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Document 62018CJ0022

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2019.
TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione.
Causa C-22/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:497

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 giugno 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione»

Nella causa C‑22/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Darmstadt (Tribunale circoscrizionale di Darmstadt, Germania), con decisione del 2 novembre 2017, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2018, nel procedimento

TopFit eV,

Daniele Biffi

contro

Deutscher Leichtathletikverband eV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la TopFit eV e D. Biffi, da G. Kornisch, Rechtsanwalt;

per il Deutscher Leichtathletikverband eV, da G. Engelbrecht, Rechtsanwalt;

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale all’udienza del 7 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale concerne l’interpretazione degli articoli 18, 21 e 165 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la TopFit eV e il sig. Daniele Biffi e, dall’altro, il Deutscher Leichtathletikverband eV (Federazione nazionale tedesca di atletica leggera; in prosieguo: il «DLV»), in merito alle condizioni di partecipazione di cittadini di altri Stati membri a campionati nazionali di sport dilettantistico nella categoria senior.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 165 TFUE, che figura sotto il titolo XII del Trattato FUE, intitolato «Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   (…)

L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

2.   L’azione dell’Unione è intesa:

(…)

a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi».

Normativa del DLV

4

L’articolo 5.2.1 della Deutsche Leichtathletikordnung (regolamento tedesco sull’atletica leggera; in prosieguo: il «regolamento sull’atletica leggera»), relativo al diritto di partecipare ai campionati tedeschi, nella sua versione del 17 giugno 2016 dispone quanto segue:

«In linea di principio, tutti i campionati sono aperti a tutti gli atleti che abbiano la cittadinanza tedesca e cui sia stato riconosciuto un valido diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva/associazione tra atleti tedesca».

5

Tale regolamento conteneva in precedenza un articolo 5.2.2, in forza del quale i cittadini dell’Unione erano ammessi a partecipare ai campionati tedeschi se titolari, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva/associazione tra atleti tedesca. Tale articolo è stato abrogato il 17 giugno 2016 e non è stato sostituito.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Il sig. Biffi è un cittadino italiano, nato nel 1972, che vive in Germania dal 2003. Egli pratica a livello amatoriale la corsa su distanze di 60, 100, 200 e 400 metri nella categoria senior (oltre i 35 anni). Il sig. Biffi è membro della TopFit, un’associazione sportiva avente sede a Berlino (Germania) e membro del Berliner Leichtathletik-Verband (federazione di atletica leggera di Berlino), a sua volta membro del DLV.

7

Il DLV raggruppa l’insieme delle federazioni di atletica leggera esistenti a livello regionale. Esso organizza campionati nazionali di atletica leggera per tre categorie di atleti, vale a dire per i giovani di età inferiore a 20 anni, per i giovani atleti della categoria «élite» e per i senior.

8

Dal 2012 il sig. Biffi, che non è più affiliato alla Federazione nazionale italiana di atletica leggera, ha partecipato in Germania ai campionati nazionali senior.

9

Fino al 17 giugno 2016, l’articolo 5.2.2 del regolamento sull’atletica leggera prevedeva che la partecipazione ai campionati tedeschi fosse aperta ai cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza tedesca se titolari, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva/associazione tra atleti tedesca.

10

In tale data, il DLV ha modificato detto regolamento abrogando la suddetta disposizione. L’articolo 5.2 dello stesso regolamento si riferisce solo ai cittadini nazionali e, secondo gli orientamenti del DLV, sono quindi gli atleti di cittadinanza tedesca ad avere priorità nella selezione per partecipare ai campionati nazionali.

11

Il giudice del rinvio afferma che il DLV ha giustificato tale modifica sostenendo che il campione tedesco dovrebbe essere unicamente un atleta di cittadinanza tedesca che possa partecipare ai campionati sotto l’abbreviazione «GER», che rinvia alla parola «Germany», ossia Germania. Per gli atleti senior non sarebbe possibile prevedere deroghe alle norme applicabili alle altre categorie di sportivi, vale a dire ai giovani di età inferiore a 20 anni e alla categoria «élite».

12

Nelle sue osservazioni scritte, il DLV fornisce precisazioni sulla normativa, chiarendo che agli stranieri titolari di un diritto di partecipazione a nome di un’associazione sportiva/associazione tra atleti sul territorio del DLV o a nome di un’altra federazione nazionale può essere riconosciuto, in casi giustificati, il diritto di partecipare senza valutazione, qualora ottengano un’autorizzazione a tal fine prima della data di chiusura delle iscrizioni all’evento sportivo in questione. In tal caso, essi possono partecipare unicamente al primo turno di una gara di corsa o ai primi tre tentativi di una gara tecnica.

