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Document 62021CC0168

Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 31 marzo 2022.
KL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene.
Causa C-168/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:246

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 31 marzo 2022 ( 1 )

Causa C‑168/21

Procureur général près la cour d’appel d’Angers

contro

KL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1 – Condizione della doppia incriminazione – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione – Differenti elementi costitutivi del reato nello Stato membro emittente e nello Stato membro di esecuzione – Pena per un reato unico che punisce più fatti alcuni dei quali non costituiscono reato nello Stato membro di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3 – Principio di proporzionalità della pena»

I. Introduzione

1.

Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, la condizione della doppia incriminazione può essere definita come il fatto che la condotta oggetto della cooperazione sia costitutiva di reato sia nello Stato richiedente (o Stato membro emittente) sia nello Stato richiesto (o Stato membro di esecuzione) ( 2 ). In alcuni casi, la consegna della persona ricercata nel contesto di un mandato d’arresto europeo (MAE) può essere subordinata al rispetto di tale condizione di doppia incriminazione.

2.

Nella presente causa, le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un MAE ai fini dell’esecuzione di una condanna relativa, in particolare, a un reato unico che reprime più fatti in quanto rientranti in un medesimo disegno criminoso. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio, chiede se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, ossia la Francia, possano rifiutare di eseguire tale MAE, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 3 ) nonché dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3.

In proposito, tale giudice rileva, da un lato, che gli elementi costitutivi del reato in esame sono differenti nei due Stati membri interessati e, dall’altro lato, che alcuni dei fatti che concorrono a integrare detto reato non sono penalmente perseguibili nello Stato membro di esecuzione. La Corte è quindi chiamata a precisare la portata della condizione della doppia incriminazione, come prevista dalla decisione quadro 2002/584.

4.

Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dichiarando che, nelle condizioni descritte dal giudice del rinvio, le disposizioni di tale decisione quadro conducono a dare esecuzione al MAE.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

5.

Ai sensi dei considerando 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584:

«(6)

Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(10)

Il meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. (...)».

6.

L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione», enuncia quanto segue:

«1.   Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

7.

L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del [MAE]», prevede quanto segue:

«1.   Il [MAE] può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.   Danno luogo a consegna in base al [MAE], alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

(...)

4.   Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il [MAE] costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

8.

L’articolo 4 della stessa decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del [MAE]», al paragrafo 1 così dispone:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il [MAE]:

1)

se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del [MAE] non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (...)

(...)».

B.   Diritto francese

9.

L’articolo 695‑23 del code de procédure pénale (codice di procedura penale), nella sua versione applicabile al procedimento principale, enuncia quanto segue:

«L’esecuzione di un [MAE] è altresì rifiutata se il fatto oggetto di detto mandato d’arresto non costituisce reato ai sensi della legge francese.

In deroga al primo comma, un [MAE] è eseguito senza il controllo della doppia incriminazione dei fatti contestati qualora le condotte considerate siano punite, ai sensi della legge dello Stato membro emittente, con una pena privativa della libertà di durata pari o superiore a tre anni di reclusione o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata analoga e rientrino in una delle categorie di reati previste dall’articolo 694‑32.

Qualora siano applicabili le disposizioni del comma precedente, la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della pena inflitta dipendono esclusivamente dalla discrezionalità dell’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

(...)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.

Il 6 giugno 2016 le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un MAE nei confronti di KL ai fini dell’esecuzione di una condanna a dodici anni e sei mesi di reclusione pronunciata dalla Corte d’appello di Genova (Italia) con sentenza del 9 ottobre 2009, condanna divenuta esecutiva il 13 luglio 2012 a seguito del rigetto dell’impugnazione di KL da parte della Corte suprema di cassazione (Italia).

11.

Tale condanna corrispondeva al cumulo di quattro pene inflitte per i seguenti quattro reati: rapina in concorso (un anno di reclusione), devastazione e saccheggio (dieci anni di reclusione), porto abusivo di armi (nove mesi di reclusione) e esplosione di ordigni (nove mesi di reclusione).

12.

Per quanto attiene, in particolare, al reato qualificato come «devastazione e saccheggio», previsto all’articolo 419 del codice penale italiano ( 4 ), il MAE ne ha così descritto le circostanze di commissione: «in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, partecipando alla manifestazione contro il vertice G8, [KL] ha commesso fatti di devastazione e saccheggio, in un contesto spazio‑temporale in cui si era verificato un oggettivo pericolo per l’ordine pubblico; vari casi di danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche con conseguente danno non quantificabile con precisione, ma non inferiore a centinaia di milioni di lire [italiane (ITL) (decine di migliaia di euro)]; danneggiamento, saccheggio, distruzione a mezzo incendio anche di istitut[i] di credito, di autovetture e di altri esercizi commerciali, con la circostanza aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità».

13.

