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Document 62021CJ0511

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023.
Commissione europea contro Ana Calhau Correia de Paiva.
Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/293/14 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità del bando di concorso – Ricevibilità.
Causa C-511/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:208

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 marzo 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/293/14 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità del bando di concorso – Ricevibilità»

Nella causa C‑511/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 agosto 2021,

Commissione europea, rappresentata da I. Melo Sampaio, B. Schima e L. Vernier, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ana Calhau Correia de Paiva, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Rovetta e V. Villante, avvocati,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M.L. Arastey Sahún (relatrice), F. Biltgen e J. Passer, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, Calhau Correia de Paiva/Commissione (T‑202/17, EU:T:2021:323; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/293/14, del 23 giugno 2016, che rigetta la domanda di riesame della sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva, a seguito della sua esclusione dall’elenco di riserva di detto concorso (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata e possono essere riassunti nei seguenti termini.

3

Il 23 ottobre 2014, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/293/14, al fine di costituire elenchi di riserva per l’assunzione, presso la Commissione, di amministratori di grado AD 7 nei settori del diritto della concorrenza, della finanza d’impresa, dell’economia finanziaria, dell’economia industriale e della macroeconomia (GU 2014, C 376 A, pag. 1, e rettifica in GU 2014, C 425 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso controverso»).

4

Il bando di concorso controverso prevedeva, nel titolo IV, tre test di accesso su computer basati su domande a scelta multipla e, nel titolo VI, prove da svolgersi presso un centro di valutazione e consistenti nello studio di un caso, in un esercizio in gruppo e in un’intervista strutturata.

5

Inoltre, ai sensi delle condizioni specifiche di ammissione, tale bando di concorso richiedeva, al punto III.2.3, intitolato «Conoscenze linguistiche», da un lato, per quanto riguarda la lingua principale (lingua 1), una conoscenza approfondita, corrispondente almeno al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), di una lingua ufficiale dell’Unione europea e, dall’altro, per quanto riguarda la seconda lingua (lingua 2), una conoscenza soddisfacente, corrispondente almeno al livello B2 del CEFR, della lingua tedesca, inglese o francese, seconda lingua, questa, che doveva essere obbligatoriamente diversa dalla lingua principale.

6

Il punto 3 del titolo VI di detto bando di concorso indicava che le prove del centro di valutazione si sarebbero svolte in tale seconda lingua.

7

Il 25 novembre 2014 la sig.ra Calhau Correia de Paiva, cittadina portoghese, ha presentato la propria candidatura al concorso EPSO/AD/293/14 nel settore del diritto della concorrenza. Ella ha scelto come lingua principale il portoghese, che è la sua lingua materna, e come seconda lingua il francese.

8

Con lettera del 19 marzo 2015, la sig.ra Calhau Correia de Paiva è stata informata di aver superato i test di accesso su computer.

9

La stessa è stata invitata, con lettera del 15 aprile 2015, alle prove del centro di valutazione.

10

Con lettera del 16 aprile 2015, l’EPSO ha convocato la sig.ra Calhau Correia de Paiva alla prova di studio di un caso e le ha proposto di utilizzare per tale prova una tastiera AZERTY FR, dandole al contempo la possibilità di scegliere, in alternativa, una tastiera QWERTY UK, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE. La candidata si è avvalsa di tale possibilità chiedendo il cambio della tastiera per sostenere detta prova con una tastiera QWERTY UK.

11

La sig.ra Calhau Correia de Paiva ha sostenuto le prove del centro di valutazione il 13 maggio e l’11 giugno 2015.

12

Con lettera del 9 novembre 2015, la sig.ra Calhau Correia de Paiva è stata informata della decisione della commissione giudicatrice di non iscriverla nell’elenco di riserva (in prosieguo: la «decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva»), con la motivazione che «non [rientrava] tra i candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi complessivi al centro di valutazione (almeno 68,59 punti)», in quanto il suo punteggio totale era di 61,13 punti.

