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Document 62021CJ0042

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2023.
    Lietuvos geležinkeliai AB contro Commissione europea.
    Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di binario – Nozione di “abuso” – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito – Riduzione dell’ammenda.
    Causa C-42/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:12

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    12 gennaio 2023 ( *1 )

    «Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del trasporto ferroviario di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE – Accesso da parte di imprese terze alle infrastrutture gestite dalla società nazionale delle ferrovie della Lituania – Smantellamento di un tratto di binario – Nozione di “abuso” – Esclusione effettiva o probabile di un concorrente – Esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito – Riduzione dell’ammenda»

    Nella causa C‑42/21 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 gennaio 2021,

    Lietuvos geležinkeliai AB, con sede in Vilnius (Lituania), rappresentata da K. Apel, W. Deselaers e P. Kirst, Rechtsanwälte,

    ricorrente,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da A. Cleenewerck de Crayencour, A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    Orlen Lietuva AB, con sede in Mažeikiai (Lituania), rappresentata da C. Conte, avvocato, e C. Thomas, avocat,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: A. Rantos

    cancelliere: M. Longar, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2022,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Lietuvos geležinkeliai AB (in prosieguo: la «LG») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (T‑814/17; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:545), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha respinto il suo ricorso nella parte in cui esso mirava all’annullamento della decisione C(2017) 6544 final della Commissione, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE (caso AT.39813 – Ferrovie baltiche) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla LG mediante tale decisione in EUR 20068650.

    Contesto normativo

    Regolamento (CE) n. 1/2003

    2

    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1):

    «2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

    a)

    commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (...)

    (...)

    3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

    3

    L’articolo 31 di tale regolamento così dispone:

    «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

    Direttiva 2001/14/CE

    4

    Il considerando 5 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2001, L 75, pag. 29), è così formulato:

    «Per garantire la trasparenza e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria per tutte le imprese, le informazioni necessarie per l’uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete».

    5

    L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

    «Le imprese ferroviarie hanno diritto, su base non discriminatoria, al pacchetto minimo di accesso nonché all’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II. I servizi di cui al punto 2 dell’allegato II sono forniti su base non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere rifiutate unicamente se esistono alternative valide alle condizioni di mercato. Qualora i servizi non siano offerti da un gestore dell’infrastruttura, il fornitore della “infrastruttura principale” si adopera nella misura del possibile per facilitare la fornitura dei servizi in questione».

    6

    L’articolo 29, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:

    «Nell’eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell’infrastruttura deve adottare tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine egli elabora un piano d’intervento che elenca i vari organismi pubblici da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni».

    Fatti e decisione controversa

    7

    I fatti nonché il contenuto della decisione controversa sono illustrati ai punti da 1 a 48 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere riassunti come segue.

    Contesto fattuale

    8

    La LG è la società nazionale delle ferrovie della Lituania, con sede in Vilnius (Lituania). La LG è un’impresa pubblica, il cui azionista unico è lo Stato lituano. In quanto impresa verticalmente integrata, essa è nel contempo gestore delle infrastrutture ferroviarie, che restano tuttavia di proprietà dello Stato lituano, e prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di trasporto merci e viaggiatori, in Lituania.

    9

    L’Orlen Lietuva AB (in prosieguo: l’«Orlen») è un’impresa con sede in Juodeikiai, nel distretto di Mažeikiai (Lituania), specializzata nella raffinazione di petrolio grezzo e nella distribuzione di prodotti petroliferi raffinati. L’Orlen è una società figlia al 100% dell’impresa polacca PKN Orlen SA.

    10

    Nell’ambito delle sue attività, l’Orlen gestisce vari impianti in Lituania, tra cui un’importante raffineria (in prosieguo: la «raffineria»), sita in Bugeniai, nel distretto di Mažeikiai, nel nord-ovest della Lituania, in prossimità della frontiera con la Lettonia. Alla fine degli anni 2000, il 90% della produzione di prodotti petroliferi raffinati provenienti da tale raffineria era trasportato per ferrovia, il che faceva così dell’Orlen uno dei clienti più importanti della LG.

    11

    All’epoca, l’Orlen produceva, in seno alla raffineria, circa 8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati all’anno. I tre quarti di tale produzione erano destinati all’esportazione, principalmente via mare. Così, da 4,5 a 5,5 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati erano trasportate attraverso la Lituania, per ferrovia, verso il terminale marittimo di Klaipėda (Lituania).

    12

    Il resto della produzione esportata, ossia da 1 a 1,5 milioni di tonnellate circa, era trasportato, sempre per ferrovia, verso o attraverso la Lettonia ed era principalmente destinato al consumo sui mercati interni estoni e lettoni. Circa il 60% di tale produzione trasportata per ferrovia verso o attraverso la Lettonia percorreva la linea ferroviaria «Bugeniai-Mažeikiai-Rengė», un tragitto che andava dalla raffineria, situata in prossimità del nodo ferroviario di Mažeikiai, alla città di Rengė, in Lettonia, di cui 34 km erano situati in territorio lituano (in prosieguo: il «tragitto breve verso la Lettonia»). Il resto di tale produzione trasportata per ferrovia verso o attraverso la Lettonia percorreva la linea ferroviaria «Bugeniai-Kužiai-Joniškis-Meitene», un tragitto più lungo, di cui 152 km erano situati in territorio lituano.

    13

    Al fine di trasportare i propri prodotti sul tragitto breve verso la Lettonia, l’Orlen faceva ricorso ai servizi della LG per la parte lituana del tragitto, e cioè dalla raffineria alla frontiera lettone. La LG aveva allora stipulato un contratto di subfornitura con la Latvijas dzelzceļš, la società nazionale delle ferrovie della Lettonia (in prosieguo: la «LDZ»), per il trasporto su tale parte lituana del tragitto. Non disponendo delle autorizzazioni regolamentari necessarie per esercitare le proprie attività in maniera indipendente sul territorio lituano, la LDZ operava in qualità di subfornitore della LG. Passata la frontiera, la LDZ proseguiva il trasporto dei prodotti dell’Orlen sul territorio lettone.

    14

    I rapporti commerciali tra l’Orlen e la LG in ordine ai servizi di trasporto di quest’ultima sulla rete ferroviaria lituana, compresi i servizi di trasporto sul tragitto breve verso la Lettonia, erano disciplinati da un accordo firmato nel 1999 (in prosieguo: l’«accordo del 1999»).

    15

    Oltre a disciplinare le tariffe applicate dalla LG per i servizi di trasporto, l’accordo del 1999 conteneva in particolare un impegno specifico da parte della LG di trasportare le merci dell’Orlen sul tragitto breve verso la Lettonia per tutta la durata dell’accordo, ossia sino al 2024.

    16

    All’inizio del 2008 è insorta una controversia commerciale tra la LG e l’Orlen in merito alle tariffe pagate da quest’ultima per il trasporto dei suoi prodotti petroliferi.

    17

    A motivo di tale controversia commerciale, l’Orlen ha preso in considerazione la possibilità di stipulare direttamente un contratto con la LDZ per i servizi di trasporto ferroviario delle sue merci sul tragitto breve verso la Lettonia, nonché di dirottare le sue attività di esportazione marittime in partenza da Klaipėda, in Lituania, verso i terminali marittimi di Riga e di Ventspils, in Lettonia.

    18

    Il 12 giugno 2008 si è tenuta una riunione tra la LG e l’Orlen, nel corso della quale veniva menzionato tale progetto di spostamento delle attività di esportazione dell’Orlen. Inoltre, poiché l’Orlen aveva deciso unilateralmente, sin dalla primavera del 2008, di applicare un tasso inferiore a quello richiesto dalla LG e di trattenere il pagamento della differenza, il 17 luglio 2008 la LG ha avviato un procedimento arbitrale contro l’Orlen.

    19

    Il 28 luglio 2008 la LG ha informato l’Orlen della risoluzione dell’accordo del 1999 a decorrere dal 1o settembre 2008.

    20

    Il 2 settembre 2008, a seguito della scoperta di una deformazione del binario di alcune decine di metri (in prosieguo: la «deformazione»), la LG, facendo valere principalmente motivi di sicurezza, ha sospeso il traffico su un tratto del tragitto breve verso la Lettonia, lungo 19 km, situato tra Mažeikiai e la frontiera con la Lettonia (in prosieguo: il «binario»).

    21

    Il 3 settembre 2008 la LG ha nominato una commissione ispettiva composta da dirigenti della sua sede locale al fine di indagare sulle cause della deformazione. Il 5 settembre 2008 la commissione ispettiva ha presentato una relazione d’indagine e una relazione tecnica. Secondo tale relazione d’indagine, la deformazione sarebbe stata provocata dal deterioramento fisico di numerosi componenti strutturali del binario. Dalla relazione d’indagine risulta altresì che il traffico doveva restare sospeso «sino a quando tutti i lavori di ripristino e di riparazione non fossero ultimati». Le osservazioni contenute nella stessa relazione d’indagine sono state confermate da quelle della relazione tecnica.

    22

    La LDZ ha presentato all’Orlen un’offerta per il trasporto dei suoi prodotti petroliferi il 29 settembre 2008, in seguito ad una riunione tenutasi il 22 settembre 2008. Secondo l’Orlen, tale offerta era «concreta e allettante».

    23

    A partire dal 3 ottobre 2008 la LG ha proceduto allo smantellamento completo del binario. Alla fine del mese di ottobre 2008, il binario era interamente smantellato.

    24

    Il 17 ottobre 2008 l’Orlen ha inviato una lettera alla LDZ per confermarle la sua intenzione di trasportare circa 4,5 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi a partire dalla raffineria verso i terminali marittimi lettoni, successivamente è intervenuto un incontro il 20 febbraio 2009 e discussioni più approfondite hanno avuto luogo nel corso della primavera dell’anno 2009.

    25

    Nel frattempo, nel gennaio 2009, è stato concluso un nuovo accordo generale di trasporto tra la LG e l’Orlen per un periodo di quindici anni, fino al 1o gennaio 2024. Tale accordo è venuto a sostituire un accordo provvisorio che era stato firmato il 1o ottobre 2008.

    26

    Le trattative tra l’Orlen e la LDZ sono proseguite sino alla fine del mese di giugno 2009, quando la LDZ ha presentato una domanda al fine di ottenere una licenza per operare sulla parte lituana del tragitto breve verso la Lettonia.

    27

    Il 10 novembre 2009 il collegio arbitrale ha dichiarato che la risoluzione unilaterale dell’accordo del 1999 da parte della LG era illegittima e che doveva ritenersi che tale accordo fosse rimasto in vigore sino al 1o ottobre 2008.

    28

    Secondo l’Orlen, le discussioni con la LDZ si sono interrotte a metà dell’anno 2010, quando essa ha infine ritenuto che la LG non avesse l’intenzione di riparare il binario a breve termine. In quel momento, la LDZ ha ritirato la sua domanda di licenza per operare sulla parte lituana del tragitto breve verso la Lettonia.

    Procedimento amministrativo

    29

    Il 14 luglio 2010, l’Orlen ha presentato alla Commissione una denuncia formale, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003.

    30

    Dall’8 al 10 marzo 2011 la Commissione, assistita dalle autorità nazionali garanti della concorrenza della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Lituania, ha effettuato accertamenti nei locali della LG a Vilnius e in quelli della LDZ a Riga, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003.

    31

    Il 6 marzo 2013 la Commissione ha deciso di avviare nei confronti della LG un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

    32

    Dopo aver inviato alla LG una comunicazione degli addebiti e successivamente una lettera di esposizione dei fatti, sulle quali le parti hanno presentato le loro osservazioni, la Commissione ha adottato, in data 2 ottobre 2017, la decisione controversa.

    Decisione controversa

    Definizione dei mercati rilevanti e posizione dominante della LG sugli stessi

    33

    Nella decisione controversa, la Commissione individua due mercati interessati dall’abuso di posizione dominante contestato alla LG, vale a dire, da un lato, il mercato, a monte, della gestione delle infrastrutture ferroviarie e, dall’altro, il mercato, a valle, della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi.

    34

    Il mercato nazionale lituano è considerato come il mercato geografico rilevante per la gestione delle infrastrutture ferroviarie. Quanto al mercato geografico rilevante per il trasporto ferroviario di prodotti petroliferi, la Commissione ha ritenuto, sulla base del criterio «punto di origine – punto di destinazione», detto «criterio O & D», che si trattasse del mercato del trasporto ferroviario di merci in partenza dalla raffineria e diretto ai tre terminali marittimi di Klaipėda, di Riga e di Ventspils.

    35

    La Commissione ha accertato che, in applicazione della legislazione lituana, la LG deteneva un monopolio legale sul mercato, a monte, della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Lituania. Secondo tale normativa, le infrastrutture ferroviarie pubbliche appartenevano allo Stato lituano ed erano affidate alla LG per la loro gestione.

    36

    La Commissione ha altresì accertato che la LG era, ad eccezione di modesti quantitativi trasportati dalla LDZ, l’unica impresa attiva sul mercato, a valle, della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi, il che, pertanto, le conferiva una posizione dominante su tale mercato.

    Comportamento abusivo

    37

    La Commissione ha ritenuto che la LG avesse abusato della sua posizione dominante, in quanto gestore delle infrastrutture ferroviarie in Lituania, rimuovendo il binario, il che poteva produrre effetti anticoncorrenziali di preclusione della concorrenza sul mercato della prestazione di servizi di trasporto ferroviario di prodotti petroliferi tra la raffineria e i terminali marittimi vicini, erigendo barriere all’ingresso nel mercato senza alcuna giustificazione oggettiva.

    38

    In particolare, la Commissione ha ritenuto, ai punti da 182 a 201 della decisione controversa, che, rimuovendo integralmente il binario, la LG avesse fatto ricorso a metodi diversi da quelli su cui si imperniava la normale concorrenza.

    39

    A tale riguardo, la Commissione ha rilevato, in primo luogo, che la LG era a conoscenza del progetto dell’Orlen di reindirizzarsi verso i terminali marittimi della Lettonia avvalendosi dei servizi della LDZ, in secondo luogo, che la LG aveva rimosso il binario precipitosamente, senza assicurarsi i fondi necessari e senza adottare alcuna normale misura preparatoria per la sua ricostruzione, in terzo luogo, che la rimozione del binario era in contrasto con la prassi corrente del settore, in quarto luogo, che la LG era consapevole del rischio di perdere ogni attività di trasporto dei prodotti dell’Orlen in caso di ricostruzione del binario e, in quinto luogo, che la LG si era adoperata per convincere il governo lituano a non ricostruire il binario.

