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Document 62021CC0290

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 22 settembre 2022.
Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) contro Canal+ Luxembourg Sàrl.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico via satellite – Nozione – Offerente di pacchetti satellitari – Diffusione di programmi in un altro Stato membro – Luogo dell’atto di utilizzazione con cui tale offerente concorre nella realizzazione di detta comunicazione.
Causa C-290/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:711

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 22 settembre 2022 ( 1 )

Causa C‑290/21

Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)

contro

Canal+ Lussemburgo Sàrl

in presenza di:

Tele 5 TM-TV GmbH,

Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG,

Seven.One Entertainment Group GmbH,

ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Offerente di pacchetti satellitari – Diffusione di programmi in un altro Stato membro – Luogo di utilizzazione – Offerta a titolo oneroso di programmi a pagamento e in chiaro in alta definizione – Disponibilità di tali programmi in definizione standard nello Stato di ricezione anche via satellite»

Introduzione

1.

«Se dovessi ricominciare, inizierei dalla cultura», avrebbe affermato Jean Monnet con riferimento al processo di integrazione europea. Tuttavia, la cultura, quantomeno per quanto riguarda la sua dimensione economica, è in gran parte disciplinata dal diritto d’autore. Orbene, sussiste un elemento che rappresenta un ostacolo ai progressi nell’integrazione in tale ambito e concorre a cristallizzare la frammentazione del mercato interno secondo i confini nazionali: l’immutabile principio di territorialità (nel senso del territorio nazionale) del diritto d’autore, nonché le pratiche degli operatori del mercato, comprese quelle degli organismi di gestione collettiva che si sono consolidate sulla base di tale principio. Paradossalmente, quanto più la tecnologia, in particolare la radiodiffusione via satellite – oggetto della presente causa – e, recentemente, Internet consentono scambi culturali interstatali, tanto più si avverte l’ostacolo generato dal principio di territorialità del diritto d’autore.

2.

È vero, naturalmente, che detta frammentazione del mercato ha anche una ragione oggettiva, vale a dire la diversità linguistica, che costituisce un aspetto fondamentale della cultura. La presente causa dimostra, tuttavia, che, anche in situazioni in cui la barriera linguistica non sussiste, gli interessati difendono unguibus et rostro il principio di territorialità stabilito in base ai confini nazionali, che sono stati cionondimeno aboliti nell’ambito del mercato interno. La Corte, nella presente causa, avrà l’opportunità di contribuire alla promozione dell’integrazione dell’Europa attraverso la cultura, conformemente alla volontà del legislatore dell’Unione, espressa ormai quasi 30 anni fa.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ( 2 ):

«2.   

a)

Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b)

La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c)

Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».

4.

L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

5.

L’articolo 4 di tale direttiva applica alla comunicazione al pubblico via satellite la protezione accordata agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione dalla direttiva 92/100/CEE ( 3 ).

6.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 4 ) è così formulato:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11 [ ( 5 )], la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [dell’Unione] in materia di:

(...)

c)

diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo».

7.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo (...)».

Diritto austriaco

8.

L’articolo 17b, paragrafo 1, dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore) del 9 aprile 1936, nella versione del 27 dicembre 2018 ( 6 ), applicabile nel caso di specie, così dispone:

«Nella radiodiffusione via satellite, l’utilizzazione riservata all’autore consiste nell’inserimento, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, dei segnali portatori di programmi in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Fatto salvo il paragrafo 2, la radiodiffusione via satellite ha pertanto luogo soltanto nello Stato in cui avviene tale inserimento».

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

9.

La Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (Società riconosciuta di utilità pubblica degli autori, compositori ed editori musicali, in prosieguo: l’«AKM») è una società austriaca di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi su opere musicali.

10.

La Canal+ Luxembourg Sàrl (in prosieguo: la «Canal+») è una società di diritto lussemburghese che offre in Austria a titolo oneroso pacchetti di programmi di numerosi organismi di radiodiffusione (in prosieguo: i «pacchetti satellitari»).

11.

L’inserimento di ciascuno dei segnali satellitari portatori di programmi nella sequenza di comunicazione (uplink) avviene in prevalenza da parte degli organismi di radiodiffusione e sotto la loro responsabilità, talvolta da parte di Canal+, ma, di regola, non in Austria, bensì in altri Stati membri dell’Unione. Viene trasmesso un flusso di dati contenente l’intero programma in qualità HD, con tutte le informazioni supplementari, quali, ad esempio, i dati audio e i sottotitoli. Dopo essere stato «ritrasmesso» dal satellite, il flusso di dati viene ricevuto, attraverso un impianto di ricezione satellitare, nell’area di radiodiffusione, decriptato con l’ausilio della chiave di accesso e reso così disponibile all’utente. I programmi sono crittografati e devono essere decriptati dalla struttura ricevente per poter essere utilizzati. La Canal+ fornisce ai propri clienti chiavi di accesso con il consenso degli organismi di radiodiffusione. I «bouquet» sono creati combinando le chiavi di accesso per diversi programmi.

12.

I bouquet contengono sia programmi televisivi a pagamento sia in chiaro. Questi ultimi non sono crittografati e sono sempre accessibili via satellite a chiunque nel territorio austriaco, in definizione standard.

13.

L’AKM ha presentato un ricorso diretto, in sostanza, all’inibizione della diffusione di segnali satellitari in Austria e al pagamento di un indennizzo, sostenendo di non aver autorizzato tale diffusione. L’AKM ritiene che, malgrado l’eventuale autorizzazione ottenuta dagli organismi di radiodiffusione per la comunicazione di opere al pubblico via satellite, anche la Canal+ dovrebbe disporre di una siffatta autorizzazione, che non è stata in grado di dimostrare. L’AKM ritiene quindi che Canal+ leda i diritti di cui essa garantisce la gestione.

