Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0514

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023.
LU e PH.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Violazione – Conseguenze.
Cause riunite C-514/21 e C-515/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:235

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Violazione – Conseguenze»

Nelle cause riunite C‑514/21 e C‑515/21,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisioni del 30 luglio 2021, pervenute in cancelleria il 20 agosto 2021, nei procedimenti relativi all’esecuzione di due mandati d’arresto europei emessi contro

LU (C‑514/21),

PH (C‑515/21),

con l’intervento di:

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: M.-A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per LU, da P. Carroll, SC, T. Hughes, solicitor, e K. Kelly, BL;

per PH, da E. Lawlor, BL, R. Munro, SC, e D. Rudden, solicitor;

per il Minister for Justice and Equality e per il governo irlandese, da M. Browne, A. Joyce e C. McMahon, in qualità di agenti, assistiti da R. Kennedy, SC, e da J. Williams, BL;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie ungheresi a carico di LU e dalle autorità giudiziarie polacche a carico di PH, ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà negli Stati membri emittenti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2002/584

3

Ai sensi del considerando 6 della decisione quadro 2002/584:

«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

4

L’articolo 1 di tale decisione quadro dispone quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione quadro è così formulato:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6

L’articolo 3 della medesima decisione quadro così recita:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

1)

se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

2)

se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

3)

se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

7

L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584 prevede quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

1)

se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

2)

se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo;

3)

se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;

4)

se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

5)

se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

6)

se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

7)

[s]e il mandato d’arresto europeo riguarda reati:

a)

che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio;

b)

che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio».

8

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, introdotto dalla decisione quadro 2009/299, così dispone:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».

9

L’articolo 5 di tale decisione quadro dispone quanto segue:

«L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

[1])

Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

[2])

Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

10

L’articolo 8 di detta decisione quadro è così formulato:

«1.   Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)

identità e cittadinanza del ricercato;

b)

il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)

indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)

natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)

descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)

pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)

per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2.   Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee».

11

L’articolo 15 della medesima decisione quadro così recita:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.   L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

Decisione quadro 2009/299

12

I considerando 1 e 15 della decisione quadro 2009/299 così recitano:

«1)

Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [,firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU»)], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(...)

15)

I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale».

13

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro così prevede:

«1.   La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri».

Diritto irlandese

14

L’articolo 37, paragrafo 1, dell’European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo), nella versione in vigore all’epoca dei fatti dei procedimenti principali (in prosieguo: la «legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo»), prevede quanto segue:

«Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge ove:

a)

la sua consegna sia incompatibile con gli obblighi gravanti sullo Stato in forza:

i)

della [CEDU], o

ii)

dei protocolli alla [CEDU],

(...)».

15

Ai sensi dell’articolo 45 di tale legge:

«Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge ove non sia comparso personalmente al procedimento terminato con la condanna ad una pena o misura di sicurezza privative della libertà, in relazione alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, a meno che tale mandato non contenga gli elementi richiesti dai punti 2, 3 e 4 della lettera d) del modello di mandato di cui all’allegato alla decisione quadro 2002/584».

Diritto polacco

16

L’articolo 75, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale) del 6 giugno 1997 (Dz. U. n. 88, posizione 553), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, dispone quanto segue:

«Il tribunale dispone l’esecuzione di una pena qualora, durante il periodo di messa alla prova, la persona condannata abbia commesso un reato doloso simile a quello per il quale è stato validamente e definitivamente condannato ad una pena detentiva».

Controversie nei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑514/21

17

Il 10 ottobre 2006, al termine di un processo a cui LU è comparso personalmente, l’Encsi városi bíróság (Tribunale distrettuale di Encs, Ungheria) lo ha condannato per quattro reati commessi nel corso del 2005.

18

Il 19 aprile 2007 la Borsod Abaúj Zemplén Megyei Bíróság (Corte di Borsod-Abaj-Zemplén, Ungheria), dinanzi alla quale LU, che era stato regolarmente citato a comparire, è stato rappresentato da un avvocato, ha confermato tale sentenza e condannato LU a una pena di un anno di reclusione. Tuttavia, l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di due anni di messa alla prova. Avendo trascorso un mese in custodia cautelare, a LU restavano al massimo undici mesi di reclusione da scontare.