    40

    La Commissione ha osservato che il binario permetteva di percorrere il tragitto più breve e meno oneroso per collegare la raffineria ad un terminale marittimo lettone. A parere della Commissione, in ragione della sua vicinanza alla Lettonia e alla base logistica della LDZ, tale tragitto offriva altresì alla LDZ la possibilità, assai favorevole, di accedere al mercato lituano.

    41

    Quanto agli effetti anticoncorrenziali derivanti dal comportamento della LG, la Commissione ha ritenuto, a seguito di un’analisi operata ai punti da 202 a 324 della decisione controversa, che la rimozione del binario fosse stata in grado di impedire alla LDZ di accedere al mercato del trasporto ferroviario di merci lituano o, quanto meno, avesse reso molto più difficile il suo ingresso nel mercato stesso, e ciò benché, a parere della Commissione, prima della rimozione del binario la LDZ disponesse di una realistica opportunità di trasportare i prodotti petroliferi dell’Orlen destinati all’esportazione marittima, a partire dalla raffineria verso i terminali marittimi lettoni, attraverso il tragitto breve verso la Lettonia.

    42

    Secondo la Commissione, con la rimozione del binario qualsiasi trasporto ferroviario dalla raffineria verso un terminale marittimo lettone doveva percorrere un tragitto molto più lungo sul territorio lituano. In particolare, la Commissione ha ritenuto che, dopo la rimozione del binario, l’unica opzione che si offriva alla LDZ per fare concorrenza alla LG sarebbe stata quella di tentare di operare sul tragitto verso Klaipėda o sul tragitto più lungo verso la Lettonia, menzionato al punto 12 della presente sentenza. La LDZ sarebbe stata pertanto costretta a svolgere le sue attività lontano dalla sua base logistica in Lettonia e sarebbe stata dipendente dai servizi di gestione delle infrastrutture del suo concorrente, vale a dire la LG. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, da un punto di vista ex ante, la LDZ fosse esposta a notevoli rischi commerciali, che essa era meno disposta a correre.

    43

    La Commissione ha altresì ritenuto, ai punti da 325 a 357 della decisione controversa, che la LG non avesse fornito alcuna giustificazione oggettiva in ordine alla rimozione del binario, in quanto le spiegazioni fornite non erano tra loro coerenti ed erano talvolta contraddittorie, risultando poco convincenti.

    Ammenda e ingiunzione

    44

    Applicando gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2), la Commissione, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, ha inflitto alla LG un’ammenda di importo pari a EUR 27873000.

    45

    La Commissione ha altresì ingiunto alla LG di porre fine all’infrazione e di comunicarle, entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione controversa, una proposta di misure a tale scopo.

    Dispositivo della decisione controversa

    46

    Gli articoli 1 e 2 della decisione controversa così recitano:

    «Articolo 1

    [La LG] ha contravvenuto all’articolo 102 TFUE rimuovendo il binario tra Mažeikiai in Lituania e la frontiera lettone. L’infrazione è iniziata il 3 ottobre 2008 e prosegue alla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    Per l’infrazione di cui all’articolo 1, viene inflitta a[lla LG] un’ammenda di [EUR] 27873000.

    (...)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    47

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2017, la LG ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con tale decisione.

    48

    Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 13 luglio 2018, l’Orlen è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Taluni elementi contenuti negli atti processuali delle parti principali sono stati oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’Orlen.

    49

    A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, la LG ha dedotto cinque motivi. Tra questi, il primo verteva, in sostanza, su errori manifesti di valutazione e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda il carattere abusivo del comportamento della LG, il secondo verteva su errori di valutazione e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda la valutazione della pratica in questione, il terzo verteva su una violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 per insufficienza di prove e carenza di motivazione, il quarto, unicamente nella prima parte, verteva su errori nella determinazione dell’importo dell’ammenda e il quinto verteva su errori attinenti all’imposizione di un rimedio.

    50

    Nell’ambito della sua domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda, la LG ha fatto valere, con diverse censure e con la seconda parte del quarto motivo, che tale importo era sproporzionato e ha contestato, sostanzialmente, in primo luogo, la percentuale del valore delle vendite presa in considerazione dalla Commissione a titolo di fattore di gravità, in secondo luogo, la durata dell’infrazione e, in terzo luogo, la decisione di includere, nell’importo di base, un importo supplementare a titolo dissuasivo.

    51

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi e gli argomenti dedotti dalla LG tanto a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, quanto a sostegno della sua domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

    52

    Il Tribunale ha tuttavia ridotto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda, fissandolo in EUR 20068650.

    53

    Esso ha respinto il ricorso quanto al resto.

    Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

    54

    Con la sua impugnazione, la LG chiede che la Corte voglia:

    annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata nei limiti in cui detta sentenza ha respinto il suo ricorso di annullamento della decisione controversa;

    annullare in tutto o in parte la decisione controversa;

    in subordine, annullare o ridurre ulteriormente l’importo dell’ammenda inflitta alla LG, e

    condannare la Commissione a sopportare tutte le spese relative al presente procedimento nonché al procedimento dinanzi al Tribunale.

    55

    La Commissione e l’Orlen chiedono che la Corte voglia:

    respingere l’impugnazione e

    condannare la LG alle spese.

    Sull’impugnazione

    56

    A sostegno della sua impugnazione, la LG deduce quattro motivi, di cui i primi tre mirano, in sostanza, a contestare la valutazione, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un abuso di posizione dominante e di cui il quarto riguarda quella dell’ammenda inflittale.

    Sulla ricevibilità di taluni argomenti

    57

    In limine occorre osservare che le parti, prima di esporre i loro argomenti, formulano talune considerazioni relative al contesto fattuale della presente causa.

    58

    In tal senso, la LG effettua una descrizione dei fatti che sono, a suo avviso, pertinenti. La Commissione osserva che tale descrizione è ingannevole ed errata, mentre l’Orlen afferma che, con detta descrizione, la LG tenta di contestare i fatti accertati dal Tribunale.

    59

    Inoltre, la Commissione fa riferimento, nelle sue osservazioni preliminari, a un comunicato stampa del presidente-direttore generale della LG, datato 30 dicembre 2019, di cui la LG contesta la ricevibilità e la pertinenza ai fini della presente impugnazione.

    60

    A questo proposito è sufficiente ricordare che, a norma degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 24 settembre 2020, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione, C‑601/18 P, EU:C:2020:751, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

    61

    Ne consegue che le varie allegazioni e contestazioni di ordine fattuale devono essere dichiarate irricevibili.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    62

    Con il suo primo motivo, la LG contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto ai punti da 90 a 99 della sentenza impugnata, laddove esso ha erroneamente rifiutato di applicare il criterio stabilito al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), per determinare l’esistenza dell’asserita pratica abusiva.

    63

    Tale criterio sarebbe applicabile alla presente causa, che solleverebbe la questione giuridica se dall’articolo 102 TFUE sorgesse, per la LG, l’obbligo legale di concedere alla LDZ l’accesso al binario. Orbene, i presupposti attinenti a tale criterio non sarebbero soddisfatti nel caso di specie.

    64

    In concreto, dichiarando, ai punti da 90 a 99 della sentenza impugnata, che il criterio stesso non era applicabile nel caso di specie, il Tribunale avrebbe commesso quattro errori di diritto.

    65

    In primo luogo, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale al punto 90 della sentenza impugnata, non sussisterebbe, né nella giurisprudenza della Corte, né nelle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), citate dal Tribunale, alcuna regola secondo cui i criteri enunciati in tale sentenza si applicano solo se sussiste una necessità di proteggere l’incentivo di un’impresa dominante ad investire nella realizzazione di impianti essenziali.

