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Document 62020TO0727
Order of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) of 9 March 2022.#Nigar Kirimova v European Union Intellectual Property Office.#Action for annulment – Representation by a lawyer who is not an independent third party with regard to the applicant – Inadmissibility.#Case T-727/20.
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022.
Nigar Kirimova contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità.
Causa T-727/20.
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022.
Nigar Kirimova contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità.
Causa T-727/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:136
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
9 marzo 2022 ( *1 )
«Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità»
Nella causa T‑727/20,
Nigar Kirimova, residente in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da A. Parassina e A. García López, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da G. Predonzani e A. Söder, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 30 settembre 2020, recante rigetto della richiesta, presentata dalla ricorrente, di concedere una deroga alla condizione di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE), da cui dipende l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati da detto ufficio,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo (relatrice) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
La sig.ra Nigar Kirimova, ricorrente, all’epoca dei fatti era giurista presso lo studio Brandstock Legal Rechtsanwaltgesellschaft mbH (in prosieguo: «Brandstock Legal»). Il 10 ottobre 2019 ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una richiesta di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso tale ufficio conformemente all’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Essendo cittadina azera, ella ha chiesto contemporaneamente, in base al paragrafo 4, lettera b), di tale articolo, la concessione di una deroga alla condizione di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) prevista all’articolo 120, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento (in prosieguo: la «condizione relativa alla cittadinanza»). |
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2 |
Con lettera del 30 gennaio 2020, l’EUIPO ha comunicato alla ricorrente che la sua richiesta di deroga era irricevibile, in quanto non suffragata dai necessari elementi di prova. |
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3 |
Il 9 ed il 13 marzo 2020 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla lettera del precedente 30 gennaio. |
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4 |
Il 30 settembre 2020 il direttore esecutivo dell’EUIPO ha respinto la richiesta concessione di una deroga alla condizione relativa alla cittadinanza presentata dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Procedimento e conclusioni delle parti
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5 |
Con atto introduttivo firmato da un’avvocata membro dello studio Brandstock Legal e depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2020, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. |
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6 |
Il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato la ricorrente ad indicare qualsiasi rapporto di lavoro eventualmente intrattenuto con la sua avvocatessa. La ricorrente ha risposto a tale invito il 20 gennaio 2021. |
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7 |
L’EUIPO ha depositato il controricorso il 21 aprile 2021. |
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8 |
Il 7 giugno 2021 la ricorrente ha depositato la replica e il 23 luglio 2021 l’EUIPO ha depositato la controreplica. |
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9 |
Con decisione del 21 settembre 2021, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha riattribuito la presente causa ad un altro giudice relatore, allo scopo di ottimizzare le capacità decisionali del Tribunale e dunque nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia. |
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10 |
Su proposta della Quarta Sezione del Tribunale, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato. |
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11 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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12 |
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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13 |
Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’EUIPO eccepisce l’irricevibilità del ricorso. |
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14 |
L’EUIPO sostiene che, in forza dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, una parte non è autorizzata ad agire direttamente, ma deve avvalersi dei servizi di un avvocato e che dalla giurisprudenza risulta che un avvocato ai sensi della citata disposizione è un terzo indipendente dalla parte che rappresenta in giudizio, da un punto di vista strutturale, gerarchico e funzionale. Orbene, l’avvocatessa che ha proposto il ricorso a nome della ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, era avvocato nello stesso studio della ricorrente, esercitava le funzioni di superiore gerarchico di quest’ultima e, dunque, non soddisferebbe il requisito di essere un terzo indipendente. Il ricorso sarebbe, pertanto, inficiato da un vizio non sanabile e, in quanto tale, irricevibile. |
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15 |
Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento. |
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16 |
Occorre ricordare che l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, dispone che le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sul SEE e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio, prevista da detto accordo, devono essere rappresentate da un avvocato. Il quarto comma precisa che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul SEE può rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. |