19

Il 16 dicembre 2010 l’Encsi városi bíróság (Tribunale distrettuale di Encs) ha condannato LU a una sanzione pecuniaria per mancato pagamento di una pensione alimentare nel corso del 2008, ossia durante il periodo di messa alla prova applicabile alla pena con sospensione alla quale era stato precedentemente condannato. LU era presente alle udienze del 15 novembre 2010 e del 13 dicembre 2010, ma non era presente quando tale Tribunale ha emesso la sentenza.

20

Nel giugno 2012 la Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc, Ungheria) ha riformato tale sentenza e ha condannato LU a cinque mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Essa ha disposto altresì l’esecuzione della pena a cui era stato condannato per i reati commessi nel corso del 2015. Non è chiaro se tale corte d’appello fosse tenuta a ordinare l’esecuzione di tale pena o se avesse un margine di discrezionalità al riguardo.

21

LU era stato citato a comparire davanti al Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc). Sebbene la citazione non sia stata ricevuta da LU, la notifica è stata ritenuta regolare ai sensi della legge ungherese. LU non era presente all’udienza davanti a tale Corte, ma quest’ultima ha nominato un avvocato per rappresentarlo. Tale avvocato è comparso all’udienza e, successivamente, ha presentato, da un lato, un’istanza per ottenere un nuovo processo, che è stata respinta, e, dall’altro, una domanda di grazia in nome e per conto di LU.

22

Nel settembre 2012 le autorità ungheresi hanno emesso un mandato d’arresto europeo che chiedeva la consegna di LU, che si trova in Irlanda, ai fini dell’esecuzione delle pene alle quali era stato condannato sia per i reati commessi nel 2005 sia per il reato relativo al mancato pagamento della pensione alimentare. La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha tuttavia rifiutato di dare esecuzione a tale mandato.

23

Il 28 ottobre 2015, su richiesta di LU, la Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc) ha ingiunto all’Encsi Járásbíróság (tribunale distrettuale di Encs) di esaminare se occorresse avviare un nuovo processo per quanto riguardava i reati commessi nel 2005. Il 24 ottobre 2016 detto giudice ha respinto l’stanza di nuovo processo. LU non è comparso davanti all’Encsi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Encs), ma è stato rappresentato da un avvocato di sua nomina.

24

LU ha proposto ricorso contro tale decisione al Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc), che ha tenuto un’udienza il 20 marzo 2017, alla quale LU non è comparso, ma è stato rappresentato da un avvocato di sua nomina. Il 29 marzo 2017 tale Corte ha respinto l’istanza di nuovo processo.

25

A seguito di tale decisione, la pena detentiva alla quale LU era stato condannato per i reati commessi nel 2005, e di cui la Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc) aveva disposto l’esecuzione nel giugno 2012, è tornata a essere esecutiva secondo la legge ungherese.

26

Il 27 luglio 2017 le autorità ungheresi hanno emesso un secondo mandato d’arresto europeo, che è quello di cui trattasi nel procedimento principale, affinché LU scontasse gli undici mesi restanti della pena detentiva alla quale era stato condannato per i quattro reati commessi nel 2005.

27

Con decisione del 15 dicembre 2020, la High Court (Alta Corte) ha ordinato la consegna di LU sulla base di tale mandato. Investita di un appello proposto da LU, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), ossia il giudice del rinvio, rileva, in primo luogo, che LU non è comparso al processo che ha portato, da un lato, alla sua condanna da parte della Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc) per mancato pagamento della pensione alimentare e, dall’altro, all’ordinanza di esecuzione della prima pena privativa della libertà, oggetto del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale. Poiché LU non sembra aver rinunciato al suo diritto di essere presente nel corso di tale procedimento, tale giudice ritiene che detto procedimento non sia stato condotto conformemente all’articolo 6 della CEDU.

28

Tale giudice è poi incline a ritenere che, se il procedimento dinanzi alla Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc) dovesse essere considerato come facente parte del «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, non sarebbero soddisfatte le condizioni né di tale articolo né dell’articolo 45 della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo.