    66

    In secondo luogo, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, non esisterebbe neppure alcuna regola secondo cui tali criteri non sarebbero applicabili qualora il contesto normativo in vigore imponga già un obbligo di fornitura dei servizi di cui trattasi.

    67

    Infatti, anzitutto, la non applicazione di detti criteri in un caso simile implicherebbe che il diritto nazionale o il diritto derivato dell’Unione definiscano l’ambito di applicazione del diritto primario dell’Unione, il che sarebbe incompatibile con il primato del diritto dell’Unione e con il requisito dell’applicazione coerente del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, il controllo ex post ai sensi dell’articolo 102 TFUE e la disciplina ex ante del settore in questione perseguirebbero obiettivi diversi. Sarebbe contrario al principio di certezza del diritto assoggettare le imprese dei settori regolamentati a criteri legali diversi ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Infine, nella specie, al momento della rimozione del binario, la LG non era soggetta ad alcun obbligo di accordare alla LDZ un accesso al binario, poiché la LDZ non aveva chiesto, né ottenuto, una licenza per operare in Lituania al momento della rimozione del binario. Tale circostanza consentirebbe di distinguere la presente causa da quelle che hanno dato origine alla sentenza del 13 dicembre 2018, Slovak Telekom/Commissione (T‑851/14, EU:T:2018:929), e successivamente alle sentenze del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione (C‑152/19 P, EU:C:2021:238), e del 25 marzo 2021, Slovak Telekom/Commissione (C‑165/19 P, EU:C:2021:239).

    68

    In queste ultime sentenze, la Corte avrebbe operato una distinzione tra l’accesso all’infrastruttura e le condizioni di un siffatto accesso. Nella presente causa, l’abuso constatato dal Tribunale riguarderebbe un vero e proprio diniego di concedere un accesso a causa della rimozione del binario. La LG precisa che tale diniego di accesso non riguardava l’intera rete ferroviaria lituana, bensì solamente il binario. La rimozione di quest’ultimo non potrebbe essere separata dalle condizioni di tale rimozione.

    69

    In terzo luogo, nessuna delle disposizioni menzionate dal Tribunale ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata imporrebbe a un gestore dell’infrastruttura, quale la LG, l’«obbligo legale assoluto» di concedere l’accesso a ciascun tratto di binario della sua rete, in particolare qualora siano disponibili tragitti alternativi. Nessuna di esse imporrebbe, neppure, un «obbligo assoluto» di ripristinare un binario fatiscente ricorrendo ad una soluzione che il gestore dell’infrastruttura considererebbe inefficace ed economicamente irragionevole. In tal senso, la LG si riferisce, più specificamente, all’articolo 5 della direttiva 2001/14, letto alla luce del considerando 5 di quest’ultima, nonché all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva stessa.

    70

    In quarto luogo, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 91 e 93 della sentenza impugnata, nessuna norma giuridica indicherebbe che i criteri derivanti dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), non siano applicabili qualora la posizione dominante derivi da un monopolio di Stato. Secondo il punto 23 della sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark (C‑209/10, EU:C:2012:172), citata dal Tribunale, la circostanza che una siffatta posizione tragga origine da un precedente monopolio legale dovrebbe semplicemente essere presa in considerazione.

    71

    Orbene, nel caso di specie, non si tratterebbe di stabilire se la LG fosse tenuta a fornire l’accesso a una rete funzionale costruita in passato con fondi pubblici, bensì di sapere se essa fosse tenuta, in forza dell’articolo 102 TFUE, ad investire i propri capitali nella riparazione e nella sostituzione di un impianto fatiscente al fine di rendere l’accesso al mercato rilevante meno difficile e più vantaggioso per un particolare concorrente a valle. La ponderazione tra gli interessi di queste due società rappresenterebbe il fulcro dei criteri stabiliti nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569).

    72

    La Commissione e l’Orlen chiedono il rigetto del primo motivo in quanto infondato.

    Giudizio della Corte

    73

    Con il suo primo motivo la LG critica, in particolare, i punti da 90 a 99 della sentenza impugnata, con la motivazione che il Tribunale, rifiutando di applicare alla presente causa i criteri stabiliti al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), avrebbe applicato un erroneo criterio giuridico al fine di valutare l’esistenza di un abuso di posizione dominante.

    74

    Al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva commesso alcun errore astenendosi dal valutare se il comportamento controverso, consistente, come risulta dal punto 84 di tale sentenza, nella rimozione del binario in quanto tale, soddisfacesse le condizioni attinenti all’indispensabilità del servizio il cui accesso era stato negato e all’eliminazione totale della concorrenza, sancite al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), e che era sufficiente dimostrare, salvo un’eventuale giustificazione oggettiva, che si trattava di un comportamento idoneo a limitare la concorrenza, e, in particolare, a costituire un ostacolo all’ingresso sul mercato.

    75

    Ai punti da 90 a 98 di detta sentenza il Tribunale ha giustificato tale conclusione alla luce della finalità delle circostanze eccezionali menzionate nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), la quale consisterebbe nel far sì che l’obbligo, imposto ad un’impresa in posizione dominante, di fornire un accesso alla sua infrastruttura, non ostacoli, in ultima analisi, la concorrenza riducendo, per tale impresa, l’incentivo iniziale a costruire una siffatta infrastruttura e a investire in infrastrutture. Il Tribunale ne ha dedotto, essenzialmente, che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), non poteva applicarsi qualora, come avverrebbe nel caso di specie, il contesto normativo applicabile imponga già un obbligo di fornitura all’impresa detentrice di una posizione dominante o qualora la posizione dominante derivi da un monopolio legale, e ciò a maggior ragione quando l’infrastruttura appartiene allo Stato ed è stata costruita e sviluppata mediante fondi pubblici.

    76

    Al fine di valutare se tali considerazioni siano, come afferma la LG, viziate da un errore di diritto, occorre ricordare che l’articolo 102 TFUE vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. All’impresa che detiene una posizione dominante incombe dunque una responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    77

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «sfruttamento abusivo di posizione dominante» ai sensi dell’articolo 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito, abbiano l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    78

    L’esame del carattere abusivo di una pratica di un’impresa dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE deve essere effettuato prendendo in considerazione tutte le circostanze specifiche della controversia (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    79

    Per quanto riguarda pratiche consistenti in un rifiuto di concedere l’accesso a un’infrastruttura sviluppata da un’impresa dominante per le esigenze della propria attività e da essa detenuta, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un siffatto diniego può costituire un abuso di posizione dominante a condizione non solo che tale diniego potesse eliminare del tutto la concorrenza sul mercato di cui trattasi da parte della persona che richiedeva il servizio e non fosse obiettivamente giustificabile, ma anche che l’infrastruttura fosse, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività di tale persona, nel senso che non esisteva alcun sostituto reale o potenziale all’infrastruttura stessa (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, EU:C:1998:569, punto 41, e del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punti 4344).

    80

    L’imposizione delle citate condizioni, al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), era giustificata dalle circostanze proprie di quella causa, che consistevano nel rifiuto, da parte di un’impresa dominante, di consentire a un concorrente l’accesso a un’infrastruttura da essa sviluppata per le esigenze della propria attività, ad esclusione di qualsiasi altro comportamento (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 45).

