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Document 62021CA0662

Causa C-662/21, Booky.fi: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Booky.fi Oy (Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità)

GU C 173 del 15.5.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Booky.fi Oy

(Causa C-662/21 (1), Booky.fi)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 e 36 TFUE - Libera circolazione delle merci - Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa - Registrazione di programmi audiovisivi - Vendita on-line - Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi - Tutela dei minori - Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro - Proporzionalità)

(2023/C 173/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Booky.fi Oy

con l’intervento di: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Dispositivo

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, allo scopo di tutelare i minori contro i contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo, esige che i programmi audiovisivi registrati su un supporto fisico e commercializzati mediante un negozio on-line siano stati previamente assoggettati a una procedura di controllo nonché ad una classificazione, in funzione dei limiti d’età, e ad un’etichettatura corrispondente, in conformità al diritto di tale Stato membro, anche quando tali programmi siano già stati assoggettati a una procedura nonché ad una classificazione e ad un’etichettatura analoghe in applicazione del diritto di un altro Stato membro, nei limiti in cui detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

A tal riguardo non riveste un’importanza determinante la circostanza che una parte delle registrazioni che possono essere commercializzate nello Stato membro di cui trattasi a partire da un altro Stato membro sia esclusa dall’ambito d’applicazione di tale normativa, a condizione che detta limitazione non comprometta la realizzazione dell’obiettivo perseguito. Non presenta neppure carattere determinante il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi non preveda deroghe a tale requisito qualora possa essere dimostrato che l’acquirente di una registrazione prevista da tale normativa sia maggiorenne.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


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