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Document 62021CC0621
Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 20 April 2023.#WS v Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.#Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad.#Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Common asylum policy – Directive 2011/95/EU – Qualification for refugee status – Article 2(d) – Reasons for persecution – ‘Membership of a particular social group’ – Article 10(1)(d) – Acts of persecution – Article 9(1) and (2) – Link between the reasons for and acts of persecution or between the reasons for persecution and the absence of protection against such acts – Article 9(3) – Non-State actors – Article 6(c) – Qualification for subsidiary protection – Article 2(f) – ‘Serious harm’ – Article 15(a) and (b) – Assessment of applications for international protection for the purpose of granting refugee status or subsidiary protection status – Article 4 – Gender-based violence against women – Domestic violence – Threat of ‘honour killing’.#Case C-621/21.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 20 aprile 2023.
WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/ UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non statali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”.
Causa C-621/21.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 20 aprile 2023.
WS contro Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/ UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non statali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”.
Causa C-621/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:314
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 20 aprile 2023 ( 1 )
Causa C‑621/21
WS
contro
Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
con l’intervento di
Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative al riconoscimento di protezione internazionale e al contenuto di una tale protezione – Cittadina di un paese terzo esposta a un rischio di essere vittima di un delitto d’onore, di un matrimonio forzato o di violenze domestiche da parte di soggetti non statali in caso di ritorno nel suo paese di origine – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 9, paragrafo 3 – Accertamento di un nesso causale tra il motivo della persecuzione e la mancanza di protezione da parte del paese di origine – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Accertamento dell’appartenenza a un “determinato gruppo sociale” in ragione del genere del richiedente – Condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria – Nozione di “danno grave” – Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).»
I. Introduzione
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1. |
La questione degli atti di violenza domestica nei confronti delle donne è diventata una delle principali preoccupazioni delle nostre società, dopo essere stata a lungo sottovalutata dalle autorità quanto a gravità e alle conseguenze di tali atti. Gli omicidi nei confronti delle donne all’interno della cerchia familiare, ora chiamati «femminicidi» nel linguaggio comune, sono stati denunciati pubblicamente. Le autorità pubbliche hanno preso coscienza della necessità di proteggere meglio le donne vittime di violenza nella loro cerchia familiare e di dare prova di un maggiore rigore nei confronti degli autori di tali violenze. Si pone la questione se tale protezione, che deve essere garantita all’interno di uno Stato, vada estesa anche alle donne che sono fuggite dal loro paese e che non possono o non vogliono farvi ritorno per il timore di subire violenze all’interno della cerchia familiare e, più precisamente, se le donne che si trovano in tale situazione possano ottenere lo status di rifugiato, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE ( 2 ). In caso di mancato riconoscimento di un tale status, si pone la questione della misura in cui atti di violenza fondati sul genere, commessi nei confronti di una cittadina di un paese terzo nell’ambito della cerchia ristretta della sua vita familiare, possano giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva. |
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2. |
Nella causa che viene sottoposta alla Corte, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) nutre dubbi sulla possibilità di concedere la protezione internazionale – e, se del caso, sul tipo di protezione internazionale che occorra accordare – a una cittadina turca, di origine curda, tenuto conto, da un lato, della natura degli atti di violenza a cui questa rischia di essere esposta se ritornasse nel suo paese di origine. Tali atti potrebbero consistere in violenza nella cerchia familiare, se non addirittura in un delitto d’onore, oppure in un matrimonio forzato. Dall’altro lato, occorre anche tenere conto delle circostanze in cui detti atti vengono commessi, ovvero da soggetti non statali ( 3 ). |
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3. |
Tale questione riflette le preoccupazioni – che si trovano peraltro espresse anche nelle osservazioni presentate nella presente causa – di coloro che ritengono che lo status di rifugiato non possa essere concesso a tutte le donne vittime di violenze domestiche, in quanto si tratta di un problema comune a tutti gli Stati, e di coloro che deplorano, per contro, che la protezione sussidiaria sia solo una protezione concessa «ipso iure» a tali donne, inducendo quindi a negare il riconoscimento dei motivi di persecuzione legati al genere, compresa quella fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. |
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4. |
Nelle sue conclusioni nella causa État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) ( 4 ), l’avvocato generale Szpunar ha sottolineato la necessità imperativa di non sottovalutare l’importanza, sotto il profilo giuridico, politico e sociale, del riconoscimento della gravità del problema della violenza domestica e degli sviluppi recenti della normativa dell’Unione in materia di protezione delle vittime ( 5 ). Tuttavia, quasi simultaneamente, l’avvocato generale Hogan ha dichiarato nelle sue conclusioni nel procedimento di parere 1/19 (Convenzione di Istanbul) ( 6 ) che «[a]llo stato attuale, il diritto dell’Unione non prevede, in generale, (…) l’obbligo di tener conto della violenza nei confronti delle donne come forma di persecuzione idonea a determinare la concessione dello status di rifugiato» ( 7 ). |
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5. |
La questione si pone ora da una prospettiva diversa, in quanto si inscrive nell’ambito di una situazione individuale. |
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6. |
In primo luogo, la Corte dovrà stabilire le condizioni in presenza delle quali una cittadina di un paese terzo, che rischia di essere vittima di un delitto d’onore o di un matrimonio forzato nonché di essere esposta ad atti di violenza domestica una volta di ritorno nel paese di origine, possa essere considerata nel giustificato timore di essere perseguitata per la sua appartenenza a un «determinato gruppo sociale» e possa ottenere lo status di rifugiato [articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95]. |
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7. |
In secondo luogo, la Corte dovrà chiarire le condizioni in presenza delle quali l’autorità nazionale competente deve accertare, nel caso in cui le violenze siano commesse da un soggetto non statale, un nesso causale tra il motivo della persecuzione, ovvero l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, e la mancanza di protezione nel paese di origine (articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva). |
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8. |
In terzo ed ultimo luogo, la Corte dovrà esaminare in che misura lo status di protezione sussidiaria possa essere concesso a tale persona. In tale contesto, spetterà alla Corte determinare le condizioni in presenza delle quali gli atti di violenza sopra descritti potrebbero essere qualificati come «danni gravi» ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva, laddove costituissero una minaccia grave alla vita di tale persona o un trattamento inumano o degradante. |
II. Contesto normativo
A. Diritto internazionale
1. Convenzione di Ginevra
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9. |
L’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ( 8 ), prevede che il termine «rifugiato» si applicherà a chiunque, «nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». |
2. CEDAW
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10. |
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (in prosieguo: la «CEDAW») ( 9 ), di cui l’Unione non è parte, così prevede al suo articolo 1: «[L]’espressione “discriminazione contro le donne” indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore». |
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11. |
L’articolo 5, lettera a), di tale convenzione precisa quanto segue: «Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:
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12. |
Detta convenzione è stata integrata dalla raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne ( 10 ), intitolata «Violenza nei confronti delle donne», che al suo paragrafo 6 dispone quanto segue: «L’articolo 1 della [CEDAW] definisce la discriminazione nei confronti delle donne. Tale definizione comprende la violenza di genere, ovvero la violenza diretta contro una donna in quanto donna o che colpisce specialmente le donne. Essa include atti che procurano supplizi o sofferenze di natura fisica, mentale o sessuale, le minacce di tali atti, la coercizione o altre privazioni della libertà (...)». |
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13. |
Tale raccomandazione è stata aggiornata nel 2017 dalla raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere nei confronti delle donne ( 11 ), che così prevede, ai suoi paragrafi 10 e 16: «10. Il Comitato [per l’eliminazione della discriminazione contro le donne] considera la violenza di genere nei confronti delle donne uno dei principali mezzi sociali, politici ed economici con cui vengono mantenuti la subordinazione delle donne agli uomini e i loro ruoli stereotipati (...). (...) 16. La violenza di genere nei confronti delle donne può essere assimilata a una tortura o a un trattamento crudele, inumano o degradante in determinate circostanze, in particolare nei casi di stupro, di violenza domestica o di altre pratiche dannose (...)». |
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14. |
Inoltre, la CEDAW è stata integrata dalla dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne ( 12 ), il cui articolo 2 dispone quanto segue: «La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:
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3. Convenzione di Istanbul
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15. |
Il preambolo, dal decimo al dodicesimo comma, della Convenzione di Istanbul così dispone: «Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore” e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». |
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16. |
Ai sensi dell’articolo 1, contenuto nel capitolo I, intitolato «Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali», la Convenzione di Istanbul mira, in particolare, a proteggere le donne da tutte le forme di violenza, compresa la violenza domestica, e a prevenire, a perseguire e a eliminare siffatte violenze, a contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e a predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza. |
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17. |
Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, la Convenzione di Istanbul «si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato». |
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18. |
L’articolo 3 di tale convenzione dispone quanto segue: «Ai fini della presente Convenzione:
(...)
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19. |
L’articolo 60 di detta convenzione, intitolato «Richieste di asilo basate sul genere», è formulato nei seguenti termini: «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, [sezione] A, [paragrafo 2,] della [Convenzione di Ginevra] e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria. 2 Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili. 3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale». |
B. Diritto dell’Unione
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20. |
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il regime europeo comune in materia di asilo, in cui s’inscrive la direttiva 2011/95, si basa sull’applicazione integrale e completa della Convenzione di Ginevra. |
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21. |
Ai sensi dei considerando 17 e 30 di tale direttiva:
(...)
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22. |
L’articolo 2, lettere d) e f), di detta direttiva prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per (...)
(...)
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23. |
Nell’ambito del capo II della direttiva 2011/95, relativo alla «[v]alutazione delle domande di protezione internazionale», l’articolo 6, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», così dispone: «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:
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24. |
L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Soggetti che offrono protezione», è così formulato: «1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2. 2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione. (...)». |
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25. |
Il capo III di detta direttiva, intitolato «Requisiti per essere considerato rifugiato», include l’articolo 9, che dispone quanto segue: «1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1[, sezione] A[,] della [C]onvenzione di Ginevra gli atti che:
2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:
(...)
3. In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti». |
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26. |
L’articolo 10 della direttiva 2011/95, intitolato «Motivi di persecuzione», è così formulato: «1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi: (...)