29

In secondo luogo, il giudice del rinvio sostiene tuttavia, da un lato, che l’ordinanza di esecuzione della prima pena privativa della libertà inflitta a LU potrebbe essere considerata soltanto come una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di tale pena, ai sensi della sentenza Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026), e, dall’altro, che né tale decisione né la condanna di LU per mancato pagamento della pensione alimentare hanno avuto per oggetto o per effetto di modificare la natura o il quantum della pena privativa della libertà che gli era stata inflitta per i reati commessi nel 2005, cosicché entrambe esulerebbero dall’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584.

30

Ciò premesso, tale giudice ritiene che la fattispecie di cui al procedimento principale differisca sotto vari aspetti da quella che ha dato luogo alla sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026).

31

Nel caso in esame, innanzitutto, secondo detto giudice, la seconda condanna sembra aver avuto un effetto determinante, provocando la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta in precedenza a carico di LU. In caso di consegna, poi, LU non avrebbe il diritto di essere ascoltato a posteriori. Infine, le circostanze del procedimento principale presenterebbero un collegamento molto più stretto con l’articolo 6 della CEDU, nonché con l’articolo 47 e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, che con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026). Infatti, è solo perché LU è stato riconosciuto colpevole e condannato, in contumacia, per mancato pagamento della pensione alimentare che la pena privativa della libertà, inflitta per i reati commessi nel 2005, è esecutiva e non vi è alcun dubbio che l’articolo 6 della CEDU si applichi al procedimento conclusosi con tale condanna in contumacia.

32

Inoltre, lo stesso giudice rileva che, poiché l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 45 della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo ostano alla consegna di LU affinché questi sconti la pena alla quale è stato condannato, in contumacia, per mancato pagamento della pensione alimentare, sembrerebbe anomalo che possa essere consegnato alle autorità ungheresi per scontare la pena alla quale è stato condannato per i reati commessi nel 2005, quando tale pena è esecutiva solo in virtù della condanna in contumacia.

33

Il giudice del rinvio aggiunge che l’ordinanza della Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc) che revoca la sospensione dell’esecuzione della prima pena privativa della libertà potrebbe essere considerata così strettamente connessa alla condanna per mancato pagamento degli alimenti che una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU che vizia tale condanna dovrebbe viziare anche tale ordinanza.

34

Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se, allorché la consegna della persona ricercata sia chiesta al fine di farle scontare una pena privativa della libertà sospesa ab initio, ma della quale è stata in seguito ordinata l’esecuzione per effetto della sua condanna per un ulteriore reato, e tale ordine di esecuzione sia stato emesso dal giudice che ha condannato la persona ricercata per tale ulteriore reato, il procedimento che si è concluso con tale successiva condanna e con l’ordine di esecuzione faccia parte del “processo terminato con la decisione” ai fini dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

b)

Se, ai fini della risposta alla precedente questione di cui al numero 1, lettera a), rilevi il fatto che la corte che ha emesso l’ordine di esecuzione fosse obbligata a emettere tale ordine in punto di diritto o avesse discrezionalità nell’emettere tale ordine.

2)

Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia legittimata ad accertare se il procedimento che è terminato con la successiva condanna e con l’ordine di esecuzione, tenutosi in assenza della persona ricercata, si sia svolto in conformità all’articolo 6 della [CEDU] e, in particolare, se l’assenza della persona ricercata abbia determinato una violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata a un processo equo.

3)

a)

Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che il procedimento che si è concluso con la successiva condanna e con l’ordine di esecuzione non si sia svolto in conformità all’articolo 6 della [CEDU] e, in particolare, che l’assenza della persona ricercata abbia determinato la violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata ad un processo equo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia legittimata e/o tenuta i) a rifiutare la consegna della persona ricercata sulla base del rilievo che tale consegna sarebbe contraria all’articolo 6 della [CEDU] e/o agli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della [Carta] e/o ii) ad esigere dall’autorità giudiziaria emittente, quale condizione per la consegna, la garanzia che la persona ricercata avrà, a seguito della consegna, diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello, cui avrà il diritto di partecipare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, che potrebbero condurre alla riforma della decisione originaria, con riferimento alla condanna che ha dato luogo all’ordine di esecuzione.

b)

Se, ai fini della precedente questione numero 3, lettera a), il criterio applicabile sia quello di stabilire se la consegna della persona ricercata violerebbe la sostanza dei suoi diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 6 della [CEDU] e/o degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e, in caso affermativo, se il fatto che il procedimento che si è concluso con la successiva condanna e con l’ordine di esecuzione si sia svolto in absentia e il fatto che, in caso di consegna, il ricercato non avrà diritto a un nuovo processo o a ricorso in appello sia sufficiente a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ritenere che la consegna violerebbe il contenuto essenziale di tali diritti».