Dalla sentenza della Corte d’appello di Genova del 9 ottobre 2009 risulta che, sotto tale qualifica di «devastazione e saccheggio», sono stati imputati a KL sette fatti, puniti in quanto rientranti in un medesimo disegno criminoso, ossia danneggiamento di arredi urbani e di proprietà pubbliche, danneggiamento e saccheggio di un cantiere edile, danneggiamento totale dei locali dell’istituto di credito Credito Italiano, danneggiamento totale a mezzo incendio di un veicolo Fiat Uno, danneggiamento totale a mezzo incendio dei locali dell’istituto di credito Carige, danneggiamento totale a mezzo incendio di un veicolo Fiat Brava nonché danneggiamento totale e saccheggio di un supermercato.

14.

KL non ha acconsentito alla propria consegna in esecuzione del MAE. Con sentenza del 23 agosto 2019, la sezione istruttoria della cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes, Francia) ha disposto un’integrazione informativa diretta, in particolare, alla produzione della sentenza della Corte d’appello di Genova del 9 ottobre 2009 e della successiva sentenza della Corte suprema di cassazione. Con sentenza del 15 novembre 2019, tale sezione istruttoria ha rifiutato la consegna di KL per il motivo che la procedura non includeva una prova attestante la trasmissione alla Repubblica italiana della richiesta di un avvocato formulata da KL e ha ordinato la liberazione di quest’ultimo.

15.

Con sentenza del 18 dicembre 2019, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha cassato tale sentenza e ha rinviato la causa alla sezione istruttoria della cour d’appel d’Angers (Corte d’appello di Angers, Francia). Con sentenza del 4 novembre 2020, tale sezione istruttoria, da un lato, ha rifiutato la consegna di KL alle autorità giudiziarie italiane per l’esecuzione del MAE nella misura in cui esso è stato emesso per l’esecuzione della pena di dieci anni di reclusione irrogata per il reato qualificato come «devastazione e saccheggio». Dall’altro lato, essa ha disposto un’integrazione informativa volta a far sì che le autorità giudiziarie italiane precisassero se volevano che la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione pronunciata per gli altri tre reati oggetto del MAE fosse eseguita in Francia. Il procureur général près la cour d’appel d’Angers (procuratore generale presso la Corte d’appello di Angers, Francia) e KL hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), giudice del rinvio.

16.

Quest’ultima ricorda che la Corte ha interpretato la condizione della doppia incriminabilità nella sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4; in prosieguo: la «sentenza Grundza») ( 5 ), e spiega che, per rifiutare la consegna di KL alle autorità giudiziarie italiane per quanto concerne il reato qualificato come «devastazione e saccheggio», la sezione istruttoria della cour d’appel d’Angers (Corte d’appello di Angers) ha rilevato che due dei sette fatti alla base di tale pena non erano suscettibili di costituire un reato in Francia, vale a dire, da una parte, il danneggiamento dei locali dell’istituto di credito Credito Italiano e, dall’altra, il danneggiamento a mezzo incendio dell’autovettura Fiat Brava. Tale sezione istruttoria ne ha dedotto che, poiché la Corte d’appello di Genova e la Corte suprema di cassazione hanno «espresso la volontà inequivoca» di analizzare tali sette fatti come facenti parte di un insieme indissociabile, l’applicazione della condizione della doppia incriminazione esigeva di escludere l’insieme di detti fatti indissociabili.

17.

Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza della Corte suprema di cassazione del 13 luglio 2012 risulta che l’elemento oggettivo del delitto di devastazione e saccheggio, previsto all’articolo 419 del codice penale italiano, è la commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti per l’ordine pubblico, inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza. Il giudice del rinvio ne deduce che, secondo il diritto penale italiano, il reato qualificato come «devastazione e saccheggio» si riferisce ad atti di distruzione e deterioramento multipli e massicci, che causano non solo un pregiudizio ai proprietari dei beni in questione, ma anche una violazione dell’ordine pubblico, mettendo in pericolo il normale svolgimento della vita civile.

18.

Tale giudice sottolinea che, secondo il diritto penale francese, il fatto di mettere in pericolo l’ordine pubblico attraverso la distruzione di massa di beni o immobili non costituisce una fattispecie di reato specifica. Lo sarebbero solo la distruzione, il danneggiamento e il furto con danneggiamento commessi, se del caso, in concorso, tali da causare un pregiudizio ai proprietari dei beni di cui trattasi. Pertanto, secondo detto giudice, si pone la questione se la violazione dell’ordine pubblico che la Corte d’appello di Genova e la Corte suprema di cassazione hanno preso in considerazione nei confronti di KL come elemento essenziale del reato qualificato come «devastazione e saccheggio» sia rilevante ai fini della valutazione del rispetto della condizione della doppia incriminazione.

19.

Nell’ipotesi in cui la condizione della doppia incriminazione sia soddisfatta nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna disposizione che consenta allo Stato membro di esecuzione di rifiutare la consegna dell’interessato a motivo del fatto che la pena inflitta dallo Stato membro emittente apparirebbe sproporzionata rispetto ai fatti oggetto del MAE. Inoltre, sebbene, ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione quadro, l’esecuzione del MAE da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, ciò varrebbe unicamente nell’ipotesi in cui il reato in base al quale il MAE è stato emesso sia punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita. Pertanto, anche se lo Stato membro di esecuzione ritiene che esistano serie difficoltà in ordine alla proporzionalità del MAE, tale Stato non potrebbe rifiutarsi, per tale motivo, di ordinare la consegna della persona ricercata in vista dell’esecuzione della pena pronunciata dallo Stato membro emittente.

