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Document 62020TN0589
Case T-589/20: Action brought on 24 September 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes v EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
Causa T-589/20: Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
Causa T-589/20: Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
GU C 378 del 9.11.2020, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/43 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
(Causa T-589/20)
(2020/C 378/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italia) (rappresentante: R. Fragalà, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inticom SpA (Gallarate, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MAIMAI MADE IN ITALY — Domanda di registrazione n. 11 266 624
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2020 nel procedimento R 1874/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via incidentale e pregiudiziale ai sensi del combinato dell’articolo 256, paragrafo 3, dell’articolo 263, paragrafo 1, e dell’articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE, pronunciarsi sulla legittimità della previsione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 del 12 novembre 2018 del presidium delle commissioni di ricorso laddove non preveda l’obbligo di modificazione dei componenti del collegio di una commissione di ricorso nei casi di appello di una decisione d’opposizione oggetto di rinvio per errata applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio o di qualsiasi regola di diritto relativa sua applicazione, poiché in contrasto con le norme imperative dei principi di «buon andamento dell’amministrazione» e «del ricorso effettivo/giudice imparziale» stabiliti dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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in via principale e nel merito ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio riformare e/o annullare, con rinvio ad altra commissione di ricorso, ovvero anche in composizione allargata ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione impugnata, in quanto pronunciata in violazione di norme che prescrivono una determinata forma, in violazione del TFUE, in violazione e/o falsa applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato 2018/625 della Commissione; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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illegittimità dell’articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 del 12 novembre 2018 del presidium delle commissioni di ricorso, relativa all’organizzazione delle commissioni, per contrasto con gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali; |
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irregolarità procedurali e formali della decisione impugnata: violazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione 2020-1 del 27 febbraio 2020 del presidium delle commissioni di ricorso e violazione dei principi dell’equo processo e del contraddittorio di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali; violazione dell’articolo 55, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e violazione dei principi dell’equo processo e del contraddittorio di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali; violazione dell’articolo 54, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), della decisione 2020-1 del 27 febbraio 2020 del presidium delle commissioni di ricorso, e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 della Commissione e violazione dei principi dell’equo processo e del contraddittorio di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |