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Document 62020TN0476
Case T-476/20: Action brought on 27 July 2020 — Alteryx v EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)
Causa T-476/20: Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)
Causa T-476/20: Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)
GU C 313 del 21.9.2020, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/31 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)
(Causa T-476/20)
(2020/C 313/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alteryx, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Holah, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allocate Software Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ALLOCATE» –Marchio dell’Unione europea n. 6 740 658
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2020 nel procedimento R 1709/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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annullare la decisione della divisione di annullamento; |
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condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
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nel caso in cui la controinteressata partecipi al procedimento in qualità di interveniente, condannare quest’ultima a sopportare le proprie spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare la sua decisione. |