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17 |
Per quanto attiene alla nozione di avvocato, si deve osservare che, in assenza di rinvio da parte dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea al diritto nazionale degli Stati membri, occorre interpretarla in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione, tenendo conto non soltanto del tenore letterale di detta disposizione, ma anche del suo contesto e del suo scopo (v. sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 57 e giurisprudenza citata). |
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18 |
Secondo una costante giurisprudenza, dal tenore letterale dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una parte, ai sensi di tale disposizione, deve ricorrere ai servizi di un terzo (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 58 e giurisprudenza citata). |
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19 |
Lo scopo della necessità di una rappresentanza legale assicurata da un terzo corrisponde alla concezione del ruolo dell’avvocato, che interviene nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e, soprattutto, per tutelare e difendere al meglio gli interessi del proprio mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti 61 e 62 e giurisprudenza citata). |
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20 |
La questione dell’indipendenza dell’avvocato dev’essere valutata anche con riferimento al diritto di ogni persona a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e al diritto di farsi ivi consigliare, difendere e rappresentare, garantiti dall’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafi 78 e 104). In proposito si deve tener conto del fatto che la rappresentanza in giudizio richiede un rapporto di fiducia basato su una scelta privata e di natura contrattuale, considerato che il singolo è libero di scegliere il proprio avvocato, essendo quest’ultimo libero, in linea di principio, di scegliere i suoi clienti (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafo 111). |
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21 |
Tenuto conto, quindi, del ruolo assunto dall’avvocato nella tutela giurisdizionale effettiva degli interessi del suo mandante (v. precedente punto 19) e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, qualsiasi intervento nel rapporto fra lui ed il suo cliente dev’essere fondato su seri motivi da cui emerga una chiara e imperativa necessità di «proteggere il ricorrente dal suo avvocato» (conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafo 111). Di conseguenza, come dichiarato dalla Corte, l’indipendenza dell’avvocato va intesa come l’assenza non già di qualsiasi legame con il proprio cliente, bensì di legami che pregiudichino manifestamente la sua capacità di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi di quest’ultimo (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti 64 e 67). |
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22 |
Alla luce dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, della giurisprudenza fondata su quest’ultimo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, atteso che la possibilità per il giudice dell’Unione di respingere i ricorsi in quanto irricevibili è quindi limitata alle sole ipotesi di manifesta mancata indipendenza dell’avvocato, risulta, a contrario, che la competenza a risolvere tutte le altre difficoltà derivanti da conflitti o confusioni di interessi spetta, in linea di principio, alle autorità nazionali autorizzate a tal fine, in particolare a quelle investite di competenze deontologiche e disciplinari, mentre il giudice dell’Unione deve intervenire soltanto in via eccezionale. |
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23 |
Orbene, secondo una costante giurisprudenza, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto (v. sentenza del 22 aprile 2010, Commissione/Regno Unito, C‑346/08, EU:C:2010:213, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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24 |
Ne consegue che le ipotesi idonee ad impedire all’avvocato di rappresentare il proprio mandante devono essere di natura e grado tali da rendere evidente che l’avvocato, anche se formalmente terzo nei confronti del ricorrente, ha legami economici o personali con l’oggetto della controversia o con una delle parti che pongono in discussione la sua effettiva indipendenza (conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafo 137). In altri termini, tali legami devono costituire seri motivi che inducano a ritenere che l’avvocato non sia sufficientemente distaccato per tutelare e difendere al meglio gli interessi del suo cliente (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti 61 e 62). |
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25 |
A tal riguardo, per assicurarsi che l’avvocato possieda effettivamente la qualità di terzo indipendente, occorre tener conto dell’ambiente professionale nel quale egli interviene in occasione della causa portata dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25). |
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26 |
Pertanto, la rappresentanza della parte ricorrente ad opera di una persona che è suo lavoratore subordinato oppure economicamente dipendente da essa non può soddisfare il requisito della rappresentanza da parte di un terzo indipendente (ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 13). |
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27 |
La violazione del requisito di indipendenza dell’avvocato può tuttavia essere riscontrata in una grande varietà di altre situazioni di fatto che, pertanto, devono essere esaminate caso per caso (v., in tal senso, ordinanza del 20 novembre 2017, BikeWorld/Commissione, T‑702/15, EU:T:2017:834, punto 35, e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafo 64). |
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28 |
