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Document 62021CB0079

Causa C-79/21: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza — Spagna) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA [Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Obbligo di informazione – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza – Conseguenze della dichiarazione di nullità]

GU C 37 del 24.1.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 37/3


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza — Spagna) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA

(Causa C-79/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Tasso d’interesse variabile - Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) - Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale - Obbligo di informazione - Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza - Conseguenze della dichiarazione di nullità)

(2022/C 37/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (Spagna)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: YB

Convenuta: Unión de Créditos Inmobiliarios SA

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che dispensano il professionista dal fornire al consumatore, all’atto di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell’indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l’indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano tuttavia al giudice di accertare che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui l’assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede, scegliendo un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora tale indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici producano i medesimi effetti, purché siano rispettate le condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138).

4)

La sedicesima questione posta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza, Spagna) è manifestamente irricevibile.


(1)  Data di deposito: 9.2.2021.


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