In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione «orientamento sessuale» non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere; (...) 2. Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni». |
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27. |
Il capo V di tale direttiva, relativo ai «[r]equisiti per la protezione sussidiaria», comprende l’articolo 15, intitolato «Danno grave», che così prevede: «Sono considerati danni gravi:
(...)». |
C. Diritto bulgaro
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28. |
In Bulgaria, l’esame delle domande di protezione internazionale è disciplinato dallo Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati) ( 14 ), nella versione pubblicata nel DV n. 103, del 27 dicembre 2016 (in prosieguo: lo «ZUB»). Le direttive 2011/95 e 2013/32/UE ( 15 ) sono state recepite nel diritto bulgaro mediante due leggi di modifica e integrazione dello ZUB, pubblicate rispettivamente nel DV n. 80, del 16 ottobre 2015, e nel DV n. 101, del 22 dicembre 2015. |
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29. |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello ZUB: «Le competenze previste dalla presente legge sono esercitate dai responsabili della Darzhavna agentsia za bezhantsite [(Agenzia nazionale per i rifugiati; in prosieguo: la “DAB”)]. Questi stabiliscono tutti i fatti e le circostanze rilevanti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e forniscono assistenza agli stranieri che hanno presentato una tale domanda di protezione». |
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30. |
Lo ZUB prevede due forme di protezione internazionale. |
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31. |
L’articolo 8 dello ZUB è relativo ai requisiti sostanziali che un richiedente deve soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato. Tale articolo integra in termini simili le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 della direttiva 2011/95. |
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32. |
Dal canto suo, l’articolo 9 dello ZUB concerne i requisiti sostanziali che un richiedente deve soddisfare per ottenere lo «status umanitario», che corrisponde alla protezione sussidiaria; tali requisiti corrispondono al «danno grave» come definito all’articolo 15 della direttiva 2011/95. |
III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
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33. |
WS, ricorrente nel procedimento principale, è una cittadina turca, di origine curda, di fede musulmana (sunnita) e divorziata. Nel giugno 2018 ha lasciato la Turchia per recarsi in Bulgaria e poi in Germania, dove ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. Con decisione del 28 febbraio 2019 emessa dalla DAB, la Bulgaria ha accettato di prenderla in carico ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale. |
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34. |
Nel corso dei tre colloqui condotti nel mese di ottobre 2019, WS ha dichiarato di aver avuto problemi con l’ex marito BS, in Turchia, con cui sarebbe stata costretta a contrarre matrimonio nel 2010 e con cui ha avuto tre figlie. A seguito di numerosi episodi di violenza e di minacce sia da parte del marito che della sua famiglia biologica e dei suoceri, essa sarebbe stata regolarmente ospitata nei «centri di prevenzione e monitoraggio delle violenze» e sarebbe fuggita dalla propria abitazione nel settembre 2016. Al riguardo, WS avrebbe prodotto, in particolare, una denuncia depositata presso la Procura generale di Torbalı (Turchia) relativa a tali violenze. WS avrebbe contratto un matrimonio religioso con un altro uomo nel corso del 2017, con il quale avrebbe avuto un figlio nel maggio 2018. Il divorzio tra WS e BS sarebbe stato pronunciato con una decisione del Tribunale civile n. 1 di Diyarbakır (Turchia) il 20 settembre 2018, quando essa aveva già lasciato la Turchia. Inoltre, WS avrebbe sottolineato di non aver ricevuto alcun sostegno dalla sua famiglia biologica e che i contatti erano stati proibiti dal padre per il fatto che aveva lasciato il domicilio coniugale. WS ha anche affermato di temere per la sua vita se dovesse ritornare in Turchia. |
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35. |
Con decisione del 21 maggio 2020, la DAB ha respinto la domanda di protezione internazionale di WS sulla base tanto dell’articolo 8 dello ZUB (status di rifugiato) quanto dell’articolo 9 di tale legge (status umanitario/protezione sussidiaria). |
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36. |
La DAB ha ritenuto che i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non fossero soddisfatti, per il motivo che le violenze che essa avrebbe subito da parte del marito e dei familiari nonché le minacce di morte a lei rivolte non potevano essere collegate ad alcuno dei motivi di persecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB, ossia la razza, la religione, la cittadinanza, le opinioni politiche o l’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Né WS avrebbe affermato di essere perseguitata in ragione del suo sesso. |
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37. |
Inoltre, la DAB ha ritenuto che non fossero nemmeno soddisfatte le condizioni richieste per la concessione dello status umanitario (protezione sussidiaria), in quanto né le autorità ufficiali né determinati gruppi avrebbero intrapreso alcuna azione riguardo a WS. Infine, la DAB ha sottolineato che quest’ultima – che non avrebbe informato le autorità di polizia dei reati di aggressione commessi nei suoi confronti – non avrebbe nemmeno sporto denuncia e avrebbe lasciato legalmente la Turchia. |
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38. |
Avverso tale decisione WS ha presentato un ricorso, che è stato respinto con decisione del 15 ottobre 2020. Quest’ultima decisione è passata in giudicato con decisione del 9 marzo 2021 del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria). |
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39. |
WS ha proposto un’ulteriore domanda di protezione internazionale il 13 aprile 2021, presentando nove prove scritte relative alla sua situazione personale e al suo paese di origine. Da un lato, essa sostiene di soddisfare i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 8 dello ZUB, in quanto vittima di atti di persecuzione commessi in ragione della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale, ossia quello delle donne che hanno subito violenze domestiche nonché delle donne che sono potenziali vittime di delitti d’onore da parte di soggetti non statali dai quali lo Stato turco non può proteggerla. Essa dichiara inoltre di opporsi al suo respingimento verso la Turchia, temendo di essere uccisa dall’ex marito o di diventare vittima di un delitto d’onore ed essere nuovamente costretta a un matrimonio combinato. Essa sottolinea che nel frattempo la sua situazione è peggiorata, in ragione del figlio avuto da un uomo con il quale non è civilmente sposata. Come nuova circostanza, WS menziona anche il ritiro della Repubblica di Turchia dalla Convenzione di Istanbul e a tale proposito produce, in particolare, due rapporti redatti nel marzo 2021, uno dell’U.S. Department of State (Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America) sulle pratiche in materia di diritti umani in Turchia e l’altro della piattaforma turca «We will stop femicide». |
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40. |
Dall’altro lato, WS dichiara di soddisfare i requisiti per la concessione dello status umanitario (protezione sussidiaria) previsti dall’articolo 9 dello ZUB, in quanto il suo respingimento verso la Turchia la esporrebbe a una violazione dei suoi diritti fondamentali ai sensi degli articoli 2 e 3 della CEDU. |
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41. |
Con decisione del 5 maggio 2021, la DAB ha negato l’avvio di una nuova procedura di esame della domanda di protezione internazionale in quanto WS non ha presentato alcun elemento nuovo relativo alla sua situazione personale o al suo paese di origine, menzionando inoltre che le autorità turche l’avrebbero aiutata in diverse occasioni e che si sarebbero dichiarate pronte ad assisterla con tutti i mezzi legali. |
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42. |
In tali circostanze, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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43. |
WS, i governi tedesco e francese nonché la Commissione europea e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (in prosieguo: l’«UNHCR») hanno presentato osservazioni scritte. |
IV. Analisi
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44. |
Con il suo rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che misura una cittadina di un paese terzo, che affermi di correre il rischio di essere vittima di un delitto d’onore o di un matrimonio forzato nonché di essere esposta ad atti di violenza domestica commessi nell’ambito del suo nucleo familiare, una volta di ritorno nel suo paese di origine, possa beneficiare di una protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95. |
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45. |
Conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, le questioni pregiudiziali dalla prima alla quarta riguardano le condizioni in presenza delle quali tale persona potrebbe beneficiare dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 ( 16 ). Sebbene il giudice del rinvio non abbia dubbi sulla qualificazione come «atti di persecuzione» degli atti a cui WS teme di essere esposta ( 17 ), esso si interroga, per contro, sulle numerose incertezze circa il modo in cui tenere conto del genere di tale persona al fine di stabilire, da un lato, i motivi della persecuzione (articolo 10 della direttiva 2011/95) e, dall’altro, il nesso causale tra tali motivi e la mancanza di protezione concessa dal paese di origine (articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva). |
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46. |
La quinta questione riguarda le condizioni in presenza delle quali WS potrebbe ottenere la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 nel caso in cui non potesse essere considerata una rifugiata. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli atti che l’interessata rischia di subire se ritornasse nel suo paese di origine debbano essere qualificati come «danno grave» ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva. |
A. Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95
1. Sulla prima questione pregiudiziale relativa al significato e alla portata della nozione di «violenza di genere contro le donne»
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47. |
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio, basandosi sul considerando 17 della direttiva 2011/95, chiede alla Corte se la nozione di «violenza di genere contro le donne» – qualora dovesse costituire un motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato – abbia un significato autonomo nel diritto dell’Unione o se tale nozione debba essere definita alla luce della Convenzione di Ginevra, della CEDAW e della Convenzione di Istanbul. |
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48. |
Tale questione deriva dal fatto che, come l’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra, l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 si limita a menzionare l’«appartenenza a un determinato gruppo sociale», senza fare alcun riferimento al «genere» del richiedente protezione internazionale nella definizione della nozione di «rifugiato», né prevedere che la violenza di genere contro le donne possa costituire, di per sé, un motivo di protezione internazionale. Per contro, la Convenzione di Istanbul e la CEDAW, adottate rispettivamente sotto l’egida del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, contengono disposizioni esplicite al riguardo. |
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49. |
La Convenzione di Istanbul mira, ai sensi del suo articolo 1, a proteggere le donne da ogni forma di violenza, compresa la violenza domestica, rafforzando la prevenzione della violenza e il supporto alle vittime, nonché le azioni giudiziarie e le sanzioni penali nei confronti degli autori delle violenze, attraverso l’adozione di politiche globali e coordinate. |
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50. |
La nozione di «genere» è definita all’articolo 3, lettera c), della Convenzione di Istanbul come «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini». La nozione di «violenza nei confronti delle donne» è definita, dal canto suo, all’articolo 3, lettera a), di tale convenzione come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Infine, la nozione di «violenza contro le donne basata sul genere» è definita all’articolo 3, lettera d), di detta convenzione come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» ( 18 ). |