La Corte ha così, certamente, dichiarato che il semplice legame derivante da un contratto di diritto civile vertente su un incarico di docenza non bastava per negare la capacità dell’insegnante in questione di rappresentare la propria università in qualità di avvocato (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti da 66 a 68). Tuttavia, nel caso di specie la controversia verteva sulla risoluzione di una convenzione tra l’università ricorrente e l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) relativa alla sovvenzione di un progetto di ricerca Cossar (Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Networks) che non riguardava in alcun modo il contesto professionale del suo rappresentante, che consisteva soltanto nell’insegnamento del diritto internazionale privato. In altri termini, la controversia non concerneva in alcun modo il lavoro svolto dall’avvocato presso la sua mandante. |
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29 |
Illustrando la diversità dei casi di specie da prendere in considerazione, la Corte ha, invece, considerato come non sufficientemente indipendente dalla persona giuridica rappresentata l’avvocato dotato di rilevanti competenze amministrative all’interno di quest’ultima o che vi esercita alte funzioni dirigenziali (v., in tal senso, ordinanze del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, C‑74/10 P e C‑75/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:557, punti 50 e 51, e del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 25). |
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30 |
Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di detenere il 10% del capitale della società ricorrente impedisse all’avvocato di soddisfare il requisito concernente il possesso della qualità di terzo indipendente da quest’ultima (ordinanza del 20 novembre 2017, BikeWorld/Commissione, T‑702/15, EU:T:2017:834, punti 37, 38, 40 e 41; conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2019:774, paragrafo 43), e persino in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione risultante da un contratto di lavoro tra essi. |
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31 |
Del pari, la Corte ha altresì dichiarato che gli avvocati dipendenti non già della parte da essi rappresentata, ma di entità ad essa legata, non rispettavano il requisito dell’indipendenza in quanto, sebbene tali due entità fossero formalmente separate, i loro interessi erano ampiamente comuni (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25). |
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32 |
Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, alla data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente ricopriva il ruolo di giurista all’interno dello studio Brandstock Legal e che la dott.ssa Parassina, avvocatessa firmataria del ricorso, era avvocato nello stesso studio. Più precisamente, la ricorrente faceva addirittura parte della squadra diretta da quest’ultima ed era sua assistente. |
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33 |
Ne consegue che la ricorrente e la sua avvocatessa intrattenevano rapporti professionali particolarmente stretti. |
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34 |
Non si può quindi dare credito alle affermazioni di segno contrario della ricorrente nelle sue risposte alla misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 6 – ossia dopo che è stata richiamata la sua attenzione sul problema che poteva derivare dalla sua rappresentanza – in base alle quali tra lei e la sua avvocatessa non sussisterebbe alcun vincolo di dipendenza strutturale o funzionale, essendo il loro rapporto di natura orizzontale e non verticale, e che esse farebbero persino parte di due strutture organizzative distinte. |
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35 |
Inoltre, i rapporti tra la ricorrente e la dott.ssa Parassina erano a maggior ragione stretti per il fatto che la presente controversia riguarda direttamente la professione della ricorrente, professione che, alla data di deposito del ricorso, quest’ultima esercitava all’interno dello stesso studio della dott.ssa Parassina e sotto la sua direzione. Infatti, il ricorso ha ad oggetto il rifiuto di concedere alla ricorrente una deroga, in assenza della quale ella non può ottenere l’abilitazione in qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche dinanzi all’EUIPO. Orbene, il suo lavoro presso Brandstock Legal e all’interno della squadra diretta dalla dott.ssa Parassina consisteva proprio nel trattare fascicoli in materia di proprietà intellettuale. |
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36 |
A tal riguardo si deve inoltre rilevare che la ricorrente ha presentato la propria domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati presso l’EUIPO e la richiesta di concessione della deroga alla condizione relativa alla cittadinanza mediante il fax del suo datore di lavoro e che ella, sebbene in entrambe le domande abbia riportato indirizzi postale ed e‑mail privati, ha altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica professionale. Sempre tramite lo stesso fax, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla lettera del 30 gennaio 2020, il 9 e il 13 marzo successivi. |
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37 |
Dai documenti del fascicolo e dagli atti processuali risulta poi che Brandstock Legal, in generale, e la dott.ssa Parassina, in particolare, hanno ripetutamente espresso il proprio interesse in merito alla richiesta rivolta dalla ricorrente all’EUIPO e alla risoluzione della controversia. |
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38 |
In primo luogo, ai fini del procedimento dinanzi all’EUIPO, è stata redatta una lettera di raccomandazione datata 6 marzo 2020, firmata dall’avvocatessa della ricorrente con l’intestazione e a nome di Brandstock Legal, a sostegno della domanda di riesame del 9 marzo 2020, e prodotta in allegato a detta domanda. In tale lettera, l’avvocatessa della ricorrente sottolineava il significativo contributo che quest’ultima forniva all’attività dello studio e terminava dichiarando che «saremmo molto riconoscenti se fosse abilitata come mandataria» dall’EUIPO. |