20.

Sebbene, in linea di principio, competa allo Stato membro emittente verificare la proporzionalità del MAE prima di emetterlo, tale verifica non sarebbe idonea a prevenire la violazione del principio di proporzionalità qualora, come nel procedimento principale, il MAE sia stato emesso per l’esecuzione di una pena che punisce un reato unico caratterizzato da più fatti, dei quali però solo alcuni costituiscono reato nello Stato membro di esecuzione. Infatti, in tal caso, la pena pronunciata dallo Stato membro emittente corrisponde alla totalità di tali fatti sebbene la consegna per alcuni di essi sia esclusa. Secondo il giudice del rinvio, ne consegue che, sebbene il MAE potesse essere proporzionato al momento della sua emissione, non si può escludere che non lo sia più al momento della sua esecuzione.

21.

Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con il considerando 12 di quest’ultima, risulterebbe che i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali riflessi nella Carta devono essere rispettati nell’ambito del MAE. A tale proposito, l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta sancirebbe il principio secondo il quale l’intensità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato.

22.

Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la consegna è richiesta per atti che sono stati qualificati, nello Stato emittente, come “devastazione e saccheggio”, consistenti in fatti di devastazione e saccheggio idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico, quando nello Stato di esecuzione esistono le fattispecie di reato di furto con danneggiamento, distruzione e deterioramento che non richiedono tale elemento di violazione dell’ordine pubblico.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione può rifiutare di eseguire un [MAE] emesso per l’esecuzione di una pena, qualora esso constati che l’interessato è stato condannato dalle autorità giudiziarie dello Stato emittente a tale pena per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contemplava diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato di esecuzione. Se occorra distinguere a seconda che le autorità giurisdizionali dello Stato emittente abbiano considerato tali diverse azioni come separabili o meno.

3)

Se l’articolo 49, paragrafo 3, della [Carta] imponga all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un [MAE] qualora, da un lato, esso sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena unica inflitta per reprimere un unico reato e, dall’altro, poiché alcuni dei fatti per i quali è stata pronunciata tale pena non costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, la consegna possa essere concessa solo per alcuni di tali fatti».

23.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 13 aprile 2021, il presidente della Corte ha respinto tale domanda. Egli ha tuttavia deciso che la presente causa sarebbe stata trattata in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

24.

Hanno depositato osservazioni scritte KL, i governi francese e italiano, nonché la Commissione europea. KL, il governo francese e la Commissione hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 20 gennaio 2022.

IV. Analisi

A.   Sulla prima questione pregiudiziale

25.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione prevista da tali disposizioni è soddisfatta nella situazione in cui è emesso un MAE per fatti che, nello Stato membro emittente, sono sussunti in un reato il quale esige che tali fatti siano idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico, allorché tali fatti sono penalmente perseguibili anche nello Stato membro di esecuzione, senza che sia richiesto tale elemento di violazione dell’ordine pubblico.

26.

I governi francese e italiano nonché la Commissione suggeriscono di rispondere affermativamente a tale questione, mentre KL propone una risposta negativa.

27.

In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, per quanto riguarda i reati non contemplati dall’elenco dei 32 reati previsti al paragrafo 2 di tale articolo, la consegna della persona ricercata può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il MAE costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso. In altri termini, tale disposizione permette allo Stato membro di esecuzione di subordinare l’esecuzione della pena alla condizione che sia soddisfatto il criterio della doppia incriminabilità ( 6 ). Correlativamente, l’articolo 4 di tale decisione quadro, relativo ai motivi di non esecuzione facoltativa del MAE, al paragrafo 1, punto 1), prevede la facoltà, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di rifiutare di eseguire il MAE qualora la condizione della doppia incriminazione non sia soddisfatta. Come emerge dalla decisione di rinvio, tali disposizioni sono state recepite all’articolo 695‑23 del codice di procedura penale francese.

28.

Nel caso di specie, il MAE menziona la natura e la qualificazione giuridica dei reati in oggetto e descrive le circostanze della loro commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro 2002/584. In proposito, alcuni dei fatti contestati a KL sono sussunti nel reato qualificato come «devastazione e saccheggio», previsto all’articolo 419 del codice penale italiano. Il giudice del rinvio afferma che tale reato si riferisce ad atti di distruzione e deterioramento multipli e massicci, che causano non solo un pregiudizio ai proprietari dei beni in questione, ma anche una violazione dell’ordine pubblico, mettendo in pericolo il normale svolgimento della vita civile. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ha dichiarato che tale condizione di messa in pericolo dell’ordine pubblico non è espressamente richiesta all’articolo 419 del codice penale italiano, ma risulta dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali italiani.

29.