Causa C‑515/21

35

Il 29 maggio 2015 il Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia (Tribunale circondariale di Wrocław-Śródmieście, Polonia) ha condannato PH, in sua presenza, a un anno di reclusione per un reato commesso nel 2015. Tuttavia, l’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di messa alla prova di cinque anni. PH non ha interposto appello avverso tale condanna.

36

Il 21 febbraio 2017 PH è stato riconosciuto colpevole, dal Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (Tribunale circondariale di Bydgoszcz, Polonia), di un secondo reato per il quale è stato condannato ad una pena detentiva di quattordici mesi. PH non era al corrente dell’udienza tenutasi dinanzi a tale tribunale e non è comparso a tale udienza né personalmente né tramite un legale rappresentante.

37

Il 16 maggio 2017 il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Tribunale circondariale di Wrocław-Śródmieście, Polonia) ha ordinato, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, del codice penale polacco, l’esecuzione della pena detentiva di un anno a cui aveva condannato PH, in quanto PH aveva commesso un secondo reato durante il periodo di messa alla prova. Tale Tribunale non disponeva di alcun margine di discrezionalità al riguardo.

38

PH non era al corrente del procedimento avviato dinanzi al Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Tribunale circondariale di Wrocław-Śródmieście), che ha portato alla decisione di revocare la sospensione dell’esecuzione della sua prima pena detentiva, e non è comparso all’udienza del 16 maggio 2017 né personalmente né tramite un rappresentante legale.

39

Il termine entro il quale PH poteva appellare la sua condanna per il secondo reato è ormai scaduto e, in caso di consegna, PH non avrà il diritto di essere ascoltato se non in un eventuale ricorso straordinario.

40

Il 26 febbraio 2019 il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (Tribunale circondariale di Wrocław-Śródmieście) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di PH, che si trova in Irlanda, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva di un anno a cui era stato condannato il 29 maggio 2015.

41

Con decisione del 16 novembre 2020, la High Court (Alta Corte) ha ordinato la consegna di PH sulla base di tale mandato. PH ha impugnato tale decisione dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello).

42

La Court of Appeal (Corte d’appello) sottolinea che il processo in contumacia che ha portato alla seconda condanna di PH non sembrava essere conforme all’articolo 6 della CEDU né agli articoli 47 e 48 della Carta, poiché PH non sembrava aver rinunciato al suo diritto di essere presente al processo.

43

Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha deciso, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 27 a 33 della presente sentenza, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, allorché la consegna della persona ricercata sia chiesta al fine di farle scontare una pena privativa della libertà sospesa ab initio, ma della quale sia stata in seguito ordinata l’esecuzione per effetto della sua successiva condanna per un ulteriore reato, in circostanze in cui l’ordine di esecuzione era obbligatorio in ragione di tale condanna, il procedimento che è terminato con tale successiva condanna e/o il procedimento che si è concluso con l’adozione dell’ordine di esecuzione facciano parte del “processo terminato con la decisione” ai fini dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

2)

Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia legittimata e/o tenuta ad accertare se il procedimento che è terminato con la successiva condanna e/o il procedimento che si è concluso con l’ordine di esecuzione, entrambi tenuti in assenza della persona ricercata, si siano svolti in conformità all’articolo 6 della [CEDU] e, in particolare, se l’assenza della persona ricercata in detti procedimenti abbia determinato una violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata a un processo equo.

3)

a)

Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga che i procedimenti che si sono conclusi con la successiva condanna e con l’ordine di esecuzione non si siano svolti in conformità all’articolo 6 della [CEDU] e, in particolare, che l’assenza della persona ricercata abbia determinato la violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata ad un processo equo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia legittimata e/o tenuta i) a rifiutare la consegna della persona ricercata sulla base del rilievo che tale consegna sarebbe contraria all’articolo 6 della [CEDU] e/o agli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o ii) ad esigere dall’autorità giudiziaria emittente, quale condizione per la consegna, la garanzia che la persona ricercata avrà, a seguito della consegna, diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello, cui avrà il diritto di partecipare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, che potrebbero condurre alla riforma della decisione originaria, con riferimento alla condanna che ha dato luogo all’ordine di esecuzione.

