolare, delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 8; del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 76127, e dell’11 aprile 2000, Deliège,C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punti 43, 44, 63, 6469).

    55

    Fatta eccezione per queste norme specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare la prestazione di lavoro subordinato o la prestazione di servizi da parte di sportivi professionisti o semiprofessionisti e, in termini più ampi, le norme che, pur non disciplinando formalmente detto lavoro o prestazione di servizi, incidono direttamente su di essi, possono ricadere nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 56 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punti 5, da 17 a 19 e 25; del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 75, da 82 a 84, 87, 103 e 116; del 12 aprile 2005, Simutenkov,C‑265/03, EU:C:2005:213, punto 32, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punti 2830).

    56

    Parimenti, le norme adottate da dette associazioni e, più in generale, il comportamento delle associazioni che le hanno adottate ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 30 a 33), il che implica che dette associazioni possono essere qualificate come «imprese» ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE o che le norme di cui trattasi possono essere qualificate come «decisione di associazione di imprese» ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

    57

    In termini più ampi, posto che tali norme ricadono, quindi, nell’ambito di applicazione delle succitate disposizioni del Trattato FUE, qualora contengano prescrizioni applicabili ai privati, esse devono essere concepite e applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare, dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punti 60, 6566 e giurisprudenza citata).

    58

    Orbene, le norme oggetto del procedimento principale, che siano state emanate dalla UEFA o dall’URSBFA, non ricadono tra quelle cui può essere applicata l’eccezione di cui al punto 54 della presente sentenza, che, secondo quanto ripetutamente ricordato dalla Corte, deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dall’ambito d’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1976, Donà,13/76, EU:C:1976:115, punti 1415, e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 26).

    59

    Al contrario, benché queste norme non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro dei giocatori, occorre ritenere che esse abbiano un impatto diretto su detto lavoro, poiché assoggettano a determinate condizioni, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni, la composizione delle squadre che possono partecipare alle competizioni calcistiche tra club e, di conseguenza, la partecipazione dei giocatori stessi a dette competizioni (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 116119).

    60

    Più precisamente, dalle considerazioni svolte dal giudice del rinvio emerge che le suddette norme prevedono, in sostanza, che i club di calcio professionistico che partecipano a dette competizioni devono, a pena di sanzioni, iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di «giocatori del vivaio locale». Nelle norme adottate dalla UEFA tale espressione è impiegata per indicare, in realtà, non soltanto giocatori che si sono formati nel club che li utilizza, ma anche giocatori che si sono formati in un altro club affiliato alla stessa federazione nazionale di calcio. Nelle norme adottate dall’URBSFA detta espressione è impiegata unicamente per indicare giocatori che si sono formati in «un club belga», quindi in un qualsiasi club affiliato a detta associazione. Il fatto che, così facendo, tali norme limitino la possibilità dei club di iscrivere giocatori nella distinta di gioco e, quindi, di schierarli in occasione dei corrispondenti incontri, mentre non limitano formalmente la possibilità di ingaggiare detti giocatori, è irrilevante, poiché la partecipazione a incontri e competizioni costituisce l’oggetto essenziale dell’attività dei giocatori e detta possibilità di ingaggio è anch’essa di conseguenza limitata (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 120, e del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punto 50).

    61

    Inoltre, posto che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e dette competizioni generano un’attività economica, occorre considerare che le norme di cui trattasi nel procedimento principale incidono anche direttamente sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano.

    62

    Pertanto, le norme della UEFA e dell’URBSFA su cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE.

    3.   Sull’articolo 165 TFUE

    63

    La maggioranza delle parti del procedimento principale e alcuni dei governi intervenuti nel procedimento dinanzi alla Corte hanno preso posizione, in sensi diversi, sulle conseguenze che possono essere ricollegate all’articolo 165 TFUE nell’ambito delle risposte da fornire alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.

    64

    A questo proposito, occorre osservare, in primo luogo, che l’articolo 165 TFUE deve essere letto alla luce dell’articolo 6, lettera e), TFUE, il quale prevede che l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport. Infatti, l’articolo 165 TFUE concretizza detta disposizione precisando sia gli obiettivi assegnati all’azione dell’Unione nei settori interessati, sia gli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi.

    65

    Così, per quanto riguarda gli obiettivi assegnati all’azione dell’Unione nel settore dello sport, l’articolo 165 TFUE enuncia, al suo paragrafo 1, secondo comma, che l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa e, al suo paragrafo 2, ultimo trattino, che l’azione dell’Unione in tale settore è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

    66

    Per quanto attiene agli strumenti cui è possibile ricorrere per contribuire alla realizzazione di detti obiettivi, l’articolo 165 TFUE prevede, al suo paragrafo 3, che l’Unione favorisce la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport e, al suo paragrafo 4, che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria, o il Consiglio, pronunciandosi da solo su proposta della Commissione, possono adottare, rispettivamente, azioni di incentivazione o raccomandazioni.

    67

    In secondo luogo, come risulta sia dalla formulazione dell’articolo 165 TFUE che da quella dell’articolo 6, lettera e), TFUE, con dette disposizioni gli autori dei Trattati hanno inteso riconoscere all’Unione una competenza di sostegno che le consente di esercitare non già una «politica», come previsto in altre disposizioni del Trattato FUE, ma un’«azione» in numerosi settori specifici, tra cui lo sport. Le suddette disposizioni costituiscono così una base giuridica che autorizza l’Unione a esercitare detta competenza, alle condizioni e nei limiti da esse fissati, tra cui rientra, ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, l’esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale. Inoltre, la suddetta competenza di sostegno consente all’Unione di adottare atti giuridici con il solo obiettivo di sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, conformemente all’articolo 6 TFUE.

    68

    Correlativamente e come emerge anche dal contesto in cui si inserisce l’articolo 165 TFUE, in particolare dalla sua collocazione nella parte terza del Trattato FUE, dedicata alle «politiche e azioni interne dell’Unione», e non nella prima parte di detto Trattato, che contiene disposizioni di principio tra cui rientrano, nel titolo II, «[d]isposizioni di applicazione generale» relative, segnatamente, alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un’adeguata protezione sociale, alla lotta contro ogni discriminazione, alla tutela dell’ambiente o, ancora, alla protezione dei consumatori, detto articolo non costituisce una disposizione di applicazione generale a carattere trasversale.