    81

    Orbene, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 78 a 82 delle sue conclusioni, l’ipotesi di una distruzione, da parte di un’impresa dominante, di un’infrastruttura deve essere distinta da quella di un diniego di accesso, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569).

    82

    Infatti, dai richiami effettuati supra deriva che tale giurisprudenza riguarda, in sostanza, l’ipotesi di un diniego di accesso a un’infrastruttura, mediante il quale, in definitiva, l’impresa dominante riservi al proprio uso l’infrastruttura da essa sviluppata (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 47). Detta giurisprudenza implica, come sottolineato dall’avvocato generale, in particolare, al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il mantenimento di un’infrastruttura, di cui l’impresa dominante si riservi l’uso alla ricerca di un profitto immediato.

    83

    È evidente, per contro, che la distruzione di un’infrastruttura implica il sacrificio di un attivo, con eventuali costi connessi a tale distruzione. A seguito della distruzione, l’infrastruttura diviene inevitabilmente inutilizzabile non solo dai concorrenti, ma anche dalla stessa impresa dominante.

    84

    La presente causa non solleva quindi, contrariamente a quanto affermato dalla LG, un «problema di accesso» a un’infrastruttura ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569).

    85

    Ciò è tanto più vero in quanto, come del resto ammesso dalla LG, il comportamento censurato riguardava un unico tratto della rete ferroviaria lituana e non impediva al concorrente potenziale della LG di accedere, se del caso, a tale rete per altra via.

    86

    In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che i criteri stabiliti al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), sono volti a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, le esigenze di una concorrenza non falsata e, dall’altro, la libertà di contrattare e il diritto di proprietà dell’impresa dominante. In tal senso, detti criteri sono destinati ad applicarsi in caso di diniego di accesso ad un’infrastruttura di cui l’impresa dominante è proprietaria e che essa ha sviluppato per le esigenze della propria attività, attraverso i propri investimenti (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97, EU:C:1998:569, punto 37, e del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 47).

    87

    Il Tribunale non è pertanto incorso in un errore di diritto dichiarando, in sostanza, ai punti 90, 93 e 94 della sentenza impugnata, che, alla luce della loro finalità, detti criteri non sono destinati ad applicarsi qualora, in una situazione come quella di cui alla presente causa, l’infrastruttura di cui trattasi sia stata finanziata non mediante investimenti propri dell’impresa dominante, bensì mediante fondi pubblici e tale impresa non sia la proprietaria dell’infrastruttura stessa.

    88

    In terzo luogo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che un obbligo regolamentare può essere rilevante per valutare un comportamento abusivo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Sebbene l’esistenza di un obbligo regolamentare, per l’impresa dominante, di dare accesso all’infrastruttura di cui trattasi non possa dispensare la Commissione dal dimostrare l’esistenza di un «abuso», ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ciò non toglie che l’imposizione di un siffatto obbligo comporti che l’impresa dominante non possa realmente rifiutare di consentire l’accesso a tale infrastruttura, fatta salva, eventualmente, la sua autonomia decisionale quanto alle condizioni di un simile accesso (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punti 5758 nonché giurisprudenza ivi citata).

    89

    È quindi, parimenti, senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, che i criteri stabiliti nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), non sono applicabili qualora l’impresa dominante sia soggetta ad un obbligo di dare accesso alla propria infrastruttura.

    90

    Orbene, nel caso di specie, la LG non contesta, in quanto tale, di essere soggetta all’obbligo di concedere l’accesso alla rete ferroviaria lituana. È unicamente la portata di tale obbligo ad essere oggetto di contestazione.

    91

    Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che, contrariamente agli argomenti dedotti dalla LG, la rimozione del binario non può essere considerata quale diniego di accesso, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), ma deve essere eventualmente considerata come una forma autonoma di abuso (v., per analogia, sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, punti da 55 a 58, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 75). Pertanto, i criteri stabiliti al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569), non sono applicabili al fine di valutare il comportamento di cui trattasi.

    92

    Ne consegue che il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 99 della sentenza impugnata, che era senza commettere alcun errore che la Commissione si era astenuta dal valutare se il comportamento di cui trattasi soddisfacesse i criteri in parola.

    93

    Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre respingere il primo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione in quanto infondato.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    94

    Con il suo secondo motivo la LG sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione avesse adeguatamente dimostrato che, nelle circostanze della presente causa, la rimozione del binario costituiva un «abuso», ai sensi dell’articolo 102 TFUE e nel qualificare così, esso stesso, tale rimozione come «pratica abusiva».

    95

    Secondo la LG, ai punti 168, 170, 177, 197, 204 e 231 della sentenza impugnata, il Tribunale, al pari della Commissione, ha fondato tale qualificazione su due elementi cumulativi, ossia sulla circostanza che tale rimozione è stata fatta «precipitosamente» e sulla circostanza che essa è stata effettuata «senza [che la LG avesse] ottenuto preliminarmente i fondi necessari». Orbene, nessuno di questi due elementi consentirebbe una siffatta qualificazione.

    96

    In primo luogo, rinviando ai punti 148, 164 e 168 della sentenza impugnata, la LG sottolinea che il Tribunale ha riconosciuto che essa poteva scegliere di rimuovere il binario, piuttosto che procedere a riparazioni parziali che avrebbero condotto alla sua successiva sostituzione. L’abuso addebitatole risiederebbe dunque nel solo momento di tale rimozione, a partire dal 3 ottobre 2008. Orbene, poiché il momento di detta rimozione non avrebbe avuto un impatto sul suo costo, la decisione di procedere ad una rimozione immediata rappresentava una decisione di gestione razionale. Inoltre, il Tribunale avrebbe constatato, ai punti 197, 204 e 209 di tale sentenza, che la LG non perseguiva alcun intento anticoncorrenziale.

    97

    In secondo luogo, la LG afferma che si aspettava di ricevere i fondi per la ricostruzione del binario, i quali dovevano essere disponibili al momento della realizzazione della maggior parte dei lavori. Facendo riferimento ai punti 152, 153, 160, 171, da 174 a 176 e 196 di detta sentenza, la LG sostiene di avere effettivamente sollecitato un finanziamento il 2 ottobre 2008, prima di avviare i lavori di rimozione del binario, che a tale data e successivamente erano disponibili fondi europei, e di non avere agito con un intento anticoncorrenziale.

    98

    Essa sostiene che le circostanze rilevate dal Tribunale per constatare l’abuso addebitatole sono essenzialmente comparse dopo il 3 ottobre 2008. In tale contesto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto imponendole, ai punti 164, 165, 170 e 178 della stessa sentenza, di dimostrare o di giustificare il momento della rimozione del binario, mentre spetterebbe alla Commissione dimostrare l’abuso.

    99

    Peraltro, ai punti 152 e 170 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di procedere ad un’analisi concreta del suo argomento relativo allo stoccaggio delle parti riutilizzabili del binario e al loro riutilizzo per altre linee della rete. In ogni caso non sarebbe necessario, per poter avviare le fasi preparatorie di un progetto, avere preliminarmente ricevuto i fondi necessari per la totalità del progetto stesso.

    100

    Nella sua replica, la LG precisa di aver fondato il presente motivo sui due soli elementi che il Tribunale ha sistematicamente menzionato e che attengono al fatto che la rimozione del binario è stata effettuata «precipitosamente» e senza che la LG avesse previamente ottenuto i fondi necessari. In ogni caso, anche se occorresse includere tutti i quattro o cinque elementi di cui ai punti 42 e 194 della sentenza impugnata, la constatazione di un abuso non sarebbe fondata. Infatti, gli elementi supplementari, che sarebbero accessori o non pertinenti, non varrebbero a dimostrare un abuso siffatto.