b)

Se, ai fini della precedente questione numero 3, lettera a), il criterio applicabile sia quello di stabilire se la consegna della persona ricercata violerebbe la sostanza dei suoi diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 6 della [CEDU] e/o degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e, in caso affermativo, se il fatto che i procedimenti che si sono conclusi con la successiva condanna e con l’ordine di esecuzione si siano svolti in absentia e il fatto che, in caso di consegna, il ricercato non avrà diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello sia sufficiente a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ritenere che la consegna violerebbe il contenuto essenziale di tali diritti».

44

Con decisione del presidente della Corte del 20 settembre 2021, le cause C‑514/21 e C‑515/21 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

45

Con la prima questione nelle cause riunite C‑514/21 e C‑515/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo, ai fini dell’esecuzione di tale pena, la decisione, adottata in contumacia, che revoca una tale sospensione o la seconda condanna penale, anch’essa adottata in contumacia, costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.

46

In primo luogo, va ricordato che la decisione quadro 2002/584 mira, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 67 e giurisprudenza citata).

47

A tal fine, da tale decisione quadro, e in particolare dall’articolo 1, paragrafo 2, discende che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, mentre il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a.C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 68 e giurisprudenza citata).

48

In secondo luogo, si evince dalla formulazione stessa dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 38 e giurisprudenza citata).

49

In proposito, va rilevato che tale articolo 4 bis limita in tal modo la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in maniera dettagliata e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punti 3536, nonché giurisprudenza citata).

50

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 mira quindi a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 39 e giurisprudenza citata). Più in particolare, si evince espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, che tale articolo 4 bis è stato inserito nella decisione quadro 2002/584 al fine di tutelare il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo penale avviato a suo carico, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

51

Detto articolo 4 bis deve, inoltre, essere interpretato e applicato in modo conforme all’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché all’articolo 48 della Carta che, come precisano le spiegazioni relative alla Carta, corrispondono all’articolo 6 della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo e terzo comma, e dell’articolo 48 della Carta assicuri un livello di tutela che non si discosti da quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo a un imputato lontano dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 55].

52

In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte si evince che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha portato alla decisione giudiziaria che ha definitivamente condannato la persona la cui consegna è richiesta nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 74, e del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 64).

53

Una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà pronunciata anteriormente non costituisce invece una «decisione» ai sensi di tale articolo 4 bis, paragrafo 1, salvo il caso in cui incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il quantum di tale pena e che l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo. Ne consegue che una decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà dovuta alla violazione, da parte dell’interessato, di una condizione oggettiva che accompagna tale sospensione, quale la commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova, non rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo 4 bis, paragrafo 1, in quanto lascia invariata tale pena per quanto riguarda sia la natura sia il quantum (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punti 77, 81, 8288).

54

D’altra parte, poiché l’autorità incaricata di decidere su una tale revoca non è chiamata a riesaminare il merito della causa che ha dato luogo alla condanna penale, il fatto che tale autorità disponga di un margine di discrezionalità non è rilevante, fintanto che tale margine non le consenta di modificare il quantum o la natura della pena privativa della libertà, così come fissati dalla decisione di condanna definitiva della persona ricercata (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 80).

55

Tale interpretazione restrittiva della nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è d’altra parte conforme all’impianto generale del sistema istituito da tale decisione quadro. Infatti, come sottolineato al punto 47 della presente sentenza, tale disposizione costituisce un’eccezione alla regola che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente e deve, pertanto, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.

56

Una simile interpretazione è, inoltre, tale da garantire al meglio lo scopo, perseguito da detta decisione quadro, consistente, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, nel facilitare e nell’accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci, evitando di investire l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di una generale funzione di controllo di tutte le decisioni procedurali emesse negli Stati membri emittenti (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punti 8788, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 88).

57

A tal riguardo, è giurisprudenza consolidata, da un lato, che la decisione quadro 2002/584, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo da mettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri il cui mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale istituito dalla legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 47 e giurisprudenza citata] e, dall’altro, che la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui è richiesta la consegna spetta in primo luogo allo Stato membro emittente (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punti 4950).