13

Il 19 novembre 2015 la sig.ra Calhau Correia de Paiva ha chiesto il riesame della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva. Con la decisione controversa la commissione giudicatrice ha respinto tale domanda.

14

Il 24 agosto 2016 la sig.ra Calhau Correia de Paiva ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, avverso la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva. In tale reclamo ella sosteneva che la limitazione della scelta del tipo di tastiera per lo svolgimento dello studio di un caso costituiva una disparità di trattamento. La stessa deduceva inoltre un difetto di motivazione quanto alla limitazione dei tipi di tastiera a disposizione dei candidati nonché alla scelta della seconda lingua del concorso. Ella contestava altresì la durata della procedura di riesame.

15

Con decisione del 22 dicembre 2016, l’EPSO ha respinto detto reclamo in quanto al contempo irricevibile per tardività e infondato.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, la sig.ra Calhau Correia de Paiva ha proposto un ricorso per l’annullamento, in particolare, della decisione controversa, se necessario mediante l’accoglimento di un’eccezione di illegittimità diretta contro il bando di concorso controverso e il regime linguistico istituito da quest’ultimo.

17

A sostegno del suo ricorso, ella ha dedotto cinque motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e delle pari opportunità in quanto l’EPSO avrebbe imposto l’utilizzo di una tastiera QWERTY UK, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE per lo studio di un caso. I motivi dal secondo al quarto vertono, in sostanza, sull’illegittimità del bando di concorso controverso a causa della limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese. Il quinto motivo verte, in sostanza, sul difetto di motivazione della decisione dell’EPSO di approvare e di promuovere un determinato regime linguistico, sulla violazione di tale bando di concorso nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione.

18

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, anzitutto, l’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito dei motivi dal secondo al quarto contro il bando di concorso controverso, di cui la Commissione contestava sia la ricevibilità sia la fondatezza.

19

Quanto alla ricevibilità di tale eccezione di illegittimità, il Tribunale ha ricordato, al punto 46 della sentenza impugnata, che, in occasione di ricorsi di annullamento promossi contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

20

Per quanto riguarda, in particolare, i bandi di concorso, al punto 47 della sentenza impugnata il Tribunale ha rammentato, facendo riferimento, a tal proposito, a una giurisprudenza costante della Corte e, più precisamente, al punto 17 della sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan (C‑448/93 P, EU:C:1995:264), che, nell’ambito di un procedimento di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta di una successione di decisioni, un candidato ad un concorso, in occasione di un ricorso diretto contro un atto successivo, può far valere l’irregolarità degli atti anteriori strettamente collegati a quest’ultimo. Riferendosi alla propria giurisprudenza, il Tribunale ha altresì ricordato, a detto punto 47 della sentenza impugnata, che un siffatto candidato deve potersi avvalere, in particolare, dell’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale l’atto di cui trattasi è stato adottato.

21

Facendo riferimento ai punti 28 e 29 della sua sentenza del 14 dicembre 2017, PB/Commissione (T‑609/16, EU:T:2017:910), il Tribunale ha ricordato, ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, che, quando il motivo riguardante l’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, riguarda la motivazione della decisione individuale impugnata, la ricevibilità del ricorso è ammessa. Per contro, in mancanza di uno stretto collegamento tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo relativo all’irregolarità del bando di concorso non contestato nei termini, quest’ultimo è irricevibile.

22

Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 19 a 21 della presente sentenza, in primo luogo, il Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, ha rilevato che dal passaporto delle competenze rilasciato alla sig.ra Calhau Correia de Paiva risultava che, per la competenza generale in materia di comunicazione, volta a valutare la capacità del candidato di «comunicare in modo chiaro e preciso, sia oralmente sia per iscritto», ella aveva ottenuto 5,5 punti su 10, il che rientrava tra i giudizi e i punteggi più bassi da lei ottenuti per quanto riguarda la valutazione delle sue competenze generali. Secondo il Tribunale, da tale valutazione risultava, implicitamente ma necessariamente, una constatazione della commissione giudicatrice nei confronti della sig.ra Calhau Correia de Paiva quanto alla sua conoscenza della lingua francese o, quantomeno, quanto alla padronanza di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza che la stessa aveva di tale lingua.