    101

    La LG ha peraltro formulato argomenti diretti a contestare ciascuno di questi cinque elementi in sede di udienza di discussione.

    102

    La Commissione ritiene che il presente motivo sia destituito di fondamento.

    103

    L’Orlen afferma che tale motivo è inoperante e, in ogni caso, irricevibile, in quanto esso equivarrebbe a contestare le valutazioni dei fatti e delle prove effettuate dal Tribunale.

    Giudizio della Corte

    104

    Con il suo secondo motivo la LG contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto confermando la qualificazione, effettuata dalla Commissione, della rimozione del binario come «abuso di posizione dominante», ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Secondo la LG, tale qualificazione è fondata, ai punti 168, 170, 177, 197, 204 e 231 della sentenza impugnata, su due elementi cumulativi, ossia sulla circostanza che tale rimozione è stata effettuata «precipitosamente» e sulla circostanza che tale rimozione è stata svolta «senza [che la LG avesse] ottenuto preliminarmente i fondi necessari».

    105

    Poiché tale argomento si fonda sul presupposto che la qualificazione della rimozione del binario come «abuso di posizione dominante» si basi esclusivamente su tali due elementi, occorre constatare che esso è fondato su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    106

    Infatti, da una lettura complessiva della sentenza impugnata, e in particolare dai punti 42, 83, 193, 194, 196 e 224 della stessa, risulta inequivocabilmente che il Tribunale ha sottolineato che era tenendo conto di un insieme di circostanze di fatto e di diritto, che avevano accompagnato la rimozione del binario, che, nella decisione controversa, la Commissione era giunta alla conclusione che tale rimozione costituiva un «abuso di posizione dominante», ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

    107

    Tali circostanze, esposte al punto 39 della presente sentenza, attengono al fatto che la LG era a conoscenza del progetto dell’Orlen di reindirizzarsi verso i terminali marittimi della Lettonia avvalendosi dei servizi della LDZ, che essa aveva rimosso il binario precipitosamente, senza assicurarsi i fondi necessari e senza adottare alcuna misura preparatoria normale per la sua ricostruzione, che la rimozione del binario era in contrasto con la prassi corrente del settore, che la LG era consapevole del rischio di perdere ogni attività di trasporto dei prodotti dell’Orlen in caso di ricostruzione del binario e che la LG si era adoperata per convincere il governo lituano a non ricostruire il binario.

    108

    Solo dopo aver respinto tutti gli argomenti dedotti dalla LG per contestare tali valutazioni il Tribunale ha confermato la fondatezza delle valutazioni svolte dalla Commissione.

    109

    Il fatto che il Tribunale abbia fatto riferimento, ai punti 168, 170, 177, 197, 204 e 231 della sentenza impugnata, contestati dalla LG, a due soltanto degli elementi esposti ai punti 39 e 107 della presente sentenza, vale a dire la rimozione del binario precipitosa e senza garanzia dei fondi necessari, non è tale da inficiare tale lettura della sentenza impugnata. Infatti, nei punti citati, il Tribunale si è limitato ad esaminare argomenti specifici connessi a tali circostanze, che erano stati dedotti dalla LG per contestare l’accertamento di un «abuso di posizione dominante», ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

    110

    Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario esaminare gli argomenti vertenti, più specificamente, su tali due elementi.

    111

    In ogni caso occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 99 a 102 delle sue conclusioni, che, con tali argomenti, nonché con gli argomenti dedotti tardivamente in sede di replica e all’udienza di discussione al fine di contestare le altre circostanze che hanno fondato l’accertamento di un abuso di posizione dominante, la LG mira, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti.

    112

    In assenza di allegazioni relative a qualsivoglia snaturamento, detti argomenti sono quindi irricevibili, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza.

    113

    Alla luce di tutti i suesposti motivi, il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione deve essere integralmente respinto.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    114

    Con il suo terzo motivo la LG afferma che, ai punti da 219 a 233 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso errori di diritto qualificando la rimozione del binario, in quanto tale e indipendentemente dalla precedente sospensione del traffico su tale binario, come «pratica idonea a restringere la concorrenza».

    115

    In primo luogo, tale approccio del Tribunale sarebbe fondato su una premessa erronea, che emergerebbe dai punti 223, 225 e 227 della sentenza impugnata. Secondo tale premessa del Tribunale, l’opzione che sarebbe consistita in riparazioni iniziali mirate, seguite da una ricostruzione completa dell’intero binario entro un periodo di cinque anni, qualificata dalla LG come «opzione 1», avrebbe costituito un’alternativa appropriata ed economicamente ragionevole rispetto all’opzione consistente in una ricostruzione completa e immediata del binario, designata dalla LG come «opzione 2». Orbene, il Tribunale non avrebbe respinto la posizione della LG, riassunta ai punti 150, 151 e 167 di tale sentenza, secondo la quale l’«opzione 2» era l’unica opzione appropriata ed economicamente ragionevole, ma si sarebbe limitato a lasciare tale questione senza risposta, al punto 168 di detta sentenza. Tanto premesso, ad avviso della LG si deve ritenere, ai fini della presente impugnazione, che l’«opzione 2» fosse l’unica opzione appropriata ed economicamente ragionevole. Essa ne desume che i punti 223, 225 e 227 della medesima sentenza sono contraddittori e incompatibili con la scelta di quest’ultima opzione.

    116

    Inoltre, i punti 223, 225 e 227 della sentenza impugnata si baserebbero sull’ipotesi erronea secondo cui il binario avrebbe potuto essere rimesso in servizio «a breve termine» grazie alle riparazioni iniziali nell’ambito dell’«opzione 1». Orbene, ciò non risponderebbe al vero, poiché, come sostenuto dalla LG dinanzi al Tribunale, simili riparazioni avrebbero richiesto che essa seguisse lo stesso procedimento necessario per l’«opzione 2», segnatamente al fine di ottenere fondi da parte della Repubblica di Lituania o dell’Unione. Il Tribunale avrebbe omesso di tenerne conto e si sarebbe così contraddetto.

    117

    In secondo luogo, il Tribunale si sarebbe contraddetto dichiarando, al punto 225 della sentenza impugnata, che la prima fase dell’«opzione 1» implicava «riparazioni locali», mentre, come da esso riconosciuto al punto 164 di tale sentenza, tale opzione implicava notevoli riparazioni su tutta la lunghezza del binario.

    118

    In terzo luogo, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale ai punti da 221 a 223 della sentenza impugnata, la LG ritiene di non essere soggetta ad un obbligo giuridico assoluto di ripristinare la normalità del binario realizzando le riparazioni iniziali a titolo dell’«opzione 1» e che essa poteva legittimamente scegliere l’«opzione 2». Quest’ultima avrebbe consentito un ripristino della normalità, con la precisazione che il momento della rimozione del binario, inevitabile nell’attuazione dell’«opzione 2», sarebbe irrilevante al riguardo.