14.

Quattro società, tra cui la Seven.One Entertainment Group GmbH, organismo di radiodiffusione con sede in Germania, e la ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, organismo di radiodiffusione con sede in Austria (in prosieguo, congiuntamente: le «intervenienti»), sono state ammesse in qualità di intervenienti nel procedimento principale a sostegno della Canal+.

15.

Con sentenza del 30 giugno 2020, l’Oberlandesgericht Wien (tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha accolto parzialmente il ricorso in appello. Tale giudice ha dichiarato, in particolare, che i pacchetti satellitari forniti dalla Canal+ raggiungevano un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico diverso da quello destinatario delle trasmissioni in chiaro da parte degli operatori di radiodiffusione. Sia l’AKM che la Canal+, sostenute dalle intervenienti, hanno presentato un ricorso per riesame avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

16.

In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva 93/83], debba essere interpretato nel senso che non soltanto l’organismo di radiodiffusione, ma anche un offerente di [pacchetti satellitari], concorrente nella realizzazione dell’atto di radiodiffusione unico e indivisibile, realizzi un’utilizzazione (comunque soggetta ad autorizzazione) unicamente nello Stato in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi siano inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, con la conseguenza che l’interazione dell’offerente di [pacchetti satellitari] nell’atto di radiodiffusione non possa costituire una violazione dei diritti d’autore nello Stato di ricezione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della [direttiva 93/83], nonché all’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29], debba essere interpretata nel senso che l’offerente di [pacchetti satellitari] il quale, interagendo come ulteriore attore in una comunicazione al pubblico via satellite, riunisca in un pacchetto di sua ideazione diversi segnali ad alta definizione crittografati di programmi televisivi in chiaro e a pagamento di svariati organismi di diffusione radiotelevisiva e offra ai propri clienti a titolo oneroso il prodotto audiovisivo autonomo così creato, necessiti di un’autorizzazione specifica del titolare dei diritti interessati, anche in relazione ai contenuti protetti dei programmi televisivi gratuiti contenuti nel pacchetto medesimo, sebbene in tal modo dia comunque meramente accesso ai propri clienti ad opere già accessibili gratuitamente per chiunque nell’area di radiodiffusione, seppure con un livello qualitativo inferiore di definizione standard».

17.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata il 5 maggio 2021. L’AKM, la Canal+, le intervenienti e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le medesime parti sono state rappresentate all’udienza tenutasi l’8 giugno 2022.

Analisi

18.

Il giudice del rinvio solleva due questioni pregiudiziali, la seconda questione dipende dalla risposta che verrà fornita alla prima. Tenuto conto della risposta che suggerisco di fornire a tale prima questione, non sarà quindi necessario rispondere alla seconda questione qualora la Corte adotti il mio ragionamento. Tuttavia, la esaminerò brevemente, per completezza.

Prima questione pregiudiziale

19.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 debba essere interpretato nel senso che un offerente di pacchetti satellitari è obbligato a ottenere, nello Stato membro in cui le opere protette così comunicate sono accessibili al pubblico (Stato membro di ricezione), l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi in ragione dell’atto di comunicazione al pubblico via satellite nella cui realizzazione interviene.

20.

Tale questione ha ad oggetto la giurisprudenza della Corte derivante, in particolare, dalla sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09; in prosieguo: la «sentenza Airfield, EU:C:2011:648) e verte, in realtà, sull’interpretazione di tale sentenza.

21.

Prima di procedere all’analisi della sentenza Airfield, vanno formulate alcune osservazioni preliminari.

La comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi della direttiva 93/83

22.

Inizialmente, la radiodiffusione di programmi televisivi avveniva naturalmente all’interno dei confini nazionali: si utilizzava l’etere, le cui frequenze erano a disposizione degli Stati, che le assegnavano agli operatori per trasmissioni limitate al territorio nazionale. L’area di radiodiffusione del segnale corrispondeva quindi in sostanza al territorio dello Stato di emissione, che costituiva al contempo l’ambito territoriale di applicabilità del diritto d’autore di tale Stato.

23.

L’avvento della televisione satellitare ha cambiato tale panorama, rendendo possibile la copertura di un territorio molto più vasto di quello di un singolo Stato. Si è posta quindi la questione di quale diritto d’autore fosse applicabile: se solo il diritto dello Stato che emette il segnale al satellite o anche il diritto o i diritti degli Stati in cui è possibile ricevere tale segnale ( 7 ).

24.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 risponde a tale questione dal punto di vista del diritto dell’Unione. Pur apparendo sotto il titolo «Definizioni», tale disposizione contiene una delle principali norme sostanziali di tale direttiva, vale a dire il principio dello Stato membro di emissione. In forza di tale principio, l’atto di comunicazione al pubblico via satellite, come definito in tale direttiva, si considera effettuato unicamente nello Stato membro in cui il segnale è stato inviato al satellite. Pertanto, anche il diritto d’autore di tale Stato sarà applicabile a un atto siffatto.

25.

Al contempo, la direttiva 93/83 garantisce una protezione equivalente del diritto d’autore e dei diritti connessi in tutti gli Stati membri, armonizzando tale protezione agli articoli 2 e 4 della stessa e non consentendo le licenze obbligatorie al suo articolo 3, paragrafo 1. I diritti dei titolari dei diritti relativi all’utilizzazione di opere negli Stati membri di ricezione saranno pertanto tutelati, in modo equivalente, dal diritto d’autore dello Stato membro di emissione ( 8 ). Spetta loro garantire che il compenso convenuto per l’utilizzazione di tali diritti tenga conto dell’intero pubblico potenziale, conformemente al considerando 17 della direttiva 93/83.

26.