    69

    Ne consegue che, benché le istituzioni competenti dell’Unione debbano tener conto dei diversi elementi e obiettivi elencati all’articolo 165 TFUE quando adottano, sulla base di esso e alle condizioni ivi fissate, azioni di incentivazione o raccomandazioni nel settore dello sport, tali diversi elementi e obiettivi e tali azioni di incentivazione e raccomandazioni non devono essere integrati o presi in considerazione in maniera vincolante in sede di applicazione delle norme sulla cui interpretazione il giudice del rinvio chiede alla Corte di esprimersi, a prescindere dal fatto che queste riguardino la libertà di circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE) o il diritto della concorrenza (articolo 101 TFUE). Più in generale, l’articolo 165 TFUE non può neppure essere considerato una norma speciale che sottrae lo sport, in tutto o in parte, all’applicazione delle altre disposizioni del diritto primario dell’Unione ad esso potenzialmente applicabili o che impone di riservare ad esso un trattamento particolare nel quadro di detta applicazione.

    70

    Resta il fatto, in terzo luogo, che, come ripetutamente rilevato dalla Corte, l’attività sportiva riveste per l’Unione e per i suoi cittadini un’importanza sociale ed educativa notevole, riflessa ormai dall’articolo 165 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106, e del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punti 3334).

    71

    Inoltre, questa attività presenta innegabili specificità che, pur riguardando specialmente lo sport dilettantistico, si possono riscontrare anche nell’esercizio dello sport quale attività economica (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punto 33).

    72

    Infine, tali specificità possono eventualmente essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione che risultino pertinenti, in sede di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, fermo restando, tuttavia, che detta presa in considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuno di detti articoli.

    73

    In particolare, ogniqualvolta si sostenga che una norma adottata da un’associazione sportiva costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori o un accordo anticoncorrenziale, il riconoscimento di detta norma come ostacolo o come accordo anticoncorrenziale deve, in ogni caso, fondarsi su un esame concreto del suo contenuto nel contesto reale in cui essa è chiamata ad essere applicata (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti da 98 a 103; dell’11 aprile 2000, Deliège,C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punti da 61 a 64, e del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punti da 48 a 50). Un siffatto esame può implicare che si debba tener conto, ad esempio, della natura, dell’organizzazione o, ancora, del funzionamento dello sport interessato e, più specificamente, del suo livello di professionalizzazione, delle sue modalità di esercizio, del modo in cui interagiscono i diversi attori che vi partecipano e del ruolo svolto dalle strutture o dagli organismi che ne sono responsabili, a tutti i livelli, con i quali l’Unione favorisce la cooperazione conformemente all’articolo 165, paragrafo 3, TFUE.

    74

    Inoltre, quando è comprovata la sussistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, l’associazione che ha adottato la norma di cui trattasi può dimostrarne il carattere giustificato, necessario e proporzionato alla luce di taluni obiettivi che possono essere considerati legittimi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 104), i quali dipendono, essi stessi, dalle specificità dello sport interessato in un determinato caso.

    75

    È alla luce di tutte le considerazioni che precedono che occorre esaminare le questioni sollevate dal giudice del rinvio nella misura in cui riguardano l’articolo 101 TFUE e poi l’articolo 45 TFUE.

    B. Sulle questioni pregiudiziali nella parte in cui vertono sull’articolo 101 TFUE

    76

    L’articolo 101 TFUE è applicabile a qualsiasi ente che esercita un’attività economica e che deve, in quanto tale, essere qualificato come impresa, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 1991, Höfner ed Elser, C‑41/90, EU:C:1991:161, punto 21; dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 38, e del 1o luglio 2008, MOTOE,C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 2021).

    77

    Di conseguenza, il suddetto articolo si applica, segnatamente, a enti costituiti nella forma di associazioni che, in base al loro statuto, hanno l’obiettivo di organizzare e controllare un determinato sport, nella misura in cui esercitano un’attività economica ad esso collegata, offrendo beni e servizi e nella misura in cui, a tale titolo, devono essere qualificati come «imprese» (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE,C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 22, 2326).

    78

    Inoltre, l’articolo 101 TFUE è parimenti applicabile a enti che, benché non costituiscano necessariamente essi stessi imprese, possono essere qualificati come «associazioni di imprese».

    79

    Nel caso di specie, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale e delle considerazioni del giudice del rinvio, occorre considerare che l’articolo 101 TFUE trova applicazione alla UEFA e all’URBSFA poiché queste due associazioni hanno quali membri o affiliati, direttamente o indirettamente, enti che possono essere qualificati quali «imprese» in quanto esercitano un’attività economica, come i club di calcio.

    1.   Sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

    80

    L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dichiara incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

    a)   Sull’esistenza di una «decisione di associazione di imprese»

    81

    L’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in presenza di un ente come la UEFA o l’URBSFA, quale associazione di imprese, richiede, in primo luogo, di accertare l’esistenza di una «decisione di associazione di imprese», nel senso di una decisione consistente, per l’associazione interessata, nell’adottare o applicare una normativa che ha un’incidenza diretta sulle condizioni di esercizio dell’attività economica delle imprese che ne sono, direttamente o indirettamente, membri (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 64, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punti da 42 a 45).

    82

    Orbene, nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta dalle due decisioni oggetto delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte, vale a dire le decisioni con cui la UEFA e l’URBSFA hanno adottato norme relative ai «giocatori del vivaio locale».

    b)   Sul pregiudizio al commercio tra Stati membri

    83

    In secondo luogo, l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in presenza di tali decisioni implica che si accerti, con un sufficiente grado di probabilità, che esse possono «pregiudicare il commercio tra Stati membri» in maniera sensibile, esercitando un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi, col rischio di nuocere al conseguimento o al funzionamento del mercato interno.