23

In secondo luogo, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che esisteva uno stretto collegamento tra la conoscenza della sig.ra Calhau Correia de Paiva della lingua francese, da lei scelta come seconda lingua, e le prove che ella ha dovuto sostenere in tale lingua. Rilevando che tale conoscenza della lingua francese si riflette logicamente sulle prove volte a verificare le competenze generali e specifiche, il Tribunale ha dichiarato che la possibilità di ottenere migliori punteggi nelle prove è più elevata se tali prove sono presentate nella lingua materna del candidato o in una lingua che quest’ultimo padroneggia altrettanto bene. Ordunque, benché la sig.ra Calhau Correia de Paiva avesse dichiarato, nel suo atto di candidatura, di disporre di un livello di conoscenza della lingua francese equivalente al livello C2 del CEFR e di aver effettuato parte dei suoi studi in Belgio e in Francia, il Tribunale ha evidenziato che ella affermava, non contraddetta al riguardo dalla Commissione, di padroneggiare meglio la lingua portoghese, che è la sua lingua materna, rispetto al francese.

24

In terzo luogo, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue francese, inglese e tedesca non incide unicamente sulla capacità dei candidati di esprimersi oralmente o per iscritto, ma determina altresì il tipo di tastiera che i candidati possono utilizzare per la realizzazione dello studio di un caso. La circostanza che la sig.ra Calhau Correia de Paiva sia stata obbligata ad utilizzare un tipo di tastiera al quale non era abituata a causa della sua lingua materna inciderebbe sullo svolgimento e, quindi, potenzialmente, sul risultato di una prova, in occasione della quale si richiede di scrivere, mediante una tastiera, un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato.

25

Pertanto, il Tribunale ha stabilito, al punto 60 della sentenza impugnata, che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico la cui legittimità era contestata. Pertanto, esso ha dichiarato ricevibile l’eccezione di illegittimità di detto bando di concorso.

26

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato che né le giustificazioni contenute nel bando di concorso controverso né gli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno di tali giustificazioni erano in grado di suffragare la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese. Pertanto, il Tribunale ha accolto tale eccezione di illegittimità, dichiarando detto bando di concorso inapplicabile al caso di specie e accogliendo i motivi di ricorso dal secondo al quarto. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione controversa.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

27

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere i motivi dal secondo al quarto del ricorso proposto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sul primo e sul quinto motivo di detto ricorso, e

riservare la decisione sulle spese.

28

La sig.ra Calhau Correia de Paiva chiede che la Corte voglia:

in via principale, dichiarare l’impugnazione irricevibile;

in subordine, nel caso in cui l’impugnazione fosse dichiarata ricevibile, respingerla in quanto infondata; e

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

29

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un motivo unico, vertente su errori di diritto e sullo snaturamento degli elementi di prova, che si suddivide in tre parti.

30

Con la prima parte di tale motivo, la Commissione fa valere che, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti deducendo da una constatazione della commissione giudicatrice sulla conoscenza della lingua francese posseduta dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico.

31

Secondo tale istituzione, il punteggio ottenuto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva per la competenza generale in materia di comunicazione non è determinante nel caso di specie. Quand’anche ella avesse ottenuto un punteggio di 10 su 10 per tale competenza, ossia 4,5 punti ulteriori, il suo punteggio sarebbe rimasto insufficiente, poiché le sarebbero occorsi 7,46 punti ulteriori per essere iscritta nell’elenco di riserva. Pertanto, la constatazione della commissione giudicatrice riguardante la conoscenza della lingua francese da parte della candidata non sarebbe sufficiente per dimostrare lo stretto collegamento richiesto dalla giurisprudenza.

32

Ad avviso della Commissione, la premessa secondo cui uno stretto collegamento è dimostrato dal punteggio ottenuto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva per la competenza generale in materia di comunicazione è quindi erronea. Di conseguenza, tale istituzione sostiene che le valutazioni sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità, ai punti da 55 a 58 della sentenza impugnata, poiché si fondano su detta premessa, sono tutte viziate da tale errore di diritto.