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51. |
L’articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul richiede quindi agli Stati Parti di adottare le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione sussidiaria. La Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul precisa che tale articolo è inteso in modo da essere compatibile con la Convenzione di Ginevra e con l’articolo 3 della CEDU così come interpretato dalla Corte EDU ( 19 ). |
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52. |
Da parte loro, la CEDAW e, in particolare, le raccomandazioni generali nn. 19 e 35 del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne mirano ad aumentare l’efficacia della lotta contro la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme, richiedendo agli Stati Parti di garantire il pieno esercizio e il pieno godimento dei diritti ad esse riconosciuti in tutti i settori. Tali raccomandazioni generali completano la CEDAW integrando un approccio basato sul genere, definendo la violenza di genere e prescrivendo agli Stati Parti di adottare misure generali ispirate a quelle adottate nell’ambito della Convenzione di Istanbul. |
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53. |
Fatti tali richiami, occorre ora esaminare in che misura i termini in cui è stata impostata la questione da tali due convenzioni debbano essere presi in considerazione ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/95. |
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54. |
Innanzi tutto, ricordo che, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, il regime europeo comune in materia di asilo, in cui s’inscrive la direttiva 2011/95, deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, nonché «[ai] trattati pertinenti» ( 20 ). |
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55. |
Pertanto, l’obiettivo principale della direttiva 2011/95, come enunciato nel suo articolo 1 e nella giurisprudenza della Corte, è quello di istituire un sistema normativo provvisto di concetti e criteri comuni agli Stati membri per l’identificazione delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale e che siano quindi propri dell’Unione, garantendo al contempo il pieno rispetto dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra ( 21 ). Così, nella sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( 22 ), la Corte ha rifiutato di estendere l’ambito di applicazione di tale direttiva al di là di quello di tale convenzione, al fine di rispettare la chiara intenzione del legislatore dell’Unione di armonizzare all’interno dell’Unione l’attuazione dello status di rifugiato ai sensi di detta convenzione ( 23 ). |
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56. |
Orbene, come ho indicato, l’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra non contiene alcun riferimento al «genere» nella definizione della nozione di «rifugiato», né prevede che la «violenza di genere contro le donne» possa costituire, di per sé, un motivo per il riconoscimento della protezione internazionale. Nelle sue Linee guida sulla persecuzione di genere, l’UNHCR ha ritenuto che non fosse necessario introdurre un motivo aggiuntivo nella definizione della nozione di «rifugiato» di cui all’articolo 1 di tale convenzione, poiché gli Stati Parti riconoscono che il genere può influenzare o condizionare il tipo di persecuzione o danno sofferto, nonché le ragioni di tale trattamento ( 24 ). Nel contesto della direttiva 2011/95, il genere del richiedente è quindi preso in considerazione in sede di valutazione della natura degli atti di persecuzione a cui questi è esposto o rischia di essere esposto nel suo paese di origine [articolo 9, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva] ( 25 ) e in sede di esame dei motivi della persecuzione, in particolare nell’ambito del riconoscimento dell’appartenenza del richiedente a un determinato gruppo sociale [articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma in fine, di tale direttiva]. |
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57. |
È vero che la direttiva 2011/95 non definisce la nozione di «genere». Tuttavia, è possibile fare riferimento ai documenti emanati dall’UNHCR che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, godono di una pertinenza particolare, considerato il ruolo attribuito all’UNHCR dalla Convenzione di Ginevra ( 26 ). Così, nelle sue Linee guida sulla persecuzione di genere, l’UNHCR afferma che «[i]l genere si riferisce alle relazioni tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il “sesso” è una determinazione biologica. Il concetto di genere non è statico o innato, ma acquista significati costruiti socialmente e culturalmente nel tempo» ( 27 ). |
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58. |
Inoltre, mentre l’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 non specifica la portata degli «atti specificamente diretti contro un sesso», può essere utile fare riferimento, a tal fine, a un altro strumento di diritto derivato, ossia la direttiva 2012/29/UE ( 28 ). Infatti, il considerando 17 di tale direttiva definisce la nozione di «violenza di genere» come riferito alla «[v]iolenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d’onore”. Le donne vittime di violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a causa dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza». |
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59. |
In secondo luogo, per quanto riguarda la formulazione della Convenzione di Istanbul e della CEDAW, è pacifico che l’Unione non ha ratificato la CEDAW e che, pur avendo firmato la Convenzione di Istanbul il 13 giugno 2017, non vi ha ancora aderito ( 29 ). Del resto, tale convenzione non è stata ratificata da tutti gli Stati membri ( 30 ). In attesa di tale adesione o ratifica, la Convenzione di Istanbul è innanzi tutto una convenzione multidisciplinare volta a garantire, in modo olistico e sulla base di un approccio integrato che coinvolge tutti gli attori della società, la prevenzione della violenza contro le donne ( 31 ), la protezione e il supporto delle vittime nonché il perseguimento degli autori di violenza. |
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60. |
Si deve concludere che, allo stato attuale, né la Convenzione di Istanbul né la CEDAW rientrano tra i «trattati pertinenti» conformemente ai quali la direttiva 2011/95 deve essere interpretata, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. |
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61. |
In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda il considerando 17 della direttiva 2011/95, su cui si basa il giudice del rinvio, tale considerando non mi sembra rilevante ai fini dell’interpretazione del significato e della portata, nel diritto dell’Unione, della nozione di «violenza di genere contro le donne». |
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62. |
Tale considerando enuncia che, «[p]er quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione [di tale] direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni». Orbene, riferendosi al «trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione [di detta] direttiva», il legislatore dell’Unione non ha fatto riferimento alle modalità di esame di una domanda di protezione internazionale, ossia ai criteri richiesti ai fini del riconoscimento di una tale protezione, ma piuttosto ai diritti e ai vantaggi di cui godono i richiedenti o i beneficiari di protezione internazionale nel territorio dello Stato membro in cui hanno presentato e, se del caso, ottenuto la protezione internazionale. Il considerando 17 della direttiva 2011/95 trova infatti espressione nel capo VII della stessa, relativo al «[c]ontenuto della protezione internazionale». A titolo illustrativo, tale legislatore ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di garantire la parità di trattamento tra i beneficiari di protezione internazionale e i loro cittadini per quanto riguarda l’accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche (articolo 28, paragrafo 1) oppure l’accesso all’assistenza sanitaria (articolo 30). È in tale contesto che gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, come la CEDAW e la Convenzione di Istanbul. |
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63. |
Dall’insieme di tali elementi deriva che l’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato a una persona che teme di essere vittima di atti di violenza di genere qualora ritornasse nel suo paese di origine devono essere esaminate in base alle disposizioni previste a tal fine da detta direttiva, che devono essere interpretate alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, e non sulla base delle definizioni contenute nella CEDAW e nella Convenzione di Istanbul, le quali non sono «trattati pertinenti» ai sensi di tale articolo. |
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64. |
Tuttavia, ai sensi del considerando 16 della direttiva 2011/95, tale interpretazione deve inoltre avvenire nel rispetto dei diritti sanciti dalla Carta ( 32 ). |
2. Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale relative alla valutazione dell’appartenenza della cittadina di un paese terzo a un «determinato gruppo sociale» [articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95]
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65. |
Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di chiarire in quali circostanze una cittadina di un paese terzo, che affermi di correre il rischio di essere vittima di un delitto d’onore o di un matrimonio forzato nonché di essere esposta ad atti di violenza domestica se ritornasse nel suo paese di origine, possa essere considerata appartenente a un «determinato gruppo sociale» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. |
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66. |
In primo luogo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il genere biologico della richiedente possa determinare, di per sé, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. |
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67. |
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva stabilisce che devono essere soddisfatte due condizioni per determinare se un richiedente appartenga a un «determinato gruppo sociale». Tali due condizioni sono cumulative ( 33 ). |
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68. |
Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata», o ancora una caratteristica o una fede «così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Al riguardo, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 2011/95 specifica che, in funzione delle circostanze nel paese di origine, si tenga debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere, ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo ( 34 ). |
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69. |
Dall’altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso. |
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70. |
Inoltre, dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 si evince che, nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che egli possegga effettivamente la caratteristica relativa all’appartenenza a un determinato gruppo sociale all’origine degli atti di persecuzione, purché tale caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni ( 35 ). |
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71. |
Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che il genere della richiedente possa essere associato a una caratteristica innata – ossia il suo sesso biologico – «che non può essere mutata» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. A tale proposito, vorrei ricordare che la proposta iniziale della Commissione per la direttiva 2004/83 faceva espressamente riferimento alla «caratteristica fondamentale» del gruppo, «quale il sesso, le tendenze sessuali, l’età» ( 36 ), in aggiunta al fatto che la Corte, nella sentenza del 7 novembre 2013, X e a. ( 37 ), ha dichiarato che «è pacifico che l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi» ( 38 ). |
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72. |
