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Document 62021CA0684

    Causa C-684/21, Papierfabriek Doetinchem: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 1 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Criteri di valutazione – Esistenza di disegni o modelli alternativi – Titolare che dispone anche di una pluralità di disegni alternativi protetti – Policromia di un prodotto che non si riflette nella registrazione del disegno o modello di cui trattasi]

    GU C 155 del 2.5.2023, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 155/19


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

    (Causa C-684/21 (1), Papierfabriek Doetinchem)

    (Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 8, paragrafo 1 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Criteri di valutazione - Esistenza di disegni o modelli alternativi - Titolare che dispone anche di una pluralità di disegni alternativi protetti - Policromia di un prodotto che non si riflette nella registrazione del disegno o modello di cui trattasi)

    (2023/C 155/22)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Papierfabriek Doetinchem B.V.

    Resistente: Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari

    deve essere interpretato nel senso che:

    la valutazione per stabilire se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze oggettive pertinenti al caso di specie, in particolare di quelle che indirizzano la scelta di tali caratteristiche, dell’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare tale funzione tecnica e del fatto che il titolare del disegno o modello di cui trattasi sia anche titolare di registrazioni per un gran numero di disegni o modelli alternativi, fatto quest’ultimo che tuttavia non è determinante ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

    deve essere interpretato nel senso che:

    nell’ambito dell’esame per stabilire se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, il fatto che la progettazione di tale prodotto consenta una policromia non può essere preso in considerazione qualora quest’ultima non risulti dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi.


    (1)  GU C 84 del 21.2.2022.


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