58

Occorre altresì rilevare che una siffatta interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 si concilia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Secondo tale giurisprudenza, da un lato, le procedure relative alle modalità di esecuzione delle pene non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della CEDU e, dall’altro, le misure adottate da un giudice dopo la pronuncia di una pena definitiva o durante la sua esecuzione possono essere considerate «pene», ai sensi di tale Convenzione, solo se possono portare a una ridefinizione o a una modifica della portata della pena inizialmente inflitta (v., in particolare, Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c. Lussemburgo, CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 87; Corte EDU, 10 novembre 2015, Çetin c. Turchia, CE:ECHR:2015:1110DEC003285709, § da 42 a 47; Corte EDU, 12 novembre 2019, Abedin c. Regno Unito, CE:ECHR:2019:1112DEC005402616, § da 29 a 37; Corte EDU, 22 giugno 2021, Ballıktaş Bingöllü, CE:ECHR:2021:0622JUD007673012, § 48, e Corte EDU 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ucraina, CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, §§ da 47 a 52).

59

In quarto luogo, va osservato, sotto un primo profilo, che, a differenza delle questioni relative alle modalità di esecuzione o di applicazione di una pena, una decisione giudiziaria di condanna dell’interessato rientra nell’aspetto penale dell’articolo 6 CEDU [v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 85, e del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 75 e giurisprudenza citata].

60

Sotto un secondo profilo, il diritto dell’imputato di presenziare al processo costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito all’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché all’articolo 48 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato lontano dal territorio), C‑420/20, EU:C:2022:679, punti da 54 a 56, nonché giurisprudenza citata].

61

A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che una condanna in absentia di una persona, per la quale non è stato dimostrato che aveva rinunciato al diritto di comparire e di difendersi o che aveva avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia, senza possibilità di ottenere un nuovo giudizio, dopo essere stata ascoltata, sul merito dell’accusa, in fatto e in diritto, nei suoi confronti, costituisce un palese diniego di giustizia (Corte EDU, sentenza 1o marzo 2006, Sejdovic c. Italia, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 82, e Corte EDU 9 luglio 2019, Kislov c. Russia, CE:ECHR:2019:0709JUD000359810, §§ 106, 107 e 115).

62

Nel caso di specie, occorre ancora rilevare, da un lato, che le seconde condanne penali inflitte a PH e a LU hanno obbligato o autorizzato l’autorità nazionale competente a revocare la sospensione dell’esecuzione delle prime pene privative della libertà alle quali tali persone erano già state condannate e, dall’altro, che tale revoca ha, essa stessa, consentito l’emissione dei mandati d’arresto europei, di cui trattasi nei procedimenti principali, in quanto le prime pene privative della libertà inflitte a PH e a LU sono divenute esecutive per effetto di tale revoca.

63

Pertanto, una condanna penale pronunciata in contumacia nei confronti della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e senza la quale, come nel caso di specie, tale mandato non avrebbe potuto essere emesso costituisce un elemento necessario all’emissione di detto mandato che è suscettibile di essere inficiato da un vizio fondamentale che lede gravemente il diritto dell’imputato a comparire personalmente al proprio processo, come garantito all’articolo 47, secondo e terzo comma, e all’articolo 48 della Carta.

64

Sotto un terzo profilo, come rilevato al punto 50 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha deciso di attribuire un’importanza specifica, nell’ambito del meccanismo del mandato d’arresto europeo, al diritto dell’imputato di comparire personalmente al processo introducendo, all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un motivo facoltativo di non esecuzione di un tale mandato specificamente dedicato alla tutela di siffatto diritto. Inoltre, come sottolineato al punto 51 della presente sentenza, un tale motivo di diniego deve essere interpretato in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall’articolo 48 della Carta, come evidenziati ai punti 60 e 61 della presente sentenza.

65

Pertanto, salvo privare l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 di un’ampia parte della sua efficacia, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve poter prendere in considerazione, al fine di valutare se occorra rifiutare, ai sensi di tale disposizione, la consegna della persona ricercata non solo l’eventuale procedimento in contumacia sfociato nella condanna definitiva per l’esecuzione della quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo, ma anche qualsiasi altro procedimento in contumacia che si sia concluso con una condanna penale senza la quale un tale mandato non avrebbe potuto essere emesso.

