This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TN0304
Case T-304/20: Action brought on 20 May 2020 — Molina Fernández v SRB
Causa T-304/20: Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU
Causa T-304/20: Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU
GU C 247 del 27.7.2020, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/32 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU
(Causa T-304/20)
(2020/C 247/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laura Molina Fernández (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón e A. Gómez-Acebo Dennes, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
In primo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 non è stata redatta da un esperto realmente indipendente nel senso richiesto dall’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). |
2. |
In secondo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 è illegittima per un errore metodologico nell’analisi effettuata dalla Deloitte; l’applicazione di un criterio ingiustificato avrebbe portato quest’ultima a conclusioni altrettanto ingiustificate, foriere di gravi conseguenze per la ricorrente, la quale sarebbe stata indebitamente e ingiustamente privata dell’indennizzo di sua spettanza. |
3. |
In terzo luogo, la valutazione 3 si baserebbe su premesse errate quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione. |