Secondo il giudice del rinvio, nel diritto penale francese, il fatto di mettere in pericolo l’ordine pubblico attraverso la distruzione di massa di beni mobili o immobili non costituisce una fattispecie di reato specifica. Sarebbero da considerarsi tali solo la distruzione, il danneggiamento e il furto con danneggiamento commessi, se del caso, in concorso, tali da causare un pregiudizio ai proprietari dei beni.

30.

Pertanto, tale giudice si chiede se la condizione della doppia incriminazione prevista all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta in un procedimento come quello principale. Detto giudice ha fatto riferimento alla sentenza Grundza, che ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3 ( 7 ), e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) ( 8 ), della decisione quadro 2008/909/GAI ( 9 ).

31.

In tale sentenza, riguardo all’articolo 7, paragrafo 3, di quest’ultima decisione quadro, la Corte ha ricordato che ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto dei termini della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ).

32.

In primo luogo, secondo la Corte, dalla stessa formulazione di detto articolo 7, paragrafo 3, emerge che la condizione necessaria e sufficiente per la valutazione della doppia incriminabilità è la circostanza che i fatti che hanno condotto alla condanna pronunciata nello Stato membro emittente costituiscano reato anche nello Stato membro di esecuzione e che, di conseguenza, non occorre che i reati siano identici nei due Stati membri interessati ( 11 ). La Corte ha aggiunto che tale interpretazione è corroborata dai termini «indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione» del reato come previsto nello Stato membro di esecuzione, dai quali risulta chiaramente che non è necessaria una corrispondenza esatta tra le componenti del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione dello stesso secondo le rispettive leggi nazionali ( 12 ). Pertanto, tale diposizione sancisce un approccio flessibile, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, al momento della valutazione della condizione della doppia incriminabilità, per quanto riguarda sia gli elementi costitutivi del reato sia la denominazione di quest’ultimo ( 13 ).

33.

Quindi, nel valutare la doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato membro emittente, sarebbero di per sé, nell’ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato membro di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest’ultimo ( 14 ).

34.

Per quanto concerne tale interpretazione testuale, si deve constatare che la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della decisione quadro 2002/584 è analoga, rispettivamente, a quella dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909. Così, detto articolo 2, paragrafo 4, prevede che la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il MAE costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso. Di conseguenza, l’interpretazione della condizione della doppia incriminazione adottata al precedente paragrafo delle presenti conclusioni si applica allo stesso modo alla decisione quadro 2002/584.

35.

In secondo luogo, nella sentenza Grundza la Corte ha considerato che anche il contesto in cui si iscrivono l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909 depone a favore di una siffatta valutazione della doppia incriminabilità ( 15 ). Infatti, tale decisione quadro si basa, anzitutto, sul principio del reciproco riconoscimento, che costituisce, conformemente al considerando 1 di tale decisione quadro, letto alla luce dell’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea, la quale, secondo il considerando 5 di detta decisione quadro, è fondata su una particolare fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici ( 16 ).

36.

La Corte ha aggiunto che, poiché la condizione della doppia incriminabilità costituisce un’eccezione alla regola del principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena, il campo d’applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, derivante dall’assenza di doppia incriminabilità, definito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, deve essere interpretato in maniera restrittiva, per limitare i casi di non riconoscimento e di non esecuzione ( 17 ). Nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare non se l’interesse tutelato dallo Stato membro emittente sia stato leso, ma se, nell’ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest’ultimo Stato ( 18 ).

37.

Nel caso di specie, il contesto nel quale si inseriscono l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della decisione quadro 2002/584 è lo stesso dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909. Infatti, come risulta dai considerando 6 e 10 nonché dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, anch’essa si basa sul principio del riconoscimento reciproco ( 19 ).

38.

In terzo luogo, dalla sentenza Grundza risulta che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, lo scopo di quest’ultima decisione è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena ( 20 ).

39.

Certamente, per parte sua, la decisione quadro 2002/584 non menziona l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. Tuttavia, tale decisione quadro è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri ( 21 ). L’obiettivo perseguito da detta decisione quadro è segnatamente quello di facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nonché il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata ( 22 ). Più in generale, il meccanismo del MAE mira segnatamente a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale si suppone abbia commesso un reato ( 23 ). A mio avviso, tali obiettivi conducono, come per la decisione quadro 2008/909, ad adottare un’interpretazione restrittiva della condizione della doppia incriminazione prevista dalla decisione quadro 2002/584.

40.

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostiene KL nelle sue osservazioni scritte, l’interpretazione adottata nella sentenza Grundza appare applicabile alle disposizioni della decisione quadro 2002/584. Pertanto, come dichiarato dalla Corte in tale sentenza ( 24 ), l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione quadro devono essere interpretati nel senso che è da ritenere soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato membro emittente, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nello Stato membro di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.

41.

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il reato qualificato come «devastazione e saccheggio» nel diritto italiano non rientra nell’elenco dei 32 reati previsti all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584. In tali circostanze, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione quadro, e conformemente al diritto francese, la consegna di KL può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il MAE costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

42.