    84

    Nel caso di specie, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte ricordata al punto 43 della presente sentenza e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la portata geografica delle decisioni oggetto del procedimento principale consente di ritenere che detta condizione sia soddisfatta.

    c)   Sulla nozione di comportamento che ha per «oggetto» o per «effetto» di arrecare pregiudizio alla concorrenza e sugli elementi caratterizzanti un siffatto comportamento

    85

    Per poter considerare, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientra nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che tale comportamento ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, LTM,56/65, EU:C:1966:38, pag. 281, e del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas,C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 31).

    86

    A tal fine, occorre procedere, in un primo momento, all’esame dell’oggetto del comportamento di cui trattasi. Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all’esame di tale effetto (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, LTM,56/65, EU:C:1966:38, pag. 281, e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija,C‑345/14, EU:C:2015:784, punti 1617).

    87

    L’esame che si rende necessario compiere differisce a seconda che si tratti di stabilire se il comportamento in questione ha per «oggetto» o per «effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, posto che ciascuna di dette due nozioni è soggetta a un regime giuridico e probatorio distinto [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63].

    1) Sugli elementi caratterizzanti un comportamento che ha per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

    88

    Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, ricapitolata, in particolare, nelle sentenze del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann‑La Roche e a. (C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 78), e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 67), la nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, pur non costituendo, come emerge dai punti 85 e 86 della presente sentenza, un’eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, deve tuttavia essere interpretata restrittivamente.

    89

    Detta nozione deve, pertanto, essere intesa nel senso che rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Infatti, talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza [v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, LTM,56/65, EU:C:1966:38, pag. 281; del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann‑La Roche e a., C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 78, e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 67].

    90

    Tra i diversi tipi di comportamento che devono essere considerati come tali figurano, anzitutto, alcuni comportamenti collusivi particolarmente dannosi per la concorrenza, come i cartelli orizzontali che portano alla fissazione dei prezzi, alla limitazione delle capacità produttive o alla ripartizione della clientela. Infatti, queste tipologie di comportamenti possono comportare un aumento dei prezzi o una contrazione della produzione e, quindi, dell’offerta, che può sfociare in un cattivo utilizzo delle risorse a danno delle imprese utilizzatrici e dei consumatori (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, punti 1733; dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 51, e del 16 luglio 2015, ING Pensii,C‑172/14, EU:C:2015:484, punto 32).

    91

    Altri tipi di comportamenti, pur senza essere necessariamente altrettanto dannosi per la concorrenza, possono anch’essi essere considerati, in alcuni casi, come aventi un oggetto anticoncorrenziale. Ciò vale, in particolare, per taluni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli, ad esempio quelli che portano all’esclusione di imprese concorrenti dal mercato [v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 76, 77, da 83 a 87 e 101, e del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione,C‑591/16 P, EU:C:2021:243, punti 113114] o, ancora, taluni tipi di decisioni di associazioni di imprese aventi ad oggetto di coordinare il comportamento dei loro membri, in particolare in materia di prezzi (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 1987, Verband der Sachversicherer/Commissione,45/85, EU:C:1987:34, punto 41).

    92

    Al fine di stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata presentino, per loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza tale da poter ritenere che essi abbiano per oggetto di impedirla, restringerla o falsarne il gioco, è necessario esaminare, in primis, il tenore dell’accordo, della decisione o della pratica di cui trattasi, secondariamente, il contesto economico e giuridico in cui essi si collocano e, infine, gli obiettivi da essi perseguiti (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53, e del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann‑La Roche e a., C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 79).

    93

    A tal proposito, anzitutto, per quanto attiene al contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti, nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione (sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53, e del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann‑La Roche e a., C‑179/16, EU:C:2018:25, punto 80). Per contro, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi, come emerge dalla giurisprudenza citata ai punti 85 e 86 della presente sentenza.

    94

    Inoltre, per quanto attiene agli obiettivi perseguiti con il comportamento di cui trattasi, occorre stabilire gli obiettivi oggettivi che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza. Per contro, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere, dal punto di vista soggettivo, l’intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione,C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punti 6477 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 21).

    95

    In particolare, la Corte ha ripetutamente considerato che accordi che sono diretti a compartimentare i mercati secondo le frontiere nazionali, che tendono a ristabilire la compartimentazione o rendono più ardua l’integrazione dei mercati nazionali possono essere tali da impedire il perseguimento dell’obiettivo dei Trattati UE e FUE diretto a realizzare l’integrazione di detti mercati tramite la creazione del mercato interno e devono, per tale motivo, essere qualificati, in linea di principio, quali accordi aventi «per oggetto» la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e a., da C‑468/06 a C‑478/06, EU:C:2008:504, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 139).

    96

    La giurisprudenza in parola, che è applicata anche in presenza di comportamenti diversi dagli accordi, sia che essi promanino da imprese sia da associazioni di imprese (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione,8/72, EU:C:1972:84, punti da 23 a 2529, e del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e a., da C‑468/06 a C‑478/06, EU:C:2008:504, punto 66), si fonda sul fatto che, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, l’instaurazione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno costituisce parte integrante dell’obiettivo di instaurare detto mercato che l’articolo 3, paragrafo 3, TUE assegna, tra gli altri, all’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a., C‑377/20, EU:C:2022:379, punti 4243 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, compartimentando i mercati secondo le frontiere nazionali, ristabilendo la loro compartimentazione o rendendone più ardua la loro integrazione, tali comportamenti neutralizzano i vantaggi che i consumatori potrebbero trarre da una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia e a., da C‑468/06 a C‑478/06, EU:C:2008:504, punto 66).

    97

    La qualificazione come «oggetto» anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è stata così riconosciuta in presenza di diverse forme di intese volte o tendenti a restringere la concorrenza secondo le frontiere nazionali, che si trattasse, in particolare, di impedire o restringere il commercio parallelo, di garantire una protezione territoriale assoluta ai titolari di diritti di esclusiva o di limitare, in altro modo, la concorrenza transfrontaliera nel mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 61, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti da 139 a 142).

    98

    Infine, per affermare che un determinato comportamento ha per «oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza occorre, in ogni caso, far emergere le ragioni precise per cui il comportamento di cui trattasi presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter ritenere che esso abbia tale oggetto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 69).