13

La TopFit iscriveva il sig. Biffi al campionato tedesco senior indoor nelle discipline 60, 200 e 400 metri, che si è tenuto ad Erfurt il 4 e il 5 marzo 2017. Tale iscrizione veniva tuttavia respinta dal DLV, con conseguente totale esclusione del sig. Biffi da detto campionato, sebbene egli soddisfacesse tutte le condizioni per parteciparvi, tranne quella relativa alla cittadinanza. Contro la decisione di rigetto, la TopFit e il sig. Biffi presentavano invano un reclamo dinanzi alla commissione giuridica della federazione.

14

Il DLV organizzava a Zittau un altro campionato tedesco senior, dal 30 giugno al 2 luglio 2017, per il quale il sig. Biffi aveva raggiunto i risultati minimi che consentivano di partecipare alle corse sui 100, 200 e 400 metri. Tuttavia, poiché il sig. Biffi aveva avuto il diritto di partecipare a tali campionati unicamente «come esterno» o «senza valutazione», egli presentava, unitamente alla TopFit, una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio, al fine di garantire la sua piena partecipazione a detto campionato. Tale richiesta veniva respinta.

15

Il sig. Biffi era stato autorizzato a gareggiare, ma in modo parziale, ossia fuori valutazione, sia nelle gare a tempo sia nelle gare comprendenti una finale, come per la disciplina dei 100 metri, nell’ambito della quale era stato ammesso a partecipare unicamente alle eliminatorie senza accesso alla finale.

16

Di conseguenza, il sig. Biffi e la TopFit presentavano una domanda dinanzi al giudice del rinvio per ottenere l’autorizzazione alla partecipazione e alla valutazione in futuri campionati tedeschi di atletica leggera nella categoria senior. Essi fanno valere che il sig. Biffi soddisfa tutte le condizioni richieste dal DLV, in particolare in materia di prestazioni, tranne la condizione relativa al possesso della cittadinanza tedesca.

17

Il giudice del rinvio si chiede se tale condizione di cittadinanza costituisca una discriminazione illegittima, contraria alle norme del Trattato.

18

Esso afferma che, secondo il DLV, il regolamento sull’atletica leggera non è contrario alle disposizioni del Trattato, poiché la pratica sportiva in questione non costituirebbe un’attività economica e, pertanto, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

19

Pur sottolineando che il sig. Biffi è uno sportivo nella categoria senior che, malgrado le notevoli prestazioni, rimane uno sportivo dilettante che non esercita alcuna attività economica quando partecipa ai campionati, detto giudice si chiede se l’applicazione del diritto dell’Unione nel settore sportivo sia sempre soggetta all’esercizio di un’attività del genere. In proposito, esso afferma che il diritto dell’Unione fa ormai espresso riferimento allo sport all’articolo 165 TFUE e che il diritto dei cittadini dell’Unione di soggiornare in un altro Stato membro senza discriminazione, quale emerge dagli articoli 18, 20 e 21 TFUE, non dipenderebbe dall’esercizio di un’attività economica.

20

Pur nutrendo dubbi al riguardo, detto giudice ritiene che la partecipazione ai campionati sportivi di uno Stato membro da parte di cittadini di altri Stati membri debba essere, in linea di principio, ammessa. Alcune deroghe potrebbero essere applicate, in particolare quando si tratta di titoli e di campionati nazionali, ma le restrizioni dovrebbero essere proporzionate e non dovrebbero eccedere quanto assolutamente necessario per garantire la competizione sportiva.

21

È in tale contesto che l’Amtsgericht Darmstadt (Tribunale circoscrizionale di Darmstadt, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione della disciplina dell’atletica leggera prevista da un’associazione di uno Stato membro la quale subordina la partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza dello Stato membro integri una discriminazione illegittima.

2)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’associazione [sportiva] di uno Stato membro che permette agli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro di partecipare ai campionati nazionali unicamente come “esterni” o “senza valutazione” e che non consente loro di partecipare alle corse e alle gare finali li discrimini in maniera illegittima.

3)

Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un’associazione [sportiva] di uno Stato membro che esclude gli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro dall’assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento li discrimini in maniera illegittima».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

22

A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, il DLV, con lettera del 20 marzo 2019, ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, per il motivo che tali conclusioni si basano principalmente sull’articolo 49 TFUE, mentre le questioni poste riguardano unicamente gli articoli 18, 21 e 165 TFUE e le parti non hanno avuto l’occasione di esprimersi sull’eventuale incidenza di tale articolo 49 TFUE sull’esito del procedimento principale.