La seconda condizione presuppone che, nel paese d’origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come diverso. Secondo l’UNHCR, il gruppo deve essere visibile ( 39 ). Tale percezione varia non solo a seconda del paese, delle comunità etniche o religiose oppure dei contesti politici, ma anche in base al comportamento della persona interessata ( 40 ). Orbene, il genere è un concetto sociologico che viene utilizzato per prendere in considerazione, al di là del sesso biologico, i valori e le rappresentazioni ad esso associati. Pertanto, la nozione di genere deve consentire di evidenziare il fatto che le relazioni tra donne e uomini in una particolare società, così come le disuguaglianze che ne possono derivare a causa dei ruoli maschili e femminili assegnati sulla base di differenze biologiche, sono acquisite e costruite dalle società e possono quindi evolvere in modo diverso nel corso del tempo e in funzione delle società e delle comunità ( 41 ). In tale contesto, ritengo che le donne, per il solo fatto di essere donne, costituiscano un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili che possono essere percepite in modo diverso dalla società, a seconda del loro paese di origine e ciò in ragione delle norme sociali, giuridiche o religiose di tale paese o delle consuetudini della comunità a cui appartengono ( 42 ). Il fatto che tale gruppo sociale sia costituito da donne di una determinata società (e non «dalle donne» in generale) ( 43 ) non mi sembra di per sé un ostacolo al riconoscimento dell’identità distinta di tale gruppo sulla base della sua sola dimensione. Infatti, la nozione di «identità distinta» di un gruppo, in quanto percepito in modo diverso dalla società circostante, non può essere interpretata come implicante una valutazione quantitativa ( 44 ). |
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73. |
Alla luce di tali elementi, ritengo che un’autorità nazionale competente possa, a seguito della valutazione dei fatti e delle circostanze che deve effettuare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c), della direttiva 2011/95, considerare che la richiedente appartenga, in ragione del suo genere, a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. |
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74. |
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se atti di persecuzione quali quelli di cui al considerando 30 della direttiva 2011/95 – a cui la richiedente può essere esposta nel suo paese di origine – possano essere presi in considerazione per determinare l’identità distinta di un gruppo in tale paese o se tali atti siano unicamente quelli indicati all’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e f), di tale direttiva. |
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75. |
Ai sensi del considerando 30 di detta direttiva, «[p]er la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni». |
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76. |
Tale considerando 30 fornisce chiarimenti per consentire di definire meglio il motivo di persecuzione costituito dall’appartenenza a un «determinato gruppo sociale». Esso elenca una serie di atti di persecuzione rilevabili ai fini della definizione di un tale gruppo. Infatti, è la natura degli atti di persecuzione relativi a determinate vittime a permettere di definire l’«identità distinta» di un gruppo sociale. Gli atti menzionati nel suddetto considerando 30 non solo costituiscono atti di persecuzione, completando così l’elenco non esaustivo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, ma consentono anche di identificare un «determinato gruppo sociale». Pertanto, dal considerando 30 di tale direttiva si evince chiaramente che la natura degli atti a cui una donna teme di essere esposta nel suo paese di origine, a causa del suo genere, può essere un fattore rilevante per determinare la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale e, in particolare, l’«identità distinta» di tale gruppo nel paese di origine. Se, come ho già menzionato ( 45 ), azioni persecutorie nei confronti di un gruppo potrebbero rappresentare un fattore rilevante per determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società ( 46 ), ciò non significa per questo che tutte le persone che temono di essere esposte ad atti di persecuzione nel loro paese di origine possano essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale. È per tale ragione, a mio avviso, che il legislatore dell’Unione ha posto diversi limiti a tale considerando. Innanzitutto, quest’ultimo si riferisce ad atti particolarmente rappresentativi di atti di violenza di genere, in quanto diretti contro una persona a causa del suo sesso o della sua identità o che colpiscono in modo sproporzionato le persone di un determinato sesso. Poi, esso riguarda atti che comportano una grave violazione dei diritti fondamentali di tale persona. Infine, fa riferimento ad atti che rientrano in usi generali e ripetuti, la cui autorità è riconosciuta sia dalla legge che dalla tradizione. Di conseguenza, ai sensi di tale considerando, una bambina o un’adolescente potrebbe essere considerata appartenente a un gruppo visibile o identificabile nella società laddove fosse esposta a una tradizione o a un’usanza come l’infibulazione in caso di ritorno nel suo paese di origine ( 47 ). |
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77. |
Inoltre, utilizzando l’espressione «ad esempio», il legislatore dell’Unione ha mostrato la propria volontà di non limitare la considerazione degli atti di violenza di genere alle mutilazioni genitali, alla sterilizzazione forzata o all’aborto coatto. Pertanto, a mio avviso, nulla impedisce a un’autorità nazionale competente di considerare una bambina, un’adolescente oppure una donna come appartenente a un determinato gruppo sociale per il motivo che sarebbe esposta, in caso di ritorno nel proprio paese di origine, a un rischio di matrimonio forzato, essendo tale atto accompagnato da abuso emotivo e fisico che dà luogo a «odiose violazioni dei diritti fondamentali della persona, soprattutto delle donne», per riprendere le parole dell’avvocato generale Mengozzi ( 48 ), tanto più che i matrimoni forzati comportano, in particolare, stupri e altre forme di violenze sessuali. |
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78. |
Per quanto riguarda gli atti di violenza domestica, trarrei la stessa conclusione, poiché la violenza domestica può tradursi in atti di estrema gravità e violenze ripetute che possono condurre a una grave violazione dei diritti fondamentali della persona ( 49 ). Non vedo quindi alcun motivo per cui un’autorità nazionale competente non debba ritenere, a seguito di una valutazione dei fatti e delle circostanze di ogni singolo caso di specie, che una donna che sarebbe costretta a ritornare nel suo paese di origine appartenga a un gruppo con un’identità distinta in quel paese, in quanto, in conseguenza del suo ritorno, sarebbe esposta in quel paese ad atti di grave violenza domestica (percosse, stupro e altri abusi sessuali, ecc.) che sono tradizionali in determinate comunità. Nell’ambito di tale valutazione individuale, la richiedente deve ovviamente fornire tutti gli elementi circostanziati, in particolare quelli familiari, geografici e sociologici, relativi ai rischi a cui è personalmente esposta. L’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione non solo la sua personalità, la sua età, il suo livello di istruzione, la sua origine, la sua storia e il suo status sociale, ma anche informazioni generali sul paese di origine e, in particolare, le prevalenti norme sociali o consuetudinarie in vigore in tale paese, regione, gruppo o etnia, nonché lo stato della legislazione in vigore e la sua attuazione. |
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79. |
Infine, ritengo che la formulazione del considerando 30 della direttiva 2011/95 permetta, inoltre, di tenere conto dei rischi particolari a cui sono esposte le donne che non si conformino alle norme sociali del loro paese di origine o tentino di opporvisi. Sebbene non esista un elenco esaustivo dei diversi gruppi sociali che le autorità nazionali competenti sono state in grado di identificare su tale base, uno studio della giurisprudenza nazionale e delle relazioni COI (Country of Origin Information) sui paesi di origine pubblicate dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (in prosieguo: l’«EUAA») ( 50 ) permette di individuarne alcuni. Ad esempio, nei paesi e nelle società in cui l’infibulazione è la norma sociale, le bambine e le adolescenti che si sottraggono a tale pratica sono considerate identificabili e parte di un gruppo con un’identità distinta ( 51 ) in quanto esposte ad atti di umiliazione, a misure di esclusione e a rappresaglie in caso di ritorno nel loro paese di origine ( 52 ). Allo stesso modo, le donne che rifiutano il matrimonio forzato, in una popolazione in cui una tale pratica è così comune da costituire una norma sociale ( 53 ), sono state considerate parte di un gruppo con un’identità distinta ai sensi della direttiva 2011/95 ( 54 ), in quanto si espongono allo sguardo di riprovazione della loro comunità nonché ad atti di violenza che possono minacciare la loro integrità fisica ( 55 ). |
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80. |
Analogamente, l’UNHCR ritiene che le donne afghane che tornano da un esilio in Europa, dove possono aver adottato norme e valori occidentali, in contrasto con i ruoli assegnati loro dalla società, dalla tradizione e persino dal sistema giuridico del loro paese di origine, possano essere considerate come appartenenti a un determinato gruppo sociale ( 56 ). In tal senso, la relazione COI dell’EUAA sull’Afghanistan (2023) afferma chiaramente che una donna o una giovane donna afghana che abbia adottato uno stile di vita occidentale, alla luce del suo comportamento, delle sue relazioni affettive, del suo aspetto, delle sue attività, delle sue opinioni, della sua professione e/o del suo soggiorno all’estero, può essere considerata come offensiva verso le norme sociali e religiose istituite, ed essere esposta a violenze domestiche, punizioni corporali e ad altre forme di punizione che vanno dall’isolamento o dalla stigmatizzazione al delitto d’onore per coloro che sono accusate di arrecare vergogna alla loro famiglia, alla loro comunità o alla loro tribù ( 57 ). |
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81. |
Tale questione molto specifica è attualmente all’esame della Corte nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Persone che si identificano con i valori dell’Unione) (C‑646/21), riguardante la situazione di giovani donne irachene, dopo che una domanda sostanzialmente identica nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑456/21), riguardante, dal canto suo, giovani donne afghane, è stata ritirata ( 58 ). |
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82. |
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che una cittadina di un paese terzo può essere considerata appartenente a un «determinato gruppo sociale» a causa del suo genere qualora sia accertato, sulla base di una valutazione dei fatti e delle circostanze, che al di là della sua sola appartenenza sessuale, ovvero della sua identità e del suo status di donna, essa ha un’identità distinta nel suo paese di origine perché vi è percepita in modo diverso dalla società circostante in ragione delle norme sociali, giuridiche o religiose, oppure dei riti o delle consuetudini del suo paese o della comunità di appartenenza. Nell’ambito di tale valutazione, la natura degli atti a cui tale cittadina teme di essere esposta qualora ritornasse nel suo paese di origine è un fattore rilevante che l’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione. |
3. Sulla quarta questione pregiudiziale relativa all’accertamento del nesso causale tra il motivo della persecuzione e la mancanza di protezione contro l’atto di persecuzione (articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95)
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83. |
Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, in caso di atti di violenza domestica commessi da un soggetto non statale, l’autorità nazionale competente è tenuta a stabilire un nesso causale tra il motivo della persecuzione e la mancanza di protezione da parte dello Stato o dei partiti o delle organizzazioni che controllano quest’ultimo. |
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84. |
In via preliminare, occorre evidenziare che, affinché atti di violenza domestica, che per definizione sono commessi da soggetti non statali, possano essere considerati atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, l’autorità nazionale competente deve prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 6, lettera c), di tale direttiva, il fatto che lo Stato o il partito o l’organizzazione che lo controlla non può o non vuole fornire la propria protezione alla vittima. |
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85. |
