EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0337

Causa T-337/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)

GU C 255 del 3.8.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/25


Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)

(Causa T-337/20)

(2020/C 255/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: J. Jennings, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «bittorrent» — Marchio dell’Unione europea denominativo n. 3 216 439

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 187/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Grave errore di diritto, poiché la trasformazione in un marchio austriaco non è manifestamente esclusa;

violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché arbitraria presunzione che la ricorrente non avrebbe mai dimostrato in maniera circostanziata che si debba ritenere sussistente un uso in Austria;

violazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

grave errore procedurale e di diritto, poiché la commissione di ricorso ha disatteso l’accertamento e la volontà dell’Ufficio, secondo cui la trasformazione in un marchio tedesco era legittima;

violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per aver ripetutamente trascurato le prove d’uso presentate nel procedimento C-118/18 P;

errore procedurale e violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non manca affatto l’interesse economico della ricorrente all’esito del procedimento;

grave errore procedurale e di diritto per aver tenuto conto degli argomenti contenuti nella memoria della parte intervenuta del 23 settembre 2019 riguardo alla presunta presentazione in malafede della domanda di marchio nazionale da parte della ricorrente;

grave errore di diritto per aver escluso la trasformazione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla sentenza pronunciata nel procedimento C-149/11;

grave errore procedurale e di diritto, poiché l’Ufficio ha richiesto di prendere posizione soltanto dopo l’annullamento del marchio austriaco e l’Ufficio sinora non si è espresso sugli argomenti della ricorrente contenuti nella domanda di trasformazione;

errore di diritto riguardo alla decisione sulle spese.


Top