A tal proposito, come sottolineato dal giudice del rinvio, nel diritto italiano, diversamente dal diritto francese, il reato qualificato come «devastazione e saccheggio» esige che i fatti considerati siano idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico. Detto giudice considera inoltre che si tratta di un «elemento essenziale» di tale reato. Si deve tuttavia constatare che la necessità di una violazione dell’ordine pubblico rientra tra gli elementi costitutivi del reato in parola e non dei fatti in sé, come commessi dalla persona ricercata e menzionati nel MAE ( 25 ). Orbene, come dichiarato dalla Corte, non è necessaria una corrispondenza esatta tra le componenti del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione dello stesso secondo le rispettive leggi nazionali ( 26 ).

43.

Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, nel contesto della valutazione della doppia incriminabilità, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se, nell’ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio di tale Stato membro, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di detto Stato ( 27 ). Il reato qualificato come «devastazione e saccheggio» è in parte definito dal fatto che sono causati un pregiudizio al patrimonio di uno o più soggetti nonché il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata ( 28 ). Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, i fatti considerati nell’ambito di tale reato sono penalmente perseguibili in Francia; l’interesse in gioco con riferimento ad essi è la tutela dei proprietari dei beni di cui trattasi. Di conseguenza, l’interesse tutelato dal diritto dello Stato membro di esecuzione è analogo a quello considerato nello Stato membro emittente.

44.

Pertanto, il fatto che la violazione dell’ordine pubblico sia un elemento costitutivo essenziale del reato qualificato come «devastazione e saccheggio» nello Stato membro emittente non appare pertinente ai fini del controllo del rispetto della condizione della doppia incriminazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

45.

Propongo dunque di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione prevista in tali disposizioni è soddisfatta nella situazione in cui è emesso un MAE per fatti che, nello Stato membro emittente, sono sussunti in un reato il quale esige che tali fatti siano idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico, allorché tali fatti sono penalmente perseguibili anche nello Stato membro di esecuzione, senza che sia richiesto tale elemento di violazione dell’ordine pubblico.

B.   Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

46.

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un MAE emesso per l’esecuzione di una pena nel caso in cui quest’ultima si riferisca alla commissione, da parte della persona ricercata, di più fatti, puniti come costitutivi di un reato unico nello Stato membro emittente, mentre alcuni di tali fatti non sono penalmente perseguibili nello Stato membro di esecuzione.

1. Sulla ricevibilità

47.

Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano rileva che, secondo la sezione istruttoria della cour d’appel d’Angers (Corte d’appello di Angers), la condizione della doppia incriminazione non sarebbe soddisfatta nel procedimento principale per due dei sette fatti perseguiti sotto la qualifica di «devastazione e saccheggio» di cui all’articolo 419 del codice penale italiano ( 29 ). Tale sezione istruttoria ha rilevato che, per quanto concerne questi due fatti, è stato indicato che KL si trovava semplicemente nelle vicinanze dell’istituto di credito e del veicolo di cui trattasi, senza prendere parte materialmente alle condotte distruttive. Il giudice del rinvio ne ha dedotto che, poiché nel diritto francese il delitto di distruzione, degradazione o deterioramento di un bene si perfeziona soltanto se l’imputato ha commesso egli stesso le condotte materiali di tale delitto, detta sezione istruttoria ha giustificato la propria decisione secondo cui, per quanto riguarda i due fatti in questione, manca la condizione della doppia incriminazione.

48.

Secondo il governo italiano, la stessa sezione istruttoria, in realtà, porrebbe non già una questione di applicazione della condizione della doppia incriminazione, bensì un problema di prova, considerando che non è stata fornita la prova che KL abbia commesso alcuni dei fatti imputatigli. Di conseguenza, la seconda e la terza questione sarebbero irricevibili nelle parti in cui fanno riferimento all’articolo 49 della Carta, concernente i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, mentre avrebbero dovuto vertere sull’articolo 48 di quest’ultima, relativo alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa. Inoltre, considerato che alcuni fatti perseguiti sotto la qualifica di «devastazione e saccheggio» nel diritto italiano non costituirebbero reato nel diritto francese, verrebbe in rilievo l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta e non il paragrafo 3 di tale articolo, al quale il giudice del rinvio fa riferimento nella sua terza questione.

49.

In proposito rilevo che, nella sua decisione, il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo la quale due dei sette fatti contestati a KL nell’ambito del reato qualificato come «devastazione e saccheggio» non sono penalmente perseguibili nel diritto francese. Tale premessa, che risulta dall’esame delle circostanze della commissione dei due fatti, non è posta in discussione nel contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, con le proprie questioni, tale giudice s’interroga non già sulla prova dei fatti di cui trattasi, ma sulle conseguenze che devono essere tratte da tale situazione sull’interpretazione della condizione della doppia incriminazione, ai sensi del diritto dell’Unione, e sull’esecuzione del MAE in questione.

50.

In particolare, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo al fatto che tale condizione sia soddisfatta in un procedimento come quello principale. A mio avviso, è dunque chiaro che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione e che la risposta a tali questioni è utile e pertinente ai fini della risoluzione della controversia di cui tale giudice è investito. Ritengo pertanto che la seconda e la terza questione siano interamente ricevibili.

