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Document 62021CB0659

Causa C-659/21: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Orbest, SA / CS, QN, OP, e a. [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Problema tecnico dell’aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto]

GU C 198 del 16.5.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 198 del 16.5.2022, p. 13–13 (GA)

16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Orbest, SA / CS, QN, OP, e a.

(Causa C-659/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 5, paragrafo 3 - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Problema tecnico dell’aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto)

(2022/C 198/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Appellante: Orbest, SA

Appellati: CS, QN, OP, e a.

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il problema tecnico di un aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto, è tale da rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi della menzionata disposizione.


(1)  Data di deposito: 2.11.2021.


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