    2) Sugli elementi caratterizzanti un comportamento che ha per «effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

    99

    La nozione di comportamento avente un «effetto» anticoncorrenziale comprende, da parte sua, ogni comportamento che non può essere considerato come avente un «oggetto» anticoncorrenziale, a condizione che si dimostri che detto comportamento abbia per effetto attuale o potenziale di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in maniera sensibile [v., in tal senso, sentenze del 28 maggio 1998, Deere/Commissione,C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 77, e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 117].

    100

    A tal fine, è necessario considerare il gioco della concorrenza nel concreto quadro in cui si svolgerebbe in assenza dell’accordo, della decisione di associazione di imprese o della pratica concordata di cui trattasi [sentenze del 30 giugno 1966, LTM,56/65, EU:C:1966:38, pag. 282, e del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 118], definendo il mercato o i mercati su cui detto comportamento è destinato a produrre i suoi effetti, procedendo poi a definire le caratteristiche di tali effetti, reali o potenziali che siano. Questo esame impone, di per sé, di tener conto di tutte le circostanze pertinenti.

    3) Sulla qualificazione come decisione di associazione di imprese avente per «oggetto» o per «effetto» di restringere la concorrenza di norme che obbligano i club ad avere all’interno delle proprie squadre una quota minima di giocatori detti «del vivaio locale»

    101

    Nel caso di specie, per quanto attiene al contenuto delle norme della UEFA e dell’URBSFA oggetto delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte, occorre ricordare, da un lato, che tali norme prescrivono, a pena di sanzioni, ai club di calcio professionistico che partecipano a competizioni di calcio tra club afferenti a dette associazioni, di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che soddisfano i requisiti previsti per poter essere considerati quali «giocatori del vivaio locale», come definiti da dette norme. In tal modo, esse limitano, in ragione della loro stessa natura, la possibilità per detti club di iscrivere nella suddetta distinta giocatori che non soddisfano tali requisiti.

    102

    Dall’altro, dalle considerazioni del giudice del rinvio emerge che tale limitazione della possibilità per i club di comporre liberamente le proprie squadre si realizza in due modi diversi. Infatti, le norme della UEFA e dell’URBSFA impongono a detti club di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che, pur essendo definiti come «giocatori del vivaio locale», in realtà si sono formati non già necessariamente nel club che li impiega, bensì in un qualsiasi club affiliato alla medesima federazione nazionale di calcio di quest’ultimo e a prescindere da qualsiasi requisito di localizzazione geografica nell’ambito territoriale di detta federazione. In questi limiti, la limitazione introdotta da dette norme interviene, in realtà, a livello della federazione interessata e, quindi, a livello nazionale. In parallelo, le norme della UEFA impongono a detti club anche di inserire, tra i «giocatori del vivaio locale» che essi devono iscrivere nella distinta di gioco, un numero minimo di giocatori che si siano effettivamente formati nel club che li impiega. In tal modo, la limitazione introdotta da dette norme avviene a livello del club interessato.

    103

    Per quanto attiene al contesto economico e giuridico in cui si inseriscono le norme su cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, dalla giurisprudenza della Corte emerge, anzitutto, che, tenuto conto della natura specifica dei «prodotti» che le competizioni sportive costituiscono da un punto di vista economico, associazioni responsabili di una disciplina sportiva, come la UEFA e l’URBSFA, sono legittimate, in termini generali, ad adottare norme vertenti, segnatamente, sull’organizzazione delle competizioni in detta disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2000, Deliège, C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punti 6768, e del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 60), a condizione che dette associazioni non limitino, così facendo, l’esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto dell’Unione conferisce ai privati (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 8183, e del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 52).

    104

    Inoltre, le specificità del calcio professionistico e delle attività economiche da esso originate consentono di ritenere che sia legittimo, per associazioni quali la UEFA e l’URBSFA, disciplinare, più in particolare, le condizioni in cui i club di calcio professionistico possono comporre le squadre che partecipano a competizioni tra club rientranti nel loro ambito territoriale.

    105

    Infatti, detto sport, che riveste all’interno dell’Unione una notevole importanza non soltanto sociale e culturale (sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 40), ma anche mediatica, ha tra le sue specificità quella di dare origine a un ampio numero di competizioni organizzate a livello sia europeo che nazionale, cui sono chiamati a partecipare numerosissimi club e giocatori. Inoltre, in linea con taluni altri sport, esso è caratterizzato dal fatto che la partecipazione a dette competizioni è riservata a squadre che hanno ottenuto determinati risultati sportivi (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 132), fermo restando che lo svolgimento di dette competizioni si fonda sullo scontro e la progressiva eliminazione di dette squadre. Esso si basa, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo che può trovare espressione unicamente se tutte le squadre in gioco sono state costituite nel rispetto di condizioni regolamentari e tecniche omogenee idonee ad assicurare, in una certa misura, pari opportunità.

    106

    Infine, le condizioni reali che caratterizzano il funzionamento del «mercato» che le competizioni sportive di calcio professionistico costituiscono da un punto di vista economico, spiegano perché le norme che possono essere adottate da associazioni quali la UEFA e l’URBSFA e, più nello specifico, quelle relative all’organizzazione e al regolare svolgimento di competizioni rientranti nella loro competenza, possano continuare a riferirsi, su certi punti e in una certa misura, a un requisito o a un criterio di carattere nazionale. Infatti, da un punto di vista funzionale, detto sport è caratterizzato dalla coesistenza di competizioni tra club e di competizioni tra squadre rappresentative di federazioni nazionali di calcio, la cui composizione può legittimamente essere assoggettata al rispetto di «norme sulla cittadinanza» in considerazione della natura specifica di detti incontri (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 127128 e giurisprudenza ivi citata).