Tale dimostrazione è essenziale, poiché l’incapacità o, al contrario, la capacità del paese di origine di garantire una protezione contro atti di persecuzione costituisce un elemento decisivo della valutazione delle circostanze che conduce alla concessione o, eventualmente, alla cessazione dello status di rifugiato ( 59 ). Infatti, come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( 60 ), la protezione internazionale è una protezione sostitutiva che viene riconosciuta a un richiedente qualora, e in quanto, il suo paese di origine non sia in grado di proteggerlo contro i rischi di persecuzione o i danni gravi di cui è vittima, o non vuole proteggerlo ( 61 ), con la conseguenza che il suo timore è considerato fondato. |
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86. |
Tale valutazione dell’esistenza o meno di una protezione contro persecuzioni o danni gravi deve essere effettuata in conformità con i requisiti previsti dall’articolo 7 della direttiva 2011/95 ( 62 ). |
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87. |
In primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva definisce i soggetti che offrono tale protezione. Questa deve essere offerta dallo Stato o da partiti o organizzazioni che controllano quest’ultimo o una parte consistente del suo territorio. L’autorità nazionale competente, per valutare l’esistenza di tale protezione, deve quindi accertarsi che questi ultimi abbiano non solo la capacità, ma anche la volontà di proteggere il richiedente contro persecuzioni o danni gravi a cui è esposto. Ciò è particolarmente importante quando il richiedente protezione internazionale è una donna che teme di subire atti di violenza domestica qualora ritornasse nel suo paese di origine. |
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88. |
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, la protezione contro persecuzioni o danni gravi deve essere effettiva e non temporanea. Ciò implica che i soggetti che offrono tale protezione adottino adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi ( 63 ), e che il richiedente abbia accesso a detta protezione. Tale disposizione rinvia alla capacità dello Stato di cui il richiedente è cittadino di prevenire o punire gli atti di persecuzione ai sensi di tale direttiva. |
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89. |
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 richiede, inoltre, che l’autorità nazionale competente stabilisca un nesso tra i motivi della persecuzione di cui all’articolo 10 di tale direttiva e gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva o la mancanza di protezione contro atti del genere. |
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90. |
In una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, l’autorità nazionale competente è quindi tenuta a valutare se sia possibile stabilire un nesso causale tra, da un lato, i motivi su cui si fondano gli atti di violenza domestica commessi nell’ambito del nucleo familiare o della cerchia dei familiari, ovvero l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, e, dall’altro lato, la mancanza di protezione da parte delle autorità del paese di origine contro tali atti, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2011/95. |
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91. |
Tale valutazione è essenziale per stabilire l’impossibilità per la cittadina di un paese terzo di avvalersi della protezione di detto paese e la giustificazione del suo rifiuto di farlo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, a causa dell’incapacità o dell’assenza di volontà di tale paese di prevenire, perseguire penalmente e punire tali atti. |
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92. |
La suddetta valutazione può essere particolarmente difficile da effettuare. |
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93. |
Per quanto riguarda le motivazioni dei soggetti non statali che commettono violenze, le dichiarazioni del richiedente contengono elementi necessariamente soggettivi e non sempre sono supportate da prove dirette o documentali. A tale proposito, dalla decisione di rinvio risulta che la DAB ha valutato che «la richiedente è maggiorenne e non ha indicato di essere perseguitata a causa del suo genere» in sede di presentazione dei fatti invocati a sostegno della sua domanda di protezione internazionale. Tuttavia, una tale domanda non può essere respinta per il fatto che il cittadino di un paese terzo interessato non ha indicato che gli atti di violenza a cui è esposto nel suo paese di origine sono collegati a uno dei motivi elencati all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale costituiscono soltanto il punto di partenza della procedura di esame dei fatti e delle circostanze condotta dalle autorità competenti. Sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva preveda che gli Stati membri possano ritenere che il richiedente protezione internazionale sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la sua domanda di protezione internazionale, la stessa disposizione prevede che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con tale richiedente, a esaminare gli elementi significativi della sua domanda ( 64 ). Orbene, tra gli elementi significativi sottoposti all’esame delle autorità nazionali competenti, l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva 2011/95 menziona «i motivi della sua domanda di protezione internazionale», che includono necessariamente il motivo degli atti di persecuzione ai quali il richiedente sostiene di essere esposto ( 65 ). |
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94. |
Per quanto riguarda la protezione contro persecuzioni o danni gravi offerta dal paese di origine, l’autorità nazionale competente deve stabilire in che misura essa soddisfi i requisiti dell’articolo 7 della direttiva 2011/95 e, in particolare, se tale protezione sia effettiva. |
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95. |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, tale autorità deve effettuare l’esame della domanda di protezione internazionale su base individuale, tenendo conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari di tale paese e le relative modalità di applicazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), di tale direttiva, la plausibilità e la coerenza delle dichiarazioni del richiedente devono essere valutate alla luce delle informazioni generali e specifiche di cui si dispone e pertinenti al suo caso ( 66 ). |
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96. |
In tale contesto, nella sua relazione COI sulla situazione in Turchia del mese di novembre 2016 ( 67 ) l’EUAA dichiara che, nonostante le riforme legislative introdotte in tale paese dirette a garantire l’uguaglianza tra uomini e donne nonché a prevenire le diverse forme di violenza commesse contro le donne, compresa la violenza domestica ( 68 ), gli sforzi messi in atto dalle autorità statali per combattere tali violenze rimarrebbero inadeguati e inefficaci per quanto riguarda l’accesso delle vittime alle informazioni, l’assistenza legale, la registrazione delle denunce e la giustizia, poiché gli ordini restrittivi o di protezione sono raramente applicati dalle autorità di polizia. Per quanto riguarda i servizi di supporto – come le case rifugio o i centri di assistenza alle vittime destinati ad accogliere le donne, il cui numero sarebbe insufficiente – essi sarebbero inadeguati. Relativamente ai «delitti d’onore» e alla violenza domestica, tale relazione rileva che il tasso di condanne sarebbe particolarmente basso, in quanto la maggior parte dei delitti sarebbero commessi all’interno di famiglie conservatrici del sud-est della Turchia. Vorrei far notare che tale relazione non tiene conto del ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul nel 2021 ( 69 ). |
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97. |
Allo stesso modo, evidenzio che, nella sua sentenza M.G. c. Turchia ( 70 ), la Corte EDU ha menzionato quanto già constatato nel 2009 nella sua sentenza Opuz c. Turchia ( 71 ) e nel 2014 nella sua sentenza Durmaz c. Turchia ( 72 ), ovvero la diffusa e discriminatoria passività giudiziaria già rilevata nelle cause contro la Turchia in materia di violenza domestica e l’inaccessibilità delle misure di protezione offerte alle donne non sposate o divorziate. |
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98. |
Alla luce di tali elementi, ritengo che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di atti di persecuzione commessi da un soggetto non statale, l’autorità nazionale competente è tenuta a stabilire, a seguito di un esame della domanda di protezione internazionale su base individuale che preveda la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari di tale paese e le relative modalità di applicazione, se esista un nesso causale tra, da un lato, i motivi su cui si fondano tali atti di violenza, ovvero l’appartenenza della cittadina di un paese terzo a un determinato gruppo sociale, e, dall’altro, la mancanza di protezione da parte delle autorità del paese di origine, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva. |
B. Condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95
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99. |
Con la sua quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede di chiarire le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quali definite all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95, a una cittadina di un paese terzo alla quale non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, ma che rischierebbe di essere vittima di un delitto d’onore nonché di atti di violenza domestica, di un matrimonio forzato e di misure di stigmatizzazione se ritornasse nel suo paese di origine. |
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100. |
Tale giudice focalizza la sua questione su due aspetti, che esaminerò in successione. |
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101. |
Il primo aspetto riguarda la misura in cui gli atti di violenza che tale cittadina rischia di subire possono essere qualificati come un «danno grave», ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95, in quanto costituirebbero una grave minaccia alla sua vita o un trattamento inumano o degradante. |
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102. |
Il secondo aspetto riguarda il requisito in base al quale la cittadina di un paese terzo deve essere esposta a un rischio effettivo di subire i danni gravi di cui all’articolo 15 della direttiva 2011/95, non potendo o non volendo avvalersi della protezione del suo paese di origine. |
1. Sulla qualificazione come «danno grave» degli atti di violenza che la cittadina di un paese terzo rischia di subire, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2011/95
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103. |
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui una cittadina di un paese terzo affermi di correre il rischio di essere vittima di un delitto d’onore e di subire atti di violenza di genere qualora ritornasse nel suo paese di origine, sia sufficiente accertare la sussistenza di un rischio effettivo di subire «la pena di morte o l’essere giustiziat[a]», ai sensi dell’articolo 15, lettera a), di tale direttiva, o se sia necessario accertare, nell’ambito di una valutazione globale, la sussistenza di un rischio di «altr[e] form[e] di pena o trattamento inumano o degradante», ai sensi dell’articolo 15, lettera b), di tale direttiva. |
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104. |
L’articolo 15 della direttiva 2011/95 definisce tre tipi di «danno grave», la cui definizione è tale da comportare, per la persona che li subisce, la concessione della protezione sussidiaria. Vi rientrano, in particolare, il danno grave definito, all’articolo 15, lettera a), di tale direttiva (che sostanzialmente corrisponde all’articolo 2 della CEDU nonché all’articolo 1 del suo Protocollo n. 6 ( 73 )), come «la pena di morte o l’essere giustiziato», e quello definito all’articolo 15, lettera b), di detta direttiva (che sostanzialmente corrisponde all’articolo 3 della CEDU ( 74 )) come «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante». Come riconosciuto dalla Corte, tali «danni gravi» riguardano situazioni in cui il richiedente protezione internazionale è «esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare» o a «determinate violenze» ( 75 ). |
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105. |
Rilevo che i «danni gravi» che il richiedente protezione internazionale rischia di subire sono elencati all’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 in maniera alternativa: «a) la pena di morte o l’essere giustiziato; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante» ( 76 ). Tale enumerazione dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di includere nel modo più ampio possibile le situazioni in cui il cittadino di un paese terzo deve beneficiare di una protezione internazionale, quand’anche gli sia stato rifiutato lo status di rifugiato. |
