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Document 62020TN0304

Causa T-304/20: Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU

GU C 247 del 27.7.2020, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/32


Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU

(Causa T-304/20)

(2020/C 247/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laura Molina Fernández (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón e A. Gómez-Acebo Dennes, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

In primo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 non è stata redatta da un esperto realmente indipendente nel senso richiesto dall’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2.

In secondo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 è illegittima per un errore metodologico nell’analisi effettuata dalla Deloitte; l’applicazione di un criterio ingiustificato avrebbe portato quest’ultima a conclusioni altrettanto ingiustificate, foriere di gravi conseguenze per la ricorrente, la quale sarebbe stata indebitamente e ingiustamente privata dell’indennizzo di sua spettanza.

3.

In terzo luogo, la valutazione 3 si baserebbe su premesse errate quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione.


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