    107

    Per quanto attiene alla finalità che le norme controverse nel procedimento principale mirano oggettivamente a conseguire dal punto di vista della concorrenza, dalle considerazioni svolte dal giudice del rinvio sul contenuto di dette norme emerge che esse limitano o controllano uno dei parametri essenziali della concorrenza che può sorgere tra i club di calcio professionistico – vale a dire il reclutamento di giocatori di talento, a prescindere dal club o dal luogo in cui si sono formati – che possono consentire alla squadra di appartenenza di vincere in occasione degli incontri con la squadra avversaria. Da questo punto di vista, il governo belga ha aggiunto, correttamente, che detta limitazione è tale da incidere sulla concorrenza che può instaurarsi tra i club non soltanto a livello di «mercato a monte o di approvvigionamento» rappresentato, sotto il profilo economico, dall’attività di reclutamento dei giocatori, ma anche sul «mercato a valle», rappresentato, sotto il medesimo profilo, dalle competizioni di calcio tra club.

    108

    Tuttavia, competerà al giudice del rinvio stabilire se le norme di cui al procedimento principale presentino, per loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente da poter essere considerate come aventi per «oggetto» di restringere la concorrenza.

    109

    A tal fine, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 92 della presente sentenza, esso dovrà tener conto del tenore di dette norme e stabilire se queste ultime limitino, in misura sufficiente per ritenere che esse presentano un grado di nocività tale da consentire di qualificarle come anticoncorrenziali per «oggetto», l’accesso dei club di calcio professionistico alle «risorse» essenziali per il loro successo, costituite, dal punto di vista economico, dai giocatori già formati, imponendo loro di reclutare un numero minimo di giocatori formati a livello nazionale, a danno della concorrenza transfrontaliera che essi potrebbero di norma praticare reclutando giocatori formatisi in seno ad altre federazioni nazionali di calcio. La percentuale di giocatori interessati presenta, da questo punto di vista, una rilevanza particolare.

    110

    Spetterà parimenti al giudice del rinvio prendere in considerazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 70 a 73, 93 e 94 della presente sentenza, il contesto economico e giuridico in cui sono state adottate le norme di cui al procedimento principale oltre alle specificità del calcio, e valutare se l’adozione di dette norme abbia o meno avuto l’obiettivo di restringere l’accesso dei club a dette risorse, di compartimentare o ricompartimentare i mercati secondo le frontiere nazionale o di rendere più ardua l’integrazione dei mercati nazionali, introducendo una forma di «preferenza nazionale».

    111

    Qualora, al termine del suo esame, il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che il grado di nocività delle norme di cui trattasi nel procedimento principale è sufficiente per ritenere che esse hanno per oggetto di restringere la concorrenza e ricadono, pertanto, nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non occorrerà che esso ne esamini gli effetti attuali o potenziali.

    112

    In caso contrario, incomberà a detto giudice esaminare tali effetti.

    d)   Sulla possibilità di considerare determinati comportamenti specifici come non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

    113

    Da una giurisprudenza consolidata della Corte emerge che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di detti accordi e talune di dette decisioni può portare a riconoscere, in primis, che essi sono giustificati alla luce del perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, secondariamente, che i mezzi concreti cui è fatto ricorso per perseguire detti obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, da ultimo, che anche laddove risultasse che detti mezzi hanno per effetto inerente di restringere o di falsare, quantomeno potenzialmente, la concorrenza, detto effetto inerente non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando ogni forma di concorrenza. Tale giurisprudenza può trovare applicazione, in particolare, in presenza di accordi o di decisioni che assumono la forma di norme adottate da un’associazione, come un’associazione professionale o un’associazione sportiva, nell’ottica di perseguire determinati obiettivi di ordine etico o deontologico e, più in generale, di disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, ove l’associazione interessata dimostri che le condizioni appena ricordate sono soddisfatte (v., in tal senso, sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97; del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 9697).

    114

    Più in particolare, nel settore dello sport, la Corte è giunta a rilevare, alla luce degli elementi a sua disposizione, che la regolamentazione antidoping adottata dal Comitato olimpico internazionale (CIO) non ricade nel divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, benché essa limiti la libertà d’azione degli atleti ed abbia per effetto inerente di restringere la potenziale concorrenza tra di loro, stabilendo una soglia oltre la quale la presenza di nandrolone costituisce doping, con lo scopo di preservare lo svolgimento leale, integro e oggettivo della competizione sportiva, di assicurare agli atleti pari opportunità, di proteggere la loro salute e di far rispettare i valori etici che sono l’essenza dello sport, tra i quali figura il merito (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 43 a 55).

    115

    Per contro, la giurisprudenza menzionata al punto 113 della presente sentenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» inerente di restringere, quantomeno potenzialmente, la concorrenza limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, rispetto a detta concorrenza, un grado di nocività che consente di ritenere che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, restringerla o falsarne il gioco. Pertanto, solo qualora, al termine dell’esame del comportamento di cui al caso di specie, emerga che esso non ha per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, occorrerà poi stabilire se esso possa rientrare in detta giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas,C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 69; del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 49, e del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punti 51, 53, 5657).

    116

    Pertanto, ai comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza può essere applicata un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE unicamente a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 21).

    117

    Nel caso di specie, solo qualora il giudice del rinvio, al termine del suo esame delle norme di cui al procedimento principale, pervenga alla conclusione che esse non hanno per oggetto di restringere la concorrenza, ma producono un tale effetto, competerà quindi a detto giudice verificare se esse soddisfino le condizioni di cui al punto 113 della presente sentenza, tenendo conto, in tale contesto, degli obiettivi sottolineati, in particolare, dalle associazioni sportive di cui al procedimento principale, consistenti nel garantire l’omogeneità delle condizioni in base alle quali sono composte le squadre che partecipano alle competizioni di calcio tra club di competenza di dette associazioni e nell’incentivare la formazione di giovani giocatori di calcio professionistico.

    2.   Sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE

    118

    Dalla formulazione stessa dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE risulta che qualsiasi decisione di associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che risulti lesiva dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale, può beneficiare di un’esenzione se soddisfa tutte le condizioni a tal fine previste (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, EU:C:1985:327, punto 38, e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 230), fermo restando che dette condizioni sono più rigorose di quelle richiamate al punto 113 della presente sentenza.