2. Sul merito

51.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se il rispetto della condizione della doppia incriminazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nonché dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, presupponga che tutti i fatti perseguiti nel contesto di un reato unico nello Stato membro emittente debbano poter costituire reato anche nello Stato membro di esecuzione.

52.

I governi francese e italiano nonché la Commissione, con le rispettive puntualizzazioni, propongono di rispondere in senso negativo a tale questione, mentre KL suggerisce di rispondere affermativamente.

53.

Al riguardo, esaminerò la portata della condizione della doppia incriminazione per quanto attiene ad un reato unico (a) e successivamente il rispetto del principio di proporzionalità previsto all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta (b).

a) Sulla portata della condizione della doppia incriminazione per quanto attiene ad un reato unico

54.

Anzitutto, come si è già rilevato, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 risulta che non è necessaria una corrispondenza esatta tra le componenti del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro emittente e dello Stato membro di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione dello stesso secondo le rispettive leggi nazionali ( 30 ). Pertanto, la citata disposizione non impone che tutti i fatti costitutivi di un reato unico oggetto del MAE integrino un reato nello Stato membro di esecuzione.

55.

Per quanto concerne poi il contesto dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che quest’ultima è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri. Il principio del riconoscimento reciproco trova la propria espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni MAE in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un MAE solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l’esecuzione del medesimo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del MAE costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 31 ). Tale contesto milita a favore di un’interpretazione della condizione della doppia incriminazione secondo cui è sufficiente che soltanto una parte dei fatti costitutivi di un reato unico oggetto del MAE sia penalmente perseguibile nello Stato membro di esecuzione.

56.

Certamente, per quanto attiene ai motivi di non esecuzione facoltativa elencati all’articolo 4 della decisione quadro 2002/584, come affermato dalla Corte, dalla formulazione di tale articolo, ed in particolare dall’utilizzo del verbo «potere», combinato con l’infinito del verbo «rifiutare», il cui soggetto è l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulta che quest’ultima deve essa stessa disporre di un margine di discrezionalità in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il MAE per i motivi di cui a tale articolo 4 ( 32 ). Ne consegue che, quando optano per il recepimento di uno o più dei motivi di non esecuzione facoltativa previsti dall’articolo 4 di tale decisione quadro, gli Stati membri non possono prevedere che le autorità giudiziarie siano tenute a rifiutare di eseguire qualsiasi MAE che rientri formalmente nell’ambito di applicazione di detti motivi, senza possibilità per queste ultime di prendere in considerazione le circostanze proprie di ciascun caso di specie ( 33 ).

57.

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che parte dei fatti presi in considerazione dal MAE, nel contesto del reato qualificato come «devastazione e saccheggio», nello Stato membro di esecuzione sono sussunti nelle incriminazioni di furto con danneggiamento, distruzione o deterioramento. A mio avviso, tale situazione non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, neppure nell’ambito del margine di discrezionalità riconosciutole, di rifiutare di eseguire il MAE per il motivo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della decisione quadro 2002/584.

58.

Infine, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, lo scopo del meccanismo del MAE è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da detta decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti ( 34 ). Orbene, come rilevato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, l’interpretazione che conduce a rifiutare l’esecuzione di un MAE per il motivo che parte dei fatti puniti nello Stato membro emittente non sono perseguibili nello Stato membro di esecuzione condurrebbe a garantire l’impunità della persona condannata per l’insieme dei fatti di cui trattasi, inclusi quelli perseguibili in entrambi gli Stati.

59.

Ciò premesso, ritengo che, nel procedimento principale, la condizione della doppia incriminazione sia soddisfatta dal momento che alcuni dei fatti oggetto del MAE sono penalmente perseguibili nello Stato membro di esecuzione. Quindi, rispondendo ad un quesito del giudice del rinvio, non occorre distinguere a seconda che le autorità giurisdizionali dello Stato membro emittente abbiano considerato tali diversi fatti come separabili o meno. Tale elemento, che del resto pertiene alla qualifica del reato, è infatti privo di rilevanza per l’esecuzione del MAE ( 35 ).

b) Sul rispetto del principio di proporzionalità previsto all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta

60.

Il giudice del rinvio si chiede se il principio di proporzionalità, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, sia rispettato qualora il MAE sia stato emesso per l’esecuzione di una pena che punisce un reato unico caratterizzato da più fatti, dei quali però solo alcuni costituiscono reato nello Stato membro di esecuzione. Secondo tale giudice, detto mandato, pur potendo essere stato proporzionato al momento della sua emissione, potrebbe non esserlo più al momento della sua esecuzione, il che condurrebbe a rifiutare la consegna della persona ricercata.

61.

In proposito, mi sembra importante distinguere la proporzionalità del MAE e quella della pena applicata. Da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso di una misura che, come l’emissione di un MAE, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, la suddetta tutela implica che venga adottata una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva ( 36 ). Inoltre, la tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente verifichi il rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di un MAE ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, la questione se detta emissione sia proporzionata ( 37 ). In tal senso, come rilevato dal giudice del rinvio, spetta allo Stato membro emittente verificare la proporzionalità del MAE prima di emetterlo, circostanza idonea a rafforzare il principio del reciproco riconoscimento. Nel caso di specie, tale giudice non sostiene che il MAE in questione sia sproporzionato.