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106. |
Per quanto riguarda la nozione di «delitto d’onore», dai lavori del Consiglio d’Europa emerge che questo si riferisce a qualsiasi atto con cui un membro della famiglia o della comunità uccide, mutila, brucia o ferisce una donna al fine di ripristinare l’onore della famiglia, per il motivo che quest’ultima ha trasgredito norme culturali, religiose o tradizionali, per una sua scelta di vita, la sua volontà di emanciparsi, il rifiuto di sposarsi oppure il suo orientamento sessuale ( 77 ). Tale atto, nella misura in cui consisterebbe nell’uccisione di una persona da parte di un membro della famiglia o della comunità, può essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 in quanto consisterebbe nell’«essere giustiziato». |
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107. |
Mi sembra importante non limitare il concetto dell’«essere giustiziato» a un atto commesso da autorità statali. Infatti, se tale «delitto d’onore» consiste nel dare la morte a una persona, esso non può limitarsi ad essere qualificato come «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante», ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95, per il solo motivo che sarebbe stato commesso da un soggetto non statale. Inoltre, l’articolo 6 di tale direttiva dispone che gli autori di danni gravi possono essere soggetti non statali se può essere dimostrato che lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano quest’ultimo non possono o non vogliono fornire protezione contro i danni gravi. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 2 della CEDU si applica alle situazioni in cui lo Stato non ha adempiuto al proprio obbligo di proteggere la vita di una persona, nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di una minaccia effettiva e immediata alla sua vita a causa di azioni criminali di un terzo. Quindi, nella sentenza Opuz c. Turchia ( 78 ), tale Corte ha statuito che lo Stato aveva l’obbligo, in via preventiva, di adottare misure concrete per proteggere una persona vittima di violenza domestica e già identificabile come un potenziale bersaglio di azioni omicide in difesa dell’onore. Secondo tale Corte, l’articolo 2 della CEDU impone quindi allo Stato di garantire il diritto alla vita mettendo in atto un’effettiva legislazione penale per dissuadere dal commettere reati contro la persona, sostenuta da un meccanismo di applicazione volto a prevenire, reprimere e punire le violazioni ( 79 ). |
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108. |
In tali circostanze, una volta che l’autorità nazionale competente constata, a seguito di una valutazione globale delle circostanze specifiche del caso di specie, che l’interessata corre un rischio di essere giustiziata in nome dell’onore della sua famiglia o della sua comunità e che tale rischio è effettivo e fondato, a causa della mancanza di protezione da parte delle autorità del suo paese di origine, un tale atto deve essere qualificato come l’«essere giustiziat[a]» ai sensi dell’articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 e può, di per sé, portare al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria se sono soddisfatte le altre condizioni stabilite a tal fine. |
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109. |
La concessione di detto status non richiede di stabilire che l’interessata si troverebbe, inoltre, esposta al rischio di essere vittima di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), di tale direttiva. |
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110. |
Tuttavia, vorrei sottolineare che l’autorità nazionale competente deve procedere a una descrizione completa dei danni gravi che l’interessata rischia di subire se ritornasse nel suo paese di origine ( 80 ). Da un lato, ciò deriva dai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95, ai sensi del quale l’autorità nazionale competente è tenuta a condurre un esame appropriato ed efficace della domanda di protezione internazionale al fine di garantire una valutazione esaustiva dei bisogni di protezione dell’interessata. Al riguardo, ricordo che tale autorità ha già valutato la natura e la portata degli atti a cui l’interessata è esposta nel suo paese di origine nel contesto dell’esame delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. Dall’altro lato, ciò deve permettere di evitare le situazioni delicate in cui l’interessata sarebbe considerata, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, una persona che cessa di essere ammissibile alla protezione sussidiaria a causa di un cambiamento di circostanze nel paese di origine e che quindi si vedrebbe revocare prematuramente il suo status a causa di un’insufficiente caratterizzazione dei rischi ( 81 ). |
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111. |
Da tali elementi risulta che l’articolo 2, lettera f), e l’articolo 15 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’autorità nazionale competente accerti, a seguito di una valutazione globale delle circostanze specifiche del caso di specie, che, in caso di ritorno nel suo paese di origine, una cittadina rischia non solo di essere giustiziata in nome dell’onore della sua famiglia o della sua comunità, ma anche di essere vittima di tortura o di altra forma di pena o trattamento inumano o degradante derivante da atti di violenza domestica o da qualsiasi altro atto di violenza di genere, detta autorità è tenuta a qualificare tali atti come «danni gravi». |
2. Sull’accertamento di un rischio effettivo di subire un danno grave, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95
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112. |
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una cittadina di un paese terzo affermi di correre il rischio di essere vittima di un delitto d’onore e di subire atti di violenza di genere se ritornasse nel suo paese di origine, è sufficiente stabilire che tale persona non vuole avvalersi della protezione di tale paese, o se occorra stabilire i motivi per cui questa non intende avvalersi di tale protezione. |
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113. |
Al riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza N. c. Svezia ( 82 ) per quanto riguarda la violazione dell’articolo 3 della CEDU in una situazione in cui una cittadina afghana, separata dal marito e che non si conforma ai ruoli attribuitile dalla società, dalla tradizione, se non addirittura dall’ordinamento giuridico, si esporrebbe a un rischio di maltrattamenti se ritornasse nel suo paese di origine, dato che le condizioni di accoglienza e di vita nei centri di accoglienza per donne costringono tali donne a ritornare al loro nucleo familiare, presso il quale sono vittime di abusi o di delitti d’onore. |
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114. |
Nell’ambito del regime europeo comune in materia di asilo, la protezione sussidiaria completa le norme sullo status di rifugiato sancite dalla Convenzione di Ginevra. |
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115. |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95, una «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» è una persona che non possiede i requisiti per essere riconosciuta come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito all’articolo 15 di tale direttiva, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. |
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116. |
Pertanto, come per la definizione della nozione di «rifugiato» di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, che richiede di accertare la fondatezza del timore del richiedente protezione internazionale di essere perseguitato se ritornasse nel suo paese di origine, la definizione della nozione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», di cui all’articolo 2, lettera f), di tale direttiva, richiede, parimenti, di accertare la fondatezza del rischio a cui si espone tale richiedente di subire un danno grave una volta di ritorno in tale paese. Ricordo che tale dimostrazione è necessaria per stabilire l’impossibilità per tale persona o il suo giustificato rifiuto di avvalersi della protezione del suo paese di origine ed impone all’autorità nazionale competente di valutare, sulla base dell’articolo 7 di tale direttiva, la capacità e la volontà di tale paese di prevenire, perseguire penalmente e punire tali atti. |
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117. |
Al riguardo, vorrei sottolineare che i requisiti enunciati in tale articolo per quanto riguarda la natura e la portata della protezione richiesta si riferiscono sia alle persecuzioni a cui il richiedente rischia di essere esposto, sia ai danni gravi che quest’ultimo rischia di subire se ritornasse nel suo paese di origine. Orbene, nel momento in cui l’autorità nazionale competente esamina se il richiedente soddisfi le condizioni per beneficiare della protezione sussidiaria, essa ha già accertato la capacità o l’incapacità nonché la volontà o meno del paese di origine di garantire la protezione richiesta all’articolo 7 della direttiva 2011/95, e ciò nell’ambito dell’esame delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato. |
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118. |
Da tali considerazioni consegue che l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una cittadina di un paese terzo affermi di correre un rischio di essere vittima di un delitto d’onore e di subire atti di violenza di genere se ritornasse nel suo paese di origine, l’autorità nazionale competente è tenuta ad accertare se lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano quest’ultimo offrano protezione contro tale danno grave conformemente ai requisiti enunciati dall’articolo 7 di detta direttiva, al fine di determinare se tale rischio sia fondato. |
V. Conclusione
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119. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) come segue: Nel caso in cui una cittadina di un paese terzo presenti una domanda di protezione internazionale per il timore di essere vittima di un delitto d’onore o di un matrimonio forzato nonché di essere esposta ad atti di violenza domestica commessi nell’ambito del suo nucleo familiare qualora ritornasse nel suo paese di origine:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
( 3 ) Alla luce dei fatti del procedimento principale, le presenti conclusioni riguardano la questione delle violenze domestiche nei confronti delle donne. Va tuttavia ricordato che, come ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») nella sua storica sentenza, 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia (CE:ECHR:2009:0609JUD003340102, § 132), la violenza domestica «non riguarda esclusivamente le donne. Anche gli uomini possono, dal canto loro, essere oggetto di violenze domestiche, così come i minori, che ne sono spesso vittime dirette o indirette».
( 4 ) C‑930/19, EU:C:2021:225.
( 5 ) Paragrafi 94 e segg. di tali conclusioni.
( 6 ) V. EU:C:2021:198. La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in prosieguo: la «Convenzione di Istanbul»), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, è entrata in vigore il 1o agosto 2014 (Serie dei trattati del Consiglio d’Europa, n. 210). Tutti gli Stati membri dell’Unione europea l’hanno firmata e ratificata, ad eccezione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell’Ungheria e della Repubblica slovacca che non l’hanno ratificata. La Repubblica di Turchia ha ratificato tale convenzione il 14 marzo 2012 e ha annunciato il suo ritiro con un atto del 22 marzo 2021, entrato in vigore il 1o luglio 2021.
( 7 ) Paragrafo 161 di tali conclusioni.
( 8 ) Convenzione entrata in vigore il 22 aprile [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)] (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967.
( 9 ) Convenzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1249, pag. 13, n. 20378 (1981)].
( 10 ) Raccomandazione adottata in occasione dell’undicesima sessione (1992).
( 11 ) Raccomandazione adottata il 26 luglio 2017.
( 12 ) Dichiarazione adottata il 20 dicembre 1993 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104.
( 13 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».
( 14 ) DV n. 54, del 31 maggio 2002.
( 15 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
( 16 ) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, l’autorità nazionale competente deve determinare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato prima di valutare se sia ammissibile alla protezione sussidiaria. V., al riguardo, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 89).