    119

    Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il beneficio di detta esenzione è soggetto, nel caso specifico, a quattro condizioni cumulative. In primo luogo, deve essere dimostrato, con un sufficiente grado di probabilità (sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 95), che l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, deve essere dimostrato, nella stessa misura, che una congrua parte dell’utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori. In terzo luogo, l’accordo, la decisione o la pratica di cui trattasi non devono imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza. In quarto luogo, detto accordo, detta decisione o detta pratica non devono dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

    120

    Grava sulla parte che si avvalga di una tale esenzione l’onere di dimostrare, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per beneficiarne (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, EU:C:1985:327, punto 45, e del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 82). Ove detti argomenti ed elementi di prova siano tali da obbligare la controparte a confutarli in maniera convincente, è consentito, in mancanza di una siffatta confutazione, ritenere che l’onere della prova gravante sulla parte che si avvale dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE sia stato soddisfatto (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 79, e del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 83).

    121

    In particolare, per quanto attiene alla prima condizione ricordata al punto 119 della presente sentenza, gli incrementi di efficienza che l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata consentono di realizzare non corrispondono a tutti i benefici che le imprese partecipanti traggono da tale accordo, decisione o pratica nell’ambito della loro attività economica, bensì soltanto ai vantaggi oggettivi significativi che detto accordo, decisione o pratica, considerati specificamente, consentono di realizzare nel settore o nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, affinché questa prima condizione possa essere considerata soddisfatta, occorre non soltanto dimostrare l’effettività e la portata di detti incrementi di efficienza, ma anche dimostrare che essi sono tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall’accordo, dalla decisione o dalla pratica sul piano della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, pag. 525, e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 232, 234236, e, per analogia, del 27 marzo 2012, Post Danmark,C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 43).

    122

    Per quanto attiene alla seconda condizione ricordata al punto 119 della presente sentenza, essa impone di dimostrare che gli incrementi di efficienza che l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata devono consentire di realizzare hanno effetti favorevoli sull’insieme degli utenti, che si tratti di professionisti, di consumatori intermedi o di consumatori finali, nei diversi settori o mercati interessati (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, punto 70, e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 236242).

    123

    Ne consegue che, quando il comportamento che viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è anticoncorrenziale per oggetto, vale a dire presenta un grado di nocività sufficiente per la concorrenza ed è, inoltre, tale da ledere diverse categorie di utenti o di consumatori, occorre stabilire se, ed eventualmente, in quale misura, tale comportamento abbia, malgrado la sua nocività, un’incidenza favorevole su ciascuna di esse.

    124

    Per quanto attiene alla terza condizione ricordata al punto 119 della presente sentenza, relativa al carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi, essa implica di valutare e di confrontare il rispettivo impatto di detto comportamento e delle misure alternative realmente ipotizzabili, nell’ottica di stabilire se gli incrementi di efficienza attesi dal suddetto comportamento possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza. Per contro, essa non può portare a compiere una scelta, in termini di opportunità, tra un siffatto comportamento e tali misure alternative ove queste ultime non risultino meno restrittive per la concorrenza.

    125

    Quanto alla quarta condizione ricordata al punto 119 della presente sentenza, la verifica del suo rispetto in un determinato caso impone di procedere a un esame degli elementi di natura quantitativa e qualitativa che caratterizzano il funzionamento della concorrenza nei settori o nei mercati interessati, al fine di stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi dia alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi interessati. In particolare, in presenza di una decisione di associazione di imprese o di un accordo cui abbiano aderito collettivamente diverse imprese, la quota di mercato molto elevata da esse detenuta può rappresentare, tra le altre circostanze pertinenti e nel quadro di un’analisi complessiva di queste ultime, un indicatore del fatto che detta decisione o detto accordo conferisce alle imprese partecipanti, alla luce del suo contenuto e del suo oggetto o effetto, la possibilità di eliminare ogni forma di effettiva concorrenza, ragione che già di per sé esclude il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

    126

    In termini più generali, l’esame delle diverse condizioni menzionate al punto 119 della presente sentenza può richiedere che siano prese in considerazione le caratteristiche e le specificità del settore o dei settori o mercati interessati dall’accordo, dalla decisione di associazione di imprese o dalla pratica concordata di cui trattasi, se tali caratteristiche e tali specificità risultano decisive ai fini del risultato del suddetto esame (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 103, e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 236).

    127

    Inoltre, va ricordato che l’inosservanza di una delle quattro condizioni menzionate al punto 119 della presente sentenza è sufficiente per escludere il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

    128

    Nel caso di specie, competerà al giudice del rinvio stabilire se le norme di cui trattasi nel procedimento principale presentino tutti i requisiti che consentono di applicare loro un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, dopo aver posto le parti in grado di adempiere l’onere della prova su di esse incombente, come ricordato al punto 120 della presente sentenza.

    129

    Ciò premesso, con riferimento alla prima delle succitate condizioni, relativa ai significativi vantaggi oggettivi che un comportamento avente per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza deve consentire di realizzare nel settore o nei settori o mercati interessati, occorre osservare che le norme oggetto del procedimento principale possono incentivare i club di calcio professionistico a reclutare e formare giovani giocatori e, quindi, a intensificare la concorrenza attraverso l’attività di formazione. Tuttavia, competerà al solo giudice del rinvio pronunciarsi sull’effettività di detto incentivo, sulla portata degli incrementi di efficienza che ne derivano in termini di formazione e sulla questione se detti incrementi di efficienza siano tali da compensare gli inconvenienti che le suddette norme comportano in termini di concorrenza e ciò alla luce dei concreti argomenti ed elementi di prova prodotti dalle parti o che esse sono tenute a produrre, che siano essi di natura economica, statistica o di altra natura.

