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Document 62020TB0726

Causa T-726/20: Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2021 — Grupa Azoty e a. / Commissione («Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fertilizzanti – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

GU C 73 del 14.2.2022, pp. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 73 del 14.2.2022, p. 13–13 (GA)

14.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/44


Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2021 — Grupa Azoty e a. / Commissione

(Causa T-726/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 - Settori ammissibili - Esclusione del settore della produzione di fertilizzanti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 73/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Grupa Azoty S.A. (Tarnów, Polonia), Azomureș S.A. (Târgu Mureş, Romania), Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (Palaio Fáliro, Grecia) (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e G. Braga da Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» (GU 2020, C 317, pag. 5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

3)

La Grupa Azoty S.A., l’Azomureș SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

L’Autorità di vigilanza EFTA si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.


(1)  GU C 72 dell’1.3.2021.


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