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Документ 62020TN0735

Causa T-735/20: Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Planistat Europe e Charlot/Commissione

GU C 53 del 15.2.2021г., стр. 49—50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/49


Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Planistat Europe e Charlot/Commissione

(Causa T-735/20)

(2021/C 53/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Planistat Europe (Parigi, Francia), Hervé-Patrick Charlot (Parigi) (rappresentante: F. Martin Laprade, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea è incorsa in responsabilità extracontrattuale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 340 TFUE:

violando in modo sufficientemente qualificato il principio di sollecitudine e di buona amministrazione;

violando in modo sufficientemente qualificato i diritti della difesa;

violando in modo sufficientemente qualificato l’obbligo di riservatezza;

causando così un danno materiale e/o morale alla società Planistat e al suo dirigente sig. Charlot;

di conseguenza,

condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 150 000 per il danno morale subìto dal sig. Hervé-Patrick Charlot;

condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 11 600 000 per il danno materiale subìto dai ricorrenti;

condannare la Commissione europea al rimborso della totalità delle spese sostenute dalla società Planistat e dal sig. Hervé-Patrick Charlot.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del diritto a una buona amministrazione poiché l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e in seguito la Commissione europea avrebbero fatto affermazioni calunniose nei confronti dei ricorrenti, la cui innocenza sarebbe stata definitivamente confermata il 16 giugno 2016 dalla Corte di cassazione francese. A tale proposito, i ricorrenti sostengono che:

l’amministrazione dell’Unione europea non ha tenuto conto degli interessi legittimi dei ricorrenti ingiustamente e falsamente accusati di aver commesso reati, violando così il suo dovere di sollecitudine nei loro confronti;

il diritto a una buona amministrazione comprende chiaramente il diritto di ciascuno di non essere oggetto di calunnie da parte degli agenti e delle istituzioni dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sul pregiudizio ai diritti della difesa e al principio di presunzione d’innocenza a causa della deplorevole leggerezza di cui avrebbe dato prova l’OLAF nel calunniare i ricorrenti alle autorità francesi, con lettera del 19 marzo 2003. A tale proposito, i ricorrenti ritengono che:

l’OLAF avrebbe dato prova di una precipitazione incompatibile con l’obbligo di rispettare un termine ragionevole trasmettendo informazioni alle autorità francesi il giorno successivo all’avvio dell’indagine esterna nei confronti dei ricorrenti;

l’OLAF avrebbe dovuto trattare i ricorrenti alla stregua dei funzionari europei e attendere di poter disporre di informazioni supplementari per prendere una decisione più fondata;

l’OLAF avrebbe dovuto prendere la precauzione di informare preventivamente i ricorrenti, per raccogliere le loro osservazioni, nell’ambito di un confronto in contradditorio;

l’OLAF non avrebbe dovuto usare formule molto affermative da cui trapelava la convinzione che i ricorrenti fossero colpevoli di «saccheggio» ai danni dei fondi comunitari.

3.

Terzo motivo, vertente sul pregiudizio all’obbligo di riservatezza riguardo ai dati personali, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del principio di presunzione di innocenza a causa delle «fughe» che sarebbero provenute dall’OLAF sul contenuto della sua affermazione calunniosa del 19 marzo 2003. A tale proposito i ricorrenti affermano che:

l’OLAF non ha rispettato l’obbligo di riservatezza ad esso incombente nell’ambito delle sue indagini;

l’OLAF ha violato il principio di buona amministrazione nella misura in cui esso implica il diritto a che le loro questioni siano trattate nel rispetto della riservatezza;

l’OLAF ha violato il principio di presunzione di innocenza lasciando filtrare informazioni che erano state oggetto della sua affermazione calunniosa nei confronti dei ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, nonché del principio di presunzione d’innocenza a causa del deposito di una denuncia con costituzione di parte civile e della comunicazione pubblica della Commissione nel luglio 2003. I ricorrenti adducono che:

la Commissione ha dato prova di una precipitazione incompatibile con l’obbligo di rispettare un termine ragionevole;

la Commissione avrebbe dovuto attendere le conclusioni dell’indagine dell’OLAF per poter prendere una decisione più fondata su un eventuale deposito di denuncia con costituzione di parte civile;

la Commissione non ha dato prova di imparzialità nei confronti dei ricorrenti poiché ha dato la priorità ai propri interessi finanziari, nonostante questi non fossero seriamente minacciati;

la Commissione ha violato il principio di presunzione d’innocenza pubblicando il suo comunicato stampa del 9 luglio 2003.


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