    130

    Per quanto attiene alla seconda condizione, secondo cui il comportamento di cui trattasi deve produrre effetti favorevoli per gli utenti, che si tratti di professionisti, di consumatori intermedi o di consumatori finali, nei diversi settori o sui diversi mercati interessati, occorre sottolineare che, nel caso di specie, gli «utenti» comprendono, anzitutto, i club di calcio professionistico e i giocatori stessi. Si vanno ad aggiungere, più in generale, i «consumatori» finali che sono, nel senso economico del termine, gli spettatori e i telespettatori. Con riferimento a questi ultimi non si può escludere a priori che l’interesse dimostrato da alcuni di loro per le competizioni tra club dipenda, tra altri parametri, dal luogo di stabilimento dei club che vi partecipano e dalla presenza, all’interno delle squadre da essi schierate, di giocatori del vivaio locale. Spetterà quindi al giudice del rinvio stabilire, in particolare, alla luce dei concreti argomenti ed elementi di prova prodotti dalle parti o che esse sono tenute a produrre, se le norme oggetto del procedimento principale sortiscano, sul mercato su cui vanno principalmente a incidere – vale a dire quello del reclutamento dei giocatori da parte dei club – un reale effetto favorevole, non soltanto sui giocatori ma anche su tutti i club e sugli spettatori e telespettatori o se, come sostenuto dinanzi alla Corte, esse operino, in pratica, a beneficio di determinate categorie di club ma, nello stesso tempo, a danno di altre.

    131

    Per quanto attiene alla terza condizione, relativa al carattere strettamente necessario delle norme oggetto del procedimento principale, spetterà al giudice del rinvio verificare, alla luce dei concreti argomenti ed elementi di prova prodotti dalle parti o che esse sono tenute a produrre, se misure alternative quali quelle invocate dinanzi alla Corte, vale a dire l’imposizione di obblighi di formazione dei giocatori ai fini della concessione delle licenze ai club di calcio professionistico, l’attuazione di meccanismi di finanziamento o di incentivi finanziari destinati, in particolare, ai club di piccole dimensioni o un sistema di compensazione diretta dei costi sostenuti dai club che provvedono alla formazione, possono costituire, nel rispetto del diritto dell’Unione (v., a tal proposito, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 108109, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punti da 41 a 45), misure meno restrittive per la concorrenza.

    132

    Quanto alla quarta condizione, intesa a chiarire se, pur restringendo la concorrenza che possono farsi i club di calcio professionistico attraverso il reclutamento di giocatori già formati, le norme oggetto del procedimento principale non eliminino tuttavia detta concorrenza, l’elemento determinante è il livello a cui è fissata la proporzione minima di «giocatori del vivaio locale» da iscrivere nella distinta di gioco rispetto al numero complessivo di giocatori che vi devono figurare. La Commissione ha indicato, più in particolare, che rispetto a norme analoghe di cui è venuta a conoscenza, detta proporzione minima non le sembra sproporzionata, anche tenendo conto del fatto che i club di calcio professionistico possono in realtà dover o voler reclutare un numero superiore di «giocatori del vivaio locale» nell’ottica di ovviare a rischi quali il verificarsi di infortuni o malattie. Tuttavia, in definitiva, spetterà unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi su tale aspetto.

    133

    Tale confronto deve essere compiuto comparando, per quanto possibile, la situazione risultante dalle restrizioni della concorrenza di cui trattasi con quella che sarebbe la situazione del mercato interessato se dette restrizioni non avessero impedito, ristretto o falsato il gioco della concorrenza su di esso.

    134

    Per contro, non è determinante il fatto che le norme oggetto del procedimento principale si applicano a tutte le competizioni tra club rientranti nella competenza della UEFA e dell’URBSFA, nonché a tutti i club di calcio professionistico e a tutti i giocatori che vi partecipano. Infatti, tale elemento è inerente all’esistenza stessa di associazioni che dispongono, in un determinato ambito territoriale di competenza, di un potere regolamentare al cui rispetto sono assoggettate tutte le imprese che vi aderiscono e tutte le persone affiliate a queste ultime.

    135

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, nei limiti in cui riguardano l’articolo 101 TFUE, come segue:

    l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nel medesimo club o nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, nonché a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori formatisi nell’ambito territoriale di competenza di detta associazione, se è dimostrato, da un lato, che dette decisioni di associazioni di imprese possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall’altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i club di calcio professionistico, salvo che, nel secondo caso, sia stato dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che esse sono al contempo giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine;

    l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente che tali decisioni di associazioni di imprese, ove risultino contrarie al paragrafo 1 di detto articolo, beneficino di un’esenzione dall’applicazione di quest’ultimo paragrafo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste a tal fine.

    C. Sulle questioni pregiudiziali nella parte in cui vertono sull’articolo 45 TFUE

    1.   Sull’esistenza di una discriminazione indiretta o di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

    136

    Occorre osservare, in primo luogo, che l’articolo 45 TFUE, che ha effetto diretto, osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, può sfavorire i cittadini dell’Unione qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti da 93 a 96, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punti 3334).

    137

    Nel caso di specie, come osservato dal giudice del rinvio, dalla loro stessa formulazione e dal loro impianto sistematico emerge che norme quali quelle dell’URBSFA possono, a prima vista, sfavorire i giocatori di calcio professionisti che desiderano esercitare un’attività economica sul territorio di uno Stato membro, vale a dire il Belgio, diverso dal loro Stato membro di origine e che non soddisfano le condizioni imposte da dette norme. Infatti, pur non fondandosi direttamente su un criterio di cittadinanza o di residenza, dette norme si basano comunque, sotto due profili, su un nesso di collegamento di carattere espressamente «nazionale», come osservato, in particolare, dalla Commissione. Da un lato, esse definiscono i «giocatori del vivaio locale» come quelli che sono stati formati all’interno di un club «belga». Dall’altro, esse impongono ai club di calcio professionistico che intendono partecipare a competizioni di calcio tra club rientranti nella competenza dell’URBSFA di includere nell’elenco dei propri giocatori e di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni richieste per essere qualificati in tal modo.

    138

    Per i giocatori che non possono avvalersi di un siffatto nesso di collegamento «nazionale», dette norme limitano, pertanto, la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei giocatori di tali club e di essere iscritti nella distinta di gioco e, quindi, di essere da loro schierati. Come osservato al punto 60 della presente sentenza, il fatto che in tal modo si incida sulla partecipazione dei giocatori alle squadre e non già, formalmente, sulla possibilità di ingaggiarli, è irrilevante, poiché la partecipazione a incontri e competizioni costituisce l’oggetto essenziale dell’attività di detti giocatori.

    139

    In tali limiti, come osservato dall’avvocato generale nei paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, le norme oggetto del procedimento principale possono determinare una discriminazione indiretta a danno dei giocatori provenienti da un altro Stato membro poiché rischiano di operare principalmente a discapito di questi ultimi.