L’obiettivo principale dell’istituzione del principio dello Stato membro di emissione era facilitare la trasmissione transfrontaliera di programmi radiotelevisivi via satellite, garantendo la certezza del diritto e un livello adeguato di protezione degli interessi di tutte le parti interessate ( 9 ).

27.

Tuttavia, il principio dello Stato membro di emissione riguarda unicamente l’atto di comunicazione al pubblico via satellite, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 93/83. Detta definizione è composta da numerosi elementi. In primo luogo, tale atto consiste nell’inserire segnali portatori di programmi in una sequenza di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. In secondo luogo, l’inserimento deve essere effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un organismo di radiodiffusione. In terzo luogo, i segnali portatori di programmi devono essere destinati ad essere ricevuti dal pubblico. In quarto luogo, la sequenza di comunicazione in questione deve essere ininterrotta dall’inserimento dei segnali fino alla (potenziale ( 10 )) ricezione da parte del pubblico. In quinto luogo, infine, se i segnali sono crittografati, il dispositivo di decriptazione di tali segnali deve essere messo a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione sotto il cui controllo e responsabilità ha luogo l’atto o con il suo consenso ( 11 ).

28.

Un atto che soddisfi tali condizioni costituisce un atto di «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83 e beneficia del principio dello Stato membro di emissione. Tale principio riguarda non solo la trasmissione in senso stretto, vale a dire l’inserimento del segnale portatore del programma nell’uplink verso il satellite, bensì anche la comunicazione nel suo insieme, compresa la trasmissione di tale segnale agli utenti finali. All’atto di comunicazione nel suo insieme si applica quindi unicamente il diritto dello Stato membro di emissione. Invece, qualsiasi atto di utilizzazione a distanza, anche via satellite, di opere protette dal diritto d’autore o da diritti connessi che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83 non rientra nella definizione di «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi della suddetta disposizione e non beneficia del principio dello Stato membro di emissione.

Sentenza Airfield e applicazione alla presente causa

29.

Nella sentenza Airfield la Corte ha dovuto esaminare l’attività di un offerente di pacchetti satellitari simile a quella della Canal+ nel caso di specie. Essa ha concluso che tale attività costituiva una comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 93/83 ( 12 ).

30.

Nella presente causa si deve constatare che il giudice del rinvio offre relativamente poche informazioni sui dettagli tecnici della comunicazione di cui trattasi nel procedimento principale. Tuttavia, poiché le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 e, indirettamente, della sentenza Airfield, muovo dalla premessa secondo cui la conclusione cui è giunta la Corte in tale sentenza relativa alla qualificazione dell’attività di un offerente di pacchetti satellitari può essere applicata al caso di specie.

31.

Ciò significa che i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, dagli organismi di radiodiffusione stessi o da Canal+ con il loro consenso. Gli organismi di radiodiffusione detengono quindi il controllo e sono responsabili di tale inserimento ( 13 ). Detti segnali sono destinati ad essere ricevuti dal pubblico. L’obiettivo dell’attività in questione è, invero, la trasmissione di programmi per la ricezione diretta da parte del pubblico ( 14 ). La sequenza di comunicazione è ininterrotta dal momento in cui avviene l’inserimento dei segnali nell’uplink al satellite, fino alla potenziale ricezione da parte del pubblico. Eventuali interventi su tali segnali, come la compressione o la crittografia e la decriptazione, costituiscono normali procedure tecniche di preparazione dei segnali per la trasmissione via satellite e non costituiscono interruzioni della sequenza di comunicazione ( 15 ). Infine, è pacifico che i dispositivi di decriptazione sono messi a disposizione del pubblico dalla Canal+ con il consenso dei rispettivi organismi di diffusione.

32.

Condivo pienamente l’analisi della Corte nella causa Airfield nella parte in cui attribuisce all’attività di un offerente di pacchetti satellitari la qualifica di comunicazione al pubblico via satellite. L’unico elemento, in questa fase, su cui nutro dubbi è l’affermazione secondo cui, in primo luogo, il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83, riguardano non la comunicazione al pubblico via satellite nel suo insieme, bensì soltanto l’inserimento di segnali nella sequenza di comunicazione e, in secondo luogo, che tale controllo e tale responsabilità possano essere condivisi ( 16 ).

33.

In primo luogo, se, ai sensi della disposizione sopra menzionata, i segnali portatori di programmi, dall’inserimento nella sequenza di comunicazione, sono destinati ad essere ricevuti dal pubblico ( 17 ) e se tale sequenza deve essere ininterrotta, il controllo dell’inserimento di tali segnali implica necessariamente e automaticamente il controllo dell’atto di comunicazione al pubblico nel suo insieme. Infatti, l’acquisizione del controllo da parte di un terzo dopo l’inserimento dei segnali, ad esempio per posticiparne la trasmissione o modificarne la destinazione, comporterebbe l’interruzione della sequenza di comunicazione.

34.

Lo stesso vale per quanto riguarda la responsabilità. Nell’ambito di una sequenza di comunicazione ininterrotta, la decisione sull’inserimento dei segnali comporta necessariamente la loro accessibilità al pubblico, cosicché l’organismo di radiodiffusione non può negare la propria responsabilità per la comunicazione al pubblico dei programmi trasmessi da tali segnali. Ciò vale anche nel caso in cui i segnali siano crittografati, dal momento che, affinché avvenga una comunicazione al pubblico via satellite, i dispositivi di decriptazione devono essere messi a disposizione del pubblico con il consenso dell’organismo di radiodiffusione, circostanza che conferisce a quest’ultimo il controllo su tale aspetto dell’atto di comunicazione. Poiché detto consenso è prestato liberamente, esso implica anche la responsabilità.

35.