33

Con la seconda parte del motivo unico, la Commissione deduce che il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti e ha snaturato gli elementi di prova stabilendo, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso in virtù di un criterio basato sull’idea che sia più difficile per un candidato sostenere le prove nella sua seconda lingua che nella lingua materna. Infatti, il Tribunale avrebbe confrontato il livello della sig.ra Calhau Correia de Paiva nella lingua portoghese al suo livello nella lingua francese. Tale istituzione osserva che la sig.ra Calhau Correia de Paiva contestava non già il fatto di non poter sostenere le prove del centro di valutazione in portoghese, bensì il fatto che la scelta della seconda lingua fosse limitata alle lingue tedesca, inglese e francese. Di conseguenza, i fatti evidenziati dal Tribunale non consentirebbero di dimostrare un siffatto stretto collegamento.

34

Inoltre, la Commissione sostiene che, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova trascurando il fatto che, nel caso di specie, oltre alla sua lingua materna, le altre due lingue che la sig.ra Calhau Correia de Paiva conosceva meglio erano l’inglese e il francese. Pertanto, la limitazione della scelta della seconda lingua non era tale da porla in una situazione di svantaggio, in quanto due delle lingue disponibili erano quelle di cui la stessa aveva dichiarato la migliore conoscenza, a livello C2. Perciò non si può ritenere che tale limitazione abbia inciso negativamente sulle prestazioni della sig.ra Calhau Correia de Paiva né che abbia uno stretto collegamento con la motivazione della decisione controversa.

35

Con la terza parte del motivo unico, la Commissione deduce che, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti basando lo stretto collegamento richiesto dalla giurisprudenza sul fatto che la sig.ra Calhau Correia de Paiva ha sostenuto la prova scritta con un tipo di tastiera diverso dal tipo QWERTY PT al quale ella è abituata.

36

La Commissione sostiene, da un lato, che la scelta del tipo di tastiera è estranea alla motivazione della decisione controversa. Dall’altro lato, anche se è vero che l’EPSO ha proposto una scelta limitata di tipi di tastiera per lo studio di un caso, si tratterebbe di una questione distinta da quella del regime linguistico del concorso, in quanto inoltre il bando di concorso controverso non menziona affatto i tipi di tastiera messi a disposizione dei candidati durante tale prova. Oltre a ciò, il fatto che la sig.ra Calhau Correia de Paiva abbia optato per una tastiera di tipo QWERTY EN benché abbia scelto di svolgere lo studio di un caso in lingua francese dimostrerebbe che tali due questioni sono distinte.

37

La sig.ra Calhau Correia de Paiva ritiene che il motivo unico sia diretto in realtà a contestare i fatti accertati dal Tribunale. Pertanto, ella chiede alla Corte, in via principale, di respingere il motivo nel suo insieme, o ciascuna delle sue tre parti, in quanto irricevibili.

38

In subordine, la sig.ra Calhau Correia de Paiva contesta la fondatezza degli argomenti della Commissione.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità

39

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva, sulla base del rilievo che il motivo unico sarebbe diretto a contestare i fatti accertati dal Tribunale, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi di detto articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 47).

40

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva, il motivo unico dell’impugnazione mira a contestare non già gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale, bensì la qualificazione giuridica dei fatti nonché le conseguenze che lo stesso ne ha tratto in relazione all’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico.

41

Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva deve essere respinta.

Nel merito

42

Con le tre parti del suo motivo unico, che occorre esaminare congiuntamente, la Commissione contesta la motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile l’eccezione di illegittimità del bando di concorso controverso. In particolare, tale istituzione sostiene, in sostanza, che nessuno degli elementi illustrati dal Tribunale ai punti da 54 a 58 della sentenza impugnata consente di stabilire l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico applicabile a quest’ultimo e che, di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che tale eccezione di illegittimità era ricevibile.