( 17 ) A seconda delle circostanze particolari di ciascun caso di specie, ritengo che tali atti di violenza possano, per la loro natura o frequenza, comportare una «violazione grave dei diritti umani fondamentali», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, o raggiungere un «determinato livello di gravità» ai sensi della sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito, nelle sue Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (in prosieguo: le «Linee guida sulla persecuzione di genere»), dell’8 luglio 2008, l’UNHCR rileva che non vi è dubbio che «lo stupro e altre forme di violenza di genere, come le violenze legate alla dote, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica e la tratta (…), sono azioni che infliggono grave dolore e sofferenza – sia mentale che fisica – e che sono state utilizzate come forme di persecuzione, sia da parte di Stati che di attori privati» (punto 9). V., anche, nello stesso senso, punto 310 della Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Serie dei trattati del Consiglio d’Europa, n. 210; in prosieguo: la «Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul»).
( 18 ) Il punto 44 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul afferma che la nozione di «violenza contro le donne basata sul genere» differisce da qualsiasi altra forma di violenza in quanto il «sesso della vittima è il motivo principale degli atti di violenza descritti sotto la lettera (a) [violenza di genere contro le donne]. In altre parole, la violenza contro le donne basata sul genere si riferisce a qualsiasi danno cagionato ad una donna la cui causa e le cui conseguenze vanno individuate nei rapporti di forza disuguali tra i sessi, basati su differenze tra uomo e donna storicamente percepite, che hanno portato alla dominazione sulle donne da parte degli uomini tanto nella sfera pubblica che privata».
( 19 ) Punto 300 di tale Relazione esplicativa.
( 20 ) V., inoltre, l’articolo 18 della Carta, nonché i considerando 3, 4, 12, 23 e 24 della direttiva 2011/95 [sentenze del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato] (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 80 nonché giurisprudenza ivi citata), e del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 20).
( 21 ) V. considerando 23 e 24 della direttiva 2011/95. V., inoltre, sentenze del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punti 81 e 83 nonché giurisprudenza ivi citata), e del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 19).
( 22 ) C‑238/19, EU:C:2020:945.
( 23 ) Punto 49 di tale sentenza. V., inoltre, sentenza del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato) (C‑353/16, EU:C:2018:276, punti da 54 a 56), in cui la Corte ha distinto i meccanismi attuati dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), da quelli stabiliti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1465 pag. 85, n. 24841 (1987)].
( 24 ) Punto 6 di tali Linee guida. Al punto 5 di dette Linee guida, l’UNHCR osserva che «[s]toricamente, la definizione di rifugiato è stata interpretata attraverso un quadro di esperienze maschili, risultando nel fatto che molte domande presentate da donne e da persone omosessuali non sono state riconosciute. Nell’ultimo decennio, comunque, l’analisi e la comprensione delle questioni legate a sesso e genere in contesti relativi ai rifugiati sono cresciute sostanzialmente nella giurisprudenza, nelle pratiche generali degli Stati e nei testi accademici. Questi sviluppi hanno corso parallelamente e sono stati favoriti da sviluppi nel diritto e negli standard internazionali dei diritti umani (…), nelle relative aree del diritto internazionale, come anche attraverso la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali per la ex Iugoslavia, per il Ruanda e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale».
( 25 ) Come si evince dalla formulazione del considerando 30 della direttiva 2011/95, gli aspetti relativi alla nozione di «genere» sono stati introdotti in occasione della rifusione della direttiva 2004/83, in sostituzione del precedente «sesso».
( 26 ) V., al riguardo, sentenza del 23 maggio 2019, Bilali (C‑720/17, EU:C:2019:448, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), nonché il considerando 22 della direttiva 2011/95.
( 27 ) Punto 3 di tali Linee guida.
( 28 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57).
( 29 ) V., al riguardo, parere 1/19 (Convenzione di Istanbul) del 6 ottobre 2021 (ECLI:EU:C:2021:832). Il passo successivo, ossia l’adesione ufficiale dell’Unione alla Convenzione di Istanbul, richiede l’adozione di una decisione da parte del Consiglio dell’Unione europea dopo l’approvazione del Parlamento europeo. La finalizzazione dell’adesione dell’Unione a tale convenzione è una priorità della strategia dell’Unione per la parità di genere per il periodo 2020-2025: v. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» [COM(2020) 152 final] (pag. 4).
( 30 ) Attualmente, tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione di Istanbul e 21 di loro l’hanno ratificata (v. nota 6 delle presenti conclusioni), sebbene il 25 luglio 2020 la Repubblica di Polonia abbia annunciato la sua intenzione di ritirarsi da tale convenzione, il che è stato oggetto di condanna da parte dell’Unione e del Consiglio d’Europa (v. Bulletin Quotidien Europe, n. 12536, Agence Europe, 28 luglio 2020, pagg. 7 e 8).
( 31 ) Ad esempio, l’articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione di Istanbul richiede agli Stati Parti di adottare «le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini».
( 32 ) V. sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
( 33 ) V., al riguardo, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
( 34 ) V., inoltre, considerando 30 della direttiva 2011/95.
( 35 ) Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 deve essere letto in combinato disposto con il paragrafo 2 di tale articolo. Nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, punto 86), la Corte ha dichiarato che, «indipendentemente dalla questione se la partecipazione di un cittadino dell’Azerbaigian alla proposizione di un ricorso contro tale paese dinanzi alla Corte EDU, al fine di far constatare una violazione delle libertà fondamentali da parte del regime che ivi è al potere, traduca un’“opinione politica” da parte di tale cittadino, occorre esaminare, nell’ambito della valutazione dei motivi di persecuzione invocati nella domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino, se sussistano fondati motivi di temere che tale partecipazione sia percepita da detto regime come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie».
( 36 ) V. articolo 12, lettera d), della proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione [COM(2001) 510 definitivo].
( 37 ) Da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720.
( 38 ) Punto 46 di tale sentenza. La Corte ha aggiunto nello stesso punto che «[t]ale interpretazione è confermata dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva [2004/83], da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale».
( 39 ) V. le Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un particolare gruppo sociale» ai sensi dell’[articolo 1, sezione A, paragrafo 2,] della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati (in prosieguo: le «Linee guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale»), dell’8 luglio 2008, (punti 2 e 14). Ciò non significa per questo, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni, che tutte le persone che temono di essere esposte ad atti di persecuzione nel loro paese di origine possano essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, poiché una tale interpretazione priverebbe di qualsiasi effetto utile gli altri motivi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Questa è anche l’opinione espressa dall’UNHCR che, nelle sue Linee guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale, ritiene che il gruppo sociale debba poter essere identificato indipendentemente dalla persecuzione, ma che, tuttavia, azioni persecutorie nei confronti di un gruppo potrebbero rappresentare un fattore rilevante per determinare la visibilità di tale gruppo in una particolare società (punti 2 e 14).
( 40 ) Nelle sue Linee guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’UNHCR sottolinea che l’appartenenza a un determinato gruppo sociale dovrebbe essere intesa in maniera evolutiva, considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all’interno delle diverse società, sia le norme internazionali in materia di diritti umani, che sono in continua evoluzione (punto 3).
( 41 ) La Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul precisa che «il termine [“genere”], che si basa sulla distinzione sessuale maschio-femmina, spiega che esistono ruoli, comportamenti, attività ed attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (punto 43).
( 42 ) È interessante notare che l’articolo 12, lettera d), della proposta della Commissione, citata nella nota 36 delle presenti conclusioni, ha espressamente sottolineato che l’espressione «determinato gruppo sociale» include «anche i gruppi di persone che la legge qualifica come “inferiori”». V., inoltre, le Linee guida sulla persecuzione di genere (punto 30).
( 43 ) V. le Linee guida sulla persecuzione di genere (punto 31).
( 44 ) Come nota l’UNHCR nelle sue Linee guida sulla persecuzione di genere, adottare un’interpretazione sensibile alle questioni di genere della Convenzione di Ginevra non significa che tutte le donne abbiano automaticamente diritto allo status di rifugiato (punto 4).
( 45 ) V. nota 39 delle presenti conclusioni.
( 46 ) V. le Linee guida sull’appartenenza a un determinato gruppo sociale (punti 2 e 14).
( 47 ) V., ad esempio, nella giurisprudenza francese, Denis-Linton, M., e Malvasio, F., Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État sur l’asile, Principales décisions de 1982 au 31 décembre 2011 [Trent’anni di giurisprudenza della Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto d’asilo, Francia) e del Conseil d’État sur l’asile (Consiglio di Stato in materia di asilo, Francia), Principali decisioni dal 1982 al 31 dicembre 2011), marzo 2012. V., inoltre, sentenze del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) del 21 dicembre 2012, Mme A...B...(n. 332491), nonché della Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto d’asilo, Francia; in prosieguo: la «CNDA») del 25 marzo 2021, Mmes S. (nn. 20006893 e 20006894 C), in cui la CNDA ha riconosciuto lo status di rifugiato a una bambina senegalese di etnia soninké nata in Francia, poiché il tasso di prevalenza dell’infibulazione rimane molto alto all’interno di tale etnia.
( 48 ) Conclusioni nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafo 3). In tali conclusioni, l’avvocato generale Mengozzi aggiunge che, nel contesto dei matrimoni forzati, almeno uno dei due coniugi si sposa senza prestare il suo libero e pieno consenso e che le persone e soprattutto le donne sono «soggett[e] a forme di coercizione fisica o psicologica della [loro] volontà quali, ad esempio, minacce o altre forme di abuso emotivo o, nei casi più gravi, fisico» (paragrafo 2). V., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Belgische Staat (Rifugiata minorenne coniugata) (C‑230/21, EU:C:2022:477, paragrafo 2).
( 49 ) V. articolo 3, lettera b), della Convenzione di Istanbul sulla nozione di «violenza domestica». Come chiarito nella Relazione esplicativa della Convenzione, la violenza domestica coincide principalmente con due tipologie di violenza: la violenza tra coniugi o partner, tanto nel caso in cui la relazione sia in corso quanto nel caso in cui essa sia terminata, e la violenza intergenerazionale, in particolare tra genitori e figli.