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83, il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione costituiscono una condizione affinché l’atto di cui trattasi sia considerato un atto di comunicazione al pubblico via satellite e possa beneficiare delle disposizioni di tale direttiva, in particolare del principio dello Stato membro di emissione come luogo in cui tale atto si realizza.

36.

Per quanto riguarda il controllo, mi sembra chiaro che non sia sufficiente che l’organismo di radiodiffusione abbia solo un controllo parziale. Affinché la condizione sia soddisfatta, il controllo deve essere totale.

37.

Naturalmente, il soddisfacimento della condizione del controllo non richiede che l’organismo di radiodiffusione effettui, direttamente, tutte le operazioni che comportano una comunicazione al pubblico via satellite. Il controllo può essere mantenuto con accordi contrattuali con operatori terzi, come un offerente di pacchetti satellitari. Tali terzi agiscono quindi in qualità di agenti dell’organismo di radiodiffusione, che mantiene il controllo dell’atto di comunicazione.

38.

Non si tratta neppure di un controllo su tutti gli aspetti, neppure quelli minori, della comunicazione. L’organismo di radiodiffusione deve avere il controllo sugli elementi rilevanti sotto il profilo del diritto d’autore, segnatamente il fatto stesso di comunicare il contenuto esatto della comunicazione e il pubblico destinatario. Le questioni tecniche come la compressione del segnale o lo standard in cui esso sarà crittografato non sono invece rilevanti e possono essere decise dagli operatori a cui l’organismo di radiodiffusione affida la realizzazione tecnica della comunicazione.

39.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, essa non può neppure essere condivisa. All’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), della direttiva 93/83, il legislatore dell’Unione non solo ha definito l’atto di comunicazione al pubblico via satellite come un atto unico di sfruttamento, ai sensi del diritto d’autore, nonché il luogo di tale atto, ma ha anche precisato che il suo autore è l’organismo di radiodiffusione che avvia tale comunicazione ( 18 ). Tale organismo è responsabile, in particolare, nei confronti dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi per lo sfruttamento delle opere protette. Tale responsabilità dell’organismo di radiodiffusione è la contropartita del principio dello Stato di emissione. Invero, l’obiettivo della direttiva 93/83 non era solo quello di agevolare la trasmissione dei programmi via satellite eliminando gli ostacoli connessi alla territorialità del diritto d’autore, ma anche di difendere i diritti d’autore e i diritti connessi attribuendo a un operatore la responsabilità dell’atto di comunicazione al pubblico via satellite nel suo insieme ( 19 ).

40.

Nell’ambito di un atto di comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83, è quindi l’organismo di radiodiffusione che deve avere il pieno controllo e che assume la piena responsabilità di tale atto nel suo insieme ( 20 ).

Le affermazioni dell’AKM con riferimento all’applicabilità delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico via satellite agli offerenti di pacchetti satellitari.

41.

L’affermazione secondo cui l’attività di un offerente di pacchetti satellitari, come la Canal+, costituisce una comunicazione al pubblico via satellite ( 21 ) mi consente di rispondere a taluni argomenti sollevati dall’AKM nel caso di specie.

42.

In primo luogo, l’AKM sostiene che quando è stata adottata la direttiva 93/83 il modello economico dei pacchetti satellitari non esisteva e che gli autori di tale direttiva non avevano previsto l’attività consistente nell’offerta di tali bouquet. Le disposizioni di tale direttiva, e in particolare il principio dello Stato membro di emissione, non dovrebbero pertanto applicarsi.

43.

È certamente possibile che gli autori della direttiva 93/83 non conoscessero il modello dei pacchetti satellitari. Tuttavia, ciò non toglie che l’attività degli offerenti di siffatti bouquet rientri pienamente nelle disposizioni di tale direttiva che disciplinano la comunicazione al pubblico via satellite. Invero, una comunicazione siffatta non deve essere effettuata necessariamente da un organismo di radiodiffusione, ma è sufficiente che tale organismo ne mantenga il controllo. Esso può certamente affidare taluni compiti a un operatore diverso, come un offerente di pacchetti satellitari. L’offerta di siffatti bouquet non comporta neppure l’interruzione della sequenza di comunicazione tra l’inserimento dei segnali portatori di programmi e la loro potenziale ricezione da parte del pubblico. Per quanto riguarda la crittografia e la decriptazione, tali disposizioni richiedono unicamente che esse siano effettuate con il consenso dell’organismo di radiodiffusione di cui trattasi. Nulla osta quindi all’applicazione delle suddette disposizioni a un’attività che consiste nell’offerta di pacchetti satellitari.

44.

In secondo luogo, l’AKM sostiene che l’attività di un offerente di pacchetti satellitari dovrebbe essere equiparata alla ritrasmissione, come definita all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83. Il giudice del rinvio respinge tale argomento, in quanto una ritrasmissione presuppone una trasmissione iniziale che, nel caso di specie, non sussiste. Condivido tale opinione. Se l’attività di un offerente di pacchetti satellitari costituisce un atto unico di comunicazione al pubblico via satellite, la sussistenza di una trasmissione iniziale e di una ritrasmissione va esclusa.

45.

Certamente, è vero che si potrebbe eventualmente trarre una conclusione diversa ai sensi della nuova direttiva (UE) 2019/789 ( 22 ) e che, in base alla modalità di inserimento del segnale nell’uplink verso il satellite e a seconda che l’organismo di radiodiffusione interessato offra o meno in modo indipendente e in chiaro i programmi inclusi in un pacchetto satellitare, l’attività di cui trattasi nel caso di specie potrebbe essere qualificata come «trasmissione di programmi mediante immissione diretta» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva o come «ritrasmissione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima direttiva. Si tratta quindi di una modifica tacita dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/83, unitamente alla modifica esplicita dell’articolo 1, paragrafo 3, della stessa, prevista all’articolo 9 della direttiva 2019/789.