43

Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione europea, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

44

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale disposizione è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione ad essa indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

45

Poiché l’articolo 277 TFUE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto di cui si eccepisce l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie controversa (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

46

Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza, che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni.

47

Per contro, la Corte ha dichiarato che è irricevibile un’eccezione di illegittimità diretta contro un atto di portata generale di cui la decisione individuale impugnata non costituisca una misura di applicazione (sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

48

Per quanto riguarda, più in particolare, la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità sollevata contro un bando di concorso, dalla giurisprudenza della Corte emerge, in primo luogo, che il non aver impugnato il bando di concorso entro il termine non impedisce al ricorrente di far valere vizi verificatisi durante lo svolgimento del concorso, anche se l’origine di detti vizi può ritrovarsi nel tenore del bando di concorso (sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 15).

49

In secondo luogo, nell’ambito di una procedura di assunzione, il ricorrente può, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, denunziare i vizi degli atti precedenti, ai primi strettamente collegati. Infatti, non si può pretendere, in una tale procedura, che gli interessati presentino altrettanti ricorsi quanti sono gli atti per essi lesivi contenuti in detta procedura (sentenze del 31 marzo 1965, Ley/Commissione, 12/64 e 29/64, EU:C:1965:28, pag. 141, in particolare pag. 154; del 7 aprile 1965, Alfieri/Parlamento, 35/64, EU:C:1965:40, pag. 328, in particolare pagg. 333 e 334, nonché dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punto 17). Tale giurisprudenza si basa sulla presa in considerazione della natura specifica della procedura di assunzione che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni strettamente collegate fra loro (sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punto 19).

50

Pertanto, un motivo vertente sull’irregolarità del bando di concorso è ricevibile per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata (sentenza del 6 luglio 1988, Simonella/Commissione, 164/87, EU:C:1988:371, punto 19). Il criterio dello stretto collegamento risultante dalla giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza presuppone quindi che le disposizioni del bando di concorso di cui si eccepisce l’illegittimità siano state applicate a fondamento della decisione individuale oggetto del ricorso di annullamento.

51

Tale criterio è perciò assimilabile, in sostanza, al criterio del «nesso giuridico diretto», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 46 della presente sentenza, il quale presuppone parimenti che una siffatta decisione individuale costituisca una misura di applicazione dell’atto di portata generale di cui si eccepisce l’illegittimità (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 237, nonché dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 75).

52

A tal fine, occorre tener conto della motivazione sostanziale, e non già meramente formale, della decisione individuale impugnata.

53

L’esistenza di un siffatto stretto collegamento dovrà inoltre essere esclusa nel caso in cui le disposizioni del bando di concorso contestate non abbiano alcun nesso con le ragioni sottese alla decisione individuale impugnata.

54

Nel caso di specie, il concorso EPSO/AD/293/14, al pari del concorso in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan (C‑448/93 P, EU:C:1995:264), è un concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di funzionari presso la Commissione. Di conseguenza, tale concorso è un’operazione amministrativa complessa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza, cosicché è necessario, come ha fatto il Tribunale, esaminare l’esistenza di uno stretto collegamento, ai sensi della medesima giurisprudenza, tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico.

55

Per quanto riguarda la motivazione della decisione controversa, dal punto 53 della sentenza impugnata, non contestato dalla Commissione, risulta che la sig.ra Calhau Correia de Paiva non è stata iscritta nell’elenco di riserva in quanto non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi nelle prove del centro di valutazione.

56

Come risulta dal punto 4 della presente sentenza, tali prove consistevano nello studio di un caso, in un esercizio in gruppo e in un’intervista strutturata. Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge altresì che, mediante tali prove, veniva verificata segnatamente la competenza generale in materia di comunicazione richiamata dal Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, e ciò sia oralmente, in occasione dell’intervista strutturata, sia per iscritto, in occasione dello studio di un caso.

57

Secondo la Commissione, il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, a detto punto 54, constatando che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico, in quanto il punteggio ottenuto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva per la competenza generale in materia di comunicazione non sarebbe determinante nel caso di specie.

