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Document 62020TN0743

    Causa T-743/20: Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Car-Master 2 / Commissione

    GU C 72 del 1.3.2021, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/28


    Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Car-Master 2 / Commissione

    (Causa T-743/20)

    (2021/C 72/40)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: M. Miśkowicz, consulente giuridico)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 7369 final, del 22 ottobre 2020 (caso AT.40655 — Toyota);

    condannare la convenuta alle spese processuali, incluse le spese di rappresentanza legale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e sull’errata applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003») (1).

    A sostegno di questo motivo, la ricorrente fa valere che il caso non era stato esaminato dall’autorità garante della concorrenza polacca ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, la ricorrente ha notificato un caso sospetto di ricorso a pratiche restrittive della concorrenza al presidente dell’Urzęd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Autorità garante della concorrenza e dei consumatori) (in prosieguo: il presidente dell’UOKiK). Tale autorità si è tuttavia rifiutata di intraprendere i passi previsti dalle disposizioni di legge o di effettuare una valutazione delle condotte contestate, invocando la mancanza di una quantità sufficiente di informazioni a sua disposizione, e ha invitato la ricorrente a fornire informazioni. Al contempo, la medesima autorità non ha intrapreso alcuna azione al fine di ottenerle, e ha fatto gravare interamente l’onere della prova sulla ricorrente. Pertanto, l’attività dell’autorità non è qualificabile come «esame del caso» ai sensi della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (2) o della giurisprudenza del Tribunale. Di conseguenza, la Commissione si è erroneamente basata sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per respingere la denuncia. La ricorrente aggiunge che, a seguito del rigetto della denuncia da parte della Commissione, il caso non verrà esaminato da alcuna autorità, il che contrasterebbe, in sostanza, con il considerando 18 del regolamento n. 1/2003.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione derivante dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta)

    A sostegno di questo motivo, la ricorrente afferma di non poter beneficiare dei diritti che le spettano sulla base dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, poiché nessun organo ha trattato la questione che la riguarda. Essa non ha la possibilità di agire, poiché, in primo luogo, le disposizioni nazionali non prevedono la possibilità di ricorrere contro un rifiuto, da parte del presidente dell’UOKiK, di intraprendere i passi giuridici. In secondo luogo, la Commissione si è sottratta all’esame del caso, assumendo erroneamente che fosse già stato esaminato. Conseguentemente, alla ricorrente è stato precluso l’accesso all’esercizio dei propri diritti. La ricorrente precisa che la Commissione non ha preso in considerazione tutte le circostanze del caso in questione e non ha valutato accuratamente la situazione della ricorrente. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto appunto accertare se e come il caso era stato esaminato, e quindi analizzare accuratamente l’attività nazionale dell’autorità garante della concorrenza. La Commissione non ha adempiuto tale obbligo e, pertanto, non ha osservato il dovere di diligenza derivante dal diritto a una buona amministrazione. La Commissione non ha soddisfatto neppure l’obbligo derivante dall’articolo 105, paragrafo 1, del Trattato FUE. Essa non ha infatti preso in considerazione la circostanza che, in caso di suo rigetto della denuncia, un caso di potenziale violazione del principio di concorrenza resterà irrisolto, poiché l’autorità nazionale non si è pronunciata al suo riguardo.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

    (2)  GU 2004, C 101, pag. 43.


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