23

A tal proposito, l’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte consente, sentito l’avvocato generale, di disporre in qualsiasi momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se la Corte non si ritiene sufficientemente edotta o quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

24

Nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni sottopostele e che la causa non debba essere decisa sulla base di un argomento relativo all’articolo 49 TFUE che non sarebbe stato discusso tra le parti.

25

Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

26

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni sul territorio dello Stato membro in cui è stabilita detta federazione, nell’ambito della quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali, nel senso che, sebbene soddisfi tutte le condizioni richieste tranne quella relativa alla cittadinanza, può partecipare a questi campionati unicamente «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, e può anche non essere autorizzato a partecipare a tali campionati.

27

Va rilevato, al riguardo, che un cittadino dell’Unione, come il sig. Biffi, cittadino italiano trasferitosi in Germania, dove risiede da 15 anni, ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

28

Per giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a chi tra loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tale riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenza del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31).

29

Come già dichiarato dalla Corte, la situazione di un cittadino dell’Unione che si sia avvalso della propria libertà di circolazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 TFUE, che sancisce il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza (sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 27).

30

Tale articolo si applica ad un cittadino dell’Unione che, al pari del sig. Biffi, risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nel quale intende partecipare a competizioni sportive come dilettante.

31

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il diritto dell’Unione garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro sia la libertà di recarsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività lavorativa dipendente o autonoma sia la libertà di risiedervi dopo avervi esercitato un’attività siffatta e che l’accesso alle attività ricreative proposte in quello Stato costituisce un corollario della libertà di circolazione (sentenza del 7 marzo 1996, Commissione/Francia, C‑334/94, EU:C:1996:90, punto 21).

32

La Corte ha anche dichiarato che i diritti conferiti ad un cittadino dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sono volti, in particolare, a favorire la progressiva integrazione del cittadino dell’Unione interessato nella società dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 56).

33

Inoltre, l’articolo 165 TFUE riflette la notevole rilevanza sociale dello sport nell’Unione, in particolare dello sport dilettantistico, la quale era stata sottolineata nella dichiarazione n. 29 sullo sport, figurante nell’allegato all’atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato di Amsterdam (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106, nonché del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punto 33), e il ruolo dello sport come fattore di integrazione nella società dello Stato membro ospitante.

34

Pertanto, da una lettura combinata dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 165 TFUE risulta che la pratica di uno sport dilettantistico, in particolare all’interno di un’associazione sportiva, consente al cittadino dell’Unione che risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la cittadinanza di creare o di consolidare legami con la società dello Stato nel quale si è trasferito e risiede. Ciò vale anche per quanto concerne la partecipazione a competizioni sportive di qualunque livello.

35

Ne consegue che un cittadino dell’Unione, come il sig. Biffi, può legittimamente avvalersi degli articoli 18 e 21 TFUE nell’ambito della sua pratica di uno sport dilettantistico da competizione nella società dello Stato membro ospitante.

36

Si pone tuttavia la questione se le disposizioni delle federazioni nazionali sportive siano soggette alle norme del Trattato allo stesso titolo delle norme di origine statale.

37

Va ricordato, al riguardo, che, per giurisprudenza costante, il rispetto delle libertà fondamentali e il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsti dal Trattato si impongono anche alle normative di natura non pubblica dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 17; del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 82; del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809, punto 98, nonché del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 30).

38

La Corte ha quindi dichiarato che l’abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione di servizi, obiettivo fondamentale della Comunità europea consacrato nell’articolo 3, lettera c), del Trattato CEE (abrogato dal Trattato di Lisbona), sostituito, in sostanza, dagli articoli da 3 a 6 TFUE, sarebbe compromessa se l’eliminazione delle restrizioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall’esercizio dell’autonomia giuridica di associazioni o enti di natura non pubblicistica (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, punto 18).

39

Il principio sancito da tale giurisprudenza della Corte si applica altresì qualora un gruppo o un’organizzazione eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini, C‑411/98, EU:C:2000:530, punto 50).

40

Ne consegue che le norme di una federazione sportiva nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che disciplinano l’accesso dei cittadini dell’Unione alle competizioni sportive, sono soggette alle norme del Trattato, in particolare agli articoli 18 e 21 TFUE.

41

Occorre quindi esaminare se siffatte norme siano conformi a tali articoli.