58

Tuttavia, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, tale argomento della Commissione si basa sulla premessa secondo cui la sig.ra Calhau Correia de Paiva non è stata iscritta nell’elenco di riserva a causa del punteggio ottenuto per competenze diverse dalla competenza generale in materia di comunicazione. Orbene, poiché il Tribunale non ha individuato siffatte competenze determinanti per tale non iscrizione nell’elenco di riserva, non spetta alla Corte, nell’ambito di un’impugnazione, effettuare una simile valutazione dei fatti, fatta salva l’ipotesi dello snaturamento, il quale non è invocato dalla Commissione a sostegno di tale argomento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 43).

59

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti accertati dal Tribunale e le conseguenze di diritto che esso ne ha tratto, il cui controllo rientra, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, nella competenza della Corte, occorre rilevare che, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dal punteggio ottenuto dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva per la competenza generale in materia di comunicazione che la commissione giudicatrice aveva effettuato, anche solo implicitamente, una constatazione della conoscenza della lingua francese da parte della candidata o, quantomeno, della padronanza di una competenza fortemente condizionata dalla conoscenza di tale lingua. Poiché la valutazione di tale competenza generale in materia di comunicazione nell’ambito delle prove del centro di valutazione è prevista dalle disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico, si deve concludere che queste ultime hanno inciso sulla motivazione della decisione controversa.

60

Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto allorché, basandosi sulla valutazione effettuata al punto 54 della sentenza impugnata, ha dichiarato, ai punti 60 e 61 della stessa, che sussisteva uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico.

61

Sempre senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha potuto stabilire l’esistenza di un siffatto stretto collegamento sulla base delle constatazioni effettuate al punto 58 della sentenza impugnata.

62

Infatti, sebbene tale bando di concorso non menzioni affatto i tipi di tastiere proposti, si deve constatare che la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso ha comportato la scelta parimenti limitata di dette tastiere, le quali costituiscono uno strumento essenziale per consentire ai candidati di esprimersi per iscritto. Pertanto, come giustamente rilevato dal Tribunale, tale scelta limitata, la quale ha implicato che la sig.ra Calhau Correia de Paiva non abbia potuto utilizzare una tastiera del tipo al quale era abituata, era idonea ad incidere sul risultato ottenuto da quest’ultima nella prova di studio di un caso, che richiede di redigere un testo di una certa lunghezza in un tempo limitato, e quindi su tutte le competenze generali testate in detta prova.

63

Ciò premesso, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, le valutazioni del Tribunale contenute ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata sono viziate da un errore di diritto. Infatti, poiché la sig.ra Calhau Correia de Paiva contesta, con la sua eccezione di illegittimità, la limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese, il confronto tra il suo livello nella lingua francese e il suo livello nella lingua portoghese, la sua lingua materna da lei scelta come lingua principale del concorso, è irrilevante al fine di dimostrare l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione controversa e le disposizioni del bando di concorso controverso relative al regime linguistico.

64

Si deve tuttavia ricordare che, qualora la motivazione di una decisione del Tribunale riveli una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di quest’ultima appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è in grado di comportare l’annullamento della decisione, e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 48 nonché giurisprudenza ivi citata).

65

Nel caso di specie, poiché la conclusione raggiunta dal Tribunale ai punti 60 e 61 della sentenza impugnata è giustificata sulla base della valutazione effettuata ai punti 54 e 58 della stessa, come illustrati ai punti 22 e 24 della presente sentenza, occorre rilevare che l’errore di diritto constatato al punto 63 di quest’ultima non incide sul dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, tale valutazione era sufficiente per stabilire che la sig.ra Calhau Correia de Paiva era legittimata a sollevare un’eccezione di illegittimità del bando di concorso controverso.

66

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo unico e, pertanto, l’impugnazione stessa devono essere respinti in quanto infondati.

Sulle spese

67

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68

Nel caso di specie, poiché la sig.ra Calhau Correia de Paiva ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Calhau Correia de Paiva in occasione della presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Ana Calhau Correia de Paiva in occasione della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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