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Document 62021CA0308

    Causa C-308/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria – Circostanze eccezionali – Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili all’aeroporto]

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/17


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA

    (Causa C-308/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri - Cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Articolo 5, paragrafo 3 - Esonero dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria - Circostanze eccezionali - Guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili all’aeroporto)

    (2022/C 318/23)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: KU, OP, GC

    Convenuta: SATA International — Azores Airlines SA

    Dispositivo

    L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile di cui trattasi sia responsabile della gestione del sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione.


    (1)  GU C 329 del 16. 8.2021.


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