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39 |
In secondo luogo, come osserva l’EUIPO, l’atto introduttivo del ricorso indica che Brandstock Legal, la cui attività, secondo la ricorrente, riguarda esclusivamente i marchi e la proprietà intellettuale, «sostiene tutte le spese relative all’iscrizione di [quest’ultima] nel registro irlandese [dei marchi], in quanto è interesse anche [dello studio] che la qualifica formale della ricorrente rispecchi correttamente la sostanza del suo lavoro». |
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40 |
In terzo luogo, l’atto introduttivo del ricorso indica che «la ricorrente è rappresentata dalla stessa dott.ssa Parassina, in quanto, in qualità di supervisore, ella sa meglio di chiunque altro che la ricorrente è altamente qualificata». Per illustrare tali affermazioni, il ricorso precisa che «nell’ambito delle differenti gare d’appalto dirette all’acquisizione di nuovi clienti, la squadra Brandstock [Legal] fornisce “organigrammi” in cui è riportata la squadra incaricata di lavorare sui portafogli, nei quali la ricorrente è presentata come uno dei membri più anziani ed con maggiore esperienza della squadra incaricata della promozione [dello studio]». |
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41 |
In quarto luogo, nell’atto introduttivo del ricorso è affermato che «la ricorrente è stata incaricata dello specifico portafoglio [di un] cliente (...) tenuto conto delle richieste di [quest’ultimo], del suo ingente portafoglio e della sua importanza per Brandstock Legal, in quanto è una delle migliori e più competenti dipendenti dello studio». |
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42 |
In quinto luogo, l’atto introduttivo del ricorso sottolinea esplicitamente che «l’iscrizione della ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati dell’EUIPO è (...) importante per [lo studio] e la squadra», cosicché «la decisione impugnata causa un danno non soltanto alla ricorrente, ma anche [a detto studio]». |
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43 |
Da un lato, da tali elementi emerge chiaramente che lo studio Brandstock Legal, di cui la dott.ssa Parassina dirigeva un dipartimento, aveva, alla data di deposito del ricorso, un interesse diretto alla risoluzione della controversia. Dall’altro lato, risulta altresì che non si può dare credito alle affermazioni della ricorrente, contenute nella replica, in base alle quali la dott.ssa Parassina la rappresenterebbe soltanto in qualità di amica e Brandstock Legal non avrebbe uno specifico interesse alla sua registrazione in qualità di agente in materia di marchi. |
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44 |
Certamente, la ricorrente sostiene che non aveva bisogno dell’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati dall’EUIPO per conservare il proprio posto di lavoro. |
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45 |
Resta nondimeno il fatto che, alla luce, da un lato, dell’ambiente professionale che caratterizza la presente causa, ossia l’esistenza di rapporti stretti tra la ricorrente, la sua rappresentante e Brandstock Legal, e in considerazione, dall’altro lato, della profonda ed esplicita convergenza di interessi economici dei protagonisti, la dott.ssa Parassina non era chiaramente, alla data di proposizione del ricorso, sufficientemente distaccata per tutelare e difendere al meglio gli interessi della sua cliente e dunque si trovava in una situazione manifestamente pregiudizievole per la sua capacità di svolgere tale incarico (v. precedenti punti 19, 21 e 24). |
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46 |
Si deve pertanto ritenere che la dott.ssa Parassina non potesse essere considerata come un terzo indipendente e, quindi, non potesse presentarsi come un «avvocato» terzo indipendente, ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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47 |
Peraltro, il particolare rapporto che legava Brandstock Legal e la dott.ssa Parassina alla ricorrente e che suscitava lo specifico interesse degli stessi nella controversia si è certamente interrotto successivamente alla proposizione del ricorso, per via del fatto che quest’ultima ha scelto di proseguire la propria carriera in qualità di consulente in materia di marchi presso la sede tedesca di una società internazionale, e la ricorrente è invero ormai assistita anche da un secondo avvocato, esterno allo studio Brandstock Legal. Si deve tuttavia ricordare, da un lato, che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata con riferimento alla situazione del momento in cui è depositato l’atto introduttivo [v. ordinanza del 16 gennaio 2020, Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa), T‑128/19, non pubblicata, EU:T:2020:3, punto 20 e giurisprudenza citata] e, dall’altro lato, che il requisito della firma di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE configura una condizione di forma essenziale, che, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura, non rientra nel novero dei requisiti che possono essere oggetto di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso (v., per analogia, ordinanze del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punti 22 e 23, e del 17 luglio 2014, Brown Brothers Harriman/UAMI, C‑101/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2115, punto 21). |
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48 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
Sulle spese
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49 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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50 |
Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) così provvede: |
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Lussemburgo, 9 marzo 2022 Il cancelliere E. Coulon Il presidente S. Gervasoni |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.