( 50 ) Precedentemente Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). Per consentire alle autorità nazionali competenti di soddisfare quotidianamente i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95 e per conseguire un’armonizzazione delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale negli Stati membri, all’EUAA è stato affidato il compito di redigere relazioni COI contenenti un esame, per argomento, della situazione nel paese o nella regione di origine del richiedente protezione internazionale. Tali relazioni sono redatte sulla base di una raccolta di informazioni «pertinenti, affidabili, obiettive, accurate e aggiornate» sui paesi di origine, utilizzando tutte le fonti di informazione pertinenti, in particolare presso le organizzazioni internazionali, e specialmente l’UNHCR, e altre organizzazioni interessate, compresi i membri delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) [v. articolo 9, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU 2021, L 468, pag. 1)].
( 51 ) V., ad esempio, nella giurisprudenza francese, sentenza della Commission des recours des réfugiés (Commissione per i ricorsi dei rifugiati, Francia; in prosieguo: la «CRR», divenuta CNDA il 1o gennaio 2009) del 16 giugno 2005, Mlle S. (n. 492440), riguardante una cittadina maliana, sottoposta alla pratica dell’infibulazione da bambina e che aveva espresso il suo rifiuto di sottoporsi a una nuova infibulazione totale, richiesta dal suo futuro marito, a seguito del quale avrebbe continuato a subire pressioni nonché minacce da parte dell’ambiente familiare e delle autorità consuetudinarie locali. La CRR ha ritenuto fondati i timori di persecuzione a causa dell’appartenenza di tale cittadina al gruppo sociale delle donne intenzionate a sottrarsi alle mutilazioni genitali femminili, dato che non beneficiava di alcuna protezione da parte delle autorità.
( 52 ) EUAA, Report on Female Genital Mutilation/Cutting in Ethiopia, 12 maggio 2022, in particolare il punto 4.2: «Consequences for refusing to undergo FGM», pag. 32. V., inoltre, EUAA, scheda informativa intitolata «Protecting women and girls in the asylum procedure», dicembre 2021, in particolare pag. 2, nonché Middelburg, A. e Balta, A., «Female Genital Mutilation/Cutting as a Ground for Asylum in Europe», International Journal of Refugee Law, vol. 28, n. 3, Oxford University Press, Oxford, 2016, pagg. da 416 a 452.
( 53 ) V., ad esempio, sentenza della CNDA del 29 marzo 2021, Mme T. (n. 20024823 C+), che riconosce lo status di rifugiata a una cittadina ivoriana in conseguenza della sua fuga da un matrimonio forzato, a cui si aggiungeva una minaccia di mutilazione genitale.
( 54 ) V., al riguardo, nella giurisprudenza francese, sentenza della CRR del 15 ottobre 2004, Mlle NN. (n. 444000).
( 55 ) In tale contesto, l’UNHCR, nelle sue Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere nell’ambito dell’articolo 1[, Sezione A, paragrafo 2] della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, del 23 ottobre 2012, ritiene che, «qualora la disapprovazione della famiglia o della comunità si manifesti attraverso minacce di violenze fisiche gravi, o addirittura di assassinio da parte dei familiari o della comunità in nome dell’“onore”, chiaramente allora essa andrebbe considerata una forma di persecuzione» (punto 23).
( 56 ) V. documento dell’UNHCR intitolato «Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in case numbers 201701423/1/V2, 201704575/1/V2 and 201700575/1/V2 before the Council of State» (punto 16).
( 57 ) Country Guidance: Afghanistan, gennaio 2023. Al punto 3.12, la relazione fa specificamente riferimento al reato morale della «zina», che comprende l’insieme dei comportamenti contrari alla Sharia, quali i rapporti sessuali non autorizzati, i rapporti sessuali prematrimoniali, l’adulterio, punibili con la pena di morte o con violenze commesse in nome dell’onore, compreso il delitto d’onore, e inflitte in particolare alle donne (pag. 74).
( 58 ) V. ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑456/21, non pubblicata, EU:C:2021:901). La causa C‑646/21 solleva, in particolare, la questione se i valori e le norme di comportamento che una giovane donna ha acquisito durante il suo soggiorno di lunga durata nel territorio di uno Stato membro e durante un periodo importante della sua vita in cui sta forgiando la sua identità, nonché il comportamento che ha adottato durante il suo soggiorno, possano essere considerati come elementi che rientrano nell’ambito di una «storia comune che non può essere mutata», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, o, piuttosto, come una «caratteristica (…) che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi», ai sensi di tale articolo.
( 59 ) Sentenza del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department (C‑255/19, EU:C:2021:36, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). Come la Corte ha riconosciuto, il timore di essere perseguitato e la protezione da atti di persecuzione sono condizioni intrinsecamente connesse (punto 56 di tale sentenza).
( 60 ) C‑91/20, EU:C:2021:384, paragrafo 82.
( 61 ) Ricordo che, sulla falsariga dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la direttiva 2011/95 fa proprio il principio di sussidiarietà della protezione internazionale nell’ambito sia del riconoscimento dello status di rifugiato che della cessazione (articolo 11 della direttiva 2011/95) o della sua esclusione (articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/95). V, al riguardo, punto 90 del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, UNHCR, Ginevra, 1992. In dottrina, v., in particolare, Hathaway, J.C., e Foster, M., The law of refugee status, 2a ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pag. 55: «Il diritto dei rifugiati si basa sul presupposto che, ove disponibile, la protezione nazionale abbia la precedenza sulla protezione internazionale alternativa», nonché pag. 462: «lo scopo del diritto dei rifugiati è quello di fornire una protezione alternativa in attesa del ripristino o dell’istituzione di una protezione nazionale significativa», e pagg. 494 e 495. V., inoltre, Goodwin-Gill, G.S., e McAdam, J., The refugee in international law, 3a ed., Oxford University Press, Oxford, 2007, pag. 421: «L’assenza o il diniego di una protezione è la caratteristica principale del rifugiato, e spetta al diritto internazionale, a sua volta, sostituire la propria protezione a quella che il paese di origine non può o non vuole fornire» (traduzioni libere). V. le mie conclusioni nella causa Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) (C‑91/20, EU:C:2021:384, paragrafo 82 e nota 52).
( 62 ) V., inoltre, considerando 26 della direttiva 2011/95.
( 63 ) L’articolo 7, paragrafo 2, fa riferimento a misure adottate per impedire per impedire che possano essere inflitti atti di persecuzione, nonché all’esistenza di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire atti del genere [v., in merito all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/83, identico all’articolo 7, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2011/95, sentenza del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department (C‑255/19, EU:C:2021:36, punto 44)].
( 64 ) V. sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
( 65 ) V. sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) (C‑238/19, EU:C:2020:945, punto 53).
( 66 ) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2011/95, «[q]uando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se (...) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone».
( 67 ) Relazione COI: Turchia, Analisi del paese, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf (punto 5.4.4).
( 68 ) Sebbene diversi atti legislativi facciano riferimento, direttamente o indirettamente, alla violenza contro le donne, come la Costituzione, il codice civile e il codice penale, nonché disposizioni del diritto del lavoro e del diritto comunale, lo strumento principale è la legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne, dell’8 marzo 2012.
( 69 ) V. nota 6 delle presenti conclusioni.
( 70 ) Corte EDU, 22 marzo 2016 (CE:ECHR:2016:0322JUD000064610, §§ 96, 97 e 116).
( 71 ) Corte EDU, 9 giugno 2009 (CE:ECHR:2009:0609JUD003340102, § 198).
( 72 ) Corte EDU, 13 novembre 2014 (CE:ECHR:2014:1113JUD000362107, § 65).
( 73 ) V., nel contesto dei lavori preparatori della direttiva 2004/83, nota della presidenza del Consiglio dell’Unione europea al Comitato strategico sull’immigrazione, le frontiere e l’asilo, del 25 settembre 2002, 12148/02, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑12148-2002-INIT/fr/pdf (pag. 5). Sebbene la direttiva 2011/95 abbia abrogato e sostituito la direttiva 2004/83, tale cambiamento normativo non ha comportato alcuna modifica del regime giuridico relativo alla concessione della protezione sussidiaria né della numerazione delle disposizioni pertinenti. Pertanto, la formulazione dell’articolo 15 della direttiva 2011/95 è identica a quella dell’articolo 15 della direttiva 2004/83, cosicché la giurisprudenza relativa a tale seconda disposizione è rilevante per l’interpretazione della prima.
( 74 ) V. sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 28).
( 75 ) V. sentenza del 10 giugno 2021, Bundesrepublik Deutschland (Nozione di minaccia grave e individuale) (C‑901/19, EU:C:2021:472, punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata).
( 76 ) Il corsivo è mio.
( 77 ) V. Consiglio d’Europa, Convenzione di Istanbul – Delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» (traduzione libera), 2019, nonché la risoluzione 2395 (2021), intitolata «Rafforzare la lotta contro i cosiddetti “delitti d’onore”», adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 settembre 2021.
( 78 ) Corte EDU, 9 giugno 2009 (CE:ECHR:2009:0609JUD003340102).
( 79 ) V. §§ 128 e 129 di tale sentenza. V. anche, relativamente alla violenza domestica, sentenze della Corte EDU, 15 gennaio 2009, Branko Tomašić e a. c. Croazia (CE:ECHR:2009:0115JUD004659806, §§ 52 e 53), e 8 luglio 2021, Tkhelidze c. Georgia (CE:ECHR:2021:0708JUD003305617, § 57).
( 80 ) Ricordo che la violenza di genere è un fenomeno proteiforme. I delitti d’onore possono assumere la forma di rapimenti, sequestri, torture, mutilazioni oppure di matrimoni forzati, che possono essere accompagnati da infibulazione, e la violenza domestica è un fenomeno che può rivelarsi non solo attraverso aggressioni fisiche e sessuali, ma anche attraverso violenze psicologiche in grado di causare danni all’integrità fisica o mentale, sofferenze morali o perdite materiali (v. Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere, adottata il 29 novembre 1985 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/34).
( 81 ) Sebbene ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, gli Stati membri «consider[i]no se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave».
( 82 ) Corte EDU, 20 luglio 2010 (CE:ECHR:2010:0720JUD002350509, § 60).