42

Al riguardo, il giudice del rinvio afferma che, a seguito della modifica del regolamento sull’atletica leggera introdotta dal DLV il 17 giugno 2016, un cittadino dell’Unione come il sig. Biffi è trattato diversamente da un cittadino nazionale.

43

Secondo detto giudice, tale cittadino, benché soddisfi le condizioni relative alle prestazioni sportive richieste e disponga, da almeno un anno, di un diritto di partecipazione a gare sportive a nome di un’associazione sportiva affiliata alla federazione nazionale di atletica leggera può, a motivo della sua cittadinanza, essere escluso dalla partecipazione ad un campionato nazionale dilettantistico di corsa su distanze brevi nella categoria senior o può essere ammesso a parteciparvi solo parzialmente.

44

Va rilevato che una siffatta disparità di trattamento è atta ad introdurre una restrizione alla libertà di circolazione di tale cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 28).

45

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che uno sportivo dilettante come il sig. Biffi non ha accesso ai campionati nazionali organizzati dal DLV nella categoria senior alle stesse condizioni dei cittadini tedeschi, sebbene tali campionati facciano parte delle competizioni più importanti a livello nazionale. Quando è autorizzato a gareggiare, egli può attualmente partecipare soltanto alle eliminatorie senza valutazione e quindi senza accesso alla finale o alle prove a tempo, ma come esterno.

46

Una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale può anche comportare, come affermato dalla TopFit e dal sig. Biffi nelle loro osservazioni scritte, che gli atleti cittadini di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania siano meno sostenuti dalle associazioni sportive cui sono affiliati rispetto agli atleti nazionali, poiché queste associazioni avranno meno interesse ad investire in un atleta che non può partecipare ai campionati nazionali. In tal caso, gli atleti cittadini di altri Stati membri, come il sig. Biffi, avrebbero meno probabilità di integrarsi all’interno della loro associazione sportiva di appartenenza e, di conseguenza, nella società del loro Stato membro di residenza.

47

Va rilevato che effetti del genere possono rendere meno attraente l’esercizio dello sport dilettantistico da parte dei cittadini dell’Unione e costituiscono pertanto una restrizione alla loro libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE.

48

Orbene, una restrizione alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 31).

49

Al riguardo va ricordato che, nel settore sportivo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive, come le partite tra squadre nazionali di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d’applicazione delle norme di cui trattasi deve restare entro i limiti del suo obiettivo specifico e non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 76127).

50

Orbene, poiché, a prima vista, l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva non copre tutte le competizioni che si svolgono a livello nazionale in tale disciplina, detta attribuzione ha un effetto limitato sulla pratica della disciplina sportiva di cui trattasi. Inoltre, al pari di quanto dichiarato in merito alla composizione delle squadre nazionali, sembra legittimo riservare l’attribuzione del titolo di campione nazionale in una determinata disciplina sportiva ad un cittadino nazionale, in quanto tale elemento nazionale può essere considerato una caratteristica del titolo stesso di campione nazionale. Tuttavia, occorre che le restrizioni derivanti dal perseguimento di detto obiettivo siano conformi al principio di proporzionalità.

51

Nel caso di specie, il DLV ritiene in generale che, in quanto federazione sportiva, esso goda di autonomia nella fissazione delle sue norme e che il pubblico si aspetti che il campione nazionale di uno Stato sia un cittadino di tale Stato. Tale federazione, inoltre, fa valere due spiegazioni specifiche volte a giustificare la sua normativa. In primo luogo, la designazione del campione nazionale nonché del secondo e del terzo miglior atleta a livello nazionale servirebbe a selezionare gli atleti che rappresenteranno il loro paese ai campionati internazionali, come i campionati europei, nel caso di specie sotto l’abbreviazione «GER», che rinvia alla parola «Germany», ossia Germania. In secondo luogo, il DLV indica che non è possibile distinguere a seconda delle categorie di età e prevedere una deroga per i senior rispetto ai giovani di età inferiore a 20 anni e alla categoria «élite».

52

Per quanto riguarda, anzitutto, l’affermazione secondo cui le federazioni sportive sono libere di stabilire le loro regole, occorre ricordare, come già indicato al punto 40 della presente sentenza, che l’autonomia di cui godono tali associazioni private per adottare normative sportive non può autorizzarle a limitare l’esercizio dei diritti conferiti ai privati dal Trattato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 81).

53

Va sottolineato che il fatto che una norma sia puramente sportiva non implica che essa sia esclusa ipso facto dall’ambito di applicazione del Trattato (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, punto 33).