66

Del resto, come sottolineato dalla Commissione europea, la nozione di «processo terminato con la decisione» può riferirsi a più di una decisione giudiziaria, quando ciò risulti necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito a tale articolo 4 bis, paragrafo 1, che è, segnatamente, quello di rafforzare i diritti di difesa delle persone interessate, assicurando che sia garantito il loro diritto fondamentale a un equo processo penale (v., per analogia, sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 94).

67

Ne consegue che una decisione giudiziaria che ha condannato, in contumacia, la persona ricercata deve essere considerata una «decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, qualora la sua adozione sia stata determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo.

68

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, tale condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una «decisione» nel senso di cui a tale disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena.

Sulle questioni seconda e terza

69

Con le questioni seconda e terza nelle cause riunite C‑514/21 e C‑515/21, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584, letta alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, debba essere interpretata nel senso che autorizza od obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata o a subordinare la sua consegna alla garanzia che tale persona potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello, qualora risulti che il procedimento in contumacia che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo o a una seconda condanna penale di detta persona, determinante per l’emissione del mandato, abbia violato l’articolo 47 o l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Esso si chiede altresì se sia necessario che una violazione del genere incida sul contenuto essenziale dei diritti garantiti da tali articoli.

70

In primo luogo, dalla risposta fornita alla prima questione nelle cause riunite C‑514/21 e C‑515/21 risulta che la condanna penale pronunciata in contumacia e senza la quale la sospensione della pena privativa della libertà per l’esecuzione della quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo non sarebbe stata revocata fa parte del «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

71

Con riserva di tale precisazione, occorre ricordare, sotto un rimo profilo, che tale articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), elenca, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 71 e giurisprudenza citata).

72

Ne consegue che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna della persona interessata, se il mandato d’arresto europeo contiene, per quanto riguarda la decisione giudiziaria che ha pronunciato la pena privativa della libertà per l’esecuzione della quale tale mandato è stato emesso, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d).

73

Infatti, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, come sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punti 4453).

74

Per le stesse ragioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata qualora il mandato d’arresto europeo contenga, riguardo alla condanna penale pronunciata in contumacia di cui al punto 70 della presente sentenza, una delle indicazioni menzionate in tale disposizione, lettere da a) a d).

75

Viceversa, qualora il mandato d’arresto europeo non contenga alcuna delle indicazioni menzionate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter rifiutare la consegna della persona ricercata, a prescindere dal fatto che il contenuto essenziale dei suoi diritti di difesa sia stato disatteso, in quanto nessun requisito di questo tipo deriva né dal tenore letterale di tale articolo 4 bis né dal suo scopo, come ricordato al punto 50 della presente sentenza.

76

Dalla formulazione stessa di detto articolo 4 bis, in particolare dall’indicazione che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione «può (…) rifiutare» l’esecuzione del mandato d’arresto, si evince poi che quest’ultima deve godere di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la questione se occorra o meno rifiutare, in un caso del genere, di procedere a una siffatta esecuzione. Non si può quindi dedurre dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 che, in un caso come quello descritto al punto precedente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia obbligata a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, senza poter prendere in considerazione le circostanze di ogni singolo caso di specie [v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem)C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punti 4344].

77

Una tale interpretazione è corroborata dall’impianto generale di tale decisione quadro. Infatti, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo costituisce il principio sancito da detta decisione quadro, mentre i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione costituiscono eccezioni. Ebbene, privare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione della possibilità di tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, idonee a indurla a ritenere che le condizioni per il rifiuto di consegna non siano soddisfatte, produrrebbe l’effetto di sostituire alla semplice facoltà, prevista all’articolo 4 bis della medesima decisione quadro, un vero e proprio obbligo, trasformando in tal modo l’eccezione costituita dal rifiuto di consegna in regola di principio [v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem)C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 47.]

78

Come ha sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in tale ottica, prendere in considerazione altre circostanze che le consentano di assicurarsi che la consegna dell’interessato non comporti la violazione dei suoi diritti di difesa e procedere quindi alla sua consegna allo Stato membro emittente. La condotta dell’interessato, in particolare il fatto che abbia cercato di sottrarsi alla notifica dell’informazione a lui indirizzata o di evitare qualsiasi contatto con i suoi avvocati, può essere rilevante a questo proposito (sentenza del 17 dicembre 2020Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punti 5152, e giurisprudenza citata).