    119

    In quarto luogo, sarebbe contraddittorio rispetto alle constatazioni effettuate ai punti 24 e 25 della sentenza impugnata affermare, al punto 225 della sentenza stessa, che un effetto preclusivo discendeva dal fatto che, quando l’Orlen ha ritenuto che la LG non avesse intenzione di riparare il binario a breve termine, la LDZ ha ritirato la sua domanda di licenza per operare sulla parte lituana del tragitto breve verso la Lettonia. In detti punti 24 e 25 il Tribunale avrebbe stabilito che la LDZ aveva presentato una domanda al fine di ottenere una siffatta licenza «alla fine del mese di giugno [del] 2009», ossia dopo la rimozione del binario. Tale rimozione non avrebbe dunque avuto alcuna influenza sulla decisione di ritirare la domanda di licenza, la quale si spiegherebbe, in realtà, con il fatto che, a metà del 2010, l’Orlen era giunta alla conclusione che la LG non aveva l’intenzione di riparare il binario a breve termine, come risulterebbe dal punto 26 della sentenza impugnata.

    120

    In quinto luogo, nella sua replica, la LG aggiunge che la rapida attuazione della rimozione del binario non ha aggravato la situazione esistente dopo la precedente sospensione del traffico. Invero, al momento dei fatti, vale a dire il 3 ottobre 2008, non sarebbe esistita, in assenza di rimozione, «alcuna possibilità che il binario fosse rimesso in servizio a breve termine».

    121

    La Commissione e l’Orlen chiedono il rigetto di tutti questi argomenti in quanto sostanzialmente infondati.

    Giudizio della Corte

    122

    Con il suo terzo motivo, la LG contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto ai punti da 219 a 233 della sentenza impugnata.

    123

    In tali punti, il Tribunale ha esaminato e respinto gli argomenti della LG diretti a contestare le valutazioni della Commissione, secondo le quali la rimozione del binario in quanto tale, indipendentemente dalla previa sospensione del traffico sullo stesso, produceva effetti anticoncorrenziali di preclusione della concorrenza.

    124

    In primo luogo, l’argomento vertente su una contraddizione tra il punto 168 della sentenza impugnata e i punti 223, 225 e 227 della medesima deriva da una lettura erronea del primo dei punti citati.

    125

    Infatti, al punto 168 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha affatto qualificato l’«opzione 2», implicante una ricostruzione completa e immediata del binario, quale unica opzione appropriata ed economicamente ragionevole. Al contrario, i termini «anche supponendo, come sost[eneva la LG], che l’opzione 2 fosse stata la sola opzione appropriata ed economicamente ragionevole», che compaiono in tale punto, indicano chiaramente che, come del resto ammette la LG, il Tribunale non ha risolto la questione se tale opzione fosse o meno l’unica opzione appropriata ed economicamente ragionevole, con l’esclusione, se del caso, dell’«opzione 1». Ne consegue che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla LG, non è manifestamente possibile affermare che, ai fini della presente impugnazione, si debba ritenere che l’«opzione 2» fosse l’unica opzione appropriata ed economicamente ragionevole.

    126

    Pertanto, l’argomento fondato su una siffatta premessa e vertente su una contraddittorietà della motivazione deve essere respinto in quanto infondato.

    127

    Inoltre, atteso che la LG contesta la considerazione, svolta ai punti 223, 225 e 227 della sentenza impugnata, secondo la quale il binario avrebbe potuto essere rimesso in servizio «a breve termine» grazie a riparazioni iniziali, è sufficiente constatare che, così facendo, la LG mira, in realtà e con il pretesto di invocare una presunta contraddizione, a rimettere in discussione le valutazioni di ordine fattuale svolte dal Tribunale. Poiché la LG non deduce che vi sia stato alcuno snaturamento di tali elementi da parte del Tribunale, la sua argomentazione è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 60 della presente sentenza.

    128

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita contraddizione tra i punti 164 e 225 della sentenza impugnata, occorre osservare che, al punto 164 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che da una lettera inviata il 18 settembre 2008 dalla direzione delle infrastrutture ferroviarie della LG al consiglio di pianificazione strategica di quest’ultima risultava che solo un tratto di 1,6 km di binario doveva essere ricostruito immediatamente e che i difetti rilevati sui 19 km del binario implicavano che esso dovesse «essere interamente riparato entro un termine di cinque anni». Il Tribunale ha constatato che problemi riguardanti 1,6 km su 19 km del binario non potevano giustificare la sua rimozione integrale e immediata. Esso ha altresì constatato che da tale lettera non risultava neppure che una riparazione integrale entro un termine di cinque anni dovesse comportare una siffatta rimozione integrale e immediata.

    129

    Quanto al punto 225 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ivi rilevato che la prima tappa dell’«opzione 1» consisteva nell’effettuare «riparazioni locali nei punti del binario che non permettevano un traffico ferroviario sicuro».

    130

    Orbene, tale constatazione non risulta in alcun modo in contraddizione con la necessità di riparazioni immediate su una parte del binario, né con quella di una riparazione integrale entro un termine, più ampio, di cinque anni.

    131

    L’argomento vertente su una contraddizione tra i punti 164 e 225 della sentenza impugnata deve quindi essere respinto in quanto infondato.

    132

    In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti diretti a contestare i punti da 221 a 223 della sentenza impugnata, si deve constatare che essi si basano su una lettura isolata ed erronea di tali punti.

    133

    Ai punti 221 e 222 di tale sentenza il Tribunale ha constatato che gravava sulla LG, in quanto gestore delle infrastrutture ferroviarie, oltre ad un obbligo regolamentare di garantire la sicurezza del traffico, un obbligo regolamentare di ridurre al minimo le perturbazioni e di migliorare l’efficienza della rete ferroviaria. Al punto 223 della detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che la LG, in quanto impresa dominante sul mercato rilevante, aveva altresì la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale. Secondo il Tribunale, la LG avrebbe dovuto tenerne conto ed evitare di eliminare ogni possibilità di rimettere in servizio il binario a breve termine, attraverso una ricostruzione a tappe. Al punto 224 della medesima sentenza il Tribunale ne ha dedotto che, rimuovendo l’intero binario, nelle circostanze della fattispecie, la LG ha omesso di tener conto della responsabilità particolare ad essa incombente in forza dell’articolo 102 TFUE.

    134

    Inoltre, dai punti 225 e 229 della sentenza impugnata emerge chiaramente che la constatazione che la rimozione del binario poteva comportare effetti anticoncorrenziali preclusivi del mercato è fondata, da un lato, sul fatto che, mediante detta rimozione, la LG ha aggravato la situazione esistente dopo la sospensione del traffico su tale binario e, dall’altro, sulle modalità di attuazione dell’«opzione 2» e non sulla scelta, in quanto tale, di detta opzione anziché dell’«opzione 1».

    135

    Da tali elementi si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalla LG, il Tribunale non le ha imposto alcun «obbligo giuridico assoluto» di ripristinare la normalità del binario realizzando le riparazioni iniziali nell’ambito dell’«opzione 1». Sono, al contrario, le modalità concrete dell’attuazione dell’«opzione 2» e gli effetti della rimozione del binario ad aver giustificato la constatazione di effetti anticoncorrenziali.

    136

    Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto infondato.

    137

    In quarto luogo, come risulta dall’uso del termine «del resto», nell’economia dell’ultima frase del punto 225 della sentenza impugnata, il riferimento, in tale punto, al ritiro, da parte della LDZ, della sua domanda di licenza per operare sulla parte lituana del tragitto breve verso la Lettonia, costituisce una considerazione formulata ad abundantiam.

    138

    Ne consegue che l’argomento della LG relativo ad una contraddizione tra tale punto e i punti 24 e 25 di detta sentenza deve essere respinto in quanto inoperante.