54

Di conseguenza, l’argomento secondo cui il pubblico si aspetta che il campione nazionale di un paese abbia la cittadinanza di tale paese non giustifica l’adozione di qualsivoglia restrizione alla partecipazione di cittadini stranieri ai campionati nazionali.

55

Pertanto, restano da esaminare le giustificazioni specifiche invocate dal DLV.

56

Per quanto concerne la prima di tali giustificazioni, vale a dire la designazione del campione nazionale che rappresenterà il suo paese ai campionati internazionali, dall’udienza dinanzi alla Corte emerge che il DLV non seleziona esso stesso i partecipanti ai campionati internazionali della categoria senior, ma sono gli atleti appartenenti ad un’associazione sportiva affiliata al DLV e che soddisfano le condizioni di prestazione che, a prescindere dalla loro cittadinanza, possono partecipare a tali campionati ed iscriversi essi stessi. Pertanto, un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania può diventare campione d’Europa di corsa nella categoria senior gareggiando per la Germania. Secondo le indicazioni dello stesso DLV, quest’ultimo seleziona i migliori atleti nazionali per partecipare ai campionati internazionali solo nella categoria «élite».

57

Per quanto concerne la seconda giustificazione invocata dal DLV, vale a dire la necessità di adottare le stesse regole per tutte le categorie di età, dal punto precedente risulta che essa non è suffragata dalle dichiarazioni del DLV sul meccanismo di selezione degli atleti a livello internazionale, da cui emerge che tale meccanismo riguarderebbe unicamente la categoria «élite».

58

Pertanto, nessuna delle due giustificazioni addotte dal DLV sembra basarsi su considerazioni oggettive.

59

Spetta al giudice del rinvio verificare se esistano altre giustificazioni delle norme relative alla non ammissione parziale di cittadini stranieri ai campionati nazionali.

60

In proposito, occorre inoltre ricordare che, sebbene spetti agli enti interessati, come gli organizzatori di campionati o le federazioni sportive, stabilire le norme appropriate per garantire il regolare svolgimento delle competizioni (sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège, C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punto 67), tali norme non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito (sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, punto 56).

61

Per quanto concerne l’argomento secondo cui si tratta di uno sport individuale con eliminazione progressiva, nel caso di specie la corsa su distanze brevi che si svolge su otto corsie, va rilevato che la presenza di uno o più cittadini stranieri nella prova finale può impedire ad un cittadino nazionale di vincere il campionato e ostacolare la designazione dei migliori cittadini nazionali.

62

Tuttavia, anche nell’ambito di simili sport, la non ammissione dei cittadini stranieri alla prova finale non deve eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. In proposito, si deve tener conto del fatto che, nello Stato membro di cui trattasi nel presente procedimento, una siffatta esclusione non è esistita per anni nella categoria senior.

63

Spetta al giudice nazionale chiamato ad esaminare l’esistenza di eventuali altre giustificazioni effettuare tale esame tenendo conto dell’obiettivo, derivante da una lettura combinata delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 165 TFUE, di promuovere maggiormente l’apertura nelle competizioni, e dell’importanza di integrare i residenti, soprattutto quelli di lunga durata, come, nel caso di specie, il sig. Biffi, nello Stato membro ospitante.

64

Per quanto riguarda, poi, la non ammissione totale ai campionati nazionali, il DLV ritiene che essa non sia in discussione nel presente procedimento, dato che il sig. Biffi dovrebbe poter continuare a partecipare a tali campionati. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Biffi non è stato ammesso a partecipare ad un campionato nazionale nel 2017. Inoltre, secondo le precisazioni relative al quadro normativo fornite dal DLV nelle sue osservazioni scritte, poiché la partecipazione di cittadini stranieri, membri di un’associazione sportiva affiliata al DLV, è soggetta ad autorizzazione, un’esclusione del genere rimarrebbe possibile.

65

In proposito, va ricordato che un regime di previa autorizzazione, perché sia giustificato alla luce degli articoli 18 e 21 TFUE, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale del DLV affinché esso non sia usato in modo arbitrario (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 20 febbraio 2001, Analir e a., C‑205/99, EU:C:2001:107, punto 38).

66

Occorre inoltre rilevare che, qualora esista un meccanismo relativo alla partecipazione di un atleta straniero ad un campionato nazionale, quantomeno alle eliminatorie e/o come esterno, la non ammissione totale di tale atleta a detti campionati a motivo della sua cittadinanza risulta in ogni caso sproporzionata.

67

Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell’Unione europea, cittadino di un altro Stato membro, che risieda da molti anni nel territorio dello Stato membro in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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