62.

Inoltre, quando un MAE è emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, la sua proporzionalità risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi ( 38 ). Nel procedimento principale, la pena irrogata è superiore a tale durata di quattro mesi. Ciò premesso, ritengo che il MAE risulti proporzionato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

63.

D’altro lato, per quanto attiene alla proporzionalità della pena irrogata, secondo le disposizioni di detta decisione quadro, gli Stati membri possono rifiutare di eseguire un MAE soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai successivi articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un MAE soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della medesima decisione quadro ( 39 ). Orbene, si deve constatare che il carattere eventualmente sproporzionato della pena non compare tra i motivi di non esecuzione previsti dalla decisione quadro 2002/584.

64.

Nondimeno, come enuncia l’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto di quest’ultima. In tal senso, la Corte ha ammesso che possono essere apportate «in circostanze eccezionali» limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri. La Corte ha quindi riconosciuto, a determinate condizioni, la facoltà per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di porre fine alla procedura di consegna istituita da detta decisione quadro qualora una siffatta consegna rischi di comportare un trattamento inumano o degradante del ricercato, ai sensi dell’articolo 4 della Carta ( 40 ). Tuttavia, nel caso di specie, simili circostanze eccezionali non appaiono soddisfatte. Infatti, il giudice del rinvio non deduce la violazione del diritto fondamentale ad un processo equo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, per quanto concerne KL o il fatto che la consegna di quest’ultimo rischi di condurre ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Peraltro, mi sembra che la sola circostanza che l’insieme dei fatti perseguiti nell’ambito di un reato unico nello Stato membro emittente non costituisca reato nello Stato membro di esecuzione non giustifichi il riconoscimento di una nuova «circostanza eccezionale» in una situazione in cui i diritti fondamentali della persona ricercata sono stati rispettati nello Stato membro emittente.

65.

La Commissione sostiene che, se le informazioni contenute nel MAE non permettono di concludere che i fatti incriminati secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione sono i fatti essenziali alla base di tale MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe avvalersi della procedura prevista all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 ( 41 ) per sapere se, nel diritto dello Stato membro emittente, sussista la possibilità di dividere a posteriori la pena. Qualora una simile divisione della pena sia possibile, l’autorità giudiziaria emittente dovrebbe considerare di rispondere alle preoccupazioni dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione emettendo un nuovo MAE limitato ai soli fatti costitutivi di reato nel diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, nell’ipotesi in cui nel diritto dello Stato membro emittente non fosse possibile una simile divisione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe esercitare il proprio margine di discrezionalità tenendo conto, da un lato, del suo diritto di non dedurre un motivo di non esecuzione a causa del carattere facoltativo di tale diritto e, dall’altro lato, del rischio di impunità in caso di non esecuzione del MAE. Tale autorità dovrebbe quindi avere, eccezionalmente, la possibilità di rifiutare l’esecuzione del MAE nel caso in cui i fatti per i quali è soddisfatta la condizione della doppia incriminazione alla luce del diritto dello Stato membro di esecuzione abbiano un’importanza meramente marginale rispetto all’importanza dei fatti per i quali tale condizione non è soddisfatta.

66.

Tale approccio non mi convince. Infatti, in primo luogo, la decisione quadro 2002/584 ha istituito un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale ( 42 ). Orbene, seguire l’interpretazione della Commissione equivarrebbe a rendere più complesso tale sistema e a rallentare considerevolmente il procedimento di consegna della persona ricercata. In secondo luogo, detta decisione quadro non prevede che lo Stato membro emittente emetta un nuovo MAE, qualora sia possibile la divisione della pena, in funzione del diritto dello Stato membro di esecuzione e sebbene tale diritto possa variare notevolmente da uno Stato membro all’altro. In terzo luogo, atteso che la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta per la maggior parte dei fatti in questione ( 43 ) – il che non è oggetto di contestazione nel procedimento principale –, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a mio avviso, non può rifiutare di eseguire il MAE, alla luce della logica e della finalità di detta decisione quadro.

67.

KL afferma infine che, tenuto conto della gravità dei fatti di cui trattasi, si può ragionevolmente ritenere che la sua pena sarebbe stata sostanzialmente inferiore se il giudice italiano non avesse tenuto conto dei fatti successivamente esclusi dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Tuttavia, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta, il controllo del rispetto del principio di proporzionalità della pena, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, dev’essere effettuato unicamente dall’autorità giudiziaria emittente, ai sensi del suo diritto nazionale.

68.

Alla luce di tutto quanto precede, suggerisco di rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso per l’esecuzione di una pena nel caso in cui quest’ultima si riferisca alla commissione, da parte della persona ricercata, di più fatti, puniti come costitutivi di un reato unico nello Stato membro emittente, mentre alcuni di tali fatti non sono penalmente perseguibili nello Stato membro di esecuzione.