    140

    Ne consegue che, a prima vista e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà chiamato a compiere, dette norme ledono la libera circolazione dei lavoratori.

    2.   Sull’esistenza di un’eventuale giustificazione

    141

    Misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se è dimostrato, primo, che la loro adozione persegue un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con detto Trattato e, quindi, di natura non puramente economica, e, secondo, che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 104; del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 38, e del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, punto 48). Per quanto attiene, più in particolare, alla condizione relativa all’idoneità di dette misure, va ricordato che esse possono essere considerate come idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se rispondono realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico [v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 61, e del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 178].

    142

    Alla stessa stregua delle misure di origine statale, è l’autore di tali misure di origine non statale a dover dimostrare il soddisfacimento di queste due condizioni cumulative [v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro,C‑515/14, EU:C:2016:30, punto 54, e del 18 giugno 2020, Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa), C‑78/18, EU:C:2020:476, punto 77].

    143

    Nel caso di specie, competerà quindi al giudice del rinvio stabilire se le norme dell’URBSFA oggetto del procedimento principale soddisfino dette condizioni, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti.

    144

    Ciò premesso, occorre ricordare, in primo luogo, che, tenuto conto sia della funzione sociale ed educativa dello sport, riconosciuta dall’articolo 165 TFUE, sia, più in generale, della notevole importanza che lo sport riveste nell’Unione, ripetutamente evidenziata dalla Corte, lo scopo consistente nell’incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori di calcio professionistico costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 39).

    145

    Per quanto concerne, in secondo luogo, l’idoneità di norme quali quelle oggetto del procedimento principale a conseguire l’obiettivo di cui trattasi, occorre osservare, anzitutto, che detto obiettivo può, in taluni casi e a determinate condizioni, giustificare misure che, pur non essendo concepite in modo tale da garantire ex ante, in maniera certa e quantificabile, che siano ingaggiati e formati più giovani giocatori, sono comunque idonee a creare incentivi reali e significativi in tal senso (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman,C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 108109, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punti da 41 a 45).

    146

    Inoltre, va osservato che il giudice del rinvio dovrà esaminare alla luce di tutti gli elementi pertinenti l’idoneità a garantire la realizzazione dell’obiettivo di incentivare gli ingaggi e la formazione di giovani giocatori a livello locale da parte di norme come quelle dell’URBSFA, oggetto del procedimento principale, che impongono ai club di calcio professionistico che intendano partecipare alle competizioni di calcio tra club rientranti nella competenza di detta federazione di includere nell’elenco dei propri giocatori e di iscrivere nella distinta di gioco un numero minimo di giovani giocatori formatisi presso uno qualsiasi dei club aderenti ad essa.

    147

    A tal proposito, il giudice del rinvio dovrà, in particolare, tener conto del fatto che, mettendo sullo stesso piano tutti i giovani giocatori che si sono formati in un qualsiasi club aderente alla federazione nazionale di calcio in questione, dette norme potrebbero non costituire incentivi reali e significativi per determinati club – in particolare per quelli dotati di considerevoli risorse finanziarie – a reclutare giovani leve per curarne essi stessi la formazione. Al contrario, una siffatta politica di reclutamento e di formazione, di cui la Corte ha già evidenziato i costi, i tempi e l’aleatorietà per il club interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 42), è collocata sullo stesso piano del reclutamento di giovani giocatori già formatisi in qualsiasi altro club parimenti aderente a detta federazione, a prescindere da dove detto altro club sia collocato all’interno dell’area di competenza territoriale di detta federazione. Orbene, è proprio l’investimento locale nella formazione di giovani giocatori, in particolare, quando sono i piccoli club a farlo, se del caso insieme ad altri club di una medesima regione eventualmente anche di dimensione transfrontaliera, a contribuire alla realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais,C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 44).

    148

    In terzo luogo, come emerge dai punti 131 e 132 della presente sentenza, occorrerà esaminare il carattere necessario e proporzionato delle norme oggetto del procedimento principale, in particolare del numero minimo di «giocatori del vivaio locale» che devono essere inclusi nell’elenco dei giocatori dei club e iscritti nella distinta di gioco in forza di dette norme rispetto al numero totale dei giocatori che devono ivi figurare.

    149

    L’insieme degli elementi considerati nei precedenti punti della presente sentenza e, se del caso, di altri elementi che il giudice del rinvio potrà ritenere pertinenti alla luce della presente sentenza, dovrà essere oggetto di una valutazione approfondita e globale da parte di detto giudice, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova presentati dalle parti o che le parti sono chiamate a presentare.

    150

    In virtù di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, nella parte in cui vertono sull’articolo 45 TFUE, dichiarando che detto articolo deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell’ambito territoriale di competenza di detta associazione, salvo che sia stato dimostrato che dette norme sono idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo consistente nell’incentivare, a livello locale, il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti e non eccedono quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

    V. Sulle spese

    151

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nel medesimo club o nell’ambito territoriale di competenza della federazione nazionale alla quale il club di cui trattasi è affiliato, nonché a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello nazionale che impongono a ciascun club che partecipa a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori formatisi nell’ambito territoriale di competenza di detta associazione, se è dimostrato, da un lato, che dette decisioni di associazioni di imprese possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall’altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i club di calcio professionistico, salvo che, nel secondo caso, sia stato dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che esse sono al contempo giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine.

     

    2)

    L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente che tali decisioni di associazioni di imprese, ove risultino contrarie al paragrafo 1 di detto articolo, beneficino di un’esenzione dall’applicazione di quest’ultimo paragrafo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste a tal fine.

     

    3)

    L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello europeo e che impongono a ciascun club partecipante a dette competizioni di iscrivere nell’elenco dei suoi giocatori e di far figurare nella distinta di gioco un numero minimo di giocatori che si siano formati nell’ambito territoriale di competenza di detta associazione, salvo che sia stato dimostrato che dette norme sono idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo consistente nell’incentivare, a livello locale, il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti e non eccedono quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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