46.

Tuttavia, come già illustrato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la direttiva 2019/789 non è applicabile ratione temporis alla controversia principale. Inoltre, essa non è stata neppure menzionata nella domanda di pronuncia pregiudiziale né è stata oggetto di discussione tra le parti. Tale direttiva non va dunque presa in considerazione ai fini della risposta da fornire alle questioni pregiudiziali sollevate nel caso di specie.

La questione della responsabilità di un offerente di pacchetti satellitari a seguito della comunicazione a un pubblico nuovo

47.

Sebbene la Corte, nella sentenza Airfield, abbia accertato che la radiodiffusione di programmi televisivi via satellite e la loro distribuzione da parte di un offerente di pacchetti satellitari costituivano una sola e indivisibile comunicazione al pubblico via satellite ( 23 ), essa ha poi proseguito la propria analisi con riferimento alla responsabilità di un offerente siffatto ai sensi del diritto d’autore. Così, essa ha sviluppato l’idea secondo cui l’offerente di pacchetti satellitari, pur intervenendo nella realizzazione di un atto unico e indivisibile di comunicazione al pubblico via satellite, sarebbe obbligato ad ottenere, indipendentemente dall’organismo di radiodiffusione, un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi per il pubblico nuovo al quale avrebbe fornito accesso alle opere protette così comunicate ( 24 ).

48.

Tale analisi della Corte mi sembra che sollevi problemi, in quanto è, a mio avviso, incompatibile con il carattere unico e indivisibile della comunicazione al pubblico via satellite accertato nella sentenza Airfield, dal momento che tale carattere unico e indivisibile costituisce a sua volta una condizione affinché un atto rientri nella definizione di «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi della direttiva 93/83. Approfondirò tale aspetto nel prosieguo delle presenti conclusioni.

– La nozione di «pubblico nuovo»

49.

La Corte ha introdotto la nozione di «pubblico nuovo» nella sua giurisprudenza con la sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764). Tale nozione è ivi definita come «un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l’atto di comunicazione originario dell’opera, ossia ad un pubblico nuovo ( 25 )». La Corte basa la propria analisi sulla guida alla Convenzione di Berna ( 26 ), che interpreta nel seguente modo:

«[...] l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Secondo questa guida, poiché questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera e la comunicazione della trasmissione mediante altoparlante o uno strumento analogo non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico. Come precisa la detta guida, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla» ( 27 ).

50.

La definizione della nozione di «pubblico nuovo» è poi stata definita nella giurisprudenza della Corte come riferita a «un pubblico che non sia stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno autorizzato l’utilizzazione delle opere stesse mediante comunicazione al pubblico di origine» ( 28 ). Ad oggi, detta nozione è utilizzata in tal senso ( 29 ).

51.

Da tale definizione, letta alla luce del testo della guida alla Convenzione di Berna sulla quale la Corte ha basato l’elaborazione di tale nozione nel diritto d’autore dell’Unione, emergono due elementi importanti. Anzitutto, l’uso di tale nozione ha senso solo in presenza di due successive comunicazioni al pubblico ( 30 ), la comunicazione primaria, nota anche come «comunicazione iniziale», per la quale i titolari dei diritti d’autore hanno fornito la loro autorizzazione, e la comunicazione secondaria che ha origine, nella comunicazione iniziale e che si rivolge al pubblico nuovo di cui trattasi. Poi, sebbene tale comunicazione secondaria derivi dalla comunicazione iniziale, essa costituisce un atto di sfruttamento distinto e richiede pertanto, un’autorizzazione separata.

52.

L’esistenza di un pubblico nuovo è quindi solo un criterio per stabilire l’esistenza di una comunicazione al pubblico distinta dalla comunicazione iniziale.

– I destinatari di una comunicazione al pubblico via satellite

53.

Nella radiodiffusione diretta via satellite (vale a dire una comunicazione al pubblico via satellite ai sensi della direttiva 93/83), il pubblico è uno e indivisibile, così come l’atto mediante il quale tale pubblico riceve la comunicazione delle opere protette. Nella radiodiffusione in chiaro, il suddetto pubblico è costituito dalle persone che si trovano nel territorio di ricezione (impronta) del satellite. Quando la radiodiffusione è criptata, il pubblico è costituito dalle persone alle quali i dispositivi di decriptazione sono stati messi a disposizione dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso.

54.

Sostenere che sussistono due pubblici distinti per un unico atto di comunicazione sarebbe una contraddizione in termini, giacché il pubblico è definito esattamente rispetto a una comunicazione. Il pubblico destinatario di tale comunicazione costituisce il pubblico della stessa, qualsiasi altro pubblico (pubblico nuovo) comporta necessariamente un nuovo atto di comunicazione.

55.

È quindi contraddittorio affermare, da un lato, il carattere unico e indivisibile di una comunicazione al pubblico via satellite e, dall’altro, sostenere che esiste un pubblico diverso per tale comunicazione che non è preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore. Nella fattispecie che ha dato origine alla sentenza Airfield e in quella oggetto della presente causa, vale a dire una radiodiffusione via satellite crittografata nella cui realizzazione interviene un offerente di pacchetti satellitari, il pubblico è costituito dalle persone alle quali tale offerente fornisce i dispositivi di decriptazione a fronte di un abbonamento e con il consenso degli organismi di radiodiffusione sotto il cui controllo i segnali portatori di programmi che compongono i bouquet sono stati inseriti nella sequenza di comunicazione.

56.