79

Sotto un secondo profilo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata solo a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 14 luglio 2022, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Angers, C‑168/21, EU:C:2022:558, punto 60 e giurisprudenza citata).

80

Ebbene, l’impegno dello Stato membro emittente di riconoscere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo il diritto a un nuovo processo, qualora quest’ultima sia stata condannata in contumacia, in violazione dei suoi diritti della difesa, non figura tra le condizioni enunciate in tale articolo 5. Ne consegue che il diritto dell’Unione osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa subordinare la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo a una siffatta condizione.

81

Ciò non toglie che, al fine di garantire una cooperazione efficace in materia penale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba utilizzare appieno gli strumenti previsti dall’articolo 15 della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C 158/21, EU:C:2023:57, punto 132 e giurisprudenza citata).

82

Pertanto, tale autorità può essere indotta a chiedere, mediante una richiesta di informazioni supplementari, se necessario, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione quadro, l’assicurazione dello Stato membro emittente che la persona oggetto del mandato d’arresto europeo sarà avvertita del fatto che, ai sensi della legislazione dello Stato membro emittente, le sarà riconosciuto il diritto a un nuovo processo al quale potrà partecipare e che consentirà di riesaminare il caso nel merito, tenendo conto dei nuovi elementi di prova e di revocare la decisione originaria, fermo restando che, se tale garanzia fosse fornita dallo Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe obbligata a consegnare la persona interessata, conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione quadro.

83

In secondo luogo, dalla risposta fornita alla prima questione, esposta al punto 68 della presente sentenza, deriva che la decisione che revoca la sospensione della pena privativa della libertà per l’esecuzione della quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, cosicché la circostanza che tale decisione sia stata adottata in contumacia non può giustificare il rifiuto di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata.

84

Inoltre, poiché una circostanza del genere non costituisce uno dei motivi di non esecuzione, obbligatori o facoltativi, elencati agli articoli 3 e 4 di tale decisione quadro, nemmeno tali disposizioni possono fondare un tale rifiuto.

85

Tuttavia, come sostanzialmente sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 126 delle sue conclusioni, la consegna della persona ricercata può eccezionalmente essere rifiutata sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 72).

86

A tal proposito, occorre tuttavia precisare, più in particolare, che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, solo qualora disponga, da un lato, di elementi che tendono a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, garantito dal secondo paragrafo dell’articolo 47 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate, e abbia verificato, dall’altro, in modo concreto e preciso, se, tenuto conto della situazione individuale della persona ricercata, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione del mandato d’arresto europeo si inserisce, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, detta persona corra un siffatto rischio (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 97).

87

Spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni elencate al punto precedente siano soddisfatte nel caso di specie.

88

Infine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non deve dare seguito a un mandato d’arresto europeo che non rispetti i requisiti minimi di validità, tra i quali figurano quelli previsti all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 (v., in proposito, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 6970). Nel caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, non sussistono elementi per ritenere che i mandati d’arresto europei di cui trattasi nei procedimenti principali non soddisfino tali requisiti minimi.

89

La decisione quadro 2002/584, poiché elenca tassativamente i motivi che consentono di rifiutare di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 73), osta pertanto a che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà basandosi sul motivo che la sospensione dell’esecuzione di tale pena è stata revocata da una decisione pronunciata in contumacia.

90

Inoltre, come precisato al punto 80 della presente sentenza, detta decisione quadro non consente neppure che la consegna della persona ricercata sia subordinata alla condizione che tale persona possa ottenere, nello Stato membro emittente, un riesame giurisdizionale della decisione adottata in contumacia in virtù della quale è stata revocata la sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto.

91

Infatti, tale condizione non figura tra quelle elencate all’articolo 5 della decisione quadro 2002/584, il quale, come ricordato al punto 79 della presente sentenza, enuncia in maniera tassativa le condizioni alle quali può essere subordinata l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

92

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che:

l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in contumacia a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d),

la decisione quadro 2002/584, letta alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.

Sulle spese

93

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, tale condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una «decisione» nel senso di cui a tale disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena.

 

2)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/58, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretato nel senso che:

autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in contumacia a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d),

 

3)

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretata nel senso che:

osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Top