V. Conclusione

69.

Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) nel modo seguente:

1)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione prevista in tali disposizioni è soddisfatta nella situazione in cui è emesso un mandato d’arresto europeo per fatti che, nello Stato membro emittente, sono sussunti in un reato il quale esige che tali fatti siano idonei a provocare una violazione dell’ordine pubblico, allorché tali fatti sono penalmente perseguibili anche nello Stato membro di esecuzione, senza che sia richiesto tale elemento di violazione dell’ordine pubblico.

2)

L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena nel caso in cui quest’ultima si riferisca alla commissione, da parte della persona ricercata, di più fatti, puniti come costitutivi di un reato unico nello Stato membro emittente, allorché alcuni di tali fatti non sono penalmente perseguibili nello Stato membro di esecuzione.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) V. Flore, D., e Bosly, S., Droit pénal européen, 2a ed., Larcier, Bruxelles, 2014, pag. 580, n. 1013. Sull’evoluzione della condizione della doppia incriminabilità, v. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Grundza (C‑289/15, EU:C:2016:622, paragrafi da 31 a 40).

( 3 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

( 4 ) Tale articolo, intitolato «Devastazione e saccheggio», nella versione applicabile al procedimento principale, prevede che «[c]hiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito».

( 5 ) Riguardo a tale sentenza, v. Falkiewicz, A., «The Double Criminality Requirement in the Area of Freedom, Security and Justice – Reflections in Light of the European Court of Justice Judgment of 11 January 2017, C‑289/15, Criminal Proceedings against Jozef Grundza», European Criminal Law Review, 2017, vol. 7, n. 3, pagg. da 258 a 274.

( 6 ) V., in tal senso, sentenza Grundza, punto 28.

( 7 ) Ai sensi di tale disposizione, «[p]er quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso».

( 8 ) Tale disposizione prevede che «[l]’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena (...) in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione».

( 9 ) Decisione quadro del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

( 10 ) Sentenza Grundza, punto 32.

( 11 ) Sentenza Grundza, punto 34.

( 12 ) Sentenza Grundza, punto 35.

( 13 ) Sentenza Grundza, punto 36.

( 14 ) Sentenza Grundza, punto 38.

( 15 ) Sentenza Grundza, punto 39.

( 16 ) Sentenza Grundza, punto 41 e giurisprudenza ivi citata.

( 17 ) Sentenza Grundza, punto 46.

( 18 ) Sentenza Grundza, punto 49.

( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 20 ) Sentenza Grundza, punto 50.

( 21 ) V. sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 22 ) V. sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione) (C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 58).

( 23 ) V. sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 62).

( 24 ) V. punto 54 della sentenza Grundza.

( 25 ) Come rilevato dall’avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa Grundza (C‑289/15, EU:C:2016:622, paragrafo 51), la valutazione della doppia incriminabilità richiede essenzialmente due passaggi: 1) la delocalizzazione, per la quale occorre esaminare le caratteristiche essenziali del fatto commesso nello Stato emittente e considerare tale fatto come se fosse accaduto nello Stato di esecuzione, e 2) la sussunzione di tali fatti essenziali nella fattispecie di reato corrispondente quale definita dalla legge dello Stato di esecuzione.

( 26 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.

( 27 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

( 28 ) V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni, che fa riferimento alla decisione di rinvio. Nelle proprie osservazioni scritte, KL sostiene che il valore sociale tutelato dal reato qualificato come «devastazione e saccheggio» non è il rispetto dei beni e della proprietà, ma quello dell’ordine e della pace pubblici. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza [sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante),C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 54]. Ciò premesso, occorre fare riferimento alla decisione di rinvio per quanto riguarda l’individuazione dell’interesse tutelato nel contesto del reato qualificato come «devastazione e saccheggio».

( 29 ) Tale governo sottolinea che il diritto italiano consente di punire non soltanto l’autore materiale del fatto, ma anche chiunque concorra con la propria condotta volontaria, commissiva od omissiva, alla perpetrazione del reato.

( 30 ) V., in tal senso, sentenza Grundza, punto 35.

( 31 ) V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti da 42 a 44, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 32 ) V. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

( 33 ) V. sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 44).

( 34 ) V. sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

( 35 ) Preciso che, nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ha sostenuto che, tenuto conto dell’ontologica unità dei vari fatti integranti il reato qualificato come «devastazione e saccheggio», non appare percorribile l’ipotesi di dividere tali fatti.

( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

( 38 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procuratore del Re di Bruxelles) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079, punto 38).

( 39 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 36).

( 40 ) V. sentenza del 19 settembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, punti 3940, nonché giurisprudenza ivi citata).

( 41 ) Ai sensi di tale disposizione, «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17».

( 42 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.

( 43 ) Nell’ambito delle presenti conclusioni, non mi sembra pertanto necessario esaminare l’ipotesi menzionata dalla Commissione in cui i fatti per i quali la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta abbiano un’importanza marginale rispetto a quelli per i quali tale condizione non è soddisfatta.

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