Tale pubblico è stato necessariamente preso in considerazione dagli organismi di radiodiffusione, i quali hanno fornito il loro consenso a mettere a disposizione di tale pubblico i dispositivi di decriptazione. È certamente possibile che gli organismi di radiodiffusione non siano stati sufficientemente trasparenti con i titolari dei diritti d’autore e che questi ultimi abbiano previsto un pubblico diverso da quello a cui la comunicazione era effettivamente destinata. Tuttavia, in un caso siffatto, la comunicazione al pubblico via satellite nel suo insieme è illegale, giacché è stata effettuata senza l’autorizzazione dei titolari. Spetta quindi agli organismi di radiodiffusione ottenere tale autorizzazione ( 31 ) nello Stato membro di emissione della comunicazione. Tuttavia, ciò non conferisce ai titolari alcun diritto di opporsi, nello Stato membro di ricezione, all’attività dell’offerente di pacchetti satellitari.

57.

Tale conclusione non cambia in funzione dei differenti servizi forniti da tale offerente ed elencati dalla Corte nella sentenza Airfield.

58.

In primo luogo, per quanto riguarda la criptazione del segnale e la messa a disposizione del pubblico di dispositivi di decriptazione ( 32 ), un servizio siffatto, se effettuato con il consenso dell’organismo di radiodiffusione, rientra, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 93/83, nell’ambito dell’atto unico e indivisibile di comunicazione al pubblico via satellite. Pertanto, sebbene l’offerente di pacchetti satellitari, consentendo al pubblico di decriptare i programmi, gli consenta di accedere alle opere protette, si tratta del pubblico destinatario della comunicazione via satellite, vale a dire il pubblico che è stato preso in considerazione dagli organismi di radiodiffusione all’origine di tale comunicazione.

59.

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione secondo cui l’offerente di pacchetti satellitari riscuote il prezzo dell’abbonamento, la Corte stessa osserva che si tratta del prezzo per l’accesso alla comunicazione al pubblico via satellite ( 33 ) e, quindi, del pubblico di tale comunicazione.

60.

Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’offerente di pacchetti satellitari raggruppa, in un nuovo prodotto audiovisivo, numerose comunicazioni provenienti da organismi di radiodiffusione ( 34 ), va osservato quanto segue. Il diritto d’autore non è concepito in termini di prodotti audiovisivi, né di pacchetti satellitari né tantomeno di programmi televisivi, ma in termini di opere protette, vale a dire opere e oggetti di diritti connessi, poiché i titolari dei diritti esercitano i loro diritti esclusivi in relazione a tali opere. Di conseguenza, sebbene l’inserimento di un programma contenente un’opera protetta in un pacchetto satellitare di un determinato offerente possa, certamente, incidere sul prezzo dell’autorizzazione della comunicazione al pubblico di tale opera, giacché tale prezzo può essere determinato sulla base dei proventi attesi dallo sfruttamento dell’opera in questione, tale inserimento non costituisce in alcun modo un atto che rientra nei diritti esclusivi garantiti dal diritto d’autore. Pertanto, il raggruppamento di vari programmi provenienti da diversi organismi di radiodiffusione in un pacchetto satellitare non rileva ai fini della sussistenza di un atto soggetto all’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.

61.

Pertanto, con tali atti, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte nella sentenza Airfield ( 35 ), l’offerente di pacchetti satellitari non amplia la cerchia delle persone che hanno accesso ai programmi che compongono tali bouquet rispetto alle persone destinatarie della comunicazione al pubblico via satellite effettuata sotto il controllo e la responsabilità degli organismi di radiodiffusione che emettono tali programmi. La sua attività non richiede un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi come se fosse un qualsiasi pubblico nuovo.

62.

Il risultato sarebbe diverso solo se si considerasse che l’offerente di pacchetti satellitari realizza un atto di comunicazione al proprio pubblico ( 36 ). Non si tratterebbe quindi di una comunicazione al pubblico via satellite ai sensi della direttiva 93/83, dal momento che tale comunicazione è effettuata necessariamente sotto il controllo e la responsabilità di un organismo di radiodiffusione, bensì di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In tal caso, dunque, non si applicherebbe il principio dello Stato membro di emissione sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83; l’atto si considererebbe realizzato nello Stato membro di ricezione, ai sensi del principio di territorialità del diritto d’autore.

63.

Una soluzione siffatta sarebbe tuttavia contraria alle affermazioni della Corte ai punti da 51 a 69 della sentenza Airfield, con riferimento al carattere unico e indivisibile di una comunicazione al pubblico via satellite nella cui realizzazione interviene un offerente di pacchetti satellitari. A mio avviso, essa sarebbe altresì contraria al tenore letterale della direttiva 93/83, secondo cui una comunicazione che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), di tale direttiva costituisce una «comunicazione al pubblico via satellite» e, quindi, un atto unico che si realizza nello Stato membro in cui il segnale portatore di programmi è inserito nella sequenza di comunicazione.

– La relazione tra la radiodiffusione in chiaro e la radiodiffusione criptata

64.

La confusione può derivare dal fatto che taluni programmi televisivi sono trasmessi (via satellite) simultaneamente e nello stesso territorio sia in chiaro, sia, spesso in migliore qualità, in forma criptata, per la cui ricezione è previsto un pagamento aggiuntivo. Potrebbe quindi sembrare che la radiodiffusione criptata costituisca una ritrasmissione della radiodiffusione in chiaro e sia quindi destinata a un pubblico nuovo rispetto al pubblico destinatario di tale seconda radiodiffusione. Questo sembra essere stato il punto di vista del giudice d’appello nel procedimento principale.

65.

