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Document 62021CB0023

Causa C-23/21: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen — Belgio) — IO / Wallonische Region (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Conducente residente in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro – Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro)

GU C 513 del 20.12.2021, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen — Belgio) — IO / Wallonische Region

(Causa C-23/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Circolazione stradale - Conducente residente in uno Stato membro - Veicolo immatricolato in un altro Stato membro - Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro - Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro)

(2021/C 513/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IO

Convenuta: Wallonische Region

Dispositivo

1)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un amministratore di una società o un lavoratore autonomo, residente in tale Stato membro, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in detto Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da una società, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita in tale altro Stato membro, solo se i documenti che attestano che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo di detto veicolo.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad un socio e amministratore di una società, residente in tale Stato membro, di immatricolarvi un veicolo messogli a disposizione dalla sua società, stabilita in un altro Stato membro, quando detto socio ed amministratore non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società, senza che gli sia possibile provare il suo ruolo effettivo all’interno della società, purché tale veicolo non sia né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro a titolo permanente né, di fatto utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


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