    139

    In quinto luogo, laddove, per la prima volta in sede di replica, la LG afferma che la rapida attuazione della rimozione del binario non ha aggravato la situazione esistente dopo la sospensione del traffico su tale binario, il suo argomento è irricevibile in quanto tardivo. Essa mira, inoltre, a rimettere in discussione una valutazione fattuale che esula, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, dalla competenza della Corte in sede di impugnazione.

    140

    Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre respingere integralmente il terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione.

    Sul quarto motivo

    Argomenti delle parti

    141

    Con il suo quarto motivo la LG contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’ambito della sua valutazione dell’ammenda inflittale.

    142

    A tal riguardo, la LG sottolinea che dai punti 98, 196, 204 e 209 della sentenza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, la decisione controversa e le valutazioni della Commissione non erano fondate sulla constatazione di un intento anticoncorrenziale in capo alla LG.

    143

    Orbene, nell’ambito dell’esame, in sede di controllo dell’ammenda, degli argomenti relativi al carattere di novità della teoria giuridica accolta nella decisione controversa e alla gravità dell’infrazione addebitata alla LG, il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una siffatta intenzione. Ciò sarebbe dimostrato dalle formulazioni impiegate ai punti 339, 368 e 374 della sentenza impugnata, secondo cui il comportamento censurato era «diretto a tenere i concorrenti lontani dal mercato» o è stato tenuto «allo scopo di tenere i concorrenti lontani dal mercato».

    144

    Il Tribunale si sarebbe pertanto contraddetto. Tale contraddittorietà della motivazione avrebbe avuto un’incidenza sulla valutazione, da parte del Tribunale, della necessità di infliggere un’ammenda e, se del caso, del suo importo adeguato, nonché della gravità dell’infrazione. In assenza di tale contraddizione, il Tribunale avrebbe dovuto accettare il carattere di novità della teoria giuridica sulla quale è fondata la decisione controversa e avrebbe potuto adottare un diverso approccio relativamente alla gravità dell’infrazione in assenza di un intento anticoncorrenziale e, quindi, relativamente all’esercizio della sua competenza estesa al merito.

    145

    Nella sua replica, la LG aggiunge, a quest’ultimo proposito, che, poiché la constatazione di un siffatto intento è viziata da errore, la valutazione operata dal Tribunale potrebbe essere modificata, a prescindere dagli altri fattori eventualmente presi in considerazione da quest’ultimo. In ogni caso, non si potrebbe escludere che l’importo dell’ammenda fissato dal Tribunale sarebbe stato inferiore se quest’ultimo non si fosse basato su un ragionamento contraddittorio e sull’asserito intento della LG di tenere i concorrenti lontani dal mercato.

    146

    All’udienza di discussione la LG ha affermato inoltre che, in fase di calcolo dell’ammenda, al punto 399 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto della gravità dell’infrazione, la quale è basata sull’intento anticoncorrenziale. Riferendosi all’intento anticoncorrenziale quale elemento di valutazione della gravità, il Tribunale avrebbe modificato gli elementi costitutivi dell’infrazione accertata dalla Commissione e avrebbe, in tal modo, ecceduto i limiti delle sue competenze.

    147

    La Commissione replica che tale motivo è inoperante.

    Giudizio della Corte

    148

    Con il quarto motivo, la LG contesta al Tribunale una motivazione contraddittoria. In tal senso, il Tribunale avrebbe, da un lato, esplicitamente escluso, ai punti 169, 204 e 209 della sentenza impugnata, l’esistenza di un intento anticoncorrenziale nell’operare il suo controllo in merito alla constatazione di un abuso di posizione dominante. Dall’altro, esso avrebbe tuttavia fatto allusione ad un siffatto intento ai punti 339, 368 e 374 di tale sentenza e ne avrebbe tenuto conto in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda ai punti da 397 a 406 di detta sentenza. Tale contraddizione, nonché il fatto di aver preso in considerazione un intento anticoncorrenziale in fase di calcolo dell’ammenda, avrebbero avuto un’incidenza sull’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito e, di conseguenza, sull’importo dell’ammenda inflittale.

    149

    Tale motivo è inoperante. Invero, anche supponendo che il Tribunale si sia contraddetto, come afferma la LG, una siffatta contraddizione non sarebbe idonea né a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, né a condurre ad una rivalutazione, da parte della Corte, dell’importo dell’ammenda.

    150

    Infatti, dopo aver respinto tutti i motivi di legittimità diretti all’annullamento della decisione controversa e tutte le censure sollevate dalla LG a sostegno della sua domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha proceduto, ai punti da 389 a 406 della sentenza impugnata, ad una rivalutazione dell’importo dell’ammenda. Al termine di detta rivalutazione, il Tribunale ha fissato tale ammenda in EUR 20068650, ossia un importo sensibilmente meno elevato rispetto a quello preso in considerazione dalla Commissione, senza fare la benché minima allusione ad un intento anticoncorrenziale.

    151

    A tal riguardo giova ricordare che, a norma dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla Commissione.

    152

    Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità di tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 124 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 136).

    153

    Per contro, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione. Pertanto, soltanto qualora la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda (sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 125126 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 137).

    154

    Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, è tenuto a rispettare determinati obblighi, tra i quali rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, nonché il principio di parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 138).

    155

    Nel caso di specie, in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la valutazione dell’importo dell’ammenda effettuata dal Tribunale è stata guidata, come risulta dai punti 394, 395, 397 e 404 della sentenza impugnata, dalla presa in considerazione della gravità dell’infrazione commessa nonché della sua durata. Ai punti da 399 a 402 della sentenza impugnata il Tribunale ha tenuto conto, a titolo della gravità dell’infrazione di cui trattasi, della natura dell’infrazione stessa, della situazione della LG sui mercati rilevanti e dell’estensione geografica dell’infrazione medesima.

    156

    Risulta inequivocabilmente dai motivi esposti ai punti da 398 a 406 della sentenza impugnata che, come constatato altresì dall’avvocato generale ai paragrafi 151 e da 153 a 155 delle sue conclusioni, la rivalutazione dell’importo dell’ammenda non è affatto fondata sulla presa in considerazione di un qualsivoglia intento anticoncorrenziale.

    157

    Ne consegue che, anche a voler supporre che nel valutare gli argomenti dedotti dalla LG a sostegno delle sue domande di annullamento della decisione controversa e di riduzione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale si sia contraddetto riguardo all’esistenza o meno di un intento anticoncorrenziale, una siffatta contraddizione sarebbe stata comunque ininfluente in ordine alla rivalutazione, da parte del Tribunale, dell’importo dell’ammenda.

    158

    Pertanto, gli argomenti della LG relativi ad una contraddittorietà della motivazione che inficerebbe la sentenza impugnata, sono, in ogni caso, inoperanti.

    159

    Peraltro, nei limiti in cui la LG intende chiedere alla Corte di controllare l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, è sufficiente constatare che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 153 della presente sentenza, la LG non ha fornito elementi tali da indicare che il livello dell’ammenda, come ridotta dal Tribunale, sia non soltanto incongruo, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato.

    160

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il quarto motivo deve essere integralmente respinto.

    161

    Non essendo stato accolto nessuno dei motivi dedotti a sostegno della presente impugnazione, quest’ultima deve essere interamente respinta.

    Sulle spese

    162

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    163

    Poiché la Commissione e l’Orlen ne hanno fatto domanda, la LG, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione e dall’Orlen.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Lietuvos geležinkeliai AB è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Orlen Lietuva AB.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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