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Document 62020TN0484

Causa T-484/20: Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — SATSE / Commissione

GU C 304 del 14.9.2020, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/25


Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — SATSE / Commissione

(Causa T-484/20)

(2020/C 304/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sindicato de Enfermería (SATSE) (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Sesmero González, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 giugno 2020 (L 175, pag. 11).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 18 della direttiva 2000/54/CE, unitamente al suo allegato III.

Si deduce a tal riguardo: l’inesistenza di un efficace trattamento terapeutico o profilattico contro l’agente biologico SARS CoV-2; la circostanza che si tratta di un virus classificato come altamente contagioso e mutante, e, pertanto, con un elevato rischio di propagazione nella comunità; il fatto che il coronavirus SARS CoV-2 provoca seri sintomi e patologie che causano gravi malattie nell’uomo, costituendo un serio rischio per i lavoratori.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, in mancanza di una motivazione per la classificazione dell’agente biologico SARS CoV-2 nel gruppo 3.

A tal proposito si afferma che, pur se la Commissione riconosce l’assenza di vaccini o cure efficaci, e nonostante quanto previsto dall’articolo 2 della direttiva 2000/54/CE, il SARS-CoV-2 è classificato nel gruppo di rischio 3 anziché nel numero 4.


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