Tuttavia, non condivido tale opinione. La radiodiffusione in chiaro non è ricevuta per essere poi ritrasmessa in forma criptata e la seconda (ossia la radiodiffusione criptata) può perfettamente esistere senza la prima. Si tratta di due radiodiffusioni separate e indipendenti; entrambe da considerare primarie e destinate a un pubblico diverso. Ciò è tanto più vero in quanto la radiodiffusione criptata è normalmente effettuata in una migliore qualità, in particolare in alta definizione, rispetto alla radiodiffusione in chiaro. Nel caso della radiodiffusione in chiaro, il pubblico è costituito da tutte le persone che si trovano nell’area di radiodiffusione, mentre nel caso della radiodiffusione criptata, il pubblico è costituito dalle persone che possiedono i dispositivi di decriptazione. Il pubblico di una di tali radiodiffusioni non è un pubblico nuovo rispetto al pubblico dell’altra. Quando tali radiodiffusioni sono effettuate alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83, si tratta di due atti distinti di comunicazione al pubblico via satellite, entrambi imputabili all’organismo di radiodiffusione sotto il cui controllo e responsabilità il segnale portatore di programmi è stato inserito nella sequenza di comunicazione.

66.

La circostanza per cui il segnale portatore di queste due radiodiffusioni possa essere compresso e multiplato in un unico flusso ai fini della trasmissione al satellite ( 37 ) non modifica tale conclusione. Da un punto di vista giuridico, rileva unicamente la comunicazione di un’opera protetta in una determinata modalità tecnica, nel caso di specie il satellite, a un pubblico determinato. I dettagli tecnici della trasmissione del segnale contenente tale opera al pubblico non rilevano da questo punto di vista.

67.

L’inserimento, da parte dell’offerente di pacchetti satellitari, di programmi in chiaro in tali bouquet costituisce solamente una comunicazione commerciale ai suoi clienti, volta ad aumentare il numero apparente di programmi disponibili nel bouquet. Tuttavia, per quanto riguarda i programmi in chiaro, l’offerente di pacchetti satellitari agisce al massimo come fornitore di dispositivi tecnici per la ricezione, vale a dire di un ricevitore ed, eventualmente, di un’antenna satellitare. Gli altri servizi da esso offerti non sono invece affatto necessari per tale ricezione ( 38 ).

Conclusione e risposta alla prima questione pregiudiziale

68.

Sulla base di quanto precede, un offerente di pacchetti satellitari potrebbe essere responsabile nei confronti dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi per quanto riguarda la comunicazione a un pubblico nuovo solo qualora la sua attività fosse considerata un atto di comunicazione a un pubblico distinto dalla comunicazione al pubblico via satellite attribuibile all’organismo di radiodiffusione, sotto il cui controllo e responsabilità il segnale portatore del programma è stato inserito nella sequenza di comunicazione. In tal caso, la comunicazione al pubblico da parte di un offerente di pacchetti satellitari avverrebbe nello Stato membro di ricezione. Orbene, a mio avviso, come confermato nella prima parte della sentenza Airfield, ciò non avviene nel caso di specie, giacché l’offerente di pacchetti satellitari interviene nella realizzazione di un atto unico e indivisibile di comunicazione al pubblico via satellite. Non si tratta quindi di un pubblico nuovo.

69.

Non esaminerò in dettaglio la questione se l’offerente di pacchetti satellitari possa essere eventualmente ritenuto responsabile per motivi diversi dalla comunicazione a un pubblico nuovo, unitamente all’organismo di radiodiffusione che ha avviato la comunicazione. Sebbene non condivida tale opinione, essa è in ogni caso irrilevante ai fini della risposta alla prima questione pregiudiziale. Infatti, essa non verte sulla questione se l’offerente di pacchetti satellitari sia responsabile nei confronti dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, bensì se sia responsabile nello Stato membro di ricezione. Orbene, l’atto di comunicazione al pubblico via satellite si considera effettuato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, solo nello Stato membro di emissione. È quindi in tale Stato membro che i titolari dei diritti d’autore possono eventualmente esercitare i loro diritti nei confronti dell’offerente di pacchetti satellitari.

70.

Suggerisco dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83 deve essere interpretato nel senso che un offerente di pacchetti satellitari non è obbligato ad ottenere, nello Stato membro in cui le opere protette così comunicate sono rese accessibili al pubblico, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi in ragione dall’atto di comunicazione al pubblico via satellite nella cui realizzazione esso interviene.

La seconda questione pregiudiziale

71.

Con la sua seconda questione pregiudiziale, letta alla luce dei chiarimenti contenuti nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la giurisprudenza relativa alla nozione di pubblico nuovo debba essere interpretata nel senso che, quando i programmi televisivi sono accessibili in chiaro nell’area di radiodiffusione in definizione standard, la circostanza per cui un offerente di pacchetti satellitari inserisca gli stessi programmi ad alta definizione in un pacchetto destinato al pubblico nella medesima area, non costituisce una comunicazione a un pubblico nuovo.

72.

Tale questione è stata sollevata solo nel caso in cui dalla risposta della Corte alla prima questione pregiudiziale risulti che l’offerente di un pacchetto satellitare comunica opere protette a un pubblico nuovo nello Stato membro di ricezione. Orbene, nel caso in cui la Corta accolga la risposta che suggerisco di fornire alla prima questione pregiudiziale, non occorrerebbe rispondere alla seconda. È quindi solo per completezza che esporrò le seguenti osservazioni su tale seconda questione.

73.

In primo luogo, come ho già illustrato, la nozione di «pubblico nuovo» rileva solo in presenza di due comunicazioni al pubblico connesse in modo tale che una di esse è la comunicazione primaria (iniziale) e l’altra la comunicazione secondaria, che dipende dalla prima. Orbene, è difficile immaginare che la trasmissione di un programma televisivo ad alta definizione possa costituire la ritrasmissione di un programma in definizione standard. L’autore di una trasmissione siffatta, infatti, dovrebbe avere accesso al programma ad alta definizione da una fonte diversa dalla trasmissione in definizione standard. Non si tratterebbe quindi di una comunicazione secondaria e la nozione di «pubblico nuovo» non dovrebbe applicarsi ( 39 ).

74.

In secondo luogo, la qualità dell’immagine può essere un fattore importante affinché il pubblico sia attratto dall’opera, in particolare nel caso delle opere audiovisive e, quindi condizionare il prezzo che i titolari dei diritti d’autore potranno ottenere in cambio della loro autorizzazione allo sfruttamento di tale opera. Pertanto, tali titolari hanno il diritto di limitare la loro autorizzazione a una determinata qualità di trasmissione, come la radiodiffusione in definizione standard. La mera accessibilità dell’opera, da parte dello stesso pubblico, in una qualità dell’immagine inferiore non esonera quindi automaticamente colui che sfrutta tale opera dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione da parte di tali titolari per la trasmissione della stessa in una qualità migliore.

75.

L’argomento addotto al riguardo dalla Canal+, secondo cui, nel caso di specie, l’AKM rappresenterebbe titolari di opere musicali e che la colonna sonora del segnale televisivo è la stessa nella radiodiffusione ad alta definizione e in definizione standard, non modifica, a mio avviso, tale conclusione. Infatti, nei programmi televisivi, le opere musicali sono di norma integrate in opere audiovisive e sfruttate insieme a queste ultime, cosicché la loro capacità di attrarre il pubblico può dipendere anche dalla qualità dell’immagine della radiodiffusione nel suo insieme.

76.

Ciò premesso, poiché ritengo che la giurisprudenza sulla nozione di pubblico nuovo non sia applicabile al caso di specie, non suggerirò una risposta alla seconda questione pregiudiziale.

Conclusione

77.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) come segue:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo,
deve essere interpretato nel senso che
un offerente di pacchetti satellitari non è obbligato ad ottenere, nello Stato membro in cui le opere protette così comunicate sono rese accessibili al pubblico, l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi in ragione dall’atto di comunicazione al pubblico via satellite nella cui realizzazione esso interviene.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 1993, L 248, pag. 15.

( 3 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU 2006, L 376, pag. 28).

( 4 ) GU 2001, L 167, pag. 10.

( 5 ) Modifiche non pertinenti al caso di specie.

( 6 ) BGBl. I 105/2018.

( 7 ) V. considerando 7 della direttiva 93/83.

( 8 ) Gli organismi di gestione collettiva che, in pratica, forniscono spesso tale protezione rappresentano, mediante contratti di cooperazione, gli interessi dei titolari sia nazionali sia stranieri.

( 9 ) V., segnatamente, considerando da 3 a 5 della direttiva 93/83.

( 10 ) L’effettiva ricezione da parte del pubblico non costituisce una condizione per l’esistenza dell’atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto d’autore.

( 11 ) V., in tal senso, sentenza Airfield, punto 52.

( 12 ) V. sentenza Airfield, punto 69.

( 13 ) V., in tal senso, sentenza Airfield, punti da 53 a 55.

( 14 ) V., in tal senso, sentenza Airfield, punti da 65 a 67.

( 15 ) V., in tal senso, sentenza Airfield, punti 60 e 61.

( 16 ) V. sentenza Airfield, punto 56.

( 17 ) Ossia, destinati alla ricezione diretta da parte del pubblico.

( 18 ) Ciò sembra essere riconosciuto dalla Corte anche al punto 75 della sentenza Airfield.

( 19 ) V., in tal senso, considerando 5 della direttiva 93/83. V., altresì Pollaud-Dulian, F., Le droit d’auteur, Economica, Parigi, 2014, pag. 765.

( 20 ) V., sul controllo e sulla responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, Dreier, T., in Walter, M.M., e von Lewinski, S., European Copyright Law. A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, pag. 412 e segg.

( 21 ) V. paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni.

( 22 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU 2019, L 130, pag. 82).

( 23 ) V. sentenza Airfield, punto 69.

( 24 ) V. sentenza Airfield, punti da 71 a 83.

( 25 ) Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 40).

( 26 ) Guida alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971), Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, Ginevra, 1978, pag. 80. Questa guida è stata redatta da C. Masouyé.

( 27 ) Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 41).

( 28 ) Sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 197).

( 29 ) V., recentemente, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70).

( 30 ) Successive in senso funzionale, ossia derivano l’una dall’altra. Tuttavia, tali comunicazioni possono avvenire simultaneamente.

( 31 ) Come correttamente rilevato dalla Corte al punto 75 della sentenza Airfield.

( 32 ) V. sentenza Airfield, punto 78.

( 33 ) V. sentenza Airfield, punto 80.

( 34 ) V. sentenza Airfield, punto 81.

( 35 ) V. sentenza Airfield, punto 82.

( 36 ) Questa è stata la soluzione suggerita nelle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:157). L’AKM suggerisce di applicare una soluzione simile nel caso di specie, mediante un’analogia con la ritrasmissione via cavo.

( 37 ) Definito dal giudice come «viaggi di gruppo».

( 38 ) Sebbene sia certo che un ricevitore di decriptazione dedicato, fornito da un offerente di pacchetti satellitari, di norma funzioni solo se si dispone di un abbonamento attivo, tale circostanza non ha alcuna rilevanza, giacché il pubblico interessato può anche acquistare dispositivi cosiddetti «free to air» per ricevere programmi in chiaro.

( 39 ) Tengo a sottolineare che la questione della qualità di un programma televisivo è distinta dalla questione relativa alla qualità con cui il pubblico riceve tale programma in base ai dispositivi tecnici che possiede. Naturalmente, su una televisione non compatibile, un programma ad alta definizione sarà ricevuto come un programma in definizione standard. Ciò è tuttavia irrilevante, in quanto, al fine di valutare l’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, non rileva se e come il pubblico riceva effettivamente tale comunicazione.

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