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Document 62020TN0269

Causa T-269/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

GU C 222 del 6.7.2020, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/33


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

(Causa T-269/20)

(2020/C 222/36)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovyč Pšonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente;

decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione:

il ricorrente sostiene, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione di cui trattasi, non ha agito con la dovuta diligenza giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente:

in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2020, L 71, pag. 10.

(2)  GU 2020, L 71, pag. 1.


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