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Document 62020TN0234

    Causa T-234/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — HB / BEI

    GU C 215 del 29.6.2020, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/43


    Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — HB / BEI

    (Causa T-234/20)

    (2020/C 215/55)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare (i) il rapporto di valutazione per l’anno 2017 e (ii) la decisione del comitato per i ricorsi, con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso il suo rapporto di valutazione per l’anno 2017;

    condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 50 000, a titolo di risarcimento per la perdita di opportunità, oltre a interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della domanda di annullamento del rapporto di valutazione, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Con il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto alla riservatezza, la ricorrente deduce che, commentando, nel rapporto di valutazione, il comportamento asseritamente inadeguato della ricorrente nei confronti di un dirigente senior nel giugno del 2017, X avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto alla riservatezza della ricorrente.

    2.

    Con il secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere, la ricorrente deduce di essere stata vessata da X durante il periodo di valutazione e che (i) di conseguenza, X non sarebbe stato obiettivo nel valutare le sue prestazioni e, dunque, i commenti e i punteggi di quest’ultimo sarebbero stati viziati da errore manifesto, e (ii) il rapporto di valutazione sarebbe stato adottato con l’intenzione di nuocere alla ricorrente e sarebbe, perciò, viziato da sviamento di potere.

    A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, la ricorrente deduce due ulteriori motivi.

    1.

    Con il primo motivo, vertente su irregolarità procedurali, la ricorrente deduce che sarebbero state commesse irregolarità procedurali da parte del comitato per i ricorsi (convocazione all’udienza irregolare, adozione irregolare della decisione in contumacia), in assenza delle quali l’esito della procedura avrebbe potuto essere diverso.

    2.

    Con il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati, la ricorrente deduce che, in conseguenza delle irregolarità procedurali commesse, non ha presenziato all’udienza del comitato per i ricorsi e, quindi, non è stata ascoltata.

    A sostegno della propria domanda risarcitoria, la ricorrente deduce che, rigettando, illegittimamente, la sua domanda di conciliazione, la convenuta l’avrebbe privata dell’opportunità di conciliare amichevolmente la controversia e di evitare il procedimento dinanzi al Tribunale.


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